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Assunzione di Stranieri Senza Permesso di Soggiorno: Normativa e Sanzioni in Italia

L'assunzione di lavoratori stranieri in Italia è un tema regolamentato da precise normative, che distinguono tra cittadini dell'Unione Europea e cittadini di Paesi terzi. La presenza di immigrati nel nostro Paese è certamente rilevante.

Il 2023 ha segnato il record storico delle assunzioni di personale immigrato programmate dalle imprese italiane: 1.057.620 persone (fonte Unioncamere - ANPAL). La domanda di lavoro immigrato è in crescita.

Del resto, si prevede che dal 2024 alla fine del decennio la popolazione dell’UE in età attiva (15-64enni) diminuirà di oltre 6 milioni di unità già nei primi sei anni, e poi di altri 13 milioni entro il 2040, pur in presenza di flussi migratori in entrata.

Normativa di Riferimento

L’ingresso e l’accesso al lavoro dei cittadini di Paesi che non appartengono all’Unione Europea o degli apolidi sono regolati dal Testo unico sull’immigrazione (Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286) e dal relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

L’età minima di ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore a 16 anni (L. 296/2006, art.

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Assunzione di Cittadini UE e Extra UE

Così come non ci sono restrizioni all’assunzione di lavoratori di nazionalità italiana, non ci sono restrizioni all’assunzione di lavoratori provenienti dai Paesi dell’UE. I dipendenti dell’UE possono firmare un contratto con la vostra azienda senza alcuna formalità preliminare, poiché non hanno bisogno di permessi speciali.

Se intendete assumere uno straniero che non proviene da un Paese dell’Unione Europea, è indispensabile che prima ottenga un permesso di soggiorno temporaneo e un permesso di lavoro in Italia.

Permesso di Soggiorno e Lavoro: Requisiti e Tipologie

Per poter lavorare in Italia il cittadino straniero non comunitario deve essere in possesso di un permesso di soggiorno che abiliti al lavoro. Tali permessi di soggiorno, salvo alcune eccezioni, riportano la dicitura “permesso unico lavoro”.

Il decreto legislativo n. 40 del 4 marzo 2014, ha previsto, in generale, che la dizione 'permesso unico lavoro" vada inserita sui permessi di soggiorno che consentono l'esercizio di l'attività lavorativa. Non tutti i permessi di soggiorno che abilitano al lavoro recano tuttavia la dicitura “permesso unico”.

Permessi di soggiorno idonei per svolgere l’attività lavorativa

  • Lavoro subordinato
  • Lavoro stagionale
  • Lavoro stagionale pluriennale
  • Lavoro autonomo
  • Permesso di soggiorno UE per soggiornanti lungo periodo
  • Casi speciali
  • Minore età
  • Attesa occupazione
  • Motivi familiari
  • Integrazione minore
  • Affidamento o tutela
  • Protezione temporanea per motivi umanitari
  • Motivi umanitari per protezione sociale
  • Asilo politico o protezione internazionale
  • Richiesta asilo o protezione internazionale
  • Protezione speciale
  • Calamità
  • Atti di particolare valore civile
  • Apolidia
  • Protezione sussidiaria
  • Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione
  • Carta di soggiorno permanente per familiari di un cittadino dell’Unione.

Permessi di soggiorno idonei per svolgere l’attività lavorativa in condizioni particolari

  • Studio e formazione professionale
  • Tirocinio
  • Assistenza minori
  • Ricerca scientifica, attività sportiva, lavoro di tipo artistico, vacanza lavoro, missione volontariato (per svolgere una certa attività lavorativa specifica)
  • Cure mediche (ma solo se permesso rilasciato ai sensi dell’art. 31 Testo Unico Immigrazione, ovvero qualora sia conferito con sentenza del Tribunale dei minorenni che ha autorizzato la permanenza in Italia del genitore irregolare per gravi motivi di salute del minore)
  • Per residenza elettiva (ma solo se: permesso rilasciato a seguito di una conversione da permesso per lavoro subordinato, autonomo o per motivi familiari, ovvero quando il cittadino straniero cessa di lavorare e diventa titolare di una pensione; permesso rilasciato al cittadino straniero “altro familiare” di cittadino comunitario)

Permessi di soggiorno non idonei per svolgere l’attività lavorativa

I permessi di soggiorno che NON consentono di svolgere attività lavorativa sono i seguenti: cure mediche, residenza elettiva, turismo, motivi religiosi, affari, giustizia, attesa cittadinanza, attesa apolidia.

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Il cd “decreto Cutro”(DL 20 marzo n. 23 convertito nella Legge 5 maggio 2023 n. 50) ha soppresso la previsione che subordinava la conversione di tali permessi alla disponibilità di una quota prevista dal decreto flussi annuale.

No, lo straniero munito di visto turistico non può convertirlo in un permesso per lavoro. Anche qualora lo straniero avesse la possibilità di essere assunto o comunque avviare un’attività lavorativa in Italia, non potrà farlo attraverso una proroga o una conversione del visto turistico.

Procedura per l'Assunzione di Lavoratori Extra UE

L’invio da parte di un datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente residente in Italia, della richiesta di nulla osta per l’assunzione di un lavoratore extracomunitario rappresenta il momento di avvio dell’intera procedura.

Il datore di lavoro che intende assumere cittadini extra UE deve rivolgersi allo Sportello unico per l’immigrazione della Provincia di residenza o di quella in cui ha sede legale l’impresa, oppure di quella in cui avrà luogo la prestazione lavorativa, al fine di ottenere il nulla osta al lavoro subordinato che ha validità per un periodo non superiore a 6 mesi dalla data del rilascio (art. 22, comma 5, del T.U.).

Anche per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale, nei settori agricolo e turistico/alberghiero, i datori di lavoro devono presentare richiesta nominativa allo Sportello unico per l’immigrazione della Provincia di residenza, con applicazione, per quanto compatibili, delle disposizioni in tema di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato (art.

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Un’importante novità introdotta dal Decreto Flussi 2022 riguarda la circostanza che il datore di lavoro richiedente un lavoratore straniero residente all’estero - prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato - deve verificare presso il competente Centro per l’Impiego l’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale attraverso la presentazione di un modello di richiesta di personale predisposto dall’ANPAL.

Entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello Unico competente che, verificata la documentazione, consegna al lavoratore il certificato di attribuzione del codice fiscale. Il lavoratore straniero, sottoscrive il contratto di soggiorno per lavoro, senza apporre modifiche o condizioni allo stesso, che viene conservato presso lo Sportello medesimo.

Con riguardo al rilascio del nulla osta, il Decreto Legge 21 giugno 2022, n. 73 (articoli 42-45, Decreto Semplificazioni, convertito in Legge n. 122/2022) ha introdotto una semplificazione della procedura.

Infatti, per le domande presentate in relazione al D.P.C.M. 21 dicembre 2021, adottato per il 2021 ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (art. 3, comma 4), il nulla osta al lavoro subordinato è rilasciato nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge medesimo; per i lavoratori stagionali è fatto salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 6, del T.U. sull'immigrazione.

Peraltro, oltre ad individuare i casi esclusi dalla suddetta procedura (art. 43), il D.L. n. 73/2022 dispone una semplificazione anche della verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate (di cui all'art. 30 bis, comma 8, D.P.R. n. 394/1999), demandata ai professionisti di cui all'art. 1, L. n. 12/1979, nonché alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato (art. 44, comma 1); competenza sulla verifica dei requisiti estesa anche al 2023 dal Decreto Milleproroghe (art. 9, comma 2, Decreto Legge 29 dicembre 2022, n.

Infine, si ricorda che l’ingresso di cittadini extra UE in Italia deve avvenire nel rispetto delle quote stabilite dal cosiddetto Decreto Flussi. Il Testo Unico prevede, infatti, che con uno o più Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono annualmente definite, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte.

Pertanto, i visti di ingresso e i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, vengono rilasciati entro il limite delle quote predette (art. 3 comma 4 e art.

Diritti dei Lavoratori Stranieri

Il lavoratore straniero è equiparato al cittadino italiano nel godimento degli specifici diritti legati al lavoro, e dunque:

  • Salute e sicurezza sul lavoro
  • Pari opportunità tra uomo e donna
  • Tutela contro ogni forma di discriminazione
  • Diritto ad un compenso equo e proporzionato
  • Diritto a conciliare la vita lavorativa e familiare
  • Diritto al riposo e di adesione (e non adesione) ad un sindacato

Sanzioni per l'Occupazione Illegale di Stranieri

Come abbiamo detto, non è possibile registrare un lavoratore privo di permesso di soggiorno. Nel nostro ordinamento il datore di lavoro che impiega uno o più lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno è penalmente sanzionato. La normativa di riferimento è contenuta nell’articolo 22, comma 12, del TU sull’immigrazione (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni).

Analiticamente, la disposizione vigente sanziona infatti con «la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato» il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto (e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo), revocato o annullato.

La mutata qualificazione dell’illecito (da contravvenzione a delitto) produce conseguenze sul piano dell’elemento soggettivo del reato; in base alla disciplina del codice penale (art. 42), infatti, coloro che commettono dei delitti sono punibili, salvo diversa previsione, se la condotta è posta in essere con dolo; per le contravvenzioni è invece sufficiente, di norma, la colpa.

In aggiunta alle sanzioni già previste dalla vigente normativa, viene introdotta una sanzione amministrativa accessoria, che il giudice applica con la sentenza di condanna, equivalente al pagamento di un importo pari al costo medio del rimpatrio dello straniero impiegato irregolarmente (i criteri per la determinazione di tale costo saranno stabiliti con un successivo decreto interministeriale).

Qualora ricorrano circostanze di “particolare sfruttamento”, il nuovo provvedimento introduce, inoltre, nell'ambito del D.Lgs. 231 del 2001, una sanzione amministrativa di carattere pecuniario (da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro) per le persone giuridiche che si siano avvantaggiate ricorrendo all’impiego irregolare di cittadini stranieri.

Le nuove norme introducono, anche, una preclusione ad ottenere il nulla osta all’ingresso di lavoratori stranieri per i datori di lavoro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una condanna, anche non definitiva, per reati connessi allo sfruttamento del lavoro ovvero all’occupazione illegale di cittadini stranieri ed al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Il D.Lgs. 16 luglio 2012, n. In particolare, il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di patteggiamento (art.

  • b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’art.
  • c) impiego alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, oppure il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia revocato o annullato (art.

In questa ultima fattispecie di reato (c), il datore di lavoro è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Inoltre, le pene sono aumentate da un terzo alla metà:

  • se i lavoratori occupati sono in numero superiore a 3;
  • se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
  • se i lavoratori occupati sono sottoposti alle condizioni lavorative di particolare sfruttamento (art. 603 bis, comma 3, del Codice penale).

Con la sentenza di condanna il giudice applica anche la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente (art.

Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato oppure, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti o qualora il cittadino straniero non si rechi presso lo Sportello unico per l’immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro i termini di legge, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. In questi casi la revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale tramite i collegamenti telematici (art.

Obblighi di Verifica e Controllo per i Datori di Lavoro

Come anticipato in premessa, in merito ai rapporti di lavoro instaurati con lavoratori stranieri non appartenenti all’U.E., è doveroso ricordare come il nostro ordinamento ponga a carico del datore di lavoro l’onere di verificare se il lavoratore sia in possesso di un valido permesso di soggiorno, idoneo allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Detta verifica deve essere esercitata sia all’atto di assunzione che, successivamente, in costanza di rapporto di lavoro, dovendo prestare attenzione soprattutto ai casi in cui il permesso di soggiorno, nelle more del rapporto, sia scaduto e dunque abbia perso la sua validità.

In tal caso, come sancito espressamente dal Testo Unico sull’Immigrazione (D.lgs. 286/1998), il lavoratore con permesso di soggiorno scaduto potrà continuare a lavorare, purché la richiesta di rinnovo sia stata effettuata prima della scadenza del permesso ovvero entro 60 giorni dalla scadenza e purché il soggetto sia in possesso di ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo agli uffici competenti.

L’inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi di verifica sopra indicati è penalmente sanzionata dal nostro ordinamento.

Infatti, l’art. 22 del Testo Unico in materia di immigrazione statuisce che “Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato“.

Il comma seguente dispone che “Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

  • se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre
  • se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
  • se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis del codice penale.“

Come anche chiarito dalla giurisprudenza, sul datore di lavoro grava un vero e proprio onere di diligenza che si concretizza nel controllo circa il possesso, da parte del lavoratore, di un regolare titolo di soggiorno. Controllo che viene soddisfatto solo a seguito dell’esibizione da parte del lavoratore dell’originale del permesso di soggiorno (o della richiesta di rilascio e/o di rinnovo).

In aggiunta a quanto sopra, secondo la giurisprudenza, il divieto di occupare lavoratori stranieri privi di un valido permesso di soggiorno deve essere inteso in senso ampio e non limitato ai soli rapporti di lavoro subordinato in senso stretto, che presentino rigorosamente tutti gli elementi previsti all’articolo 2094 del codice civile, poiché la norma fa riferimento al dato materiale dell’impiego della prestazione lavorativa, di qualsiasi natura, anche atipica o occasionale (Cass., sez. I, 03/05/2006 n. 15264) ed anche limitata ad una sola giornata (Cass., sez. I, 14/03/2006 n. 8824).

Inoltre, risponde del reato di occupazione di lavoratori dipendenti stranieri privi del permesso di soggiorno non soltanto colui che procede all’assunzione di detti lavoratori, ma anche colui che, pur non avendo provveduto direttamente all’assunzione, se ne avvalga tenendoli alle sue dipendenze (sentenza n.

Permesso di Soggiorno Temporaneo per Denuncia di Sfruttamento

Al fine di favorire l’emersione degli illeciti si prevede, inoltre, per le sole ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo, che lo straniero che presenta denuncia o coopera nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, possa ottenere, su proposta o con il parere favorevole del giudice, il rilascio di un permesso di soggiorno della durata di sei mesi e rinnovabile per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Tale permesso di soggiorno consente lo svolgimento di attività lavorativa ed è convertibile.

Disposizione Transitoria e Regolarizzazione

Tuttavia, è possibile, alle condizioni determinate dalla normativa vigente, presentare la dichiarazione di emersione dei rapporti di lavoro e la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo.

Il D.lgs. n.109/2012 conteneva, infine, una norma transitoria volta a far emergere i rapporti di lavoro irregolari.

Legge n. 199 del 29 Ottobre 2016 (Contrasto al Caporalato)

Il provvedimento recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", ha introdotto significative modifiche al quadro normativo penale.

In particolare la nuova formulazione dell'art. 603-bis del codice penale (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), prevede una fattispecie-base di reato che prescinde da comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori nella condotta illecita del caporale, ovvero di chi recluta manodopera per impiegarla presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.

Il nuovo reato di caporalato, per il quale è reso obbligatorio l'arresto in flagranza, prevede la sanzionabilità pure del datore di lavoro che utilizzi, assuma o impieghi manodopera reclutata anche - ma non necessariamente con l'utilizzo di caporalato - mediante l'attività di intermediazione, sfruttando i lavoratori ed approfittando del loro stato di bisogno.

Decreto del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 Febbraio 2017

Il decreto ribadisce in primo luogo, all'articolo 1, che il datore di lavoro che ha occupato in nero uno straniero il cui soggiorno è irregolare, è comunque tenuto al pagamento di:

  • a) ogni retribuzione arretrata; il livello di remunerazione è pari alle retribuzioni dovute in base ai contratti collettivi nazionali riferibili all'attivita' svolta per il livello e le mansioni indicate, che non devono essere, comunque, inferiori all'importo mensile previsto per l'assegno sociale per rapporti di lavoro domestico e non inferiori alle retribuzioni minime giornaliere rivalutate annualmente dall'INPS, ai sensi della legge 7 dicembre 1989, n. 389, per altri rapporti di lavoro;
  • b) un importo pari alle imposte e ai contributi previdenziali che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare in caso di assunzione legale del cittadino straniero, incluse le penalita' di mora e le relative sanzioni amministrative.

Per garantire ai lavoratori stranieri assunti illegalmente il cui soggiorno è irregolare la conoscenza di tali diritti e le modalità con le quali far valere i diritti di cui all'art. 1, lett. a), e presentare denuncia nei confronti del datore di lavoro, è stato predisposto un apposito modello.

Funzioni ANPAL trasferite al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

L’art. 3 del Decreto-legge n. 75 del 22 giugno 2023 (convertito in Legge n. 112/2023) ha attribuito al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le funzioni svolte dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) che, quindi, a decorrere dal 1° marzo 2024, data di entrata in vigore del DPCM n.

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