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Attestato di Rischio Estero: Come Ottenerlo e Cosa Sapere

Come comportarsi nel caso in cui si sia assicurato un veicolo all’estero e l’attestato di rischio provenga da una compagnia estera? Vale ugualmente o ci sono considerazioni o aggiunte particolari da dover fare?

Come Funziona se l’Attestato di Rischio Proviene da una Compagnia Estera?

Un soggetto con età inferiore a 30 anni e patentato da 11 anni ha venduto la sua auto inglese e ha ricevuto dalla compagnia assicuratrice inglese l’attestato di rischio dal quale si evince che da 8 o più anni non ha avuto incidenti. Adesso vuole comprare una nuova auto in Italia, ma nessuna compagnia è disponibile a farlo partire da una classe di merito inferiore alla 14 come se fosse un neopatentato. Come è possibile che non esista la possibilità di convertire le classi di merito all’interno della UE? Come poter fare per ottenere una classe più bassa?

Potrebbe acquistare la sua nuova macchina a metà con la compagna e in qualche modo ereditare la sua classe di merito che è cointestata (sia proprietà che assicurazione) con la madre? Se si cointestano l’auto nuova e il soggetto fa un incidente, anche la classe di merito dell’auto della compagna viene declassata o la classe di merito è strettamente legata al veicolo?

Cos’è la Classe Universale?

L’attestato di rischio estero è riconosciuto in Italia se è redatto secondo le regole UE della Classe Universale ed è indicata in maniera chiara la Classe Universale di provenienza e di assegnazione. Forse potrebbe essere utile una traduzione giurata. Se l’attestato non è conforme, il suggerimento è quello di verificare se è possibile applicare la legge Bersani.

Cosa Accade con la Classe di Merito Maturata in Svizzera?

Un cittadino svizzero vive in Italia. In Svizzera ha una macchina intestata, mentre in Italia fino all’anno scorso non ne aveva. L’anno scorso ha acquistato una macchina e l’ha assicurata con la SAI. La compagnia ha riconosciuto la classe di merito 2, visto che aveva l’attestato della vecchia assicurazione svizzera, che aveva più di 12 anni senza sinistri (come previsto della legge Bersani). Un’altra assicurazione ha fatto un’offerta molto più vantaggiosa però secondo l’attestato di rischio della SAI, la classe di merito risulta a 12, anche se confermato, che nell’anno scorso non c’era nessun sinistro.

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Questo significherebbe, che non sarebbe mai possibile cambiare l’assicurazione nei prossimi 12 anni, se non voglio perdere la classe di merito. Cosa è possibile fare in modo che la classe di merito maturata in Svizzera, valga anche nel futuro?

Classe Interna e Compagnie Assicurative

E’ corretto riconoscere la validità di un attestato di rischio estero anche in Italia, ma solo se questo riporta la Classe Universale, regolata da leggi internazionali. La Classe Universale deve di diritto essere riconosciuta da tutte le compagnie europee e nulla ha a che vedere con la Classe Interna, che è a discrezione della compagnia e che spesso ha, per vari motivi, valore diverso da quella universale.

Quindi, cosa ha fatto la SAI? Prima riconosce la classe 2 e poi questa diventa 12? La risposta è scritta sull’attestato di rischio, ma l’unica spiegazione plausibile che la compagnia abbia riconosciuto una classe 2 interna con una classe universale 14, quella normale di partenza. Se nell’attestato di rischio era presente classe universale 2, allora hanno commesso un errore, mentre se la classe 2 Svizzera era a sua volta “interna”, allora SAI ha riservato un ottimo servizio, dato che non era loro dovere riconoscere tale classe. La classe Universale si trasmette da una compagnia all’altra, quindi è quella che fa fede per la nuova compagnia, mentre la classe interna può essere riconosciuta o meno.

Immatricolazione Auto Assicurata all’Estero

Un soggetto ha reimmatricolato in Italia la auto acquistata in Francia, dove è stato residente fino a 5 mesi fa. La compagnia assicuratrice francese ha rilasciato un attestato di rischio dal quale si evince che: da 5 anni non ha sinistri e ha raggiunto la classe bonus/malus più bassa nel sistema francese. Al momento della stipula del contratto francese hanno valutato un attestato di rischio italiano su un auto demolita in cui aveva raggiunto la classe 6, senza farlo ripartire dalla classe più alta.

Le compagnie che ha contattato in Italia vorrebbero farlo partire da una classe di merito 9, ovvero riconoscerebbero solo i 5 anni senza sinistri e non il fatto che in Francia avesse raggiunto la classe di merito più bassa. E’ corretto? In Italia, ha avuto un veicolo assicurato e poi demolito, per il quale aveva raggiunto la classe di merito 6. Visto che non sono passati ancora cinque anni ha provato a chiedere ad alcune compagnie se possono riconoscere questo attestato e non quello francese ed attribuirgli la classe 6 per il veicolo che ora ha re-immatricolato.

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Le risposte che ha ricevuto sono diverse, quindi chiede cosa sia corretto in termini di legge. In particolare alcune compagnie mi chiedono di dichiarare, che: “Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C. dichiara che l’attestazione dello stato del rischio presentata per assicurare il veicolo targato XX non è già stata utilizzata per altro veicolo acquistato in sostituzione del precedente” In Italia, non ha mai usato questo attestato ma lo aveva presentato per la stipula della polizza alla compagnia francese. Può rendere quindi la dichiarazione di cui sopra?

La Classe Universale, quella che in Italia va da 1 a 14 per capirsi, è stata introdotta per avere un sistema di valutazione del rischio il più possibile uniforme tra compagnie e Stati. In teoria dovrebbe essere applicato in tutta Europa, tuttavia sembra che ogni Stato faccia un po’ a modo suo ed ogni volta che c’è da convertire un attestato di rischio è un bel problema.

Conviene cercare un’agenzia di pratiche auto esperta di queste pratiche (anche online, magari una al confine Italo Francese!) che sappia convertire in maniera giusta l’attestato. Qualora venisse confermato che al massimo è possibile avere una Cu 9, è necessario fare delle valutazioni di convenienza. La vecchia CU 6 è utilizzabile senza problemi facendo quella dichiarazione. Tuttavia potrebbe non risultare una scelta giusta, in quanto la classe sarebbe, si più bassa della CU 9, ma avrebbe un bel “buco” nella storia assicurativa recente, che incide molto negativamente sul prezzo finale. Occorrerà fare dei preventivi.

Assicurazione Cointestata in Germania

Una persona ha vissuto in Germania 20 anni e aveva il 50% sull’assicurazione di un mezzo. Adesso è rientrato in Italia ed ha acquistato una piccola auto usata, ma non hanno accettato i documenti rilasciati dai tedeschi e hanno detto di ripartire dalla classe più alta, dicendo che i tedeschi accettano le nostre classe assicurative ma l’Italia no. E’ vero?

In Germania le polizze auto costano molto meno rispetto all’Italia e garantiscono servizi migliori, soprattutto in caso di sinistro. Va anche detto però che in Italia esiste un alto tasso di incidenti e di risarcimenti conseguenti, e pure una quantità molto altra di frodi alle assicurazioni.

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Detto questo, è falso che in Italia non si accetti una classe di una assicurazione tedesca. La Classe Universale riportata sull’attestato di rischio compare ormai in tutte le polizze Europee ed è riconosciuta a livello Europeo. Se sull’attestato c’è il nome del soggetto ed è riportata una classe Universale, DEVE essere riconosciuta da tutte le assicurazioni Italiane.

R.C. Auto: Informazioni Utili

  • Scadenza del contratto R.C.: Dal 1° luglio 2015 non è più prevista la consegna cartacea dell’attestato di rischio e le compagnie devono alimentare la banca dati elettronica degli attestati di rischio, detenuta presso l’ANIA.
  • Mancato inserimento dell'attestato di rischio: Se la compagnia con cui sei stato assicurato non ha inserito nella banca dati l’attestato di rischio relativo all’ultimo anno assicurativo o se l’attestato contiene informazioni non corrette, l’impresa con cui vuoi stipulare il nuovo contratto r.c. auto deve ricostruire, in via provvisoria, il periodo assicurativo mancante attraverso una tua dichiarazione, in attesa che la precedente impresa provveda alla correzione.
  • Validità dell'attestato di rischio: L’attestato di rischio rimane valido per un periodo di cinque anni:
    • nel caso in cui hai sospeso il contratto di assicurazione o non lo hai rinnovato per mancato utilizzo del veicolo.
    • nelle ipotesi di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all'estero.
  • Contraente non proprietario: Puoi stipulare una polizza r.c. auto a tuo nome (cioè puoi essere contraente) anche se non sei proprietario del veicolo. Tuttavia la classe bonus-malus indicata sull'attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo e non al contraente.
  • Malus e rimborso: Le condizioni contrattuali generalmente prevedono la possibilità per l'assicurato di rimborsare alla compagnia gli importi liquidati per sinistri nel corso del "periodo di osservazione". Attraverso il rimborso eviti l’applicazione del malus, cioè conservi la classe di merito acquisita; tale facoltà può essere esercitata anche se hai cambiato compagnia assicurativa.
  • Malus per sinistro mai accaduto: In tutti i casi in cui vi sia una richiesta di risarcimento dove risulti coinvolta la tua responsabilità e non risulta presentata denuncia di sinistro da parte tua, la tua impresa deve informarti per acquisire la denuncia e la tua versione dei fatti. Se l’impresa non l’ha fatto, puoi presentare un reclamo alla compagnia chiedendo di riclassificare il contratto e di ricalcolare la classe di merito ed il premio da pagare senza tener conto del sinistro. Nel caso in cui non sei soddisfatto della risposta puoi rivolgerti all'IVASS.
  • Tacito rinnovo: A decorrere dal 1 gennaio 2013 è stato abolito il tacito rinnovo per le polizze r.c. auto.
  • Legge Bersani e Bonus Familiare RCA: La “Legge Bersani” resta valida; il Bonus Familiare ne ha ampliato i benefici. Il Bonus Familiare RCA vale anche per veicoli di diversa categoria.
  • Modalità di pagamento: Per le polizze r.c. auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la r.c. auto, puoi effettuare il pagamento del premio anche in contanti.

Sinistri R.C. Auto

  • Richiesta di risarcimento: La richiesta di risarcimento deve contenere almeno i seguenti elementi: data, luogo e ora del sinistro, generalità delle parti coinvolte; codice fiscale, dinamica dell'incidente; dati dei veicoli coinvolti; luogo e ora in cui il veicolo danneggiato è a disposizione per l'accertamento.
  • Tempi di risarcimento: L'assicuratore è obbligato a formulare l'offerta di risarcimento entro 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni alle cose o al veicolo ed entro 90 giorni per i danni alla persona. Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni in presenza di modulo di constatazione amichevole (C.A.I. anche detto "modulo blu") sottoscritto congiuntamente dai due conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Veicolo non assicurato o non identificato

  • A chi rivolgersi: Se hai subito un danno da un veicolo non assicurato, o di cui risulti impossibile identificare l'assicuratore oppure da un veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario (es. furto del veicolo), devi rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa designata e alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada (F.G.V.S.) - Via Yser, 14 - 00198 Roma.

Accesso agli atti del fascicolo sinistro

  • Diritto di accesso: I contraenti, gli assicurati e le persone danneggiate a seguito di sinistri stradali hanno il diritto di accedere agli atti che li riguardano presso le imprese di assicurazione.

Sinistro all'estero

  • Incidente con veicolo con targa estera: In caso di incidente avvenuto durante un viaggio all'estero (in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde) e causato da un veicolo con targa estera e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, devi proporre la richiesta di risarcimento nei confronti del "mandatario" nominato in Italia dall'impresa di assicurazione estera che assicura il veicolo responsabile del sinistro.
  • Come risalire all'assicuratore estero: Per individuare l'assicuratore estero del veicolo che ha provocato l'incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia da tale assicuratore, devi scrivere alla CONSAP Spa - Centro di Informazione Italiano - Via Yser, 14 - 00198 Roma.

Polizza Gratuita

  • Nuovo veicolo e polizza gratuita: Se prima di accettare la polizza gratuita avevi i requisiti per usufruire della legge Bersani, l’impresa dovrà riconoscerti la classe di merito maturata su un veicolo appartenente al tuo nucleo familiare, sempre che nel periodo di gratuità non sei stato responsabile di sinistri.

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