Albergo Atene Riccione

 

Autocertificazione dello Stato di Famiglia per Cittadini Stranieri in Italia

L'autocertificazione è una dichiarazione resa dall'interessato in sostituzione delle certificazioni. Essa attesta fatti, stati e qualità personali che possono essere convalidati da soggetti pubblici o privati italiani. Presentando l'autocertificazione in sostituzione ai certificati il cui uso comporta l'assolvimento dell'imposta di bollo, detta imposta viene meno cosicché il cittadino risparmia tempo e denaro.

L'autocertificazione ha la stessa validità temporale degli atti che sostituisce.

Cittadini dell'Unione Europea

I cittadini appartenenti a Paesi dell'Unione Europea possono avvalersi dell'autocertificazione con le stesse modalità dei cittadini italiani. Con possibilità di autocertificare anche la loro situazione penale nel Paese di origine.

Cittadini Extra-Comunitari

I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono avvalersi dell'autocertificazione limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

Precisazioni Importanti

Al fine dell'adozione di provvedimenti in favore di cittadini extracomunitari residenti in Italia, resta ferma la necessità della esibizione del relativo permesso di soggiorno in corso di validità. L'esibizione del permesso di soggiorno recante, oltre ai dati anagrafici del titolare, la fotografia dello stesso ed il timbro a secco dell'autorità che lo ha rilasciato equivale, a tutti gli effetti, ad esibizione di documento di identità personale.

Leggi anche: Titoli di stato esteri: vantaggi e rischi

Divieto di Rilascio Certificati da Parte degli Uffici Pubblici

A seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012, agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati per provare stati, fatti e qualità personali da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, d.P.R. n. Pertanto i cittadini, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, NON POTRANNO UTILIZZARE CERTIFICATI (che avranno valore giuridico solo se utilizzati nei rapporti con altri privati) e si assumeranno l’onere della prova amministrativa di stati, fatti e qualità personali tramite dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio (art. 47 d.P.R. n. 445/2000) o di certificazioni (art.

Oggi Pubbliche Amministrazioni e gestori di pubblici servizi NON POSSONO accettare certificati, possono solamente operare d’ufficio, e comportamenti non coerenti con tali disposizioni rappresentano delle violazioni dei doveri d’ufficio ai sensi dell’art.74 del d.P.R.

Naturalmente il discorso non si applica agli stranieri, per i documenti di competenza del loro Stato.

Visura Anagrafica

L’ufficio anagrafe non può compilare autocertificazioni per i cittadini, ma, in caso di necessità può fornire una visura anagrafica (artt. 12 e 15 del Regolamento UE 2016/679, e ai sensi dell'art.35, c.5, del d.P.R. n.223/1989, così come modificato dal d.P.R.

La visura anagrafica può anche essere acquisita dal cittadino in maniera autonoma attraverso il sito dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).

Leggi anche: Guida alla Dichiarazione di Ospitalità

Deve essere effettuata dal dichiarante, su una pagina bianca o su Modello per autocertificazione che procederà alla sottoscrizione.

Possono essere dichiarati tutti i documenti o certificati conservati dalla Pubblica Amministrazione.

Conferma Scritta dei Dati Personali

E' invece possibile richiedere una conferma scritta (visura) dei propri dati personali (art.35, c.5, del d.P.R. n.223/1989 e artt.12 e 15 del Regolamento UE 2016/679), contenuti negli archivi comunali, ma tale visura non ha valore certificativo nei confronti di terzi, sia pubblici ma anche privati, ma può essere utilizzata per la corretta compilazione dell'autocertificazione.

L’autocertificazione, come spesso viene definita la dichiarazione sostitutiva di certificazione, è regolata dall’art. 46 del d.P.R.

Dichiarazioni Sostitutive Aggiuntive

Certo, si potrà aggiungere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, una dichiarazione di conoscenza aggiuntiva, come previsto dal successivo art. Peraltro non risulta nessun divieto e produrre un documento contestuale, che comprenda tanto un’autocertificazione quanto una dichiarazione sostitutiva in un unico documento.

Leggi anche: Guida al Viaggio: Ricevuta Permesso di Soggiorno

Il fatto che il Legislatore specifichi che dette dichiarazioni possono essere contestuali all’istanza, può essere inteso tanto nel senso che può essere preparata sul momento, quanto, soprattutto, che un’istanza del tipo “il sottoscritto, nato a.., residente in...

Verifica delle Dichiarazioni per Cittadini UE

C’è un problema con la verifica delle situazioni dichiarate da cittadini dell’Unione: il Legislatore, forse pensando che lo scambio di informazioni all’interno dell’UE sarebbe diventato più agevole in poco tempo, ha infatti previsto, all’art. 3 del D.P.R.

Non può essere dato per scontato che le informazioni possano essere ottenute dagli enti pubblici dei paesi dell'U.E., neache tramite i Consolati italiani all'estero, anzi è probabile che le informazioni non sia possibile ottenerle. In tal caso i cittadini dell'U.E.

Modifiche introdotte dal d.L. n.76/2020

Con il d.L. n.76/2020, convertito con L. n.120/2020, sono state apportate importanti modifiche all'art.2 del d.P.R. Di conseguenza chiunque potrà richiedere una semplice comunicazione o un accesso telematico ai dati qualora ciò sia richiesto per la verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei cittadini.

La richiesta dovrà riportare un esplicito riferimento all'autocertificazione (art. 46 del d.P.R. n.445/2000) e ai successivi controlli previsti dall'art. 71. Eseguire controlli significa poter avere sia la conferma del dato sia il dato corretto o integrato qualora quanto riportato dal cittadino si riveli errato o incompleto.

Controlli sulle Autocertificazioni

Dal punto di vista dei controlli sulle autocertificazioni, trovano applicazione anche ai privati le nuove disposizioni introdotte all'art. 71 del d.P.R. n.445/2000, relative ai controlli. Il nuovo comma 1 prevede, infatti, un’attenuazione dell’obbligo di controlli, che ora dev’essere proporzionato “al rischio e all’entità del beneficio”: "Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli idonei anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli artt.

Tabella Riassuntiva

Cittadini Possibilità di Autocertificazione Limitazioni Documento Richiesto
UE Completa, inclusa situazione penale nel paese d'origine Nessuna Documento d'identità
Extra-UE Residenti in Italia Limitata a stati, fatti e qualità personali certificabili da enti italiani Comprova stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti pubblici o privati italiani Permesso di soggiorno valido

Informativa ai sensi art.

TAG: #Stranieri

Più utile per te: