Normativa sui Cartelli Stradali Turistici: Autorizzazioni e Procedure
La tutela ed il controllo dell’uso della strada, avviene anche mediante la verifica sul corretto esercizio del segnalamento stradale privato e della pubblicità ovvero, mediante il controllo del possesso dei titoli richiesti per la diffusione di tali messaggi. Infatti, abbiamo già detto in altra circostanza, che, tra le altre cose, la polizia stradale provvede a tutelare e a controllare l’uso della strada (art. 11, comma 4, cod. str.).
In generale, infatti, sia la installazione di alcuni dei segnali turistici e di territorio indicati all’art. 134 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, come quella dei mezzi pubblicitari indicati all’art. 47 del citato regolamento, necessita del previo rilascio dell’autorizzazione amministrativa, se non della concessione amministrativa, allorquando i relativi sostegni insistono su area demaniale.
Ci domandiamo adesso, se possa avere ancor oggi un senso intraprendere una ricerca o, per meglio dire, fare richiesta di queste autorizzazioni, quando questi stessi titoli, a ben vedere, potrebbero essere sostituiti da una dichiarazione di inizio di attività o comunque assentite, in ragione del silenzio significativo dell’amministrazione adita.
Segnaletica Stradale Turistica: Definizione e Funzione
La segnaletica stradale, in generale, comprende i segnali verticali (art. 38, comma 1, lett. a), c.d.s.) e, tra questi, i segnali turistici e di territorio (art. 39, comma 1, gruppo C), lett. h). In quanto segnali di indicazione, hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti.
Val la pena di ricordare che l’ente proprietario della strada, nella costruzione e nella tutela di quest’ultima, provvede anche alla apposizione e alla manutenzione della segnaletica prescritta (art. 14, comma 1, lett. c) c.d.s.). Dalla mancata apposizione o non corretta apposizione (espressione di una mancata o inadeguata manutenzione) della segnaletica stradale, può derivare l’obbligo di risarcire il danno eventualmente cagionato agli utenti della strada (artt. 2043, 2051 c.c.).
Leggi anche: Come arrivare facilmente a Gardaland
Ora, per quanto i segnali di indicazione non siano idonei a rendere note le prescrizioni imposte dall’ente proprietario della strada ovvero dall’autorità, sono comunque obbligatori sulle autostrade, sulle strade extraurbane, sulle strade urbane di scorrimento con velocità di esercizio superiore a quella stabilita dall’art. 142, comma 1, del codice, sugli itinerari di ingresso e di uscita dai centri abitati, ad eccezione delle intersezioni con strade locali non asfaltate o di scarsa importanza (art. 124, comma 7, reg. c.d.s.).
Infatti, grazie alla segnaletica di indicazione è possibile fornire agli utenti della strada le informazioni necessarie per la corretta e sicura circolazione (art. 124, comma 1, reg. c.d.s.).
Per corretta circolazione si deve intendere, dunque, un movimento di pedoni, veicoli e animali ordinato ed omogeneo, senza accelerazioni o decelerazioni continue; senza quegli atteggiamenti di guida che ostentano indecisioni sui percorsi da prendere e quelli da preferire ad altri. Per sicura circolazione, si deve intendere, ancora, un movimento di pedoni, veicoli e animali, tale da non determinare condizioni di conflittualità di traiettorie e velocità locali predominanti, concretamente rapportate alla condizione dei luoghi, delle persone e delle tipologie di utenza che li frequentano (soprattutto, se utenza debole).
In una parola, la segnaletica di indicazione è importante ai fini della salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale. È talmente importante, da essere indispensabile, oggi, più di ieri.
Ciò detto, va anche ricordato che secondo quanto prescritto dall’art. 37, comma 1, del codice, l’apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale fa carico agli enti proprietari delle strade ed ai comuni, in ragione di quanto dettagliatamente indicato dalla norma ora citata.
Leggi anche: Luoghi iconici italiani da visitare
Ma va anche detto che alcuni dei segnali turistici e di territorio, debbono essere apposti e mantenuti da soggetti diversi dagli enti proprietari della strada. In quanto non titolari del diritto di proprietà, tali soggetti debbono essere previamente autorizzati dai primi.
I segnali turistici e di territorio, altro non sono che segnali di indicazione, atti ad individuare itinerari e località di evidente interesse turistico, industriale, artigianale, commerciale, alberghiero, territoriale ed altri luoghi di pubblico interesse (art. 134, comma 1, reg. c.d.s.). L’interesse alla installazione di detti segnali può essere sì dell’ente proprietario della strada ma, spesso, anche di soggetti diversi da questo.
Ora, è ben chiaro che ciò che distingue un sistema di segnalamento informativo da quello pubblicitario è il fine: se la finalità del segnalamento è quella di rendere percorribile un itinerario o rendere raggiungibile una località, siamo senz’altro nel campo del segnalamento informativo; se la finalità del segnalamento è quella di rendere noto al pubblico un prodotto od un servizio, siamo nel campo del segnalamento pubblicitario.
Certamente, l’interesse del titolare del centro commerciale è quello di rendere noto al pubblico la presenza degli esercizi di vendita che esso comprende. Ma, molto probabilmente, una volta che il pubblico è venuto a conoscenza della sua esistenza, l’interesse dell’ente proprietario della strada o degli enti proprietari della strada, è quello di guidare la macro-utenza verso il centro commerciale stesso, magari anche evitando alle correnti di traffico coinvolte di attraversare il centro abitato o di utilizzare strade inadeguate per dimensioni, carichi, particolari tutele socio-ambientali, ecc.
Autorizzazione, Silenzio-Assenso e Dichiarazione di Inizio di Attività
Sia l’ente proprietario della strada, e sia il privato, hanno, in questo caso, interesse a rendere noto il segnalamento del centro commerciale, magari facendo uso proprio della segnaletica indicata alla lett. b) del comma 1, dell’art. 134 del regolamento. Ma in questo caso ed almeno nella fase iniziale, giacché l’interesse alla relativa apposizione è di un soggetto diverso dall’ente proprietario della strada, il primo deve ottenere l’autorizzazione rilasciata da quest’ultimo, per la installazione del relativo sistema segnaletico (impianto costituito da messaggio, supporto e sostegno; insieme di più impianti, costituenti preavvisi e segnali di direzione).
Leggi anche: Servizi Turistici: La Guida
Un problema pratico, peraltro, si frappone tra il legittimo interesse del privato e la possibilità di esercitare in concreto questo particolare e singolare interesse: il ritardo a provvedere della pubblica amministrazione. Un problema che il legislatore ha deciso di superare con l’emanazione della legge del procedimento amministrativo n. 241 del 1990.
La legge, nella sua prima versione, aveva introdotto due modi diversi di intendere l’attività amministrativa o, per meglio dire, di dare significato esplicito a diversi modo impliciti di “esprimersi” della pubblica amministrazione. Da un lato, il silenzio ingiustificato della pubblica amministrazione, doveva essere inteso come atto di assenso, alle richieste del privato; dall’altro, il privato poteva iniziare determinate “attività minori” senza particolari formalità, se non “denunciando” l’intenzione di iniziare l’attività, giacché titolare di un diritto precostituito ed in quanto libero da ogni vincolo, di fatto e di diritto, che avesse reso impraticabile tale iniziativa.
Nel primo caso, la pubblica amministrazione si sarebbe dovuta attivare per evitare preventivamente l’esercizio di un’attività illegittima che, sol perché esercitata, non sarebbe più stata in grado di inibire successivamente, se non in via di autotutela; nell’altro caso, la “semplicità” del procedimento amministrativo che precedeva il previo rilascio dell’autorizzazione, avrebbe consentito direttamente al cittadino di “sostituirsi” alla pubblica amministrazione e quindi, di “automunirsi” di autorizzazione implicita (appunto, la denuncia di inizio di attività o d.i.a.).
Anche nel settore del diritto della circolazione stradale, ci si è domandati sino a che punto l’inerzia della P.A. (solitamente, l’ente proprietario della strada) poteva avere significato di accoglimento dell’istanza tesa ad ottenere il previo rilascio dell’autorizzazione amministrativa; ancora, se la stessa d.i.a. potesse essere considerata di per sé, autorizzazione amministrativa.
In un caso specifico, lo stesso Ministero dell’Interno, con proprio parere di prot. M/2413-23 del 14 dicembre 1998, ha escluso la possibilità di applicare la speciale disciplina prevista dagli artt. 19 e 20 della legge n. 241 del 1990 al procedimento amministrativo inerente il rilascio per l’autorizzazione all’apposizione dei segnali stradali (artt. 20, 38 e 39 c.d.s.) da parte dei privati.
Per la disciplina dell’epoca, tali posizioni sono pienamente condivisibili giacché effettivamente “prescindendo dalla constatazione che il nuovo codice della strada è disciplina successiva alla legge n. 241, il richiamato art. 20 demanda ad apposito regolamento la determinazioni dei casi, da considerarsi tassativi, in cui si verifichino le ipotesi previste del silenzio assenso per l’esercizio di attività private sottoposte in via generale ad una autorizzazione. Orbene il D.P.R. n. 300/1992 ed il successivo D.P.R. n. 407/1994, emanati in attuazione degli artt. 19 e 20 in questione, non comprendono tra i procedimenti ammessi alla particolare e speciale semplificazione amministrativa l’autorizzazione all’installazione della segnaletica stradale.”.
Peraltro, le recentissime modificazioni apportate alla legge del procedimento amministrativo - tanto pregnanti da condizionare la scelta dell’interprete su di un titolo della legge omnicomprensivo e generale, sì da considerare quest’ultima come la legge sul procedimento amministrativo - portano questo interprete ad offrire nuovi spunti di riflessione sul tema.
Novità Introdotte dalla Nuova Legge sul Procedimento Amministrativo
Non è questo né il luogo, né il momento per soffermarci sull’intero testo della legge n. 241 del 1990, così come rivisitata (pur marginalmente e, se vogliamo, insignificativamente) dalla legge n. 15 del 2005 e quindi (con evidente e rilevante significato) dal d.L. n. 35, convertito con modificazioni, nella coeva legge n. 80 del 2005, dai più conosciuto come “decreto sulla competitività”.
Ma vogliamo però soffermarci sul nuovo testo degli artt. 19 e 20 della legge n. 241 del 1990, su cui già il Ministero dell’Interno ebbe modo di esprimersi. Sempre, naturalmente, con riferimento alla esposizione dei segnali turistici e di territorio di cui all’art. 134 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
Intanto, per la mera esposizione di tali segnali, è necessario ottenere l’autorizzazione dell’ente proprietario della strada. Si badi bene che nell’istruttoria provvedimentale o procedimentale - se coinvolte altre amministrazioni - l’ente proprietario della strada valuta, in concreto, le norme tecniche indicate nel d.P.R. n. 495 del 1992 e succ. modif. giacché, proprio tale regolamento, indica il formato dei segnali stradali, le altezze e gli spazi stradali richiesti, ecc.
In buona sostanza, per valutare la correttezza nella installazione di tali simili impianti, al fine di poter rilasciare il titolo richiesto dalla legge, è sufficiente accertare se esistano o meno i requisiti od i presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale (come appunto il d.P.R. 495/92), senza con ciò riconoscere all’ente proprietario della strada quella discrezionalità tecnica che veniva precedentemente richiamata nel preesistente testo del citato art. 19 (cioè, “senza l’esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali ”).
Del resto, il legislatore, con l’art. 77, comma 2 del regolamento ha evidentemente previsto la necessità di pianificare a livello locale o comprensoriale il sistema del segnalamento viario; ciò facendo, ha reso noto un obbligo giuridico non più derogabile, tanto che, l’eventuale mancanza di pianificazione di settore - a parere di chi scrive - individua una “falla amministrativa” che rende oggi applicabile, anche al caso in esame, l’istituto di semplificazione amministrativa previsto dall’ar...
I segnali turistici e di territorio di cui all’art. 134 d.P.R. n. 495/1992
Art. 134.
- I segnali con le indicazioni di cui al comma 1 possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione di cui al presente regolamento.
- I segnali di indicazione turistica e territoriale sono a fondo marrone con cornici ed iscrizioni di colore bianco. Simboli, iscrizioni e composizione grafica sono esemplificati dalle figure II.294 e II.295.
- I segnali con le indicazioni di cui al comma 1, lettera b) possono essere installati, a giudizio dell'ente proprietario della strada, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività, purchè non compromettano la sicurezza della circolazione e la efficacia della restante segnaletica e siano installati in posizione autonoma.
- Nessuna indicazione di attività singola può essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di pres segnali di direzione, su quelli di conferma Può essere invece installato nelle intersezioni e combinato, ove necessario col "gruppo segnaletico unitario" ivi esistente, il segnale di direzione con l'indicazione di "zona industriale, zona artigianale, zona commerciale" (fig.
- Nei centri abitati, ove la zona o le zone industriali, artigianali o commerciali sono ben localizzate, si deve fare uso di segnali indicanti collettivamente la zona; tutte le attività e gli insediamenti particolari saranno indicati successivamente sulle intersezioni locali a valle degli itinerari principali di avvio alla "zona industriale" o "zona artigianale" o "zona commerciale" in genere (fig.
- I segnali di indicazione alberghiera devono far parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione qualora, a giudizio dell'ente proprietario della strada, sia utile segnalare l'avvio ai vari alberghi.
- un segnale con funzione di preavviso di un punto o di un ufficio di informazioni turistico-alberghiere o del segnale di informazione di cui alla lettera b) seguente (fig. II.298);
- un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale denominazione degli alberghi (fig.
Per ottenere l’autorizzazione è necessario presentare la domanda su apposito modello per tramite del SUAP, allegando la documentazione richiesta.
L'autorizzazione sarà rilasciata dalla Provincia per le strade provinciali al di fuori dei centri abitati e dal Comune (previo nulla osta provinciale) per le strade provinciali all'interno dei centri abitati. La domanda deve quindi essere inoltrata al SUAP competente territorialmente.
I manufatti devono essere installati e realizzati:
- in modo da garantire la resistenza all'azione degli agenti atmosferici
- in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza
- in modo da tutelare l'incolumità di persone ed animali e la sicurezza delle cose
- in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 23, "Nuovo codice della strada", di quelle contenute al paragrafo terzo del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 e di quelle contenute nel Regolamento provinciale
- tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento, ecc. in modo da garantire la stabilità e non costituire pericolo per la pubblica incolumità
- in modo da non pregiudicare la staticità dell'edificio
I requisiti specifici tecnici che devono rispettare i mezzi pubblicitari, come le dimensioni, la forma, la luminosità e l'ubicazione consentita, sono stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n.
Per il rilascio delle autorizzazioni, dei rinnovi e del subentro (volturazione), accedi al sito ufficiale della Provincia di Siena.
Norma | Oggetto |
---|---|
Legge n. 241/1990 | Procedimento amministrativo |
Decreto Legislativo n. 285/1992 (Codice della Strada) | Norme sulla circolazione stradale |
D.P.R. n. 495/1992 | Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada |
Art. 134 Reg. C.d.S. | Segnali turistici e di territorio |