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CCNL Turismo: Apprendistato di 5° Livello e Mansioni

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti dei settori dei Pubblici Esercizi, della Ristorazione Collettiva e Commerciale e del Turismo è stato rinnovato il 5 giugno 2024, con scadenza fissata al 31 dicembre 2027. Questo contratto, firmato da FIPE - Confcommercio, Angem e Legacoop Produzione e Servizi per la parte datoriale, e da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil per la parte sindacale, interessa oltre un milione di lavoratori e coinvolge più di 300mila imprese del settore.

Il rinnovo del 2024 ha introdotto un aumento in busta paga di 200 euro a regime, il rafforzamento dell’assistenza sanitaria integrativa e una significativa revisione della classificazione e dell’inquadramento del personale, per renderli più rispondenti alle mutate esigenze del mercato e alle nuove tipologie di offerta.

Questo articolo si concentra sull'apprendistato professionalizzante, in particolare sul 5° livello, fornendo dettagli utili per chi desidera intraprendere o approfondire la propria conoscenza in questo ambito.

Apprendistato Professionalizzante: Quadro Generale

Il Contratto di apprendistato costituisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le parti convengono che possono essere assunti in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Possono essere assunti con il contratto di cui al comma 1, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25.

In caso di assunzione di un apprendista, l’azienda ha specifici obblighi di natura contrattuale, formativa, contributiva e documentale, che variano leggermente in base alla tipologia di apprendistato (es. importanti vantaggi fiscali e contributivi per le aziende.

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Formazione e Retribuzione

Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.

La formazione degli apprendisti potrà essere finanziata attraverso l'intervento del fondo Interprofessionale da costituire o comunque prescelto dalle OO.SS.

Tutor Aziendale

È prevista la presenza di un tutor o referente aziendale, quale figura di riferimento dell'apprendista. Il tutor aziendale deve essere una persona, interna o esterna alla struttura ma specificamente delegata dalla Direzione e indicata nel piano formativo, che sia in possesso di idonea qualificazione professionale e di competenze adeguate al percorso professionalizzante, nonché disponibile ad un approccio maieutico non soltanto dal lato tecnico-professionale, ma anche da quello umano-relazionale.

CCNL Turismo: Ferie e Permessi

Secondo la legge, il CCNL Turismo prevede un periodo di ferie di 26 giornate retribuite all’anno. Per quanto riguarda i permessi, invece, i lavoratori dipendenti inquadrati con il CCNL Pubblici esercizi, ristorazione e turismo hanno diritto a permessi retribuiti da un minimo di 32 ore ad un massimo di 104 ore annuali, che possono arrivare a 108 per gli stabilimenti balneari.

Tra i premessi e i congedi troviamo: Congedo per matrimonio - 15 giorni, da avanzare con almeno dieci giorni di anticipo; Congedo per motivi familiari - limite massimo di 5 giorni che può essere prolungato di altri tre a seconda della distanza del luogo da raggiungere; Permessi per elezioni; Permessi e congedi individuali - liquidato sulla base della retribuzione calcolata ai sensi dell'articolo 179; Permessi per lavoratori studenti (diritto allo studio) - per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio.

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Periodo di Prova

La durata del periodo di prova deve risultare all'interno della lettera di assunzione. Salvo quanto previsto per i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all’articolo 85 comma 3 la durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono:

  • Livelli A e B - 6 mesi;
  • Livello I - 150 giorni;
  • Livello 2 - 75 giorni;
  • Livello 3 - 45 giorni;
  • Livelli 4 e 5 - 30 giorni;
  • Livello 6S - 20 giorni;
  • Livelli 6 e 7 - 15 giorni.

Dimissioni/Licenziamento

Le dimissioni del dipendente devono essere presentate per iscritto e con i termini di preavviso stabiliti dall'articolo 208. Il datore di lavoro può comunque decidere di rinunciare al preavviso se richiesto dal dimissionario.

Sia nei casi di dimissioni che di licenziamento, i termini di preavviso sono i seguenti:

Fino a 5 anni di servizio compiuti:

  • Livello A e B - 4 mesi;
  • Livello I - 2 mesi;
  • Livelli 2 e 3- un mese;
  • Livelli 4 e 5 - 20 giorni;
  • Livelli 6S, 6 e 7 - 15 giorni.

Oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti:

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  • Livello A e B - 5 mesi;
  • Livello I - 3 mesi;
  • Livelli 2 e 3- 45 giorni;
  • Livelli 4 e 5 - 30 giorni;
  • Livelli 6S, 6 e 7 - 20 giorni.

Oltre i 10 anni di servizio compiuti:

  • Livello A e B - 6 mesi;
  • Livello I - 4 mesi;
  • Livelli 2 e 3- 2 mesi;
  • Livelli 4 e 5 - 45 giorni;
  • Livelli 6S, 6 e 7 - 20 giorni.

Retribuzione

Di seguito le tabelle retributive CCNL Fipe 2024:

Livello Paga base giu-24 giu-25 giu-26 giu-27 dic-27 Aumento totale Paga base dic 2027
Qa 1.706,48 € 82,22 € 65,78 € 65,78 € 49,33 € 65,78 € 328,88 € 2.035,36 €
Qb 1.540,98 € 74,52 € 59,00 € 59,00 € 44,55 € 59,00 € 296,99 € 1.837,97 €
1 1.396,07 € 67,66 € 53,81 € 53,81 € 40,36 € 53,81 € 269,06 € 1.665,13 €
2 1.230,58 € 59,42 € 47,43 € 47,43 € 35,57 € 47,43 € 237,16 € 1.467,75 €
3 1.130,82 € 54,88 € 43,95 € 43,95 € 32,96 € 43,95 € 217,94 € 1.348,75 €
4 1.037,75 € 50,00 € 40,00 € 40,00 € 30,00 € 40,00 € 200,00 € 1.237,75 €
5 939,96 € 45,26 € 36,20 € 36,20 € 27,15 € 36,20 € 181,15 € 1.121,11 €
6s 883,51 € 42,57 € 34,06 € 34,06 € 25,54 € 34,06 € 170,27 € 1.053,78 €
6 862,97 € 41,52 € 33,22 € 33,22 € 24,93 € 33,22 € 166,32 € 1.029,28 €
7 774,70 € 37,33 € 29,86 € 29,86 € 22,40 € 29,86 € 149,30 € 924,01 €

Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le Parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, anche per quanto concerne la percentuale di conferma prevista dall’art.42, comma 8, del D.Lgs. 81/2015 e s.m.i.

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