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CCNL Turismo Confcommercio Confesercenti: Cosa Prevede

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il settore del turismo disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende del terziario di mercato (distribuzione e servizi) e i loro dipendenti, sia a tempo indeterminato che determinato. Questo contratto è applicabile a tutte le modalità di vendita, inclusi il commercio elettronico e la vendita per corrispondenza.

Il 5 giugno 2024, il CCNL per i dipendenti dei settori dei Pubblici Esercizi, della Ristorazione Collettiva e Commerciale e del Turismo è stato rinnovato con scadenza al 31 dicembre 2027. Questo contratto interessa oltre un milione di lavoratori e più di 300mila imprese del settore.

Il 22 marzo 2024, il contratto è stato rinnovato, con validità dal primo aprile 2024 al 31 marzo 2027.

Argomenti Principali del CCNL

Di seguito sono elencati gli argomenti di maggior interesse contenuti nel CCNL:

  • Orario di lavoro
  • Lavoro straordinario e notturno
  • Ferie e permessi
  • Periodo di prova
  • Dimissioni/licenziamento e preavviso
  • Tredicesima e Quattordicesima
  • Periodo di comporto (Malattia)
  • Infortunio
  • Congedi
  • Retribuzione

Orario di Lavoro

Nel CCNL sono previste 40 ore settimanali di lavoro, ovvero 39 o 38 con assorbimento di permessi per riduzione annua dell'orario di lavoro ed ex festività. Possono essere previsti regimi di orario particolari per specifici tipi di attività.

Leggi anche: Diritti e Quattordicesima nel CCNL Turismo

La normale durata di lavoro è di 40 ore settimanali, salvo quanto stabilito nella parte speciale del presente Contratto per gli stabilimenti balneari. La distribuzione dell'orario settimanale è fissata in cinque giornate e mezza. Diversi criteri di ripartizione potranno essere però contrattati a livello aziendale.

L'orario di lavoro per minori di età compresa fra i 15 e i 18 anni compiuti non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali. Deve inoltre essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica.

Lavoro Straordinario e Notturno

Percentuali di maggiorazione sulla quota oraria della normale retribuzione:

  • Straordinario: fino alla 48ª ora settimanale, 15%; oltre la 48ª, 20%; festivo o domenicale, 30%.
  • Notturno (non in turni): 50%.

Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata:

  • del 30% se diurno;
  • del 60% se notturno, che non è però cumulabile con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno, inoltre la maggiore assorbe la minore;
  • per il lavoro straordinario la percentuale è stessa e dalle maggiorazioni sopra indicate calcolate sulla quota oraria della retribuzione stabilita ai sensi dell’articolo 179.

Ferie e Permessi

Ferie: 26 giorni lavorativi (da lunedì al sabato); Riduzione annua: 56 ore (72 per le aziende con più di 15 dipendenti). Per gli iscritti nel libro unico dopo il 1° marzo 2011, 50% del monte permessi decorsi 2 anni dall'assunzione e 100% del monte permessi decorsi 4 anni dall'assunzione. Ex festività: 4 giornate annue.

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Il personale ha diritto a 26 giorni di ferie. Per questo, la settimana lavorativa viene considerata di sei giornate, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro.

Tra i premessi e i congedi troviamo:

  • Congedo per matrimonio - 15 giorni, da avanzare con almeno dieci giorni di anticipo;
  • Congedo per motivi familiari - limite massimo di 5 giorni che può essere prolungato di altri tre a seconda della distanza del luogo da raggiungere;
  • Permessi per elezioni;
  • Permessi e congedi individuali - liquidato sulla base della retribuzione calcolata ai sensi dell'articolo 179;
  • Permessi per lavoratori studenti (diritto allo studio) - per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio
  • Congedo di maternità - 2 mesi precedenti al parto e i 3 successivi, oppure un mese prima della data presunta del parto e i 4 mesi successivi ( a condizione che nel settimo mese il medico competente attestino che questa opzione non pregiudica la salute della gestante e del nascituro);
  • Congedo di paternità;
  • Congedo parentale - l'astensione volontaria nei primi 12 mesi di vita del bambino, con un limite massimo di 6 mesi per la madre e di 7 per il padre. Il limite complessivo tra i genitori è di 11 mesi;
  • Congedo per la malattia del figlio.

Periodo di Prova

A seconda del Livello il CCNL prevede diversi periodo di prova:

  • livelli Q-1: 6 mesi;
  • livelli 2, 3, 4 e 5: 60 gg.;
  • livelli 6-7: 45 gg.

Salvo quanto previsto per i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all’articolo 85 comma 3 la durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono::

  • Livelli A e B - 6 mesi;
  • Livello I - 150 giorni;
  • Livello 2 - 75 giorni;
  • Livello 3 - 45 giorni;
  • Livelli 4 e 5 - 30 giorni;
  • Livello 6S - 20 giorni;
  • Livelli 6 e 7 - 15 giorni.

Dimissioni/Licenziamento e Preavviso

Le dimissioni dal contratto a tempo indeterminato devono essere comunicate per iscritto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.

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Il preavviso stabilito dal CCNL varia a seconda dei livelli:

  • livelli Q-1: 45 gg., 60 gg., 90 gg.;
  • livelli 2-3: 20 gg., 30 gg., 45 gg.;
  • livelli 4-5: 15 gg., 20 gg., 30 gg.;
  • livelli 6-7: 10 gg., 15 gg., 15 gg.

Il preavviso decorre dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese.

Il licenziamento seguito entro un mese da nuova assunzione presso la stessa azienda si presume simulato (salvo prova contraria) ed è improduttivo di effetti.

Anche in questo caso il preavviso dipende dai livelli:

  • livelli Q-1: 60 gg., 90 gg., 120 gg.;
  • livelli 2-3: 30 gg., 45 gg., 60 gg.;
  • livelli 4-5: 20 gg., 30 gg., 45 gg.;
  • livelli 6-7: 15 gg., 20 gg., 20 gg.

Le dimissioni del dipendente devono essere presentate per iscritto e con i termini di preavviso stabiliti dall'articolo 208. Il datore di lavoro può comunque decidere di rinunciare al preavviso se richiesto dal dimissionario.

I licenziamenti individuali per "giusta causa" possono essere effettuati senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato o prima della scadenza del termine in caso di contratto a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non permette la prosecuzione del rapporto.

I licenziamenti per "giustificato motivo con preavviso" sono determinati da un inadempimento degli obblighi contrattuali, quindi sono inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento.

Il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore il licenziamento per iscritto, attraverso lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro 15 giorni dalla comunicazione, il lavoratore potrà chiedere i motivi che lo hanno determinato e il datore è tenuto a inviarli per iscritto entro sette giorni dalla richiesta.

Sia nei casi di dimissioni che di licenziamento, i termini di preavviso sono i seguenti:

Fino a 5 anni di servizio compiuti:

  • Livello A e B - 4 mesi;
  • Livello I - 2 mesi;
  • Livelli 2 e 3- un mese;
  • Livelli 4 e 5 - 20 giorni;
  • Livelli 6S, 6 e 7 - 15 giorni.

Oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti:

  • Livello A e B - 5 mesi;
  • Livello I - 3 mesi;
  • Livelli 2 e 3- 45 giorni;
  • Livelli 4 e 5 - 30 giorni;
  • Livelli 6S, 6 e 7 - 20 giorni.

Oltre i 10 anni di servizio compiuti:

  • Livello A e B - 6 mesi;
  • Livello I - 4 mesi;
  • Livelli 2 e 3- 2 mesi;
  • Livelli 4 e 5 - 45 giorni;
  • Livelli 6S, 6 e 7 - 20 giorni.

Tredicesima e Quattordicesima

La Tredicesima e la quattordicesima mensilità vengono erogate nella misura di una mensilità della retribuzione di fatto. La Tredicesime viene erogata nel mese di dicembre, solitamente poco prima di Natale, mentre la Quattordicesima nel mese di giugno.

  • Tredicesima mensilità: Pari ad una mensilità di retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.
  • Quattordicesima mensilità: Pari ad una mensilità di retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno, esclusi gli assegni familiari e gli scatti di anzianità maturati.

Periodo di Comporto (Malattia)

Conservazione del posto: 180 giorni nell'anno solare, più eventuali 120 giorni di aspettativa e ulteriori 12 mesi per gravi patologie.

Trattamento economico: Integrazione dell'indennità Inps fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione netta di fatto (la quota giornaliera va calcolata con i criteri adottati dall'INPS): 100%, dal 1° al 3° giorno, 75% dal 4° al 20°, 100% dal 21°.

L'integrazione dal 1° al 3° giorno è corrisposta nella misura del 100% per i primi 2 eventi morbosi, del 66% per il 3° evento e del 50% per il 4° evento e cessa di essere corrisposta a partire dal 5° evento.

Solitamente la certificazione medica è inviata per via telematica direttamente all'Inps dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia. Nei casi di certificazione medica cartacea il lavoratore ha l'obbligo di recapitare entro 2 giorni dal rilascio l'attestazione dell'inizio e della presunta durata della malattia.

Infortunio

In caso di infortunio il CCNL prevede le seguenti disposizioni:

  • Conservazione del posto: 180 giorni nell'anno solare.
  • Trattamento economico: trattamento integrativo, a carico dell'azienda, fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione netta di fatto:
    • 100% per il 1° giorno;
    • 60% dal 2° al 4° giorno;
    • 90% dal 5° al 20° giorno;
    • 100% dal 21° giorno.

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare all'INAIL il personale soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro. Per il restante che non è soggetto per legge dovranno comunque essere presenti altre forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che prevedano indennità nelle seguenti modalità:

  • invalidità temporanea;
  • invalidità permanente: 7.746,85 euro;
  • morte: 5.164,57 euro

Congedi

I congedi sono periodi di astensione dal lavoro, retribuiti o non, che i lavoratori possono richiedere per diverse esigenze. Di seguito alcune tipologie comprese nel contratto spiegate nel dettaglio.

Congedo Matrimoniale

In occasione di un matrimonio civile o concordatario o unione civile si può chiedere il congedo matrimoniale. Si tratta di un periodo di 15 giorni di calendario durante il quale il lavoratore può assentarsi dal lavoro, con la piena retribuzione, comprensiva di eventuali bonus o indennità, anche durante il periodo di congedo.

Compatibilmente con le esigenze dell'azienda, il datore di lavoro dovrà concedere il congedo straordinario con decorrenza dal terzo giorno antecedente alla celebrazione del matrimonio. Il lavoratore ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro, alla fine del congedo, regolare documentazione della celebrazione del matrimonio.

In caso di matrimonio civile, il congedo matrimoniale può essere fruito anche dal coniuge che non è lavoratore dipendente.

Congedo Parentale

Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro concesso ai genitori per accudire i propri figli nei loro primi anni di vita. La durata prevista è la seguente:

  • ciascun genitore ha diritto a un massimo di 10 mesi di congedo parentale per ogni bambino, fruibili entro i primi 12 anni di vita del bambino;
  • i primi 6 mesi di congedo parentale sono indennizzati al 30% della retribuzione, i successivi 4 mesi sono non indennizzati.

Il congedo parentale può essere richiesto in due modalità: continuativo o frazionato. È possibile richiederlo anche a ore, in alternativa alla fruizione giornaliera o mensile. Il datore di lavoro deve essere avvisato con un preavviso di almeno 5 giorni (salvo casi di oggettiva impossibilità).

I congedi parentali dei due genitori non possono essere sommati, ma si cumulano fino a un massimo di 10 mesi. Si può invece unire con altri permessi, come il congedo di maternità/paternità e quello per gravi motivi familiari.

Con il rinnovo del Contratto sono state recepite le recenti modifiche normative dell’art. 34 del d. Lgs. 151/2001 in materia di congedo parentale adeguando le previsioni contrattuali sia in relazione alla durata del congedo che alla misura dell’indennità spettante.

La stessa previsione contrattuale ha introdotto, inoltre, un’ulteriore specifica riferita all’incidenza dei singoli istituti durante la fruizione del congedo parentale. In particolare, ha previsto che i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi (ROL o ex-festività), mensilità aggiuntive ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio.

Maternità

Durante il congedo di maternità la lavoratrice ha diritto, per 5 mesi, ad un'integrazione dell'indennità a carico dell'INPS del 100% della retribuzione giornaliera netta, compresa la tredicesima mensilità.

Per i primi 5 mesi di assenza, integrazione dell'indennità INPS fino al 100% della retribuzione mensile netta. Integrazione dell'indennità Inps fino al 100% del rateo della 13ª e 14ª mensilità relativo al periodo di assenza obbligatoria.

Congedi per le Donne Vittime di Violenza

In linea con quanto previsto dall’articolo 24 del Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, il presente rinnovo ha previsto in favore delle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi.

La lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta sia a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni sia a produrre la certificazione attestante l’inserimento nei percorsi in argomento. Durante il periodo di congedo la lavoratrice ha diritto a un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione che viene anticipata dal datore di lavoro e posta a conguaglio con i contributi dovuti all’Inps con le stesse modalità previste per i trattamenti economici di maternità.

Il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di tre anni. La lavoratrice può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria, fermo restando che la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.

Retribuzione

Il 12 dicembre scorso, Confcommercio ha sottoscritto un protocollo straordinario di settore con i sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, nell'ambito del percorso per il rinnovo del CCNL. Secondo l'accordo, ai lavoratori verranno erogati un bonus una tantum di 350 euro e un acconto di 30 euro sui futuri aumenti contrattuali a partire da aprile 2023.

Entrambi saranno riparametrati per livello d'inquadramento.

Tabelle Retributive

A seguito poi dell’accordo di rinnovo, Confcommercio e le parti sociali hanno perfezionato gli aumenti retributivi mensili, previsti all’art. 213 del CCNL, con la sistemazione degli arrotondamenti, ed hanno predisposto le relative tabelle retributive di riferimento. A decorrere dalle scadenze di seguito indicate verranno erogati i seguenti aumenti tabellari:

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