CCNL Viaggiatori e Piazzisti: Cosa è e Cosa Regola
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti da aziende con incarico di operatori di vendita, viaggiatori e piazzisti è un accordo che disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende del settore terziario, della distribuzione e dei servizi e i loro dipendenti che svolgono attività di vendita esterna.
Questo contratto, firmato il 15 marzo 2021 e valido fino al 14 marzo 2024, definisce in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato tra le aziende commerciali e i viaggiatori e piazzisti da esse dipendenti.
Definizioni e Classificazione del Personale
Il CCNL definisce le figure del viaggiatore e del piazzista, inquadrandole in categorie specifiche:
- Viaggiatore o piazzista di 1a categoria: impiegato di concetto assunto stabilmente con l'incarico di viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della stessa, per il collocamento degli articoli per i quali ha avuto incarico.
- Viaggiatore o piazzista di 2a categoria: impiegato d'ordine assunto stabilmente dall'azienda con l'incarico di collocare gli articoli trattati dalla medesima, anche quando provveda contemporaneamente alla loro diretta consegna.
Al viaggiatore o piazzista potranno essere assegnati compiti alternativi e/o complementari all'attività diretta di vendita, quali la promozione, la propaganda, l'assistenza al punto di vendita.
Assunzione e Periodo di Prova
L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore sulla disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro. L'assunzione dovrà risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni:
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- Data di assunzione
- Durata dell'eventuale periodo di prova
- Categoria del lavoratore
- Il periodo di tempo minimo annuale per cui l'azienda si impegna a tenere in viaggio il viaggiatore o piazzista
- Eventuali compiti del viaggiatore o piazzista durante il periodo in cui non viaggia, tenuto presente che non debbono essere affidate allo stesso mansioni incompatibili con la sua qualifica
- Trattamento economico (stipendio, provvigione, diaria, rimborso spese, ecc )
- I rapporti derivanti dall'eventuale uso di automezzi
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i 60 giorni di lavoro effettivo. Durante il periodo di prova il fisso mensile del lavoratore non potrà essere inferiore a quello contrattuale stabilito per la categoria attribuita al lavoratore stesso.
Orario di Lavoro, Riposo Settimanale e Festività
La prestazione lavorativa del singolo viaggiatore o piazzista si svolgerà su cinque giornate alla settimana ovvero su quattro giornate intere e due mezze giornate. La determinazione dei riposi relativi alle due mezze giornate sarà concordata in sede aziendale tenuto conto delle situazioni locali di fatto.
Il lavoratore ha diritto al riposo festivo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Qualora per ragioni di dislocazione non gli fosse possibile per oltre un mese di recarsi in famiglia, avrà diritto di ottenere, in sostituzione del riposo, una licenza corrispondente ai giorni di riposo non fruiti, con facoltà di trasferirsi in famiglia a spese della ditta.
In sostituzione delle quattro festività abolite dal combinato disposto della legge n. 54 del 1977 e del DPR n. 792 del 1985, verranno fruiti dai lavoratori altrettanti giorni ovvero mezze giornate di permesso individuale retribuito.
Trattamento Economico
La retribuzione mensile del viaggiatore o piazzista non può essere inferiore ai minimi mensili stabiliti dal CCNL. Per il viaggiatore o piazzista retribuito anche a provvigione o altri elementi incentivanti, la determinazione del trattamento retributivo per ferie e 13a terrà conto della media mensile di tali elementi percepiti nei 12 mesi precedenti la data di scadenza dell'ultima liquidazione periodica. Per ogni anno di servizio prestato, l'azienda corrisponderà al viaggiatore o piazzista non in prova, e in aggiunta al normale trattamento economico, una 13a mensilità pari alla retribuzione mensile di fatto.
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In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto (esclusi gli assegni familiari). Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto sarà corrisposto, il 1° luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto in atto al 30 giugno immediatamente precedente (quattordicesima mensilità), esclusi gli assegni familiari.
Malattia e Infortunio
Il lavoratore non in prova, che debba interrompere il servizio a causa di infortunio o malattia professionale, avrà diritto alla conservazione del posto per 180 giorni di calendario in caso di evento continuativo. Nel caso di malattia o di infortunio, il lavoratore dovrà comunicare l’assenza entro le prime 24 ore e far pervenire alla azienda il relativo certificato medico non oltre il secondo giorno dall’inizio dell’assenza.
Cessazione del Rapporto di Lavoro e Preavviso
Ai fini dell'indennità di mancato preavviso si fa riferimento a quanto previsto dall'art. I termini di preavviso sono differenziati sulla base della modalità di interruzione del rapporto, ossia :recesso del datore di lavoro o dimissioni del lavoratore e comunque decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
Di seguito il dettaglio dei giorni di preavviso previsti in caso di licenziamento (art. 234 del ccnl 2008):
Livello | Fino a 5 anni di servizio compiuti | Oltre 5 e fino a 10 anni compiuti | Oltre i 10 anni |
---|---|---|---|
I super (quadri) e I | 60 gg | 90 gg | 120 gg |
II e III | 30 gg | 45 gg | 60 gg |
IV e V | 20 gg | 30 gg | 45 gg |
VI e VII | 15 gg | 20 gg | 20 gg |
Viaggiatori e piazzisti | a) fino a 5 anni di servizio compiuti: 30 giorni; | b) oltre 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti: 45 giorni; | c) oltre 10 anni di servizio compiuti: 60 giorni. |
In caso di mancato preavviso il lavoratore ha diritto ad una indennità equivalente all'importo della retribuzione di fatto, corrispondente al periodo di cui sopra, comprensiva dei ratei di 13ª e 14ª mensilità.
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Relazioni Sindacali
Nelle unità produttive che occupano più di 15 viaggiatori o piazzisti possono essere eletti, tra i viaggiatori o piazzisti dell’unità produttiva stessa, rappresentanti sindacali. Ai suddetti rappresentanti saranno concessi, per il disimpegno delle loro funzioni, permessi nella misura di tre giorni ogni trimestre cumulabili nell’anno.
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