Il Ruolo e i Compiti del Ministero del Turismo in Italia: Focus sul Codice Identificativo Nazionale (CIN)
Il Ministero del Turismo svolge un ruolo cruciale nella regolamentazione e nel coordinamento del settore turistico in Italia. Tra i suoi compiti principali, spicca l'assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN) alle unità immobiliari destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e alle strutture alberghiere ed extralberghiere.
Assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN)
Il comma 1 dell’art. 13-ter prevede che venga assegnato, tramite apposita procedura informatizzata, un Codice Identificativo Nazionale (CIN) a tutte le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, alle locazioni turistiche superiori a 30 giorni, ed agli affitti brevi.
Questo codice, assegnato dal Ministero del Turismo, richiede una presentazione telematica da parte del locatore o del gestore della struttura turistico-ricettiva. Gli operatori avranno sessanta giorni di tempo per adeguarsi a partire dall'attivazione della piattaforma del Ministero del Turismo.
Il ruolo del Ministero del Turismo è quindi quello di contrastare l’abusivismo e l’evasione fiscale degli affitti brevi sommersi, per tutelare le imprese turistiche in regola.
Finalità del CIN
L'obiettivo principale dell'introduzione del CIN è:
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- Assicurare la tutela della concorrenza.
- Garantire la trasparenza del mercato.
- Coordinare le informazioni statistiche e informatiche tra le amministrazioni statali, regionali e locali.
- Migliorare la sicurezza del territorio.
- Contrastare forme irregolari di ospitalità.
Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR)
È stata avviata la fase sperimentale della Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR), istituita per la tutela dei consumatori ai sensi dell’art. 13-quater del decreto-legge n.
L’innovativa piattaforma, sviluppata dal Ministero del Turismo in collaborazione con le Regioni e le Province Autonome, utilizza sistemi di interoperabilità per integrare gradualmente le banche dati regionali e delle P.A.
Dal 3 giugno 2024 possono accedere alla BDSR i titolari delle strutture e i locatori degli immobili situati nella Regione Puglia.
Tramite la piattaforma è possibile richiedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN), da utilizzare per la pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno delle strutture e degli immobili, ai sensi dell’art. 13-ter del decreto-legge n.
Regioni e Province Autonome
Nel caso delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno attivato procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e a contratti di locazione breve ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere, l’ente territoriale è tenuto all’automatica ricodificazione come CIN dei codici identificativi assegnati, aggiungendo ai codici regionali e provinciali un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del turismo, e alla trasmissione al medesimo Ministero dei CIN e dei relativi dati in suo possesso inerenti alle medesime strutture turistico-ricettive e unità immobiliari locate, ai fini dell’iscrizione nella banca dati nazionale ai sensi dell’articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
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Riguardo ai codici assegnati antecedentemente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la ricodificazione e la trasmissione avvengono nel termine di trenta giorni decorrenti da tale data.
Questo comma di legge stabilisce che nelle regioni e province autonome che abbiano già un sistema di attribuzione di codici identificativi per le unità immobiliari ad uso turistico e per le strutture alberghiere, l'ente territoriale deve automaticamente aggiungere un prefisso fornito dal Ministero del turismo a tali codici regionali o provinciali e trasmettere queste informazioni al Ministero per l'inserimento nella banca dati nazionale.
Obblighi e Requisiti per le Strutture Ricettive
Un requisito fondamentale imposto dalla riforma è che tutte le strutture ricettive, indipendentemente dal tipo (affitti brevi, B&B o altri), devono esporre il CIN all'esterno dello stabile in cui si trova l'appartamento o la struttura.
Il comma 6 dell’art. 13 ter prevede l’obbligo di esporre il codice CIN sia in ogni annuncio che all’esterno dello stabile in cui l’alloggio è collocato. Questa novità sembra voglia spingere tutte gli alloggi ad osservare un’unica disciplina sull’esposizione del codice CIN, aspetto finora regolamentato dalle singole leggi regionali, con previsioni spesso assai diverse da regione a regione.
Chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto ad esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.
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Requisiti di Sicurezza
Oltre a questa novità, la riforma impone anche requisiti di sicurezza per tutte le attività di locazione breve e turistica.
Il comma 7 dell’art. 13-ter è dedicato ai requisiti minimi di sicurezza degli alloggi turistici destinati sia all’affitto breve che alle locazioni turistiche superiori ai 30 giorni. La norma fissa degli obblighi che hanno il fine di garantire agli ospiti presso gli alloggi degli standard minimi di sicurezza.
Le strutture devono essere dotate di:
- Dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio funzionanti.
- Estintori portatili conformi alla legge.
La quantità di estintori da installare deve rispettare una proporzione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, con un minimo di un estintore per piano.
Il comma 7 dell’art. 13-ter è dedicato ai requisiti minimi di sicurezza degli alloggi turistici destinati sia all’affitto breve che alle locazioni turistiche superiori ai 30 giorni. La norma fissa degli obblighi che hanno il fine di garantire agli ospiti presso gli alloggi degli standard minimi di sicurezza.
Finora questo aspetto è stato purtroppo trascurato dalle varie norme regionali che si sono dimostrate abbastanza carenti sul tema della sicurezza degli alloggi turistici.
Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gestite nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.
In ogni caso, tutte le unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.
Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell’allegato I al decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
Per consentire la pronta estinzione di un principio di incendio, devono essere installati estintori di capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30 m.
SCIA
Infine, la riforma richiede la presentazione di una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per coloro che svolgono attività di locazione turistica a scopo imprenditoriale, direttamente o tramite intermediario. Questa segnalazione deve essere effettuata presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui si svolge l'attività.
L’art. 13-ter comma 8 ha previsto per le locazioni brevi in forma imprenditoriale l’obbligo di presentazione della SCIA presso il comune di ubicazione. Ciò va a completare quanto già previsto dall’art. 1 comma 595 della legge di bilancio 2021, che si limita semplicemente a riconoscere il regime fiscale delle locazioni brevi alla gestione di un numero di alloggi non superiore a 4.
Affitti Brevi e Affitti Turistici: Regole Aggiornate al 2024
Le nuove regole del 2024 hanno interessato sia gli affitti brevi che quelli turistici, soprattutto riguardo agli aspetti fiscali. Prima di affrontare l’argomento è opportuno definire le due tipologie di affitto e capirne le differenze.
L’affitto breve o più precisamente locazione breve, così definito dall’art. 4 del D.L. 50/2017, è stato appositamente introdotto per determinare un regime fiscale agevolato di cui si possono avvalere i soggetti privati che danno in affitto immobili o porzioni di essi ad uno stesso inquilino, per periodi non superiori a 30 giorni l’anno.
Nell’affitto breve la motivazione per cui si soggiorna non deve necessariamente essere turistica. La fruizione di questo regime fiscale agevolato è legata al possesso dell’immobile di alcuni requisiti ed al rispetto di alcune regole da parte del gestore.
L’affitto turistico non è altro che la locazione turistica superiore a 30 giorni o quella inferiore a 30 giorni. In questo caso non è possibile applicare il regime fiscale delle locazioni brevi.
Principali Novità del 2024
- Obbligo di CIN: l’acquisizione del Codice identificativo nazionale (CIN) per tutte le tipologie ricettive. L’obbligo riguarda sia le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere, che le unità immobiliari ad uso abitativo che possono essere adibite a locazioni brevi o a locazioni per finalità turistiche.
- Cedolare secca affitti brevi che riguarda l’imposta fiscale sui canoni percepiti: l’aliquota dell’imposta sostitutiva al 21% si potrà utilizzare solo per il primo immobile. applicare, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% su ogni corrispettivo spettante al gestore.
Aspetti Fiscali e Dichiarazione dell'Imposta di Soggiorno
La locazione breve, che segue le regole aggiornate trattate nel precedente paragrafo, presenta notevoli vantaggi fiscali per il locatore, sia nel caso in cui l’alloggio venga gestito direttamente, sia nel caso in cui ci si avvalga di un’agenzia di intermediazione immobiliare.
Come già accennato, la disciplina fiscale sulla locazione breve è contenuta nel D.L. 50/2017 che è stato oggetto di recente modifica apportata dall’art. 1 comma 63 della legge di bilancio 2024.
In virtù di questa modifica e della circolare esplicativa 10/E dell’Agenzia delle Entrate il regime fiscale degli locazioni brevi con cedolare secca prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva al 21% sui canoni di locazione del primo alloggio. Per i successivi, fino ad un massimo di 3, l’aliquota da applicare è pari al 26%. E’ inoltre possibile scegliere su quale alloggio ci si vuole avvalere dell’aliquota ridotta del 21%.
L’art. 180 comma 3 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) ha assegnato al gestore di ogni struttura ricettiva l’obbligo di presentare, entro il 30 giugno di ogni anno, una dichiarazione cumulativa dell’imposta di soggiorno riguardante l’anno precedente. Detta presentazione deve avvenire esclusivamente in modalità telematica dall’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate, accedendo con SPID.
E’ anche possibile affidare questo compito al proprio commercialista o consulente fiscale, che interverrà con apposita delega conferita dal gestore.
Conclusioni
Il Ministero del Turismo, attraverso l'introduzione del CIN e la gestione della BDSR, mira a regolamentare il settore delle locazioni turistiche, garantendo trasparenza, sicurezza e concorrenza leale. Gli operatori del settore devono adeguarsi alle nuove normative per evitare sanzioni e contribuire a un turismo più responsabile e sostenibile.
Aspetto | Descrizione |
---|---|
CIN | Codice Identificativo Nazionale obbligatorio per tutte le strutture ricettive e locazioni turistiche. |
BDSR | Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive, gestita dal Ministero del Turismo. |
Sicurezza | Obbligo di dispositivi per la rilevazione di gas e estintori conformi alla legge. |
SCIA | Segnalazione Certificata di Inizio Attività obbligatoria per le locazioni turistiche a scopo imprenditoriale. |
Aspetti fiscali | Cedolare secca al 21% per il primo immobile, al 26% per i successivi (fino a 3). |
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