Circolazione Veicoli Stranieri in Italia: Normativa e Regolamenti
La circolazione dei veicoli con targa straniera in Italia è disciplinata da diverse normative, tra cui il Codice della Strada e convenzioni internazionali. La seguente trattazione comprende il veicolo immatricolato all’estero ed introdotto in Italia in regime di temporanea importazione, per motivi turistici o altro, da parte di cittadino residente all’estero.
Importazione Temporanea
I veicoli in importazione temporanea possono circolare senza bisogno di alcuna formalità per un periodo non superiore ad un anno, così come previsto dall’articolo 132 del Nuovo Codice della Strada che dispone quanto segue:
“Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri.
- Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine.
- La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini residenti nel comune di Campione d’Italia.
- Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento.
- Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l’interdizione all’accesso sul territorio nazionale.
- Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318”.
Oltre al residente all’estero in visita turistica, possono beneficiare del regime di importazione temporanea:
- i rappresentanti di commercio;
- i proprietari o affittuari di una casa in Italia, di un appartamento o di una villa, anche se risiedono qualche mese all’anno in Italia;
- i malati che soggiornano in Italia per ragioni di salute;
- i cittadini italiani residenti all’estero che effettuano solo brevi soggiorni in Italia;
- gli studenti che terminano gli studi o che seguono dei corsi;
- le persone che si recano in Italia regolarmente o abitualmente, purché siano residenti all’estero;
- le persone che si recano in Italia a scopo professionale;
- le persone che visitano l’Italia per affari;
- rappresentanti di una ditta commerciale che si rechino in Italia per sorvegliare i lavori in corso.
Condizione primaria per beneficiare della franchigia è comunque la residenza fuori dal territorio doganale, riferita al titolare, ma anche al conducente, che può essere parente del titolare entro il terzo grado o persona delegata (la delega non è necessaria se il titolare è a bordo).
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Importazione Definitiva
L’importazione definitiva si realizza con il pagamento dei diritti doganali (che non sono dovuti per i veicoli immatricolati in un paese UE) e/o previo assolvimento degli obblighi inerenti al pagamento dell’IVA (escluso il caso di veicoli usati con più di 6 mesi e con una percorrenza superiore a 6000 km, o per altre cause d’esenzione).
Gli adempimenti relativi all’importazione definitiva devono essere adempiuti sia nel caso del residente all’estero (cittadino italiano o non) che, trasferendosi in Italia, porta con sé il veicolo immatricolato all’estero, sia nel caso del residente nel territorio doganale che importi un veicolo acquistato all’estero (in tal caso il veicolo, esperite le formalità doganali, se prescritte, potrà essere dotato di documenti provvisori per le operazioni di esportazione).
Nel caso in cui il veicolo venga introdotto in Italia definitivamente da un Paese terzo e sia dotato di targhe e documenti di circolazione provvisori, limitati nella validità per le operazioni di esportazione, si possono verificare diverse circostanze:
- Ipotesi n. 1: Se il documento doganale è scaduto (ma i documenti provvisori di circolazione sono in corso di validità): il veicolo va accompagnato al posto di dogana o presso il Comando di polizia tributaria; in mancanza il veicolo è soggetto a sequestro con trasmissione degli atti al Comando di polizia tributaria. In questo caso si ha illecito finanziario per evasione della tassa automobilistica con conseguente segnalazione alla Direzione Generale delle entrate (se ovviamente la tassa non è stata pagata e dal momento in cui i documenti sono scaduti). Se non vi è stata comunicazione al PRA entro 10 giorni dell’acquisto del veicolo, si è inoltre sanzionabili per la commissione dell’illecito amministrativo di cui all’art. 4 del R.D. 452/26.
- Ipotesi n. 2: Se la circolazione, pur nel periodo di validità del documento doganale e dei documenti provvisori di circolazione, avviene su un itinerario diverso da quello previsto o comunque necessario per raggiungere la dogana di destinazione oppure con veicolo condotto da persona diversa da quella a cui il documento è intestato: si ha una violazione dell’articolo 19 della Convenzione del transito comunitario con conseguente accompagnamento alla dogana o al Comando di polizia tributaria. In mancanza il veicolo è soggetto a sequestro con trasmissione degli atti al Comando di polizia tributaria.
- Ipotesi n. 3: Se sono state adempiute le formalità doganali ma sono scaduti i documenti esteri provvisori e le targhe (senza quindi che sia stata effettuata l’immatricolazione definitiva in Italia): si ha illecito finanziario per evasione della tassa automobilistica con conseguente segnalazione alla Direzione Generale delle entrate (se ovviamente la tassa non è stata pagata, dal momento dell’adempimento delle formalità doganali). Vi è inoltre violazione dell’articolo 93/7 del D.lgs 30 aprile 1992, n.285, secondo cui “Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596. Alla medesima sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l’usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l’acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI”. Se non vi è stata comunicazione al PRA entro 10 giorni dall’acquisto del veicolo si ha inoltre commissione dell’illecito amministrativo di cui all’art. 4 del R.D. 452/26.
- Ipotesi n. 4: Nei casi in cui vi sia stata importazione del veicolo straniero senza il pagamento dei diritti doganali, quando dovuti, si ha il reato di contrabbando ex art. 282, lettera d) del codice doganale, secondo cui: “E‘ punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell’articolo 16;b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell’art. 90;e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell’art. 25 per il delitto di contrabbando”.
Si osservi inoltre che in questi casi è sempre prevista l’applicazione della misura di sicurezza patrimoniale della confisca, ex art. 301 del citato testo di legge, ai sensi del quale:
- Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto ovvero il prodotto o il profitto.
- Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto a chiunque appartenenti che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l’autonomia in difformità delle caratteristiche costruttive omologate o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.
- Si applicano le disposizioni dell’articolo 240 del codice penale se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l’illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
- Nel caso di vendita all’asta di mezzi di trasporto confiscati per il delitto di contrabbando, qualora l’aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l’asta non può essere ripetuta e i mezzi esecutati vengono acquisiti al patrimonio dello Stato.
Veicoli Comunitari
In ambito comunitario non esistono formalità doganali da assolvere ma, in caso di importazione definitiva, si pone il problema di stabilire se anche in questo caso vi sia l’obbligo di nazionalizzare il veicolo acquistato in territorio UE, mediante immatricolazione con targa italiana e successiva iscrizione al PRA.
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Un primo orientamento aveva sostenuto la tesi negativa, ritenendo che i veicoli comunitari potessero circolare con documenti e targa stranieri senza alcuna limitazione temporale.
Nel merito della questione è poi intervenuto il Ministero dell’Interno, che con la nota che qui sotto si riporta ha sciolto ogni dubbio, prevedendo che anche il cittadino comunitario che trasferisca la sua residenza in Italia, scaduto il termine di un anno, possa circolare in Italia con il veicolo di sua proprietà solo previo assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 132 del Codice della Strada, ovvero previa nazionalizzazione del veicolo stesso, pena l’applicazione della sanzione di cui al comma 5 del medesimo articolo (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318).
Ministero dell’Interno - Servizio Polizia Stradale
Nazionalizzazione dei veicoli di proprietà di cittadini della U.E che hanno acquisito la residenza in Italia(Risposta n 300/A/1/27794/111/56 del 24 ottobre 2007)
Si fa riferimento al quesito qui pervenuto con nota n. 38271/07 Coll.n. 29957/07 del 1° giugno 2007, concernente la corretta disciplina sanzionatoria da applicare ai casi di cittadini comunitari che dopo aver stabilito la loro residenza in Italia, continuano a circolare sul territorio nazionale con veicoli di loro proprietà, senza aver provveduto a nazionalizzare il mezzo.
Nel merito della questione, acquisito il parere del Ministero dei Trasporti, si ritiene che anche nei confronti dei conducenti di veicoli di cui trattasi, è configurabile l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 132 del Codice della Strada con le relative sanzioni di cui al comma 5 del medesimo articolo.
Come abbiamo visto l’articolo 132 è riferito agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati all’estero.
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Ciclomotori Esteri
Nel Nuovo Codice della Strada manca, infatti, una disposizione che consenta esplicitamente la circolazione in Italia dei ciclomotori esteri.
Tuttavia la Convenzione di Vienna obbliga le parti contraenti ad ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio i ciclomotori il cui conducente abbia la propria residenza abituale sul territorio di un’altra Parte contraente.
Targhe EE (Escursionisti Esteri)
Sono muniti di targa E.E (Escursionisti Esteri) i veicoli individuati dall’articolo 134 del Nuovo Codice della Strada e dall’articolo 340 del relativo Regolamento e, precisamente: gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per l’esportazione, che abbiano già adempiuto alle formalità doganali, se prescritte (non sono prescritte come abbiamo già detto per i veicoli UE), e che appartengano a cittadini italiani residenti all’estero o a stranieri che sono di passaggio.
Per tali veicoli, che quindi appartengono a cittadini non residenti in Italia, oltre alla speciale targa di riconoscimento è rilasciata una carta di circolazione della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga. Essi sono considerati esportati all’atto dell’immatricolazione, e durante la permanenza in Italia restano assoggettati al regime della temporanea importazione.
All’atto dell’acquisto non viene corrisposto alcun diritto o tassa riguardante l’ingresso, né tributi equivalenti, che saranno successivamente corrisposti all’atto della definitiva esportazione.
Poiché durante il periodo di permanenza nel territorio italiano godono di apposita franchigia doganale, quando manchino o siano venute a cessare le condizioni di utilizzo fissate ai sensi del secondo comma dell’articolo 134 chi circola con la speciale carta di circolazione scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria e alla sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo.
La sanzione accessoria non si applica qualora al veicolo, successivamente all’accertamento, venga rilasciata la carta di circolazione, ai sensi dell’articolo 93.
Articolo 93-bis del Codice della Strada
L’articolo 2 introduce l’articolo 93-bis nel Codice della Strada, approvato mediante decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1993.
Il comma 2 specifica che a bordo di un veicolo immatricolato all’estero e condotto in Italia da soggetto residente in Italia che non risulta essere il proprietario del veicolo stesso, debba sempre custodirsi un documento, sottoscritto con data certa dall’intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo.
Il comma 3 riguarda i lavoratori frontalieri e stabilisce che anche i lavoratori che esercitano un’attività professionale in uno Stato limitrofo o confinante con l’Italia, e che circolano con veicoli di loro proprietà immatricolati in tale Stato estero, hanno l’obbligo di registrare il veicolo al REVE entro 60 giorni dall’acquisizione della proprietà. In seguito, si dovranno annotare le eventuali variazioni della disponibilità del veicolo.
La legge 23 dicembre 2021 n. 238, all’art. 2, ha infatti abrogato i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 7-bis e 7-ter dell’art.
Anzitutto, precisiamo che l’abrogazione dei limiti non comporta un “libera tutti”, perché ai vecchi divieti se ne sono sostituiti di nuovi.
La L. 238/21 ha infatti inserito il nuovo art.
- registri il titolo e la durata, quando l’utilizzo superi i 30 giorni, anche non consecutivi, nell’anno solare, in un’apposita sezione del P.R.A., istituita dall’art.
- in secondo luogo, non conta più l’identità del proprietario: se prima doveva trattarsi di una società con sede in UE o SEE, ora c’è equivalenza tra persona fisica e giuridica e non conta dove questa abbia la residenza o la sede, purché sia all’estero.
- una volta registrata la vettura al P.R.A., la durata della disponibilità non incontra particolari limiti di tempo, se non quelli indicati all’atto della registrazione.
Ora, infatti, il terzo comma dell’art. 93 bis prevede che i lavoratori subordinati o autonomi che operino in uno stato limitrofo o confinante, che circolino con veicoli propri, ivi immatricolati, debbano dotarsi del documento di cui sopra e provvedere alla registrazione presso l’elenco speciale del P.R.A.
al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero, di cui all’articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n.
In tal caso, l’organo accertatore intima al proprietario di provvedere all’immatricolazione o, nel secondo caso, alla registrazione presso il P.R.A.. In caso di non ottemperanza, si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo. Di conseguenza, il veicolo viene riconsegnato solo previa esibizione del documento richiesto, oppure dopo 60 giorni dalla violazione.
Fuori dai casi sopra elencati, resta il limite temporale alla circolazione, fissato dall’art. 132 CdS in 1 anno dall’immatricolazione nello stato di origine.
Circolazione e Residenza
Tale norma, tuttavia, si applica solamente a quei veicoli destinati ad una permanenza definitiva nel territorio italiano, ovvero nelle ipotesi in cui il loro proprietario trasferisca la residenza in Italia.
L'applicazione della norma è tuttavia difficoltosa, infatti nel caso di veicoli immatricolati NON in uno stato dell'Unione Europea è necessario accertare il visto di ingresso nel territorio europeo apposto sul documento di circolazione del mezzo, mentre in caso di veicolo immatricolato in uno Stato appartenente all'UE, dove esiste la libera circolazione di cose e persone, non è possibile accertare quando tale veicolo sia effettivamente entrato nel territorio italiano.
Si è sopperito a tale incertezza con una circolare ministeriale (del 24 ottobre 2007) che ha stabilito che la decorrenza dell'anno inizia dalla data in cui il proprietario del veicolo ha acquisito la prima residenza in Italia.
Per un'ulteriore informazione si precisa che in ipotesi di importazione temporanea di veicoli immatricolati in Stati NON appartenenti all'UE, la circolazione degli stessi è consentita ai cittadini stranieri ed italiani residenti all'estero per un periodo non superiore a sei mesi l'anno.
Detti veicoli non devono essere accompagnati da alcun documento di dogana e possono essere condotti dal proprietario e da un suo parente fino al terzo grado sempre residente all'estero.
Incidente Stradale con Veicolo Straniero
In caso di incidente stradale in cui è coinvolto un veicolo con targa straniera, le forze dell'ordine eventualmente intervenute, trasmetteranno i dati relativi al sinistro all'Ufficio Centrale Italiano (UCI). L'UCI è l'Ufficio Nazionale di Assicurazione per l'Italia per i veicoli in circolazione internazionale e gestisce le pratiche di risarcimento relative ad incidenti stradali verificatisi sul territorio nazionale da veicoli immatricolati in Stati Esteri.
Convenzioni Internazionali
La Convenzione di Ginevra del 19 settembre 1949 (ratificata con legge 19 maggio 1952, n. La Convenzione di Ginevra del 19 settembre 1949 (ratificata con legge 19 maggio 1952, n.
Il regime di importazione temporanea è stato introdotto dalla convenzione di New York del 4 giugno 1954 (ratificata con legge 27 ottobre 1957, n.1163), che tratta la disciplina doganale dei veicoli appartenenti a persone che hanno la loro normale residenza fuori del territorio doganale.
Situazione | Normativa di riferimento | Sanzioni |
---|---|---|
Documento doganale scaduto, documenti provvisori validi | Art. 4 R.D. 452/26 | Sequestro del veicolo, segnalazione alla Direzione Generale delle entrate |
Violazione itinerario previsto o conducente non autorizzato | Art. 19 Convenzione del transito comunitario | Sequestro del veicolo |
Formalità doganali adempiute, documenti esteri scaduti | Art. 93/7 D.lgs 30 aprile 1992, n.285 | Sanzione amministrativa (398-1.596 euro), confisca del veicolo |
Importazione senza pagamento diritti doganali | Art. 282 Codice Doganale | Reato di contrabbando, multa e confisca |
Circolazione oltre un anno con veicolo immatricolato all'estero | Art. 132 Codice della Strada | Sanzione amministrativa (80-318 euro) |