Cittadinanza Italiana per Matrimonio: Requisiti e Procedura
La cittadinanza italiana può essere acquisita per matrimonio, ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91.
Requisiti Fondamentali
Il requisito principale è il matrimonio legale con un cittadino italiano. Tuttavia, ci sono ulteriori condizioni da soddisfare:
- Residenza in Italia: Se risiedi in Italia, devi essere residente da almeno due anni dopo la data del matrimonio.
- Residenza all’Estero: Se risiedi all’Estero, devono passare almeno tre anni dopo la data del matrimonio.
I suddetti termini sono ridotti alla metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
ATTENZIONE: Le residenze diverse dei coniugi per molte prefetture sono indice di separazione e possono portare al rigetto della domanda di cittadinanza.
Al momento della presentazione della domanda e fino all'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non vi deve essere scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili del matrimonio o separazione legale. Tali ipotesti sono infatti tassativamente previste dal dettato normativo di cui all’art. 5 Legge n. 91/1992.
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Come sostenuto dal Tribunale di Modena nella sentenza n. 1827/2018 in richiamo alla decisione della Corte di Cassazione n. 969 del 2017 “Il tenore letterale dell’articolo 5 della legge 91 del 1992 è chiaro, precludendosi l’emanazione del decreto ministeriale di acquisto della cittadinanza allorché sia intervenuto lo scioglimento lo annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
È illegittimo, perché intrinsecamente irragionevole (art 3 Cost.), l’art 5 della legge numero. 91/1992 nella parte in cui non esclude la morte del coniuge del richiedente sopravvenuta durante il procedimento (art.7, co1 legge cit.) dal novero delle cause ostative al riconoscimento del diritto di cittadinanza per matrimonio. La morte è infatti un evento del tutto indipendente dalla sfera di controllo del richiedente e dalle ragioni di attribuzione della cittadinanza, né, pur sciogliendo il matrimonio, può inibire la spettanza di un diritto sostenuto dai relativi presupposti costitutivi. - Corte Costituzionale 26 luglio 2022, n.
Documenti Necessari
L’utente deve compilare tutti i campi previsti dal modulo ed inserire i seguenti documenti obbligatori indicati dal Ministero dell’Interno per effettuare la richiesta di cittadinanza (si ricorda che il regolamento U.E n. 94/2009:
- Atto integrale/estratto di matrimonio: è necessario presentare una copia autenticata dell’atto di matrimonio, tradotta in italiano da un traduttore ufficiale e legalizzata.
- Certificato di nascita: da richiedere nel Paese d'origine.
- Certificato penale: del paese di origine e degli eventuali paesi terzi di residenza: tradotto e legalizzato se previsto da accordo tra stati. Il certificato penale ha validità di 6 mesi a partire dalla data di rilascio del documento originale.
- Conoscenza della Lingua Italiana CILS B1 - CITTADINANZA: è richiesto il possesso di una competenza di base nella lingua italiana. Tale conoscenza viene dimostrata attraverso un esame di lingua.
- Ricevuta di versamento: ricevuta di versamento del contributo di € 250,00 da effettuarsi sul conto corrente postale n.809020 intestato al Ministero dell’Interno D.L.C.L. - causale: Cittadinanza; (originale e copia digitale - scansionata)
- Documento di riconoscimento: documento di riconoscimento in corso di validità (carta d'identità o passaporto).
- Marca da bollo: marca da bollo da 16€.
Gli atti di cui ai punti 1) - 2) dovranno essere legalizzati dall’Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall’Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l’atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste la conformità al testo straniero.
Chi è stato dichiarato rifugiato e non può produrre l'estratto dell'atto di nascita e/o il certificato penale, può allegare un atto di notorietà in sostituzione dell'atto di nascita e una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesta la posizione giudiziaria nel Paese di origine.
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Come da disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno, il limite temporale di utilizzo del bollettino di versamento del contributo di Cittadinanza è nell'anno di esercizio finanziario del versamento, un anno dalla data del versamento.
Le persone a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato, non potranno ottenere il nulla osta dal loro stato di provenienza.
A tal proposito si precisa che l’estratto dell’atto di matrimonio, il certificato di stato di famiglia, e il certificato di cittadinanza italiana del coniuge sono sostituiti, qualora il richiedente sia cittadino UE, da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Esenzioni dalla Prova di Lingua Italiana
ATTENZIONE: Sono esentati dal B1 tutti coloro in possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo (come previsto dalla legge).
Non sono, altresì, tenuti alla presentazione del predetto certificato di conoscenza della lingua italiana i soggetti affetti da «gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica», per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 94/2009.
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Gli stranieri (anche se residenti all’estero) che abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del TU in materia di immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998) e i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, trattandosi di situazioni per le quali la legge già presuppone una valutazione di conoscenza della lingua italiana.
Quando non è possibile acquistare la cittadinanza
L'acquisto della cittadinanza per matrimonio non è possibile se lo straniero ha riportato condanne penali in Italia (per reati per cui è prevista una pena non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione e per quelli previsti dal libro II, titolo I, capi I, II e III del codice penale ) o anche all’estero ad una pena superiore ad un anno per un delitto non politico riconosciuto da sentenza dell'autorità italiana. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.
Precludono l'acquisto della cittadinanza per matrimonio anche la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti la sicurezza della Repubblica. Si tratta, in tal caso, di una valutazione discrezionale, esercitabile dallo Stato esclusivamente entro due anni dalla presentazione della domanda, trascorsi inutilmente i quali, solo motivi ostativi oggettivi possono precludere l'acquisto (che passa così dal rango di interesse legittimo a quello di diritto soggettivo).
Quando l'istanza non sia stata rigettata entro i due anni, l'interessato può chiedere al giudice di riconoscere il suo diritto all'acquisto della cittadinanza per matrimonio (Corte di Cassazione Sezioni Unite sentenza del 7 luglio 1993 n. 4741).
La domanda è rigettata, oltre che per carenza dei sopracitati requisiti, anche in caso di gravi motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica e in caso di condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all'estero, per i reati di cui all'art. 6 della L. 91/1992.
A chi presentare la domanda
L'istanza per ottenere la cittadinanza deve essere presentata alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo del luogo di residenza (o, se l'interessato si trova all'estero, all'autorità diplomatico-consolare) con un'apposita domanda scritta.
Dal 18 maggio 2015 le domande possono essere inviate esclusivamente per via telematica.
Dopo la presentazione della domanda per via telematica l’utente verrà convocato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare che ha ricevuto l’istanza per l’identificazione e gli altri adempimenti necessari al perfezionamento della domanda, compresa l’acquisizione in originale della documentazione allegata all’istanza presentata on-line e di ogni altro documento utile per l’istruttoria della stessa.
Tempi di Attesa
Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge del 1° dicembre 2018, n. 132, ha esteso, per le domande di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio e per naturalizzazione, da ventiquattro a quarantotto mesi il termine per la conclusione dei relativi procedimenti.
Tale nuovo termine, decorrente dalla data di presentazione della istanza, si applica anche ai procedimenti di conferimento della cittadinanza non ancora definiti con un provvedimento espresso alla data di entrata in vigore del decreto (ovvero al 5 ottobre 2018).
Per costante orientamento giurisprudenziale il termine per completare il percorso istruttorio con l'adozione del provvedimento conclusivo di riconoscimento della cittadinanza iure matrimonii sarebbe da considerarsi perentorio, mentre per le istanze di cittadinanza per naturalizzazione lo stesso termine non rivestirebbe carattere perentorio.
Consultazione Online dello Stato della Domanda
Sul sito internet del Ministero dell’interno è disponibile un servizio che permette, per tutti coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza italiana, di consultare in tempo reale lo stato della propria pratica. Nell’oggetto è necessario specificare con esattezza il numero identificativo della pratica di riferimento (K10/C...).
Autocertificazione
Dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni pubbliche italiane sono tenute ad acquisire d'ufficio le informazioni, i dati e i documenti che siano già in possesso della Pubblica Amministrazione, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Pertanto, l’istante non dovrà produrre certificati riportanti informazioni o dati già in possesso della Pubblica Amministrazione italiana ma dovrà limitarsi a riportare nella domanda tutti gli elementi indispensabili per il reperimento di tali informazioni o dati.
Costi
Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge del 1° dicembre 2018, n. 132, ha innalzato da 200 a 250 euro l'importo del contributo richiesto per gli atti relativi alla cittadinanza. Tale contributo è stato introdotto dalla legge n. 94/2009 (art. 1, comma 12), nell'ambito del c.d. "pacchetto sicurezza".
L'imposizione del contributo non si applica alle domande di riconoscimento della cittadinanza per nascita né alle forme di automatismo previste da L. Il nuovo importo si applica a partire dal 5 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto sicurezza.
Il gettito derivante dal contributo è destinato (art. 9-bis, comma 3, L. 94/2009):