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Cittadinanza Italiana per Stranieri Sposati con Italiani: Requisiti e Procedura

L'acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano è disciplinato dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Requisiti Fondamentali

I requisiti principali per ottenere la cittadinanza italiana per matrimonio sono:

  • Matrimonio con un cittadino italiano: Il requisito fondamentale è il matrimonio legale con un cittadino italiano.
  • Residenza:
    • In Italia: due anni di residenza legale dopo il matrimonio/unione civile o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge.
    • All'estero: tre anni dopo il matrimonio/unione civile o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge.
  • Assenza di impedimenti legali: Non devono sussistere cause ostative come condanne penali o motivi inerenti la sicurezza della Repubblica.

I suddetti termini sono ridotti alla metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

Documenti Necessari

Per effettuare la richiesta di cittadinanza, l'utente deve compilare tutti i campi previsti dal modulo e inserire i seguenti documenti obbligatori indicati dal Ministero dell'Interno:

  1. Atto integrale/estratto di matrimonio: è necessario presentare una copia autenticata dell’atto di matrimonio, tradotta in italiano da un traduttore ufficiale e legalizzata.
  2. Certificato penale del paese di origine e degli eventuali paesi terzi di residenza: tradotto e legalizzato se previsto da accordo tra stati. Il certificato penale ha validità di 6 mesi a partire dalla data di rilascio del documento originale.
  3. Ricevuta di versamento del contributo di € 250,00 da effettuarsi sul conto corrente postale n.809020 intestato al Ministero dell’Interno D.L.C.L. - causale: Cittadinanza; (originale e copia digitale - scansionata)
  4. Documento di riconoscimento in corso di validità (carta d'identità o passaporto).

Gli atti di cui ai punti 1) - 2) dovranno essere legalizzati dall’Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali.

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Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall’Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l’atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste la conformità al testo straniero.

Chi è stato dichiarato rifugiato e non può produrre l'estratto dell'atto di nascita e/o il certificato penale, può allegare un atto di notorietà in sostituzione dell'atto di nascita e una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesta la posizione giudiziaria nel Paese di origine.

Autocertificazione

A tal proposito si precisa che l’estratto dell’atto di matrimonio, il certificato di stato di famiglia, e il certificato di cittadinanza italiana del coniuge sono sostituiti, qualora il richiedente sia cittadino UE, da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 4, comma 5 del D.P.R. n. 445/2000.

Conoscenza della Lingua Italiana

È richiesto il possesso di una competenza di base nella lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER). Tale conoscenza viene dimostrata attraverso un esame di lingua (certificazione CILS B1 - CITTADINANZA).

Le certificazioni relative alla competenza linguistica CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità) sono rilasciate, previo il superamento di prove d'esame, dai quattro enti certificatori riconosciuti dal MAECI: la Società Dante Alighieri, l'Università per Stranieri di Perugia, l'Università per Stranieri di Siena e l'Università degli Studi Roma Tre.

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Sono esentati dal B1 tutti coloro in possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo (come previsto dalla legge), gli stranieri che abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del TU in materia di immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998) e i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, trattandosi di situazioni per le quali la legge già presuppone una valutazione di conoscenza della lingua italiana.

Non sono, altresì, tenuti alla presentazione del predetto certificato di conoscenza della lingua italiana i soggetti affetti da «gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica», per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 94/2009.

Il Ministero dell'Interno, con la circolare n. 666 del 25 gennaio 2019, ha chiarito che la disposizione che prevede una adeguata conoscenza della lingua italiana si applica alle domande presentate dal 4 dicembre 2018. Le domande già inoltrate prive della documentazione dovranno essere dichiarate inammissibili previo avviso al richiedente che potrà provvedere entro un breve termine ad integrare la pratica con l'attestazione o la certificazione richiesta.

Dove Presentare la Domanda

L'istanza per ottenere la cittadinanza deve essere presentata alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo del luogo di residenza (o, se l'interessato si trova all'estero, all'autorità diplomatico-consolare) con un'apposita domanda scritta.

Dal 18 maggio 2015 le domande possono essere inviate esclusivamente per via telematica.

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Dopo la presentazione della domanda per via telematica l’utente verrà convocato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare che ha ricevuto l’istanza per l’identificazione e gli altri adempimenti necessari al perfezionamento della domanda, compresa l’acquisizione in originale della documentazione allegata all’istanza presentata on-line e di ogni altro documento utile per l’istruttoria della stessa.

Costi

Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge del 1° dicembre 2018, n. 132, ha innalzato da 200 a 250 euro l'importo del contributo richiesto per gli atti relativi alla cittadinanza. Tale contributo è stato introdotto dalla legge n. 94/2009 (art. 1, comma 12), nell'ambito del c.d. "pacchetto sicurezza".

L'imposizione del contributo non si applica alle domande di riconoscimento della cittadinanza per nascita né alle forme di automatismo previste da L..

Il nuovo importo si applica a partire dal 5 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto sicurezza.

Il gettito derivante dal contributo è destinato (art. 9-bis, comma 3, L.

Tempi di Attesa

Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge del 1° dicembre 2018, n. 132, ha esteso, per le domande di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio e per naturalizzazione, da ventiquattro a quarantotto mesi il termine per la conclusione dei relativi procedimenti.

Tale nuovo termine, decorrente dalla data di presentazione della istanza, si applica anche ai procedimenti di conferimento della cittadinanza non ancora definiti con un provvedimento espresso alla data di entrata in vigore del decreto (ovvero al 5 ottobre 2018).

Per costante orientamento giurisprudenziale il termine per completare il percorso istruttorio con l'adozione del provvedimento conclusivo di riconoscimento della cittadinanza iure matrimonii sarebbe da considerarsi perentorio, mentre per le istanze di cittadinanza per naturalizzazione lo stesso termine non rivestirebbe carattere perentorio.

Cause Ostativa all'Acquisto della Cittadinanza

L'acquisto della cittadinanza per matrimonio non è possibile se lo straniero ha riportato condanne penali in Italia (per reati per cui è prevista una pena non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione e per quelli previsti dal libro II, titolo I, capi I, II e III del codice penale ) o anche all’estero ad una pena superiore ad un anno per un delitto non politico riconosciuto da sentenza dell'autorità italiana. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.

Precludono l'acquisto della cittadinanza per matrimonio anche la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti la sicurezza della Repubblica. Si tratta, in tal caso, di una valutazione discrezionale, esercitabile dallo Stato esclusivamente entro due anni dalla presentazione della domanda, trascorsi inutilmente i quali, solo motivi ostativi oggettivi possono precludere l'acquisto (che passa così dal rango di interesse legittimo a quello di diritto soggettivo).

Quando l'istanza non sia stata rigettata entro i due anni, l'interessato può chiedere al giudice di riconoscere il suo diritto all'acquisto della cittadinanza per matrimonio (Corte di Cassazione Sezioni Unite sentenza del 7 luglio 1993 n. 4741).

Non è riconosciuta la cittadinanza italiana qualora, in pendenza della domanda sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale dei coniugi. Tali ipotesti sono infatti tassativamente previste dal dettato normativo di cui all’art. 5 Legge n.

Come sostenuto dal Tribunale di Modena nella sentenza n. 1827/2018 in richiamo alla decisione della Corte di Cassazione n. 969 del 2017 “Il tenore letterale dell’articolo 5 della legge 91 del 1992 è chiaro, precludendosi l’emanazione del decreto ministeriale di acquisto della cittadinanza allorché sia intervenuto lo scioglimento lo annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

È illegittimo, perché intrinsecamente irragionevole (art 3 Cost.), l’art 5 della legge numero. 91/1992 nella parte in cui non esclude la morte del coniuge del richiedente sopravvenuta durante il procedimento (art.7, co1 legge cit.) dal novero delle cause ostative al riconoscimento del diritto di cittadinanza per matrimonio. La morte è infatti un evento del tutto indipendente dalla sfera di controllo del richiedente e dalle ragioni di attribuzione della cittadinanza, né, pur sciogliendo il matrimonio, può inibire la spettanza di un diritto sostenuto dai relativi presupposti costitutivi. - Corte Costituzionale 26 luglio 2022, n.

Possibilità di Consultare Online lo Stato delle Domande

Sul sito internet del Ministero dell’interno è disponibile un servizio che permette, per tutti coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza italiana, di consultare in tempo reale lo stato della propria pratica. Nell’oggetto è necessario specificare con esattezza il numero identificativo della pratica di riferimento (K10/C...)

Cittadinanza per Naturalizzazione

Naturalizzazione: lo straniero può richiedere la cittadinanza italiana dopo dieci anni di residenza legale in Italia, ridotti a cinque anni per coloro cui è stato riconosciuto lo status di apolide o di rifugiato e a quattro anni per i cittadini di Paesi della Comunità Europea.

La cittadinanza per naturalizzazione può essere inoltre concessa nei seguenti casi:

  • se lo straniero, legalmente residente in Italia da almeno tre anni, ha un genitore o un ascendente in linea retta di secondo grado che sia stato cittadino italiano per nascita;
  • se lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano risiede legalmente in Italia da almeno cinque anni successivamente all'adozione;
  • se lo straniero ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
  • se lo straniero maggiorenne nato in Italia vi risiede legalmente da almeno tre anni.

In questi casi la domanda di cittadinanza, indirizzata al Presidente della Repubblica, deve essere presentata alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo del luogo di residenza.

Dal 18 maggio 2015 le domande possono essere inviate esclusivamente per via telematica.

Per maggiori informazioni è possibile consultare i siti ufficiali delle singole prefetture.

La cittadinanza per naturalizzazione, istruita presso il Ministero dell'Interno, è concessa con Decreto del Presidente della Repubblica.

ATTENZIONE: Le residenze diverse dei coniugi per molte prefetture sono indice di separazione e possono portare al rigetto della domanda di cittadinanza.

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Le persone a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato, non potranno ottenere il nulla osta dal loro stato di provenienza.

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