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Codice del Turismo Commentato: Normativa e Tutela del Viaggiatore

Il Decreto legislativo n. 62 del 21 maggio 2018 ha dato attuazione alla Direttiva UE n. 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, emanata il 25 novembre 2015. Questa direttiva disciplina la normativa sui pacchetti turistici e i servizi turistici collegati, abrogando la precedente Direttiva 90/3124/UEE del Consiglio. Si tratta di un intervento normativo necessario per il mercato turistico europeo, interessato negli ultimi anni da rilevanti cambiamenti sia sotto il profilo della domanda sia sotto quello dell’offerta.

È esplosa infatti l’offerta di servizi online, evidenziando la necessità di nuovi strumenti di regolazione e tutela del consumatore-turista. Come riconosce l’introduzione della Direttiva 2302, i servizi turistici offerti via Internet «si trovavano giuridicamente in una zona grigia o non rientravano affatto nell’ambito d’applicazione della Direttiva 90/314/CEE». Il concetto di turista viene esteso fino a comprendere quello di viaggiatore, con l’obiettivo di tutelare anche chi viaggia per scopi professionali.

Viene ribadito che l’organizzatore del viaggio corrisponde normalmente a un tour operator, che provvede a combinare gli elementi del pacchetto turistico da vendere sia direttamente sia attraverso altri soggetti. L’art. 1 del D.lgs. n. 62/2018 ha sostituito interamente il Capo I del Titolo VI del D.lgs. n. I servizi accessori ai pacchetti turistici vengono ricompresi nel servizio turistico principale e sono definiti servizi turistici integrativi. È importante l’introduzione della nuova categoria dei servizi turistici collegati. Ai servizi turistici collegati sono estese le misure di protezione del turista in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore.

L’organizzatore e il venditore di pacchetti turistici devono sottoporre ai viaggiatori, prima della conclusione del contratto, un modulo informativo standard, nonché una serie di informazioni aggiuntive sulle principali caratteristiche dei servizi turistici offerti (ad esempio, sulla lingua in cui sono prestati i servizi ovvero se il viaggio è idoneo a persone con mobilità ridotta). L’articolo 36 del decreto precisa che i contratti di vendita di pacchetto turistico devono essere formulati in un linguaggio semplice e chiaro e, ove in forma scritta, leggibile. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, si ammette, infatti, l’eccezione della forma non scritta del contratto, in considerazione anche della diffusione di contratti stipulati online, sebbene copia del contratto debba essere sempre consegnata su supporto durevole al viaggiatore.

Maggiori Tutele per il Viaggiatore

Maggiori tutele per il viaggiatore derivano dalla previsione di una specifica responsabilità del venditore di pacchetti e di singoli servizi turistici, in linea con la tradizionale qualificazione del contratto come rapporto di mandato. La nuova disciplina prevede la possibilità di recesso del viaggiatore qualora il prezzo del pacchetto aumenti di una cifra superiore all’8% rispetto a quanto pattuito. La normativa precedente prevedeva la facoltà di recesso solo in caso di aumenti superiori al 10%.

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Resta fermo che, come prevede l’art. 39, «le ipotesi di aumento del prezzo del contratto sono limitate ai casi espressamente previsti, dovuti a variazioni dei prezzi del carburante, tasse, diritti, tassi di cambio pertinenti al pacchetto, previa comunicazione almeno venti giorni prima dell’inizio del pacchetto». Viene accentuata la responsabilità dell’organizzatore per l’inesatta esecuzione del pacchetto: è, infatti, in ogni caso garantita al viaggiatore una riduzione del prezzo, oltre all’eventuale risarcimento dei danni.

Danno da Vacanza Rovinata

A tal proposito, l’articolo 47 del Codice del turismo disciplina il danno da vacanza rovinata. Si tratta di un pregiudizio psichico-materiale sofferto dal turista per la mancata realizzazione della vacanza programmata. Il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in esecuzione di un contratto turistico. Bisogna quindi distinguerlo dal danno patrimoniale vero e proprio.

Sono previste in capo agli organizzatori e ai venditori dei pacchetti turistici forme obbligatorie di assicurazione per la responsabilità civile, a garanzia del viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento. Su richiesta del viaggiatore, le polizze assicurative garantiscono il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto includa il trasporto. Si esprime in questo senso innanzitutto l’ordinanza del Tribunale di Torino del 2 ottobre 2014, emessa nell’ambito di un procedimento sommario (cosiddetto ex articolo 702 bis). In questo caso, una coppia acquistava un pacchetto turistico, quale proprio viaggio di nozze.

Ciò significa che laddove, come purtroppo è già capitato in passato, nel luogo di vacanza scelto dal viaggiatore si verifichino atti di terrorismo o calamità naturali, il viaggiatore ha il diritto di non partire più per la vacanza prenotata e ad ottenere la restituzione delle somme pagate per il suo acquisto. La portata di questa norma, che ha certamente un impatto positivo e di massima garanzia verso il consumatore, rischia tuttavia di avere un impatto notevole e certamente negativo nel caso in cui il t.o. organizzatore non sia un grande operatore, che può più facilmente “ammortizzare i costi di una tale evenienza, ma una piccola realtà imprenditoriale.

Pensiamo al caso in cui il viaggiatore abbia stipulato un contratto di finanziamento, per l’acquisto di una vacanza o un contratto di assicurazione, per il caso di smarrimento del bagaglio. Questo tema, che ha dato molto da discutere in passato, è stato oggi chiaramente risolto con la previsione normativa che stiamo esaminando. In questo caso, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, entro un periodo di 5 giorni dalla data della conclusione del contratto, senza penalied indipendentemente dalla motivazione.

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COVID-19 e Diritto di Recesso

Durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state introdotte ulteriori disposizioni a tutela dei viaggiatori. In particolare, l'articolo in esame prevede specifiche casistiche in cui è possibile esercitare il diritto di recesso:

  • Soggetti sottoposti a quarantena o isolamento.
  • Residenti in aree interessate da restrizioni di viaggio.
  • Partecipanti a concorsi o eventi pubblici annullati.
  • Acquirenti di pacchetti turistici con destinazioni estere in cui è vietato l'ingresso.

In tali casi, il vettore o la struttura ricettiva devono procedere al rimborso del corrispettivo versato o all'emissione di un voucher di pari importo, utilizzabile entro trenta mesi dall'emissione.

Codice del Turismo: Evoluzione e Sentenze Chiave

Il Codice del turismo, varato definitivamente con il decreto legislativo 79/2011, per promuovere il mercato del turismo e rafforzare la tutela del consumatore, avrebbe dovuto intervenire nella materia fissando punti di riferimento univoci al fine di un coordinamento tra Stato e Regioni, nell’ambito delle rispettive competenze. Inoltre avrebbe dovuto operare un riordino e una razionalizzazione complessiva delle disposizioni vigenti nella materia.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2012, accogliendo i ricorsi presentati dalle Regioni sotto il profilo del mancato rispetto da parte del d.lgs. dei limiti della delega legislativa, ha sostanzialmente ridotto la portata normativa del codice, che è oggi ridotto alle sue parti inerenti il “diritto privato del turismo”, perdendo così definitivamente ogni carattere di sistematicità ed organicità.

Il Codice del turismo (allegato 1 del decreto legislativo 79/2011) era finalizzato a promuovere e tutelare il mercato del turismo tramite il coordinamento sistematico delle disposizioni normative vigenti nel settore, nel rispetto della competenza legislativa regionale e dell'ordinamento dell'Unione europea.

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Numerosi concetti e definizioni contenuti nella disciplina previgente (in particolare la legge 135/2001) sono stati ripresi e talvolta integrati e innovati, come nel caso della definizione di impresa turistica: imprese che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica. (articolo 4 del Codice). Tale norma non è stata dichiara incostituzionale come le norme sulle professioni turistiche (articoli 6 e 7).

In relazione a queste ultime, il Codice ha dettato una nuova norma sui “percorsi formativi” per l’inserimento nel mercato del lavoro turistico, dedicando un’attenzione particolare alla creazione di collegamenti con il mondo della formazione, tramite la stipula di accordi o convenzioni con istituti di istruzione, anche universitaria, con altri enti di formazione e con gli ordini professionali per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani operatori.

La disciplina dello svolgimento dell'attività ricettiva, già contenuta in norme diverse di varie leggi, tra cui la citata legge 135/2001, e riunita organicamente nel Titolo III del nuovo Codice del turismo è stata dichiarata incostituzionale Anche la disciplina in tema di inizio attività e, in genere, quella sugli adempimenti amministrativi cui sono soggette le strutture turistico-ricettive disciplinata nell’articolo 16 del Codice, è stata dichiarata in costituzionale.

Tale disposizione intendeva semplificare gli adempimenti amministrativi delle strutture turistiche, assoggettando a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA (di cui all’art. 19 della legge 241/1990) l’avvio e l’esercizio delle strutture ricettive, che comunque sarebbero rimasti assoggettati al rispetto delle norme in materia ambientale, edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, prevenzione incendi e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In materia di classificazione e standards delle strutture ricettive il Codice aveva dettato un regime organico (articoli da 8 a 15), distinguendo fra strutture alberghiere/paralberghiere, extralberghiere, strutture ricettive all’aperto e strutture ricettive di mero supporto e dettando, per ciascuna di queste categorie, una serie di specifiche prescrizioni. Tali disposizioni sono state dichiarate incostituzionali.

Sono ancora in vigore le norme che disciplinano in modo organico (articoli da 32 a 51) i pacchetti turistici e la tutela del consumatore turista, che hanno assorbito le normative preesistenti contenute nel Codice del Consumo ed integrandole con nuove disposizioni. Alla tutela del consumatore turista, sotto il profilo della qualità del servizio e della soluzione delle controversie, il nuovo Codice del Turismo aveva dedicato anche altre norme che sono state pero dichiarate incostituzionali come La norma di principio sul turismo accessibile (articolo 3) e quella sulla promozione del turismo con animali domestici al seguito (articolo 30). Rimangono vigenti invece gli articoli 66 e 67 rispettivamente concernenti la “Carta dei servizi turistici pubblici” e la composizione (mediazione) delle controversie in materia di turismo.

Una delle novità più significative del provvedimento consiste nell’esplicita affermazione della risarcibilità del “danno da vacanza rovinata” (art. 47) finora elaborazione giurisprudenziale (peraltro di difforme applicazione) finalizzata alla risarcibilità dello specifico danno non patrimoniale consistente nello stress e nel disagio subito per non aver potuto godere della vacanza immaginata. Il danno da vacanza rovinata viene definito come il danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta. Si tratta quindi di un pregiudizio di natura non patrimoniale e contrattuale, risarcito come conseguenza dell’inadempimento o dell’inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico.

Di rilievo appare, inoltre, la definizione della nozione di "inesatto adempimento" delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico (art. 43), oltre che la disciplina degli obblighi assicurativi a carico dell’organizzatore e dell’intermediario (art. 50). Infine, un altro profilo di novità del Codice del turismo riguarda la promozione di circuiti turistici tematici e di eccellenza, al fine di superare la frammentazione dell’offerta turistica e di promuovere un’offerta tematica di dimensione nazionale.

In questa prospettiva si inseriscono le norme del titolo V che prevedono, fra l'altro, la definizione di circuiti turistici di eccellenza ripartiti tra 13 grandi aree tematiche (dal turismo della montagna a quello del mare, dal turismo religioso a quello congressuale, dal turismo culturale a quello giovanile, ecc.), cui sono dedicate poi specifiche disposizioni. Nella stessa logica si muovono le nuove disposizioni, inserite nel Capo II del titolo VII del Codice (articoli da 59 a 65), che disciplinano la promozione dell’eccellenza turistica italiana mediante il rilascio di specifiche attestazioni e la attribuzione di riconoscimenti e premi per le imprese e gli imprenditori che si sono distinti nel settore.

Altro rilevante intervento del decreto - in attuazione della direttiva 2008/122/CE - riguarda le modifiche alla disciplina della multiproprietà (art. 2) contenuta nel Codice del consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005). E', in particolare, esteso l’ambito di applicazione di tale disciplina , da un lato ampliando la stessa definizione di “contratto di multiproprietà”, dall'altro estendendo detta disciplina a tipologie contrattuali ulteriori. A tutela del contraente consumatore vanno, poi, segnalate le nuove disposizioni sulla completezza delle informazioni precontrattuali, sul contenuto minimo del contratto nonché sull'ampliamento del diritto di recesso che - ove correttamente esercitato - diversamente dalla disciplina previgente, non comporta alcuna spesa per il consumatore.

Con sentenza n. 80 del 2 aprile 2012, pronunciata nel giudizio promosso dalle Regioni Toscana, Puglia, Umbria e Veneto, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, nella parte in cui dispone l’approvazione dell’allegato 1 (Codice del turismo) ed in particolare dell’art. 1 dell’allegato stesso nella parte in cui prevede le disposizioni del Codice quali «necessarie all’esercizio unitario delle funzioni amministrative» e «ed altre norme in materia», nonché degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1, 68 e 69 dell’allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011, attribuendo competenze statali in materia di turismo in violazione delle disposizioni previste nella legge delega 28 novembre 2005, n.

Articolo 42 del Codice del Turismo

Dopo le Sezioni del Codice del turismo, dedicate al contratto per la vendita del pacchetto turistico, la Sezione IV, che si apre con l’art. Cosa succede nel caso in cui, durante la vacanza, qualcosa non va come dovrebbe? Nella precedente versione del Codice, in vigore sino al 30 giugno del 2018, l’art. Il nuovo Codice del Turismo, distingue, invece, molto chiaramente la responsabilità dell’organizzatore (art. 42 e seguenti) da quella del venditore (art. Quindi: il t.o.

Vedremo più avanti che, pur restando ferma questa regola, potrebbero esserci alcune eccezioni (art. Torniamo, però, al commento dell’art. Il primo comma dell’articolo 42 precisa, quindi, in maniera inequivocabile che il viaggiatore - in caso di difforme esecuzione del pacchetto o danni subiti - avrà diritto a rivolgersi in via principale verso il tour operator, con il quale ha stipulato il contratto di vendita di pacchetto turistico. Cosa significa il richiamo a queste norme?

Un tale principio è naturalmente di immediata comprensione ed è affiancabile a quello della buona fede. Il comma 2 dell’articolo 42 citainoltre l’art.

  • L’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità (a meno che ciò risulti impossibile o eccessivamente oneroso).
  • Se il difetto di conformità non è di scarsa importanza (ai sensi dell’art.
  • Se è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’organizzatore provvede a sue spese all’alloggio per un periodo non superiore a tre notti.

Il viaggiatore può accettare le soluzioni alternative proposte, a meno che queste siano di livello non adeguato, rispetto a quanto inizialmente pattuito nel contratto, o a meno che la riduzione del prezzo sia inadeguata. Questa disciplina, relativa alla gestione delle circostanze sopravvenute nel corso dell’esecuzione del pacchetto, non imputabili all’organizzatore, è sovrapponibile a quella relativa alle circostanze sopravvenute e non imputabili, ma anteriori all’inizio del pacchetto (art. A chiusura del commento dell’art.

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