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Il Diritto di Recesso nel Codice del Turismo Italiano

Sono sempre più numerosi coloro che organizzano le vacanze da soli, senza rivolgersi alle agenzie. Le soluzioni "fai da te" sono meno affidabili ma più vantaggiose economicamente e soprattutto personalizzabili. In questi casi, però, è importante capire come funziona il diritto di recesso per i viaggi, entro quanto tempo il consumatore può disdire la prenotazione e quali sono le eventuali penali da pagare.

La disciplina del diritto di ripensamento varia a seconda che il viaggiatore abbia acquistato un pacchetto turistico "all inclusive", oppure abbia organizzato la vacanza da sé, acquistando separatamente i biglietti e i singoli servizi.

Recesso da Pacchetto Turistico All Inclusive

In base all’articolo 41 del Codice del turismo (D.Lgs. 79/2011), il viaggiatore che abbia acquistato un pacchetto turistico “tutto compreso” può recedere dal contratto in qualsiasi momento prima dell’inizio del servizio. Tuttavia, è tenuto a rimborsare all’organizzatore le spese sostenute, che devono essere adeguate e giustificabili. Possiamo quindi dire che, seppure il recesso è riconosciuto dalla legge, esso non è gratuito.

Il contratto di pacchetto turistico può prevedere spese standard per il recesso ragionevoli, calcolate in base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.

In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l'importo delle spese di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.

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Sempre nel caso dei pacchetti turistici, il diritto di recesso è esercitabile senza corrispondere alcuna spesa, e con il rimborso integrale degli anticipi già versati dal consumatore, quando si siano verificate circostanze inevitabili e straordinarie nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze, che abbiano un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione. Si pensi al caso di una guerra o di una calamità naturale o di un'infezione virale in presenza di espresse raccomandazioni da parte delle nostre Autorità.

L'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti oppure, con riguardo a quanto previsto, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso.

Nei casi di circostanze inevitabili e straordinarie, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.

Recesso da Viaggi Acquistati con il Fai da Te

Per i viaggi e i servizi acquistati singolarmente, invece, il diritto di recesso, se previsto, può essere esercitato solo nei modi e termini previsti dalle clausole o condizioni generali del contratto e/o del titolo di viaggio acquistato, corrispondendo tutte le spese o penali conseguenti.

Di norma le prenotazioni in hotel possono essere disdette entro un certo periodo senza penali, per come indicato nelle condizioni contrattuali. La prenotazione telefonica però, senza accettazione scritta del contratto, non può implicare il pagamento di una penale per il recesso. Difatti la penale è una clausola vessatoria, che pertanto deve essere accettata per iscritto (oppure con la spunta online) in modo esplicito e consapevole.

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Recesso da Pacchetto Turistico Comprato su Internet

Se il pacchetto turistico all inclusive è stato acquistato non già in agenzia ma su internet o in altra modalità "a distanza", il consumatore può liberamente recedere dal contratto, senza spese o penali e senza fornire alcuna motivazione, entro 5 giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data successiva in cui ha ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari.

In quest’ultima ipotesi, peraltro, il diritto di recesso può essere escluso solo se il pacchetto è rappresentato da un’offerta con tariffe sensibilmente inferiori rispetto alle offerte correnti, purché documentate dall’organizzatore.

Diversa è l’ipotesi dell’acquisto dei singoli servizi con il “fai da te”. Se la sottoscrizione o l’acquisto, però, sono stati effettuati a distanza o fuori dai locali commerciali, l’articolo 59 del D.Lgs.

In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso.

Il diritto di recesso può essere esercitato tramite una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della decisione di recedere dal contratto di vendita inviata al venditore entro il termine per l’esercizio del diritto.

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Diritto di Recesso e COVID-19

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. - (con l'art. 88-bis, comma 6) prevede che:

"I soggetti possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguire nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri o negli Stati dove è impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19. In tali casi l'organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 4 e 6, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. - (con l'art. 88-bis, comma 7) che "Gli organizzatori di pacchetti turistici possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41, comma 5, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti stipulati con i soggetti di cui al comma 1, dai contratti di pacchetto turistico aventi come destinazione Stati esteri ove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque quando l'esecuzione del contratto è impedita, in tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa di tale emergenza dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri. In tali casi l'organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 5 e 6, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. - (con l'art. 88-bis, comma 8) che "Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si applica l'articolo 1463 del codice civile nonché quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio. Il rimborso può essere effettuato dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Risoluzione delle Controversie

In caso di controversie, sono disponibili diverse procedure di risoluzione alternativa (ADR):

  • procedura ADR (o “di conciliazione) presso un Organismo ADR, ai sensi dell’art.
  • negoziazione paritetica, ai sensi dell’art.
  • procedimento di mediazione civile volontario ai sensi del D.Lgs.

Le prime due tipologie rientrano fra le procedure ADR normate dal D. Lgs. 130/2015, attuativo della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, la terza è normata dal D. Lgs.

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