Come Ottenere un Visto per l'Italia: Una Guida Dettagliata
Hai un passaporto nuovo fiammante, la valigia pronta e la guida sottobraccio, eppure ti sembra che manchi ancora qualcosa. Questa volta non è il dentifricio, ma il visto d’ingresso! Il visto è un documento che non si può dimenticare se si viaggia in determinate zone del mondo, ma come fare per sapere se è necessario per la destinazione che hai scelto? Come si richiede?
Il visto, conosciuto internazionalmente anche come visa, è un documento attraverso il quale uno Stato concede a un cittadino straniero il permesso di entrare nel proprio territorio, per un determinato periodo di tempo. Non tutti i visti sono uguali e si differenziano in generale in base alla durata e al motivo del soggiorno.
Indicando la vostra cittadinanza, il vostro paese di stabile residenza, la durata e la motivazione del soggiorno in Italia, potrete verificare se avete bisogno di ottenere un visto per entrare in Italia. Visitate il sito “Il visto per l’Italia”. Indicando la vostra cittadinanza, il vostro paese di stabile residenza, la durata e la motivazione del soggiorno in Italia, per ogni tipologia di visto troverete anche le indicazioni sulla documentazione da presentare.
Per conoscere con certezza quale sia la documentazione necessaria per l’entrata in ciascun Paese esiste la risorsa ufficiale online del Ministero degli Affari Esteri: viaggiaresicuri.it. Svolgendo una ricerca per Paese e scorrendo poi verso il basso nella sezione “Informazioni generali” si troverà un paragrafo dedicato alla documentazione necessaria all’ingresso nel paese.
I visti vanno richiesti presso ambasciate o consolati dei Paesi di destinazione. In alcuni casi è possibile ottenere la documentazione al momento dell’ingresso nel Paese stesso. Anche se richiedere questo documento può sembrare un’impresa, non c’è da spaventarsi. In tutti i Paesi che fanno parte dell’area Schengen o che aderiscono all’UE non è necessario né passaporto né visto d’ingresso. Se invece vogliamo visitare Paesi diversi da quest’ultimi, è necessario informarsi anticipatamente poiché, come anticipato, ognuno segue normative specifiche per definire tipologie e durata del visto.
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In Africa la situazione è la più varia in assoluto: mentre in alcuni Paesi come Marocco, Tunisia, Namibia o Sud Africa non è richiesto per soggiorni turistici al di sotto dei 90 giorni, altri rilasciano la documentazione direttamente in loco al momento dell’arrivo, come il Madagascar, mentre per altri è necessario munirsi di visto prima della partenza. In America, grazie al Visa Waiwer Programme i cittadini di 38 stati, tra cui l’Italia, possono entrare (per turismo o affari) negli Stati Uniti per un periodo inferiore a 90 giorni senza il visto ma è comunque richiesta una un’autorizzazione ESTA valida due anni (situazione simile in Canada). Per quanto riguarda l’Oceania, il visto è sempre richiesto per entrare in Australia ma non per la Nuova Zelanda.
Tipologie di Visto
Nel decreto interministeriale dell'11 maggio 2011 sono elencate le varie tipologie di visto d’ingresso, nonché i requisiti e le condizioni per l’ottenimento. Le ventuno tipologie di visti previsti, corrispondenti ai diversi motivi di ingresso, sono: adozione, affari, cure mediche, diplomatico, motivi familiari, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricerca, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro e volontariato.
La normativa italiana in materia di visti di ingresso non prevede un visto per matrimonio, quindi la tipologia di visto che dovrete richiedere è per motivi di turismo. Le categorie di lavoratori che possono entrare in Italia al di fuori del contingente stabilito dai decreti flussi sono elencate all’art.
Visti Schengen (VSU)
Ai sensi del Codice dei visti (Regolamento CE n. Per i visti Schengen (cioè per brevi soggiorni) occorrono 15 giorni prorogabili, nei casi previsti, fino a 45 giorni (art. 23 del Codice Visti ).
Visti a Validità Territoriale Limitata (VTL)
Visti a Validità Territoriale Limitata (VTL), validi soltanto per lo Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto (o, in casi particolari, anche per altri Stati Schengen specificamente indicati), senza alcuna possibilità di accesso, neppure per il solo transito, al territorio degli altri Stati Schengen. Costituisce una deroga eccezionale al regime comune dei VSU, ammessa soltanto per motivi umanitari, di interesse nazionale o in forza di obblighi internazionali.
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Non possono essere richiesti direttamente dallo straniero ma, in pochi particolari casi, rilasciati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare quando pur non in presenza di tutte le condizioni prescritte per il rilascio del Visto Uniforme, questa ritenga opportuno concedere ugualmente un visto per i motivi descritti, ovvero in presenza di un documento di viaggio non riconosciuto valido, per particolari ragione d’urgenza, o in caso di necessità.
Visti Nazionali (VN)
Visti per Soggiorni di Lunga Durata o "Nazionali" (VN), validi per soggiorni di oltre 90 giorni (tipo D), con uno o più ingressi, nel territorio dello Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto. I titolari di Visto D possono circolare liberamente nei Paesi Schengen diversi da quello che ha rilasciato il visto, per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre solo qualora il visto sia in corso di validità. Per i visti nazionali (cioè per lunghi soggiorni), se l’istanza è valutata ricevibile e dopo gli accertamenti previsti, la Rappresentanza diplomatico-consolare rilascia il visto entro 90 giorni dalla richiesta (30 gg.
Se avete un visto nazionale (cioè di lunga durata), il visto rappresenta solo l’autorizzazione all’ingresso in Italia.
Validità e Numero di Ingressi
La validità di un visto è generalmente maggiore della sua durata; stabilisce a partire da quale e fino a quale giorno il visto può essere fruito. Il numero di ingressi è indicato sul visto, con l’indicazione 01 o 02 nel caso di uno o due ingressi, e l’abbreviazione MULT nel caso in cui si autorizzino più di due ingressi. Quando gli ingressi sono più di uno, il titolare del visto è autorizzato a uno o più soggiorni, la cui durata totale non sia superiore al periodo concesso dal visto, a decorrere dalla data del primo ingresso in area Schengen. Devono comunque ricorrere le condizioni riportate all’art.
Rilascio del Visto
La competenza al rilascio dei visti spetta al Ministero degli Affari Esteri ed alla sua rete degli uffici diplomatico-consolari all’estero, i quali restano responsabili dell'accertamento del possesso e della valutazione dei requisiti necessari per l'ottenimento del visto stesso.
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La domanda per ottenere il visto di ingresso deve, pertanto, essere presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese di origine o di stabile residenza dello straniero, allegando la documentazione necessaria a seconda del visto di ingresso richiesto. Per la documentazione necessaria per ottenere ciascuna tipologia di visto è possibile consultare database visti del Ministero degli Affari Esteri.
Oltre alla documentazione indicata, l’Ufficio visti può sempre richiedere ulteriori documenti in relazione alla domanda di visto.
Diniego del Visto
No, la decisione di diniego non si può cambiare, perché rappresenta la decisione finale presa su quella specifica richiesta di visto. Nel caso di diniego di un visto Schengen o visto nazionale che non sia stato richiesto per motivi familiari, potete presentare ricorso, tramite un avvocato, al T.A.R. Nel caso di diniego di visto Schengen o di visto nazionale che non sia stato richiesto per motivi familiari, potete presentare ricorso, tramite un avvocato, al T.A.R.
Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 31.8.1999, così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 18 ottobre 2004, n. in caso di condanne, anche in seguito a patteggiamento, per i reati di cui all’art. In caso di ingresso per ricongiungimento familiare il visto può essere negato solo se lo straniero rappresenta una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.
Visto per Familiari di Cittadini UE
Possono richiedere il visto come familiare di cittadino UE o dello Spazio Economico Europeo i familiari elencati all’art. dichiarazione resa dal cittadino della U.E. o dello Spazio Economico Europeo, corredata da un suo documento di identità, che attesti il possesso dei requisiti previsti dalla legge (la cittadinanza UE, la residenza in Italia, il grado di parentela con il richiedente il visto e, se necessario, la condizione del congiunto di familiare a carico).
Visto per Motivi di Studio
Il visto per studio consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata ma a tempo determinato, allo straniero che - nell’ambito della quota stabilita dal decreto di cui all’articolo 39, comma 4 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, ed alle condizioni stabilite dal provvedimento di cui all’articolo 46, comma 2 del D.P.R.
Il primo passo per la richiesta del visto di ingresso per studio in Italia consiste da qualche anno nella registrazione e preiscrizione sul portale web UniversItaly. L'istituzione di destinazione riceve una notifica ed, esaminata la domanda e la documentazione allegata, può convalidare la preiscrizione inoltrandola così al Consolato o Ambasciata competenti nel territorio di residenza.
Dalla preiscrizione convalidata con le informazioni e i documenti allegati, l'applicante, l'ateneo e l'ufficio visti possono scaricare un documento riassuntivo in PDF che sostituisce la precedente lettera di invito. Al momento della validazione della domanda lo studente riceverà una notifica dal Portale Universitaly e troverà il Sommario in pdf sulla propria pagina di Universitaly, in fondo alla stessa.
A questo punto il richiedente, informandosi sulle modalità di rilascio del visto descritte nel sito web del Consolato/Ambasciata, deve mettersi in contatto con l'ufficio visti (o agenzia delegata) per i passi successivi.
I/le richiedenti saranno interrogati/e riguardo ai motivi e alle circostanze della propria richiesta. Normalmente devono:
- riempire un modulo di richiesta
- essere in possesso di documento d'identità in corso di validità e con scadenza successiva di almeno 3 mesi dopo la scadenza del visto;
- acquistare un biglietto andata e ritorno o dimostrare di possedere la cifra necessaria per acquistare il biglietto di ritorno;
- dimostrazione della disponibilità in Italia dei mezzi di sostentamento, pari a non meno di € 448,52 per ogni mese di durata dell’anno accademico.
- dimostrare di essere in possesso dei mezzi di sussistenza necessari: attualmente, la cifra minima richiesta per il supporto finanziario di uno studente è di € 458,00 al mese per l’intero anno accademico (in totale € 5.954,00);
- avere copertura assicurativa e sanitaria per il viaggio e i primi giorni in Italia;
- avere un alloggio in Italia.
ATTENZIONE: Al momento della richiesta di visto, si consiglia di controllare sul sito del Consolato di competenza la lista completa della documentazione richiesta. I requisiti possono variare di paese in paese.
Permesso di Soggiorno per Studio
Studentesse e studenti extra-europei che desiderino soggiornare in Italia per più di tre mesi devono inoltrare richiesta di permesso di soggiorno entro 8 giorni lavorativi dal loro ingresso in territorio italiano (per la data di ingresso, fa fede il timbro applicato sul passaporto alla frontiera europea).
Per inoltrare la richiesta, è necessario recarsi presso un ufficio postale che si occupa dei processi di immigrazione (lo Sportello Amico) e ritirare l’apposito kit.
Questo dev’essere poi riempito e inviato allo Sportello immigrazione della Questura, insieme ai seguenti documenti:
In caso di primo rilascio:
- una marca da bollo da € 16,00;
- copia di tutte le pagine del passaporto contenenti dati personali, visti, timbri e annotazioni;
- copia di tutti i documenti inviati all’ufficio consolare italiano che ha rilasciato il visto;
- copia della ricevuta di pagamento della tassa ministeriale di € 70,46 (da pagare presso un ufficio postale);
- copia della ricevuta di pagamento dell’importo annuale da versare per l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (€ 700 da versare con un modello F24, v. la nostra Guide for international guests per i dettagli), che offre agli studenti internazionali la stessa copertura sanitaria riservata ai cittadini italiani. Il costo dell’iscrizione viene rimborsato dalla Scuola;
- una dichiarazione rilasciata dal Servizio Allievi della Scuola in cui si certifica l’iscrizione, la frequenza e il diritto a una borsa di studio, a seconda del corso.
In caso di rinnovo:
- una marca da bollo di € 16,00;
- copia del permesso di soggiorno in scadenza;
- copia di tutte le pagine del passaporto contenenti dati personali, visti, timbri e annotazioni;
- copia della ricevuta di pagamento della tassa ministeriale di € 70,46 (da pagare presso un ufficio postale);
- copia della ricevuta di pagamento dell’importo annuale da versare per l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (€ 700 da versare con un modello F24, v. la nostra Guide for international guests per i dettagli), che offre agli studenti internazionali la stessa copertura sanitaria riservata ai cittadini italiani.
Cittadini Europei
Per entrare in Italia, cittadine e cittadini europei necessitano solo di un documento di identità. Nel caso si intenda soggiornare in Italia per più di 90 giorni, è possibile contattare l’Ufficio Anagrafe del Comune e richiedere l’iscrizione anagrafica nell’elenco dei residenti temporanei. Il Comune si occuperà così di rilasciare un documento che attesta la residenza in Italia.
Cittadini Extra-Europei
Cittadine e cittadini extra-europei che desiderano entrare in territorio italiano necessitano di un visto di ingresso, fatta eccezione per soggiorni brevi di cittadine e cittadini di paesi firmatari di accordi specifici con l’Italia. Il visto di ingresso viene rilasciato dagli uffici consolari del paese di residenza del richiedente, previa verifica dei requisiti necessari.
Aggiornamenti Recenti
Il 2 febbraio 2020 è entrata in vigore la riforma del codice visti, con cui è stato modificato il regolamento (CE) n. 810/2009. Il costo del visto d’ingresso per soggiorno breve è salito a 80 euro (prima era 60 euro), le risorse aggiuntive dovrebbero migliorare l’informatizzazione e l’efficienza dei consolati. I viaggiatori potranno presentare le domande da 6 mesi (prima erano 3) a 15 giorni prima del viaggio. Ad oggi, i cittadini di 105 Paesi del mondo sono tenuti a chiedere un visto per passare brevi periodi (massimo 90 giorni per ogni periodo di 180 giorni), ad esempio per turismo o affari, nei 26 paesi dell’area Schengen.
Informazioni Utili
L’agenzia delle dogane ha realizzato una carta doganale dei viaggiatori che contiene le informazioni necessarie per lo sdoganamento dei beni che più frequentemente i viaggiatori portano al seguito. E’ una guida di facile e pronta consultazione per conoscere le principali disposizioni doganali che regolano bagagli, cose e animali al seguito del viaggiatore. Uno strumento di aiuto per chi arriva o parte dal nostro Paese, per essere in grado di predisporre in anticipo gli eventuali documenti necessari alla dogana.
L’Italia dal 27 ottobre 1997 fa parte del “Sistema Schengen” - spazio comune di libera circolazione - che prevede l’eliminazione tra gli Stati aderenti dei controlli alle frontiere. Nel caso sia necessario richiedere il visto d'ingresso, verranno fornite tutte le informazioni e i moduli necessari alla richiesta.
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