Normativa Italiana sui Porti Turistici: Un Quadro Dettagliato
Il settore dei porti turistici in Italia è regolamentato da una complessa serie di leggi e decreti, che mirano a bilanciare lo sviluppo del turismo nautico con la tutela del demanio marittimo e la promozione della concorrenza. Questo articolo esamina in dettaglio la normativa vigente, con particolare attenzione alle recenti modifiche introdotte dal Decreto Infrazioni e alle loro implicazioni per il settore.
Distinzione tra Porti Turistici e Punti di Ormeggio
La distinzione tra «porti/approdi turistici» e «punti di ormeggio» si fonda su un criterio funzionale, poiché i primi sono caratterizzati dall'apprestamento di strutture complementari rispetto al mero ormeggio e ricovero. I secondi sono, invece, destinati principalmente all'ormeggio.
L'indice presuntivo di tale qualificazione sarà dato, non dalla amovibilità o meno degli impianti, bensì dalla presenza di servizi complementari alla nautica da diporto, quali assistenza tecnica, riparazione, esercizi commerciali al servizio di qualunque categoria di unità da diporto.
La Procedura di Concessione
La complessa procedura per la concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto di cui al DPR 02/12/1997 n. 509 (recepito in Sicilia con l’art. 75 della l.r. 4/2003) prevede due fasi distinte: la prima, regolata dall’art. 5, nella quale un’apposita conferenza di servizi è chiamata a valutare l'istanza; la seconda, normata dal successivo art. 6, prevede l'approvazione del progetto definitivo.
Nell'ambito della nautica da diporto, l'individuazione dell'istanza di concessione ammessa alle successive fasi della procedura va motivata con riferimento alla maggiore idoneità dell'iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica della regione, alla tutela del paesaggio e dell'ambiente e alla sicurezza della navigazione.
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La procedura di cui al D.P.R. 509/1997 sulle domande di concessione di costruzione e gestione di porti turistici non può sostituire la V.A.S. che deve precedere il piano della costa.
Il Ruolo del Comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo
I poteri attribuiti al Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo non sono limitati ai porti (e loro pertinenze) e alle rade, ma si estendono a tutte le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale della sua circoscrizione.
Il Decreto Infrazioni e le Modifiche alla Legge 118/2022
Il d.l. 16 settembre 2024, n. 131, noto come Decreto Infrazioni, segna un importante passo avanti per la portualità turistica in Italia. Convertito in legge con la L. 14 novembre 2024, n. 166, introduce significative modifiche normative, escludendo ufficialmente le concessioni demaniali marittime destinate alla gestione (e, se necessario, alla costruzione) di infrastrutture per la nautica da diporto, come porti turistici e punti di ormeggio, dall’ambito di applicazione della direttiva Bolkestein (Direttiva 2006/123/CE).
Accogliendo le richieste delle associazioni del settore, il legislatore ha riconosciuto la specificità delle infrastrutture dedicate alla nautica da diporto. L’art. 1 del Decreto Infrazioni, modificando l’art. 3 della L. 5 agosto 2022, n. 118 (approvata durante il Governo Draghi), ha eliminato ogni riferimento alle concessioni per la realizzazione e gestione di tali strutture.
Questa scelta si basa sul fatto che l’utilizzo di beni portuali, rientranti nel demanio marittimo necessario (artt. 822 c.c. e 28 cod. nav.), da parte di concessionari privati, non ricade sotto la Direttiva 2014/23/UE relativa ai contratti di concessione.
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Questo chiarimento normativo distingue le concessioni per la nautica da diporto dalle concessioni balneari, superando definitivamente l’equiparazione tra le due categorie.
Concessioni Balneari: Proroghe e Gare
Le concessioni balneari, invece, permangono sotto l’egida della L. 118/2022, pur con alcune modifiche introdotte dal Decreto Infrazioni. Tra queste, spicca una (nuova) proroga ex lege delle concessioni fino al 30 settembre 2027 per garantire la pianificazione delle procedure di affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica.
Tuttavia, entro il 30 giugno 2027, dovranno essere avviate le gare per l’affidamento delle concessioni nel rispetto dei principi di libertà di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, con particolare attenzione alla partecipazione di microimprese, piccole imprese e imprese giovanili (nuovo art. 4, comma 1, L. 118/2022).
Implicazioni per il Settore Nautico e Balneare
La separazione normativa tra concessioni per la nautica da diporto e concessioni balneari rappresenta un passaggio fondamentale per valorizzare due settori strategici dell’economia italiana.
Ormeggio al Transito: Normativa e Obblighi
Per scoprire la norma attuale che regola l’ormeggio al transito è bene rifarsi all’articolo 49-novies del Codice della nautica inserito dall’art.33 del D. L.vo 229/17. Qui si legge che le strutture che devono rispettare gli obblighi relativi all’ormeggio al transito sono “i concessionari delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509”.
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Questi approdi per il diporto sono obbligati permanentemente “riservare alle unità da diporto, a vela o a motore, tratti di banchina per gli accosti in transito o che approdano per rifugio, commisurate alle dimensioni delle unità da ormeggiare intermini di dimensioni, pescaggio, agitazione residua all’ormeggio e apprestamenti impiantistici con prestazioni simili agli altri ormeggi della concessione”.
“i tratti di banchina sono riservati per la durata massima di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria all’unità, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione”.
Per quanto riguarda il prezzo, nel Codice della nautica viene chiarito al di là di ogni dubbio che l’ormeggio per le unità da diporto in transito o che approdano per rifugio “è gratuito per un tempo non inferiore alle 4 ore giornaliere individuato dal concessionario nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e per non più di tre ormeggi nell’arco di ciascun mese”.
I commi 1 e 2 dell’articolo 49-novies, che regolano rispettivamente il numero di posti barca da assegnare al transito, specificano il numero di accosti da riservare a questo scopo nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre: si parla dell’8% dei posti barca disponibili nella struttura.
I posti da assegnare all’ormeggio al transito delle unità da diporto con delle persone con disabilità dovrebbero essere scelte - come riportato nel Codice della nautica - tra quelli con accesso più agevole, e con una distanza ridotta dai punti di erogazione di energia elettrica e di acqua.
Poteri e Doveri del Concessionario
Il concessionario per la costruzione e la gestione di un porto turistico si sostituisce in ciò alla pubblica amministrazione (naturale legittimata), potendo esigere i canoni e gestire i servizi.
Il potere di vigilanza del concessionario del porto turistico, nello svolgimento dell’attività di gestione e custodia del bene demaniale (con correlata potestas escludendi), deve limitarsi a verificare il rispetto, da parte degli utenti e operatori vari, delle norme di legge, regolamentari e delle ordinanze dell’autorità marittima.
La concessionaria, nell’ambito del regolamento d’uso del bene demaniale approvato dall’autorità marittima, non deve consentire quei comportamenti che siano effettivamente pericolosi o molesti per i beni e gli utenti, senza eccedere, però, a tal fine, dai limiti del principio di proporzionalità e adeguatezza allo scopo, cioè senza arrivare ad abusare del proprio potere di vigilanza e gestione, finendo per vietare comportamenti che non superano la normale tollerabilità.
Tabella Riepilogativa: Obblighi per l'Ormeggio al Transito
Obbligo | Dettagli |
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Strutture Coinvolte | Concessionari delle strutture dedicate alla nautica da diporto (art. 2, comma 1, lettere a) e b), del DPR 2 dicembre 1997, n. 509) |
Durata Massima | 72 ore, rinnovabili per ulteriore periodo in caso di avaria o ragioni di sicurezza |
Gratuità | Almeno 4 ore giornaliere (tra le 9:00 e le 19:00), per non più di tre ormeggi al mese |
Posti Riservati (15 Giugno - 15 Settembre) | 8% dei posti barca disponibili |
Posti per Disabili | Accesso agevole, vicinanza a punti di erogazione energia e acqua |