Come Regolarizzare uno Straniero con Permesso di Soggiorno Scaduto
Il permesso di soggiorno rappresenta il titolo che autorizza la presenza, sul territorio della Repubblica, di un cittadino straniero. In parole povere, rappresenta il presupposto per la richiesta di residenza di medio o lungo periodo nel territorio italiano.
Sono tenuti a richiedere il permesso di soggiorno i cittadini extracomunitari e gli apolidi, ovvero coloro che non possiedono una nazionalità d’appartenenza e che vogliono soggiornare in Italia. Tuttavia, per sua natura, il permesso di soggiorno è soggetto a scadenza, si tratta infatti di un documento la cui validità temporale è commisurata all’attività che si è venuta a svolgere in Italia.
Se ad esempio si è ottenuto il permesso di soggiorno per studiare 3 anni in Italia, una volta spirato il termine senza rinnovo, il permesso è considerato scaduto e ciò determina automaticamente la clandestinità della presenza del soggetto sul territorio italiano.
Cosa Fare con un Permesso di Soggiorno Scaduto
Una volta scaduto il permesso di soggiorno ci si trova dinanzi ad un bivio e le strade sono due: o è possibile ritornare al proprio Paese oppure richiedere il rinnovo del documento.
Se si ha intenzione di richiedere il rinnovo è consigliabile muoversi con largo anticipo, la richiesta infatti deve essere effettuata presso l’ufficio della Questura competente in base alla provincia di residenza almeno 60 giorni prima della scadenza affinché le autorità competenti possano verificare tutte le condizioni previste dalla legge.
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Nel caso in cui non dovesse essere rispettato il suddetto termine, ad esempio nel caso di permesso di soggiorno scaduto da 1 anno, salvo che il ritardo sia dovuto da cause di forza maggiore, può essere disposta, ai sensi dell’art.12 del Testo Unico sull’Immigrazione, l’espulsione dello stesso dal territorio italiano.
Sanzioni per un Permesso di Soggiorno Scaduto
Sono piuttosto serie le conseguenze per chi si trovi sul territorio italiano privo di permesso di soggiorno oppure con un permesso ormai scaduto. La normativa attualmente in vigore è contenuta nel Testo Unico sull’Immigrazione e in una serie di decreti emanati dall’esecutivo, volti a stigmatizzare il fenomeno dell’immigrazione irregolare. La prima sanzione applicabile nei confronti di chi possiede un permesso di soggiorno scaduto è l’espulsione dal Paese.
Ovviamente non finisce qui, a seconda dei casi infatti il rischio è quello di essere accusati di un reato serio ovvero quello di clandestinità. Il provvedimento di rimpatrio inoltre, è seguito da un divieto “accessorio” di fare nuovamente ingresso nel territorio italiano per un lasso di tempo di almeno cinque anni.
Ovviamente esistono anche alcune eccezioni, alcuni soggetti infatti non possono essere per nessuna ragione espulsi dall’Italia, anche se prive di un permesso di soggiorno regolare. Si pensi ad esempio ai soggetti minorenni, salvo il loro pieno diritto di seguire il genitore espulso dal paese, alle donne incinte o in stato di puerperio (ovvero il periodo successivo alla nascita del bambino), e infine, a tutti coloro che, qualora dovessero far rientro nel loro Paese di origine, rischierebbero di essere perseguitati per ragioni etniche, religiose, sessuali ecc.
Richiesta Tardiva del Rinnovo: Quando è Possibile?
Come sopra accennato, il Testo unico sull’immigrazione prevede che il permesso di soggiorno debba essere rinnovato entro 60 giorni dalla scadenza quindi chiariamo cosa accade per il permesso di soggiorno scaduto oltre i 60 giorni.
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La richiesta di rinnovo presentata in ritardo può essere rigettata, tuttavia non è detto che accada. Il soggetto richiedente infatti può richiedere agli organi competenti una particolare autorizzazione per richiedere, in modo tardivo, il rinnovo del permesso di soggiorno.
Il T.U inoltre fa salvo il ritardo causato da circostante non imputabili al richiedente. In questi casi infatti il richiedente può chiedere il rinnovo del documento anche se in ritardo. Lo stesso vale anche per il permesso di soggiorno scaduto da oltre 2 anni, per il permesso di soggiorno scaduto da 3 anni, per il permesso di soggiorno scaduto da 4 anni e per il permesso di soggiorno scaduto da 5 anni ecc.
Permesso di Soggiorno Scaduto all’Estero
Alcune volte, anche per distrazione, può capitare che il permesso di soggiorno possa scadere quando ci si trova all’estero causando così notevoli disagi per poter ritornare in Italia.
Tuttavia, anche in questo caso, è bene fare le debite distinzioni. Nel caso in cui il permesso di soggiorno non sia scaduto da oltre 60 giorni, è sempre possibile fare rientro in Italia. In questo caso l’interessato è tenuto a recarsi presso il consolato italiano presente nel Paese in cui si trova per richiedere il cosiddetto visto di reingresso.
La situazione si complica invece nel caso in cui il permesso di soggiorno sia scaduto da oltre 60 giorni; in tal caso infatti non è possibile richiedere il visto salvo due eccezioni: il richiedente si trova all’estero per adempiere agli obblighi militari, il richiedente è all’estero per gravi motivi di salute. In tali casi infatti la Questura valuterà i documenti esibiti e deciderà se far rientrare o meno il soggetto.
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Come Rinnovare il Permesso di Soggiorno Scaduto
Il rinnovo del permesso di soggiorno ormai scaduto (oppure in scadenza) consiste nel rilascio da parte dell’ufficio competente di un nuovo documento la cui durata non può essere superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale, sempre che alla scadenza perdurino tutte le condizioni che determinavano il primo rilascio.
È questo ciò che dispone, in estrema sintesi, l’articolo 5 del Dlgs 286 del 1998. Lo stesso articolo prevede, altresì, che la richiesta di rinnovo deve essere presentata dall’interessato solo al momento della scadenza del permesso oppure quando lo stesso sta per scadere. La ratio è chiara, il legislatore vuole permettere agli stranieri di soggiornare in Italia legalmente.
Pertanto, la richiesta deve essere avanzata due mesi prima della scadenza del permesso di soggiorno e, comunque, non oltre due mesi dall’avvenuta scadenza del medesimo.
La domanda volta ad ottenere il rinnovo permesso di soggiorno deve essere indirizzata direttamente alla Questura della provincia di dimora del soggetto richiedente.
In genere, la domanda viene presentata tramite ufficio postale quando si tratta di motivi: religiosi, affidamento, adozione, studio, tirocinio, formazione professionale, ricerca ecc.
Tuttavia, nel caso in cui il permesso di soggiorno sia stato rilasciato per particolari motivazioni (ad esempio cure mediche particolari, motivi umanitari, gare sportive, residenza elettiva, affari, motivi di giustizia ecc.) occorre presentare l’apposita domanda di rinnovo direttamente presso gli uffici della questura.
Documenti Necessari per il Rinnovo
Per presentare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno occorre essere in possesso di determinati documenti, in caso contrario, la domanda potrebbe essere rigettata. Pertanto, per non correre alcun rischio, occorre allegare alla domanda la seguente documentazione:
- fotocopia delle pagine del passaporto in corso di validità in cui sono perfettamente leggibili i seguenti dati: visto, timbro, scadenza;
- fotocopia del permesso di soggiorno in possesso;
- la certificazione che attesta l’attuale dimora del soggetto richiedente;
- la fotocopia del codice fiscale del soggetto richiedente.
Tuttavia, in alcuni casi, potrebbe essere necessario esibire anche una ulteriore documentazione come ad esempio le fototessere del soggetto richiedente, l’originale del passaporto (in corso di validità) e la copia di tutta la documentazione allegata allo stesso.
Inoltre, nel caso in cui si tratta di soggetti che non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età al momento della domanda di rinnovo, è necessario allegare anche un documento di identità di uno dei genitori o del tutore.
Costi del Rinnovo
Il rinnovo del permesso di soggiorno non è gratuito, questo significa che il soggetto istante è tenuto a pagare una determinata somma per poter ottenere il rinnovo.
Il prezzo in questione varia in base alla durata del permesso di soggiorno (se si tratta di permessi di soggiorno che vanno da 3 mesi a 1 anno; superiori a 1 anni ma superiore a 2; e quelli oltre i 2 anni) ma ci sono una serie di costi fissi che bisogna pagare al momento della richiesta o del rinnovo che sono:
- 30,46€ (oltre eventuale contributo ove dovuto)
- 30€ all’operatore dell’ufficio postale al momento della presentazione della domanda
- 16€ per la marca da bollo
Rinnovo Online: È Possibile?
Una delle domande più frequenti in materia di rinnovo del permesso di soggiorno è: “È possibile rinnovare il permesso scaduto (o in scadenza) direttamente online senza andare di persona presso gli uffici competenti?”
Alla domanda, almeno per oggi, non è possibile dare una risposta positiva. Purtroppo non è possibile, almeno per ora, presentare domanda di rinnovo del permesso di soggiorno direttamente online. Tuttavia, per facilitare la vita ai soggetti richiedenti, è possibile seguire lo stato della pratica direttamente online.
Ovvero, collegandosi al sito ufficiale della polizia di stato ed indicando tutti i dati richiesti dalla pagina, è possibile controllare lo stato di avanzamento della propria pratica e, in caso di necessità, allegare eventuali documenti omessi oppure errati.
Non è possibile richiedere il rinnovo online del permesso di soggiorno, ma è possibile controllare l’andamento della pratica direttamente dai propri dispositivi connessi ad internet (ad esempio uno smartphone, un tablet, un pc ecc).
Diritti dello Straniero Durante il Processo di Rilascio o Rinnovo
L'art. 5 comma 9-bis del TUI consente di svolgere temporaneamente attività lavorativa nelle more del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno. Tale disposizione dettata per i richiedenti un permesso per motivi di lavoro è stata, successivamente, estesa con una circolare del Ministero del Lavoro e dell’INL anche ai richiedenti un permesso di soggiorno per motivi familiari, trattandosi di permessi che comunque abilitano al lavoro.
In caso di richiesta di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, per tutto il periodo necessario all’Amministrazione per portare a termine le procedure, lo straniero può contare sulla piena legittimità del soggiorno e svolgere attività lavorativa a condizione che:
- la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
- sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.
Gli effetti dei diritti esercitatati nelle more del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno cessano solo in caso di mancato rilascio, rinnovo, revoca o annullamento del permesso stesso.
In questa fase si può, quindi, iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, rinnovare la Carta di identità scaduta, fare un cambio di residenza, godere delle prestazioni previdenziali, prendere la patente di guida, ecc.
Quando il Permesso di Soggiorno Non è Rinnovabile
Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato se si è interrotto il soggiorno in Italia, permanendo all’estero, per un periodo continuato superiore a 6 mesi, o superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, a meno di gravi motivi (servizio militare e simili).
Il rinnovo del permesso di soggiorno viene, inoltre, rifiutato in mancanza dei requisiti stabiliti dalla legge per il rilascio.
Possibilità di Lavorare in Attesa del Rilascio, Rinnovo o Conversione
Si, l'art. 5 comma 9-bis del TUI consente di svolgere temporaneamente attività lavorativa nelle more del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno.
I richiedenti protezione internazionale possono lavorare in attesa della decisione sulla domanda di asilo? Si, il permesso di soggiorno per richiesta di asilo consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente.
Chi ha richiesto un permesso di soggiorno per protezione temporanea può lavorare in Italia in attesa del rilascio del permesso? Si, l’articolo 2 del DPCM del 28 marzo 2022 consente espressamente al beneficiario della protezione temporanea l’accesso al mercato del lavoro.
È pertanto possibile iniziare sin dalla presentazione della domanda di protezione temporanea a svolgere attività lavorativa con la sola ricevuta, anche se ancora non è stato rilasciato il relativo permesso di soggiorno. Si tratta di una possibilità già in generale prevista dall’articolo 5, comma 9 bis, del Testo Unico Immigrazione ed espressamente richiamata nell’ordinanza di protezione civile a cui il DPCM rimanda.
Assunzione di una Persona in Attesa del Rilascio o Rinnovo
I datori di lavoro (o loro intermediari, quali i consulenti per il lavoro, le agenzie per il lavoro, ecc.), che intendono assumere lavoratori in possesso della ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno devono inviare il modello “UNILAV” di comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l’Impiego (CPI) competente rispetto alla sede di lavoro, entro le ore 24 del giorno precedente all’assunzione.
Iscrizione Anagrafica in Attesa del Permesso
L’iscrizione anagrafica è il presupposto per esercitare importanti diritti fondamentali e civili, quali: l’accesso all’assistenza sociale, l’iscrizione al SSN per stranieri regolarmente soggiornanti, il rilascio della carta di identità e delle certificazioni anagrafiche, la richiesta della patente di guida italiana o conversione della patente di guida estera
Secondo una circolare del 2007 del Ministero dell’Interno Il cittadino straniero che ha fatto il primo ingresso in Italia per motivi di lavoro può, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, chiedere l’iscrizione anagrafica. Per analogia, il principio giuridico applicato nel caso del lavoratore straniero, trova accoglimento anche nel caso di primo ingresso in Italia per motivi di ricongiungimento familiare.
La Circolare del Ministero dell’Interno n.43 del 2 agosto 2007 prevede che il cittadino straniero ricongiunto ad un familiare in base all’art. 29 del D. Lgs. In attesa del rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo è possibile effettuare l’iscrizione anagrafica?
In seguito alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale, al richiedente asilo viene rilasciato l’attestato nominativo, che costituisce il primo titolo di soggiorno in suo possesso. La ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni costituisce permesso di soggiorno provvisorio» (Art. 4, c. 3, D. Lgs. 142/15).
Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
È possibile iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale in di fase di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno?Si, con la ricevuta attestante la richiesta di primo rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno è possibile chiedere l’iscrizione al SSN.
Conto Corrente Bancario
È possibile aprire un conto corrente di base se si è in attesa del rilascio del permesso di soggiorno?
La titolarità di un conto corrente costituisce un diritto fondamentale poiché, in assenza, non è possibile essere regolarmente assunti e retribuiti da un datore di lavoro, nonché accedere alle prestazioni sociali e assistenziali introdotte dallo Stato italiano.
Per la legge italiana, chi vuole aprire un conto corrente deve presentare i suoi documenti d’identità in corso di validità (o altro documento di riconoscimento considerato equivalente ai sensi della normativa vigente) e il codice fiscale. Ai cittadini non-EU spesso viene richiesto anche il possesso del permesso di soggiorno o della ricevuta attestante la presentazione della domanda di permesso di soggiorno
Nell’attesa del rilascio del permesso di soggiorno è possibile quindi aprire un conto corrente di base alla posta o in banca. la ricevuta della presentazione della richiesta di protezione internazionale (che viene data quando si verbalizza la domanda).
Documenti di Guida e Circolazione:
È possibile rilasciare documenti di guida o di circolazione agli stranieri in attesa del rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno? Si, come chiarito dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "non sussistono dubbi interpretativi circa la possibilità di rilasciare documenti di guida e di circolazione anche in capo ai cittadini extracomunitari che siano in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato” e che “Il possesso della ricevuta attestante la presentazione della richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno costituisce l’unica ed esclusiva condizione che gli UMC sono tenuti ad accertare.".
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