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Come Regolarizzare uno Straniero in Italia: Requisiti e Procedura

I cittadini stranieri possono entrare in Italia per diverse ragioni, tra cui turismo, studio, ricongiungimento familiare e lavoro. Per entrare regolarmente, è necessario possedere un passaporto o un altro documento di viaggio valido e, a seconda della nazionalità, un visto d'ingresso.

Il cittadino straniero deve essere in grado di documentare il motivo e le condizioni del soggiorno, oltre alla disponibilità di mezzi finanziari sufficienti per mantenersi durante il soggiorno e per rientrare nel Paese di provenienza, salvo nei casi di ingresso per motivi di lavoro. Chi non soddisfa questi requisiti o è considerato una minaccia per la sicurezza nazionale non è ammesso in Italia.

L'ingresso in Italia è consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 3 mesi, e per soggiorni di lunga durata, che comportano la concessione di un permesso di soggiorno con motivazione identica a quella del visto.

Il mancato rispetto di queste procedure, o una permanenza superiore ai 3 mesi o al termine inferiore indicato nel visto, pongono lo straniero in una condizione di irregolarità, con conseguente espulsione, salvo casi di forza maggiore previsti dalla legge. I cittadini stranieri espulsi non possono rientrare in Italia senza un'autorizzazione speciale o fino a quando non sia terminato il divieto di ingresso.

Lo straniero che entra in Italia in modo irregolare viene respinto alla frontiera o, se già entrato nel territorio nazionale, viene espulso, a meno che non debba essere trattenuto in un centro per l'immigrazione per accertarne l'identità e/o la nazionalità. Non sono ammessi in Italia gli stranieri segnalati per gravi motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale, e di tutela delle relazioni internazionali.

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Ingresso per Motivi di Lavoro

L'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, deve avvenire nell'ambito delle quote di ingresso stabilite dai decreti periodici, i cosiddetti 'decreti-flussi', emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base dei criteri indicati nel documento programmatico triennale sulle politiche dell'immigrazione.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali svolge un ruolo chiave nella gestione dell'immigrazione per motivi di lavoro, collaborando con altre amministrazioni per la programmazione dei flussi d'ingresso e rilevando il fabbisogno interno del mercato del lavoro.

Accesso al Mercato del Lavoro

I cittadini di Paesi non Ue possono accedere al mercato del lavoro italiano:

  • Direttamente in Italia, se presenti sul territorio ed in possesso di regolare permesso di soggiorno che abiliti al lavoro, oltre ai requisiti previsti dalla legge.
  • Dall'estero, nell'ambito delle quote d'ingresso annualmente stabilite con il decreto flussi.
  • Dall'estero, al di fuori delle quote stabilite dal decreto flussi, per alcuni casi particolari di ingresso.

La richiesta per l'assunzione di un lavoratore non comunitario può essere presentata agli Sportelli Unici per l'Immigrazione da parte di un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente residente in Italia, solo dopo la pubblicazione del decreto di programmazione dei flussi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Procedure Semplificate di Ingresso per Motivi di Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha sottoscritto protocolli d'intesa con le organizzazioni dei datori di lavoro per semplificare le procedure di ingresso, accelerando i procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione.

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Inoltre, appositi Protocolli d'intesa vengono sottoscritti dalle imprese con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, congiuntamente con il Ministero dell'Interno, per accedere ad una procedura semplificata per il trasferimento di dirigenti, lavoratori specializzati e lavoratori in formazione.

Regolarizzazione di Lavoratori Irregolari

L'articolo 103 del decreto Legge n. 34/2020, c.d. “decreto rilancio”, disciplina l’emersione dei rapporti di lavoro. La novità che, in generale, differenzia la regolarizzazione in esame rispetto alle precedenti è di non essere stata riservata esclusivamente agli stranieri privi di permesso di soggiorno, riguardando anche altre fattispecie, nelle quali la persona straniera aveva comunque un permesso di soggiorno ma non convertibile in lavoro.

In nessuna parte dell’art. 103 si parla, infatti, d’irregolarità di soggiorno, ciò che è confermato nelle stesse FAQ pubblicate dal Ministero dell’interno.

Questione dei Richiedenti Asilo

La questione si è posta, tuttavia, con particolare riguardo ai richiedenti asilo, nonostante lo stesso Ministero abbia precisato che “Per richiedere il permesso di soggiorno per lavoro a seguito della procedura di regolarizzazione, il cittadino straniero non è tenuto a rinunciare alla richiesta di protezione internazionale. Nel caso in cui, dopo l’ottenimento del permesso di soggiorno, il lavoratore si veda riconosciuta anche la protezione internazionale dovrà optare per uno dei due titoli.” (FAQ n.

È utile richiamare la giurisprudenza che si sta formando sul punto, che esclude, sia pur in sede cautelare, la legittimità di provvedimenti d’inammissibilità in relazione a domande di regolarizzazione presentate da richiedenti asilo ai sensi del comma 2 dell’art. 103 D.L. 34/2020 (TAR Marche ord. n. 274/2020 e n.

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Anche la giurisprudenza di merito ha censurato, di fatto, l’interpretazione ministeriale. Il Tribunale di Firenze, infatti, con ordinanza 18 novembre 2020 ha affrontato il rapporto tra la domanda di regolarizzazione ai sensi dell’art. 103, co. 2 D.L. n. 34/2020 e la rinuncia alla domanda d’asilo, in un caso in cui la richiedente asilo aveva dovuto sottoscrivere la rinuncia, come preteso dal Ministero dell’interno, ai fini dell’ammissibilità della istanza di regolarizzazione.

Più esplicita è la sentenza n. 739/2021 (RG. 519/2021) del TAR Piemonte che ha annullato un provvedimento di inammissibilità della domanda di regolarizzazione ex art. 103, co. 2 D.L. 34/2020 motivata sul difetto di rinuncia alla domanda di protezione internazionale.

Decreto Flussi: Come Farsi Assumere

L’invio da parte di un datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente residente in Italia, della richiesta di nulla osta per l’assunzione di un lavoratore extracomunitario rappresenta il momento di avvio dell’intera procedura.

La procedura introdotta prevede che il datore di lavoro, prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro, verifichi presso il Centro per l’Impiego competente che non vi siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro. Tale verifica va effettuata attraverso l’invio di una richiesta di personale al Centro per l’Impiego, attraverso il modulo predisposto da Anpal.

A partire dal decreto flussi 2022 è stato previsto che tra la documentazione da allegare alla domanda di nulla osta vi è anche l'asseverazione, ovvero un documento attraverso il quale professionisti (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati...) o organizzazioni datoriali certificano il rispetto da parte del datore di lavoro dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri.

Cosa Succede Dopo l’Inoltro della Domanda?

Trascorsi trenta giorni* dalla presentazione delle domande senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente ed inviato - in via telematica - alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine del lavoratore che, dovranno rilasciare il visto di ingresso entro venti giorni dalla relativa domanda. (quest'ultimo termine ridotto è stato previsto in via sperimentale solo per il decreto flussi 2022. Il termine ordinario per il rilascio del visto è di 30 giorni per lavoro subordinato e 120 giorni per lavoro autonomo).

Una volta ottenuto il visto, il lavoratore può entrare in Italia. Il datore di lavoro verrà avvisato dell’avvenuto rilascio del nulla osta mediante apposita comunicazione che riceverà all’indirizzo di posta elettronica indicato e potrà scaricare direttamente il nulla osta accedendo al Portale Servizi-ALI.

* Nota: Il DL 20/23 (cd Decreto Cutro), ha fissato in 60 giorni il termine otre il quale il nulla osta viene automaticamente rilasciato.

Motivi Ostativi per il Negato Nulla Osta

Il questore può rifiutare il nulla osta se sussistono motivi ostativi riguardanti:

  • Il datore di lavoro, il legale rappresentante o i componenti dell'organo di amministrazione della società.
  • Il lavoratore straniero.

In particolare, l'art.4 T.U.I prevede che non può essere ammesso in Italia lo straniero che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.

Cosa Occorre Fare una Volta Entrati in Italia?

Entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello Unico competente che, verificata la documentazione, consegna al lavoratore il certificato di attribuzione del codice fiscale. Il lavoratore straniero, sottoscrive il contratto di soggiorno per lavoro, senza apporre modifiche o condizioni allo stesso, che viene conservato presso lo Sportello medesimo.

Requisiti Reddituali del Datore di Lavoro

Il datore di lavoro dovrà dimostrare di possedere un certo reddito?

  • Per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all’assistenza alla persona: che il reddito non sia inferiore a 20.000 Euro, se il nucleo familiare è composto da un solo percettore di reddito, non inferiore a 27.000 euro in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi.

La verifica dei requisiti reddituali non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza, che presenta l’istanza per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.

Le principali disposizioni normative in materia di ingresso e soggiorno per motivi di lavoro sono attualmente contenute nel Decreto Legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni (articoli 22 e ss.) e nel D.P.R. n. 394/1999.

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