Come Richiedere la Cittadinanza Italiana per Stranieri: Requisiti e Procedura
La cittadinanza italiana è uno status che determina un vincolo di appartenenza allo Stato Italiano e riconosce la pienezza dei diritti civili e politici. In alcuni casi la si può ottenere automaticamente, in altri invece va richiesta. Dipende, la cittadinanza può essere riconosciuta in più modi.
- Riconoscimento automatico
- Riconoscimento per naturalizzazione
La materia è attualmente regolata dalla Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni e integrazioni.
Modalità di Acquisto della Cittadinanza Italiana
La cittadinanza italiana si può acquistare automaticamente:
- Per nascita (ius sanguinis): ovvero per discendenza diretta da almeno un genitore in possesso della cittadinanza italiana.
- Per nascita sul territorio italiano: un bambino nato in Italia da genitori ignoti o apolidi o stranieri appartenenti a Stati la cui legislazione non preveda la trasmissione della cittadinanza dei genitori al figlio nato all’estero acquista la cittadinanza italiana.
- Per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione: se un cittadino italiano riconosce, in un momento successivo alla nascita, un figlio minorenne, questi acquista automaticamente la cittadinanza italiana.
- Per residenza (c.d. naturalizzazione): lo straniero può richiedere la cittadinanza italiana dopo dieci anni di residenza legale in Italia, ridotti a cinque anni per coloro cui è stato riconosciuto lo status di apolide o di rifugiato e a quattro anni per i cittadini di Paesi della Comunità Europea.
Cittadinanza per Nascita sul Territorio Italiano da Genitori Stranieri
L’art. 4, comma 2, della Legge n. 91/92 stabilisce che gli stranieri nati in Italia possono acquistare la cittadinanza italiana se hanno risieduto nel territorio nazionale legalmente e senza interruzioni fino al compimento della maggiore età. La dichiarazione si presenta direttamente presso il proprio Comune di residenza che, nei sei mesi precedenti al compimento dei diciotto anni, deve comunicare all’interessato che, entro il termine di un anno dal compimento della maggiore età, può presentare dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza. Se il Comune di residenza non fornisce tale informazione, il neo maggiorenne potrà formalizzare la richiesta anche dopo il compimento dei 19 anni.
Requisiti Generali per la Cittadinanza Italiana
Non è sufficiente richiedere la cittadinanza dimostrando di essere in possesso dei requisiti elencati (reddito, nessun problema penale, residenza) lo Stato andrà a valutare il complessivo livello di integrazione da te raggiunto. Maggiore è il tuo livello di integrazione prima diventerai italiano, maggiori possibilità avrai di diventare italiano.
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- Certificato di conoscenza della lingua italiana
- Atto di nascita
Certificazione della Conoscenza della Lingua Italiana
Un requisito fondamentale per il riconoscimento e la concessione della cittadinanza italiana è quello di dimostrare la conoscenza di un livello di lingua italiana pari a B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER). A tal fine i richiedenti, esclusi quelli che hanno sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4-bis del D.lgs. n. 286/98 o che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 D.lgs. n. 94/2009.
Il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue- QCER (Common European Framework of Reference for Languages -CEFR) è stato messo a punto dal Consiglio d'Europa come parte principale del progetto Language Learning for European Citizenship (apprendimento delle lingue per la cittadinanza europea), allo scopo, fra l'altro, di aiutare a superare gli ostacoli nella comunicazione derivanti dai diversi sistemi educativi presenti in Europa e di definire livelli di competenza su cui misurare i progressi di apprendimento.
Le certificazioni relative alla competenza linguistica CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità) sono rilasciate, previo il superamento di prove d'esame, dai quattro enti certificatori riconosciuti dal MAECI: la Società Dante Alighieri, l'Università per Stranieri di Perugia, l'Università per Stranieri di Siena e l'Università degli Studi Roma Tre.
Il Ministero dell'Interno, con la circolare n. 666 del 25 gennaio 2019, ha chiarito che la disposizione che prevede una adeguata conoscenza della lingua italiana si applica alle domande presentate dal 4 dicembre 2018. Le domande già inoltrate prive della documentazione dovranno essere dichiarate inammissibili previo avviso al richiedente che potrà provvedere entro un breve termine ad integrare la pratica con l'attestazione o la certificazione richiesta.
Cittadinanza Italiana per Residenza (Art. 9 L. n. 91/1992)
Anche per Cittadinanza italiana per Residenza sono necessari una serie requisiti. Possono presentare domanda di cittadinanza italiana i cittadini stranieri che abbiano maturato il requisito di residenza legale e continuativa, dunque ininterrotta, in Italia. Si fa presente che nel caso di cancellazione dell'iscrizione anagrafica, il decorso del periodo di effettiva residenza riprende ad essere computato da zero, senza che quindi si possano sommare eventuali periodi, anche se non continui tra loro, di residenza maturata in Italia.
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Può richiedere la cittadinanza italiana per residenza il cittadino straniero, nato in Italia, cittadino di un paese UE o extra UE, apolide o rifugiato, residente in Italia, secondo quanto indicato di seguito:
- Cittadino straniero nato in Italia e residente legalmente da almeno 3 anni.
- Cittadino straniero figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, residente legalmente in Italia da almeno 3 anni.
- Cittadino straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, residente legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all’adozione.
- Cittadino straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano, in questo caso la domanda di cittadinanza italiana va richiesta alla competente Autorità Consolare.
La legge prevede alcuni casi in cui può venir meno lo status di cittadino italiano. La cittadinanza italiana si può riacquistare su domanda.
I periodi di residenza richiesti sono:
- 10 anni di residenza per i cittadini extracomunitari (art. 9 lett. f);
- 4 anni di residenza per i cittadini dell'Unione europea (art. 9 lett. d);
- 5 anni di residenza per gli apolidi (9 lett. e) o rifugiati (art. 9 lett. a);
- 5 anni di residenza per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani (art.9 lett. b);
- 3 anni di residenza per gli stranieri nati in Italia i quali non abbiano ottenuto, o potuto ottenere, il riconoscimento della cittadinanza presso il comune di residenza (art.9 lett. f);
- 5 anni di servizio, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato (art.9 lett. c).
La residenza deve essere legale e continuativa. La concessione della cittadinanza presuppone che il richiedente dimostri la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento, il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale. La capacità reddituale è considerata nel triennio antecedente la domanda e deve essere stabile e costante sino alla conclusione del procedimento.
Requisiti di Reddito
Per tutti i cittadini stranieri che presentano domanda di cittadinanza per residenza, oltre alla certificazione della conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1, è richiesto il possesso di un altro requisito, quello del reddito personale o familiare (in quest’ultimo caso si intende il reddito di tutti i componenti registrati nello stesso stato di famiglia del richiedente).
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Redditi validi: sono valide tutte le fonti di reddito che sono tassate ai fini IRPEF (reddito da lavoro dipendente o autonomo; rendite immobiliari; rendite passive); il reddito da invalidità NASPI può integrare al reddito solo nel caso in cui si possa complessivamente verificare una capacità del richiedente di mantenersi da solo ossia “ciò che conta, al fine della concessione della cittadinanza, è la continuità lavorativa, cioè la capacità del richiedente di mantenersi da solo (cfr., TAR Lazio, sez. V bis, n. 10379/2020). Il reddito derivante da pensione di invalidità INPS riconosciuta al 100% è considerato valido, qualora emerga “una pluralità di elementi, ulteriori rispetto alla sussistenza del requisito reddituale, suscettibili di essere presi in considerazione ai fini della scelta discrezionale sull’attribuzione della cittadinanza” (TAR di Roma, Sentenza n. 16572/2021).
“Ai fini della concessione della cittadinanza italiana, integra il requisito reddituale il sussidio riconosciuto allo straniero inabile al lavoro perché affetto da grave malattia, con conseguente invalidità permanente, atteso che detto sussidio è riconosciuto congruo ai fini del suo sostentamento dallo Stato italiano stesso” (Tribunale di Ancona, Sentenza n. 788/2021).
Documenti Richiesti
- CERTIFICATO DI NASCITA *, da richiedere nel Paese d'origine.
- CERTIFICATO PENALE * del Paese d'origine e di eventuali paesi terzi ove il richiedente abbia avuto la residenza. Solo alcuni Paesi ammettono il rilascio di tale certificato dal proprio Consolato in Italia.
Tali documenti per essere validi in Italia devono essere legalizzati nelle forme di rito . È richiesto il timbro dell'Autorità italiana (Ambasciata o Consolato) presente nel Pese dove il certificato è stato rilasciato, oppure, per i Paesi aderenti alla convenzione dell'Aja , il timbro Apostille.
- RICEVUTA DEL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO di 250€ , da versare sul C.C. 809020 intestato a: Ministero dell'Interno, causale: Cittadinanza. Come da disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno, il limite temporale di utilizzo del bollettino di versamento del contributo di Cittadinanza è nell'anno di esercizio finanziario del versamento, un anno dalla data del versamento.
- MARCA DA BOLLO da 16€.
Qualora sia stato cambiato cognome a seguito di matrimonio, e quest'ultimo non risulti sul certificato di nascita, è necessario produrre un certificato di matrimonio dal proprio paese, tradotto e legalizzato nelle forme di rito, oppure una dichiarazione consolare.
Cittadinanza Italiana per Matrimonio/Unione Civile (Art. 5 L. n. 91/1992)
L’art. 5 della Legge n. 91/92 prevede che il cittadino, straniero o apolide, coniugato con cittadino/a italiano/a può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio o unione civile, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero qualora, al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. I suddetti termini sono ridotti alla metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
L'acquisto della cittadinanza per matrimonio non è possibile se lo straniero ha riportato condanne penali in Italia (per reati per cui è prevista una pena non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione e per quelli previsti dal libro II, titolo I, capi I, II e III del codice penale ) o anche all’estero ad una pena superiore ad un anno per un delitto non politico riconosciuto da sentenza dell'autorità italiana. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.
Precludono l'acquisto della cittadinanza per matrimonio anche la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti la sicurezza della Repubblica. Si tratta, in tal caso, di una valutazione discrezionale, esercitabile dallo Stato esclusivamente entro due anni dalla presentazione della domanda, trascorsi inutilmente i quali, solo motivi ostativi oggettivi possono precludere l'acquisto (che passa così dal rango di interesse legittimo a quello di diritto soggettivo). Quando l'istanza non sia stata rigettata entro i due anni, l'interessato può chiedere al giudice di riconoscere il suo diritto all'acquisto della cittadinanza per matrimonio (Corte di Cassazione Sezioni Unite sentenza del 7 luglio 1993 n. 4741).
A chi bisogna presentare l’istanza per l’acquisto della cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con un italiano? L'istanza per ottenere la cittadinanza deve essere presentata alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo del luogo di residenza (o, se l'interessato si trova all'estero, all'autorità diplomatico-consolare) con un'apposita domanda scritta Dal 18 maggio 2015 le domande possono essere inviate esclusivamente per via telematica.
Presentazione della Domanda e Tempi
Eseguita la registrazione, lo straniero dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda, indicare nell'apposito spazio gli estremi della marca da bollo e allegare in formato elettronico, nelle apposite sezioni del modulo, tutta la documentazione richiesta. Terminata la procedura di registrazione, al cittadino straniero richiedente viene rilasciato il numero della pratica necessario a rintracciare lo stato di avanzamento della richiesta sul portale dedicato e viene attivata l’istruttoria.
Ogni invio dovrà riguardare una sola domanda di cittadinanza, specificando nell’oggetto il numero identificativo della pratica (K10/K10C….). Eventuali documenti allegati dovranno essere in formato pdf, tiff o jpeg e non dovranno superare singolarmente la dimensione di 5 MB per un massimo complessivo di 15MB. Istanze o documenti che dovessero pervenire in forme e modalità diverse dalle sopra indicate non saranno presi in considerazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 del decreto legge n. 94/2009.
Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge del 1° dicembre 2018, n. 132, ha esteso, per le domande di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio e per naturalizzazione, da ventiquattro a quarantotto mesi il termine per la conclusione dei relativi procedimenti. Tale nuovo termine, decorrente dalla data di presentazione della istanza, si applica anche ai procedimenti di conferimento della cittadinanza non ancora definiti con un provvedimento espresso alla data di entrata in vigore del decreto (ovvero al 5 ottobre 2018)
Per costante orientamento giurisprudenziale il termine per completare il percorso istruttorio con l'adozione del provvedimento conclusivo di riconoscimento della cittadinanza iure matrimonii sarebbe da considerarsi perentorio, mentre per le istanze di cittadinanza per naturalizzazione lo stesso termine non rivestirebbe carattere perentorio.
Consultazione Online dello Stato della Domanda
Sul sito internet del Ministero dell’interno è disponibile un servizio che permette, per tutti coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza italiana, di consultare in tempo reale lo stato della propria pratica. Nell’oggetto è necessario specificare con esattezza il numero identificativo della pratica di riferimento (K10/C...) o K10/C/........) e la provincia di residenza oppure il codice identificativo (id token) e la provincia di residenza (esempio "k10/...... È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Autocertificazione
Dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni pubbliche italiane sono tenute ad acquisire d'ufficio le informazioni, i dati e i documenti che siano già in possesso della Pubblica Amministrazione, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Pertanto, l’istante non dovrà produrre certificati riportanti informazioni o dati già in possesso della Pubblica Amministrazione italiana ma dovrà limitarsi a riportare nella domanda tutti gli elementi indispensabili per il reperimento di tali informazioni o dati.
Costi
Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge del 1° dicembre 2018, n. 132, ha innalzato da 200 a 250 euro l'importo del contributo richiesto per gli atti relativi alla cittadinanza. Tale contributo è stato introdotto dalla legge n. 94/2009 (art. 1, comma 12), nell'ambito del c.d. "pacchetto sicurezza".
L'imposizione del contributo non si applica alle domande di riconoscimento della cittadinanza per nascita né alle forme di automatismo previste da L. Il nuovo importo si applica a partire dal 5 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto sicurezza.
Il gettito derivante dal contributo è destinato (art. 9-bis, comma 3, L. 91/1992) al finanziamento di specifici progetti.
Novità Legislative
Il Decreto Sicurezza e immigrazione (Decreto Legge n. 113 del 2018, convertito con Legge n. 132 del 2018) ha introdotto diverse modifiche alla legge sulla cittadinanza.
Il Decreto introduce poi la possibilità di revocare la cittadinanza a chi l’ha acquisita, nel caso abbia commesso alcuni reati connessi al terrorismo.
Il Decreto Legge n. 130 del 21 ottobre 2020 recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare” - convertito con Legge n. 173 del 2020 - ha l’obiettivo di emendare, ma solo parzialmente, il Decreto Sicurezza e Immigrazione (Decreto Legge n. 113 del 2018, convertito con Legge n. 132 del 2018).
Con la nuova Legge sulla cittadinanza, Legge n. 130 del 2020, il termine dei 4 anni è stato ridotto a 24 mesi, ma esclusivamente per le domande presentate dopo il 20 dicembre 2020.