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Concessioni Demaniali Marittime per Porti Turistici: Normativa e Aspetti Chiave

Le concessioni demaniali marittime sono autorizzazioni rilasciate dall’autorità competente per l’utilizzo e lo sfruttamento di aree del demanio marittimo. Queste aree includono spiagge, litorali, porti e altre zone costiere di proprietà dello Stato.

Definizione e Tipologie di Concessioni Demaniali Marittime

Per i porti turistici, la tipologia di concessione utilizzata è quella di lavori e servizi, in quanto essa impone la prestazione di servizi funzionali all’esercizio della nautica da diporto (ormeggio, disormeggio, alaggio, varo, ecc.). Si tratta quindi di una figura complessa nella quale profili in tema di concessione di beni pubblici coesistono con aspetti attinenti all’affidamento di servizi pubblici.

La Pubblicazione degli Avvisi: Trasparenza e Informazione

La pubblicazione degli avvisi relativi alle concessioni demaniali marittime è un requisito fondamentale per garantire la trasparenza del procedimento e informare il pubblico interessato.

La normativa italiana impone diverse fasi in cui la pubblicazione è obbligatoria:

  • Bando di Concorso per la Concessione: Quando viene avviata una procedura per l’assegnazione di una concessione demaniale marittima, l’ente competente deve pubblicare un bando sui principali quotidiani locali e nazionali. Questo bando deve contenere tutte le informazioni necessarie per permettere agli interessati di partecipare alla gara.
  • Rinnovo delle Concessioni: Anche i rinnovi delle concessioni devono essere pubblicizzati attraverso avvisi sui quotidiani. Questo garantisce che altre parti interessate abbiano l’opportunità di presentare eventuali domande o opposizioni.
  • Modifiche delle Condizioni di Concessione: Qualsiasi modifica sostanziale alle condizioni della concessione deve essere pubblicata per informare correttamente i concessionari e il pubblico.
  • Revoca o Decadenza della Concessione: In caso di revoca o decadenza di una concessione, è necessaria la pubblicazione di un avviso per informare gli interessati e permettere eventuali ricorsi o osservazioni.

Procedure e Requisiti per gli Avvisi

L’avviso deve includere dettagli completi sulla concessione, come il tipo di attività autorizzata, l’area interessata, la durata della concessione e le modalità di partecipazione alla gara o di presentazione di osservazioni.

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  • Modalità di Pubblicazione: Gli avvisi devono essere pubblicati sui quotidiani locali e, se necessario, su quelli nazionali. Inoltre, possono essere affissi presso gli uffici dell’ente concedente e pubblicati sui siti web istituzionali.
  • Tempistiche: Le tempistiche di pubblicazione devono rispettare i termini stabiliti dalla normativa vigente, assicurando un periodo adeguato per la presentazione di domande, osservazioni o opposizioni.

Normativa e Porti Turistici

Le strutture portuali della nautica, avendo una propria specificità, non rientrano nella direttiva Bolkestein (2014/23) sull’aggiudicazione dei contratti concessori. È quanto sancisce il decreto Infrazioni (131/2024) che il Senato ha appena convertito in legge, modificando la 118/2022. Dunque, con soddisfazione degli operatori del comparto, le concessioni della portualità turistica sono fuori dalle regole che riguardano le spiagge.

Il nuovo testo prevede, in ossequio alla direttiva Bolkestein e alle sentenze della Corte di giustizia Ue, nonché della giustizia amministrativa nazionale, la specificità delle strutture della nautica, sul presupposto che l’utilizzazione dei beni portuali non rientra nell’ambito di applicazione della 2014/23 sulle concessioni, poiché «non dovrebbero configurarsi come concessioni di servizi» (secondo la sentenza della Corte di giustizia Ue del 14 luglio 2016) e sono rilasciate con una procedura di evidenza pubblica, in base al dpr 509/1997.

L’articolo 3 della Legge 118/2022, come modificato, prevede che le concessioni «per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d’ormeggio» (che il governo Draghi aveva accomunato alle concessioni balneari), vengono espunte dalle previsioni della medesima legge. Parimenti sono escluse le concessioni delle federazioni sportive e delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Il presidente di Confindustria nautica, Saverio Cecchi, afferma che si conclude positivamente il lungo ma ininterrotto lavoro portato avanti nell’ultimo biennio dall’associazione, a tutela della portualità turistica. Le posizioni della Commissione Ue e quelle del Consiglio di Stato rendevano ogni prospettiva incerta, con grave pregiudizio per gli investimenti necessari al nostro sistema infrastrutturale.

Distinzione tra Porti Turistici e Punti di Ormeggio

La distinzione tra «porti/approdi turistici» e «punti di ormeggio» si fonda su un criterio funzionale, poiché i primi sono caratterizzati dall'apprestamento di strutture complementari rispetto al mero ormeggio e ricovero e i secondi sono, invece, destinati esclusivamente a tale scopo.

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Se è vero che i primi normalmente comportano la realizzazione di impianti di difficile rimozione, può accadere anche che gli stessi possano essere costruiti con impianti amovibili che sfruttino ad esempio la protezione marittima offerta dalle opere marittime già esistenti. L'indice presuntivo di tale qualificazione sarà dato, non dalla amovibilità o meno degli impianti, bensì dalla presenza di servizi complementari alla nautica da diporto, quali assistenza tecnica, riparazione, esercizi commerciali al servizio di qualunque categoria di unità da diporto.

Aspetti Legali e Giurisprudenziali

L'art. 3, comma 8, lettera c) del D.L. n. 70/2011, convertito nella legge n. 106/2011, ai sensi del quale, per incentivare la realizzazione di porti e approdi turistici, si applicano i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, non implica l'applicabilità della proroga ex lege di cui al D.L. n. 194/2009: trattandosi di norma eccezionale, infatti, solo una previsione inequivocabile ed espressa potrebbe consentire l’estensione dell’istituto della proroga automatica anche agli approdi e ai porti turistici.

L'art. 31 D. Lgs. 79/2011 non definisce le concessioni demaniali marittime, né disciplina il regime di affidamento delle stesse, ma si limita a semplificare il regime autorizzatorio della realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto, in quanto ritenute rispondenti all’interesse pubblico turistico-ricreativo.

La complessa procedura per la concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto di cui al DPR 02/12/1997 n. 509 prevede due fasi distinte: la prima, regolata dall’art. 5, nella quale un’apposita conferenza di servizi è chiamata a valutare l'istanza di concessione; la seconda, normata dal successivo art. 6, prevede l'approvazione del progetto definitivo.

Nell'ambito della nautica da diporto, l'individuazione dell'istanza di concessione ammessa alle successive fasi della procedura va motivata con riferimento alla maggiore idoneità dell'iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica della regione, alla tutela del paesaggio e dell'ambiente e alla sicurezza della navigazione.

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È ragionevole e legittimo qualificare un intervento in termini di "porto turistico" e non di semplice "punto d'ormeggio" in ragione del numero dei pontili da allocare, della vastità dello specchio acqueo impegnato dalle opere infrastrutturali programmate e della destinazione degli stessi pontili all'attracco d’imbarcazioni di medie e grandi dimensioni.

Poteri e Vigilanza

I poteri attribuiti al Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo non sono limitati ai porti (e loro pertinenze) e alle rade, ma si estendono a tutte le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale della sua circoscrizione.

Le funzioni di regolamentazione dell'uso del demanio marittimo, previste dall'art. 30 cod. nav. ed affidate alla Capitaneria di porto, attengono essenzialmente ai profili della sicurezza, della vigilanza e della polizia, e non si estendono ai profili concernenti i rapporti, anche di natura economica, fra concessionario ed utenti.

Il potere di vigilanza del concessionario del porto turistico, nello svolgimento dell’attività di gestione e custodia del bene demaniale (con correlata potestas escludendi), deve limitarsi a verificare il rispetto, da parte degli utenti e operatori vari, delle norme di legge, regolamentari e delle ordinanze dell’autorità marittima; in sostanza al concessionario non può riservarsi un potere discrezionale di determinare quali condotte sono lecite e quali ledono invece gli interessi pubblici.

Obblighi dei Concessionari

Il concessionario che esercita la gestione aziendale, a pagamento, deve “riservare tratti di banchina per gli accosti in transito o che approdano per rifugio”; tale obbligo, gratuito, non può superare le 72 ore. Si precisa, inoltre, che tale obbligo è diretto ai concessionari di “Porto turistico” e “Approdo turistico” e non costituisce parametro vincolante per l’Autorità marittima che ha la competenza nel definire ed emanare la specifica disciplina applicabile nell’ambito di un determinato Porto.

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