Contratto di Locazione Turistica Superiore a 3 Mesi: Normativa e Implicazioni
La disciplina dei contratti di locazione turistica in Italia è soggetta a una serie di normative che mirano a tutelare la concorrenza, la trasparenza del mercato e la sicurezza del territorio. In particolare, l'istituzione del Codice Identificativo Nazionale (CIN) ha introdotto controlli più stringenti, sia sotto il profilo fiscale sia per quanto riguarda i requisiti necessari per adibire immobili a tale destinazione.
Quadro Normativo di Riferimento
Il quadro normativo di riferimento per le locazioni turistiche è ampio e comprende diverse leggi e regolamenti:
- “Legge n. 49 del 15 maggio 1985”, che ha modificato la legge sulle locazioni turistiche.
- “Legge n. 248 del 24 dicembre 2007” (in vigore dal 21 gennaio 2008) che ha modificato la legge sulle locazioni turistiche.
- “Regolamento per la gestione delle locazioni turistiche” del 30 agosto 2000 (GURI n° 169 del 20/09/2000).
- Art. 98bis - Codice del Turismo Italiano.
- “Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017” convertito nella legge n. 96/2017.
La legge nazionale rimanda alle singole Regioni il compito di legiferare in base agli interessi regionali. La disciplina dei B&B è regolata da diciannove leggi regionali e due provinciali (Bolzano e Trento). In termini di legislazione statale è stata abrogata la legge 135/2001 («Riforma della legislazione nazionale del turismo») sostituita dal Codice del Turismo (D.Lgs. 79/2011 novellato dal D.Lgs. 62/2018).
Il Codice Identificativo Nazionale (CIN)
La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione con modificazioni del Decreto Legge 145/2023, noto come Decreto Anticipi, che prevede l’istituzione del CIN. Il CIN è rilasciato dal Ministero del Turismo tramite una procedura automatizzata e riguarda:
- Unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche.
- Unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
- Strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Il Ministero del Turismo detiene e gestisce la relativa banca dati.
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Modalità di Rilascio del CIN
Il CIN è assegnato dal Ministero del turismo, previa presentazione in via telematica di un’istanza da parte del locatore o del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva. L'istanza deve essere corredata di una dichiarazione sostitutiva che attesti i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura e, per i locatori, la sussistenza dei requisiti di sicurezza.
Requisiti di Sicurezza
Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o locazioni brevi, devono essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso, tutte le unità immobiliari devono essere dotate di:
- Dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti.
- Estintori portatili a norma di legge, ubicati in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo. Deve essere installato almeno un estintore ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.
Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell’allegato I al decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021.
Obblighi di Esposizione e Comunicazione del CIN
Chiunque propone o concede in locazione un'unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico-ricettiva, è tenuto ad esporre il CIN all’esterno dello stabile e ad indicarlo in ogni annuncio, ovunque pubblicato e comunicato. Anche i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i gestori di portali telematici hanno l’obbligo di indicare il CIN negli annunci.
È necessario osservare gli obblighi previsti dall’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, e dalle normative regionali e provinciali di settore.
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Obbligo di SCIA
Chiunque esercita l’attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in forma imprenditoriale, è soggetto all’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l’attività.
Contratto di Locazione Turistica
Il Contratto di locazione turistica riguarda gli alloggi dati in affitto, in tutto o in parte, per finalità esclusivamente turistiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo). La durata di un contratto ad uso turistico non può superare i 3 mesi, mentre per Affitto Breve si intende un contratto di locazione non superiore a 30 giorni. La disciplina per gli Affitti Turistici è esclusa dalla riforma delle locazioni, come specificato nella legge stessa (n. 431/1998, art. 1, commi 2 e 3.), pertanto tale contratto è disciplinato unicamente dal Codice Civile.
Cedolare Secca
Anche per i contratti brevi ad uso turistico è possibile applicare la cedolare secca, sui redditi derivati da questo tipo di affitto si può scegliere di pagare una tassazione piatta del 21%, questo ai sensi del DL n. 50/2017 convertito nella legge 96/2017 pubblicata sulla G.U. n. 144 del 23 giugno 2017.
Obbligo di CIN per Tutte le Strutture Ricettive
A partire dal 1° gennaio 2025, tutte le strutture ricettive e gli immobili destinati ad affitti brevi dovranno essere in possesso del CIN. Questo obbligo riguarda i titolari di unità immobiliari offerte in locazione e tutti coloro che operano nel settore dell'ospitalità. La decisione di uniformare il termine per l'acquisizione del CIN al 1° gennaio 2025 è stata presa per garantire parità di trattamento tra i titolari di strutture ricettive in tutto il territorio nazionale.
Ulteriori Disposizioni
- Si possono gestire in forma non imprenditoriale fino ad un massimo di 4 alloggi.
- Il termine massimo dei 30 giorni va riferito alla somma dei contratti nell’arco dell’anno solare stipulati allo stesso soggetto e non alla somma dei contratti stipulati a più soggetti.
- Ci si può avvalere del regime fiscale agevolato anche per sublocare un immobile ma a condizione che vi sia consenso scritto da parte del proprietario o del comodatario.
- La ricevuta all’ospite va sempre rilasciata nel caso di pagamento in contanti. In caso di pagamento con mezzo tracciato essa va rilasciata solo su sua richiesta.
Tabella Riepilogativa Obblighi e Scadenze
Obbligo | Descrizione | Scadenza |
---|---|---|
Acquisizione CIN | Ottenimento del Codice Identificativo Nazionale | 1° Gennaio 2025 |
Esposizione CIN | Esporre il CIN all’esterno dello stabile e indicarlo negli annunci | Immediata |
Requisiti di Sicurezza | Dotare l'immobile di dispositivi di sicurezza (rilevatori gas, estintori) | Immediata |
SCIA | Presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (se in forma imprenditoriale) | Prima dell'inizio dell'attività |
Sanzioni
La normativa introduce specifiche sanzioni per chi non rispetta gli obblighi relativi al Codice Identificativo Nazionale, che riguardano l'attivazione, la corretta esposizione e gli adeguamenti di sicurezza.
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