CCNL Turismo: Ferie e Permessi nel Contratto Nazionale
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti dei settori Pubblici Esercizi, della Ristorazione Collettiva e Commerciale e del Turismo regola i diritti e i doveri dei lavoratori, inclusi gli aspetti relativi a ferie e permessi. Questo contratto si applica a diverse realtà, come bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, mense, stabilimenti balneari e discoteche.
Firmato l'8 febbraio 2018 e rinnovato il 5 giugno 2024, il CCNL è stato sottoscritto da FIPE - Confcommercio, Angem e Legacoop Produzione e Servizi per la parte datoriale, e da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil per la parte sindacale. Il rinnovo del 2024 ha introdotto un aumento in busta paga di 200 euro a regime, il rafforzamento dell’assistenza sanitaria integrativa e una significativa revisione della classificazione e dell’inquadramento del personale.
Struttura del CCNL Turismo
Il CCNL è organizzato in una parte generale e una parte speciale:
- Parte Generale:
- Titolo I - Validità e sfera di applicazione
- Titolo II - Relazioni sindacali
- Titolo III - Classificazione del personale
- Titolo IV - Mercato del lavoro
- Titolo V - Rapporto di lavoro
- Titolo VI - Trattamento economico
- Titolo VII - Sospensione del rapporto di lavoro
- Titolo VIII - Risoluzione del rapporto di lavoro
- Titolo IX - Vigenza contrattuale
- Parte Speciale:
- Titolo X - Settore ristorazione collettiva
- Titolo XI - Settore ristorazione commerciale
- Titolo XII - Stabilimenti balneari
- Titolo XIII - Alberghi diurni
- Titolo XIV - Locali notturni e sale giochi autorizzate
Ferie nel CCNL Turismo
Gli articoli 134, 135 e 136 del CCNL disciplinano le ferie per i dipendenti del settore pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo. Il personale ha diritto a 26 giorni di ferie retribuite ogni anno. La settimana lavorativa è considerata di sei giornate ai fini del computo delle ferie.
Durante le ferie, il personale ha diritto alla normale retribuzione stabilita dal contratto collettivo, in relazione al livello di inquadramento. Il CCNL non stabilisce solo in che misura spettano le ferie ai dipendenti del settore ma regolamenta anche aspetti come la retribuzione durante le ferie, il rapporto tra ferie e malattia, maternità, preavviso di dimissioni o licenziamento, richiamo dalle ferie, ecc.
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Maturazione delle Ferie
L’art. 134 del CCNL stabilisce che tutto il personale ha diritto a un periodo di ferie nella misura di ventisei giorni. A tal fine, la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di sei giornate. Questo si traduce in una maturazione di 2,167 giorni di ferie al mese.
Tabella riassuntiva della maturazione delle ferie:
Qualifica | Ferie maturate annuali | Ferie maturate ogni mese |
---|---|---|
Impiegati | 26 giorni | 2,1667 giorni |
Operai | 26 giorni | 2,1667 giorni |
Esclusioni dal Computo delle Ferie
Dal computo delle ferie vanno escluse le giornate di riposo settimanale, le festività nazionali e infrasettimanali, e le giornate non più festive agli effetti civili. Pertanto, se durante il periodo di ferie cade una giornata festiva o di riposo settimanale, essa non viene computata come giorno di ferie, prolungando il periodo di ferie di conseguenza.
Festività nazionali ed infrasettimanali escluse dal conteggio ferie:
- Capodanno: 1° gennaio
- Epifania: 6 gennaio
- Lunedì di Pasqua
- Anniversario della Liberazione: 25 aprile
- Festa del Lavoro: 1° maggio
- Festa della Repubblica: 2 giugno
- Assunzione: 15 agosto
- Ognissanti: 1° novembre
- Immacolata Concezione: 8 dicembre
- Natale: 25 dicembre
- Santo Stefano: 26 dicembre
- Patrono della Città
Fruizione delle Ferie
Le modalità di fruizione delle ferie sono stabilite dall’art. 135 del CCNL. Il periodo di ferie non è di norma frazionabile, ma diversi criteri di ripartizione possono essere concordati tra datore di lavoro e lavoratori nell'ambito di una programmazione, possibilmente annuale, della distribuzione del tempo libero.
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Le ferie vanno decise tra datore di lavoro e lavoratore, in maniera concordata, tenendo conto delle esigenze aziendali. Il periodo di ferie non potrà avere inizio dal giorno di riposo settimanale né da quello stabilito per l'eventuale congedo di conguaglio.
Il datore di lavoro è obbligato a garantire al lavoratore il godimento di almeno due settimane consecutive di ferie nell’anno di maturazione. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.
Retribuzione Durante le Ferie
Durante le ferie, al personale è dovuta la normale retribuzione in atto, che comprende:
- Paga base nazionale
- Eventuali trattamenti salariali integrativi
- Indennità di contingenza
- Eventuali scatti di anzianità
La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26. Per il personale con orario normale di quaranta ore settimanali, il divisore orario è 172, mentre per il personale con orario normale di quarantaquattro ore settimanali è 190.
Le norme relative alle ferie si applicano anche ai lavoratori con contratto di apprendistato, tenendo conto delle percentuali ridotte durante il periodo di apprendistato.
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Ferie e Contratto a Tempo Parziale (Part-Time)
Nel caso di contratti a tempo parziale, il calcolo delle ferie varia a seconda del tipo di contratto part-time:
- Part-time orizzontale: Il numero di giorni di ferie rimane invariato rispetto al contratto full-time.
- Part-time verticale: I giorni di ferie devono essere calcolati in proporzione al numero di mesi lavorati.
- Part-time misto: È necessario calcolare le ferie in ore, sottraendo dal totale il numero di ore che il dipendente avrebbe dovuto lavorare in quella giornata.
Permessi Retribuiti nel CCNL Turismo
I lavoratori dipendenti assunti con CCNL Pubblici esercizi, Ristorazione e Turismo hanno diritto a permessi retribuiti, come stabilito dall'art. 114 "Riduzione dell'orario" del CCNL. Il numero di ore di permesso varia in base all'anzianità di servizio e al tipo di azienda.
Per gli stabilimenti balneari, le ore di permessi retribuiti possono arrivare fino a 108 ore annuali. Per i dipendenti assunti dal 1° gennaio 2018, il calcolo dei permessi retribuiti varia in base agli anni di assunzione del lavoratore.
Nel calcolo dei permessi retribuiti non sono considerati i permessi relativi al matrimonio, al congedo per la nascita dei figli, ai permessi per lutto, nonché ai giorni di permesso per il diritto allo studio dei lavoratori studenti. Questi si aggiungono ai permessi di cui all’art. 114 del CCNL che sono godibili senza dover fornire alcun giustificativo inerente all’evento.
Il contratto collettivo effettua una distinzione tra gli assunti dopo il 2018 e gli assunti in precedenza.
Permessi Retribuiti per Assunti Prima del 2018
I dipendenti delle aziende che applicano il CCNL Turismo pubblici esercizi hanno diritto a 104 ore annue di permessi retribuiti, comprensivi delle ex festività o festività religiose abolite. Per i dipendenti degli stabilimenti balneari, l’art. 114 prevede che questi possano godere di 108 ore annue di permessi retribuiti.
Permessi Retribuiti per Assunti Dopo il 1 Gennaio 2018
Per tutti i lavoratori delle aziende assunti dopo l'1.1.2018, verranno riconosciute per i primi due anni le 32 ore di permesso relative alle festività religiose abolite dalla legge n. 54 del 1977. Decorsi due anni dall'assunzione, ai dipendenti delle aziende verranno riconosciute ulteriori 36 ore e ai dipendenti degli stabilimenti balneari ulteriori 38 ore. Decorsi quattro anni dall'assunzione ai dipendenti verrà riconosciuta la riduzione di orario annuale prevista per la generalità dei dipendenti dei rispettivi comparti.
Ai fini della maturazione del requisito, per i lavoratori coinvolti nei cambi di gestione verrà considerata l'anzianità di servizio acquisita nei settori del presente contratto. Quindi il lavoratore non perde gli anni di anzianità maturata per il diritto al godimento dei permessi retribuiti in caso di cambio gestione se resta assunto nello stesso comparto e con l’applicazione dello stesso CCNL.
Permessi Retribuiti per Contratti a Tempo Determinato
La normativa relativa ai permessi retribuiti spetta anche ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, ad esclusione dei contratti a tempo determinato in aziende di stagione e dei contratti a tempo determinato stipulati per far fronte ad esigenze di intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno.
Ex Festività o Festività Soppresse
Accanto ai permessi retribuiti per la riduzione dell’orario di lavoro, i lavoratori hanno diritto a 32 ore di permessi retribuiti relativi alle giornate ex festività abolite dalla legge n.54 del 1977, tra cui:
- S. Giuseppe
- Ascensione
- Corpus Domini
- SS. Apostoli Pietro e Paolo
Fruizione dei Permessi
I permessi saranno fruiti, di norma, entro il 30 giugno dell'anno seguente a quello di maturazione. I permessi non goduti entro settembre dell'anno successivo a quello di maturazione, saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della predetta scadenza.
I permessi generano riduzioni dell’orario di lavoro giornaliero e vengono attuati mediante permessi individuali retribuiti. Tali permessi hanno la durata di mezza giornata o di una giornata intera. Tenuto conto delle particolari caratteristiche del settore, i permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori e comunque in modo da non ostacolare la normale attività produttiva dell'azienda.
In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di permessi, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà riconosciuta.
Altri Permessi
Oltre ai permessi retribuiti per ROL ed ex festività, i lavoratori hanno diritto anche al congedo matrimoniale o ferie matrimoniali ed altri permessi per eventi particolari, quali:
- 15 giorni di calendario per contrarre matrimonio o unione civile
- 5 giorni lavorativi per comprovata disgrazia a familiari
- Permessi per elezioni
Tabelle Retributive CCNL Fipe 2024
Di seguito sono riportate le tabelle retributive del CCNL Fipe 2024, con gli aumenti previsti e la paga base a dicembre 2027:
Livello | Paga base giu-24 | giu-25 | giu-26 | giu-27 | dic-27 | Aumento totale | Paga base dic 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Qa | 1.706,48 € | 82,22 € | 65,78 € | 65,78 € | 49,33 € | 328,88 € | 2.035,36 € |
Qb | 1.540,98 € | 74,52 € | 59,00 € | 59,00 € | 44,55 € | 296,99 € | 1.837,97 € |
1 | 1.396,07 € | 67,66 € | 53,81 € | 53,81 € | 40,36 € | 269,06 € | 1.665,13 € |
2 | 1.230,58 € | 59,42 € | 47,43 € | 47,43 € | 35,57 € | 237,16 € | 1.467,75 € |
3 | 1.130,82 € | 54,88 € | 43,95 € | 43,95 € | 32,96 € | 217,94 € | 1.348,75 € |
4 | 1.037,75 € | 50,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 30,00 € | 200,00 € | 1.237,75 € |
5 | 939,96 € | 45,26 € | 36,20 € | 36,20 € | 27,15 € | 181,15 € | 1.121,11 € |
6s | 883,51 € | 42,57 € | 34,06 € | 34,06 € | 25,54 € | 170,27 € | 1.053,78 € |
6 | 862,97 € | 41,52 € | 33,22 € | 33,22 € | 24,93 € | 166,32 € | 1.029,28 € |
7 | 774,70 € | 37,33 € | 29,86 € | 29,86 € | 22,40 € | 149,30 € | 924,01 € |
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