CCNL Commercio, Turismo e Servizi: Cosa è e Cosa Regola
Il 31 gennaio 2024, presso la sede di Confimitalia in Roma, è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti di Aziende esercenti attività del Commercio, Turismo e Servizi, valido in tutto il territorio nazionale.
Il CCNL è stato stipulato tra le associazioni datoriali Confimitalia e Confsaau, e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti Confael, Snalp Confsal, Confael Terziario.
Titolo I - Aspetti generali
Art. 2 - Disposizioni
Questo CCNL regola uniformemente i rapporti di lavoro su tutto il territorio italiano, per le imprese del settore e le attività affini, nonché per il personale impiegato, incluse le modalità di lavoro speciali e gli stage.
Le clausole di questo contratto sono interdipendenti e devono essere applicate nella loro totalità, a meno di deroghe specifiche concordate a livello secondario di negoziazione.
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L'azienda è tenuta a mettere in atto tutti gli accordi contrattuali, inclusi gli enti bilaterali e la formazione interprofessionale.
I contributi versati agli enti bilaterali sono obbligatori e costituiscono parte del compenso dovuto ai lavoratori. In caso di mancato versamento, il datore di lavoro è responsabile per la mancata erogazione delle prestazioni previste e deve corrispondere al lavoratore l'importo equivalente.
L'applicazione del CCNL è riservata alle imprese che sono in regola con i versamenti dei contributi Co.As.Co. e che rispettano tutte le disposizioni del CCNL.
Per accedere ai vantaggi offerti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, come finanziamenti e incentivi fiscali, è necessario che le imprese si impegnino a implementare completamente il CCNL e gli eventuali contratti integrativi di secondo livello, nel rispetto delle leggi previdenziali e fiscali vigenti.
Titolo II - Diritti sindacali e d’associazione
Art. 3 - Sindacato
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Le Parti sottolineano l'essenzialità dell'engagement dei lavoratori nelle attività sindacali, in conformità con quanto stabilito dalla Legge 300/70. È disposto che il montante di ore a disposizione per tali iniziative sia impiegato entro il 31 dicembre di ogni anno solare.
Qualora ciò non avvenga, si incorrerà nella decadenza del diritto all'uso di queste ore residue, le quali non sono soggette a compensazione attraverso indennità pecuniarie.
Art. 4 - RSA (Rappresentanza Sindacale Aziendale)
Presso ogni singola unità produttiva dell’Azienda, i Lavoratori possono istituire la 'Rappresentanza Sindacale Aziendale' (RSA), iniziativa supportata dalle Associazioni Sindacali che hanno sottoscritto il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL).
La RSA sarà regolamentata secondo quanto stabilito dalla Legge del 20 maggio 1970, n. 300.
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Art. 5 Rappresentanza Sindacale Territoriale (RST) e i Suoi Poteri
La Rappresentanza Sindacale Territoriale (RST) è istituita per tutelare i lavoratori di aziende escluse dall'articolo 19 della Legge 300/70 e per assicurare l'efficacia della contrattazione di secondo livello.
Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL possono nominare la RST congiunta o separatamente.
La RST detiene il diritto all'informazione, il controllo dell'adempimento dell'apprendistato, l'analisi territoriale delle dinamiche occupazionali e l'autorità contrattuale in situazioni di crisi aziendale, ristrutturazione, mobilità, accordi di riemersione e allineamento contrattuale, così come la contrattazione di secondo livello come delineato dall'articolo 15.
Gli accordi stipulati dalla RST devono essere inviati alla competente Commissione Bilaterale dell'Ente Bilaterale.
Le prerogative della RST includono il diritto di accesso ai locali aziendali con preavviso di tre giorni lavorativi, il diritto di affissione, il diritto di convocare assemblee non retribuite fuori dall'orario di lavoro e la capacità di sottoscrivere accordi sindacali aziendali.
In aggiunta, nelle aziende con più di cinque dipendenti, in occasione di contrattazione di secondo livello o in situazioni di crisi aziendale, i lavoratori hanno il diritto di riunirsi nell'unità produttiva, fuori dall'orario lavorativo, fino a un massimo di due ore annue retribuite.
Art. 6 - Diritto d’affissione
La Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA) possiede il diritto di affissione di comunicazioni, pubblicazioni e documenti relativi a tematiche sindacali e lavorative.
È compito del Datore di lavoro assicurare la disponibilità di spazi adeguati per tali affissioni, i quali devono essere facilmente accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva.
Le comunicazioni affisse devono trattare unicamente argomenti di interesse sindacale o lavorativo, inclusi annunci relativi ai servizi forniti dagli Enti Bilaterali.
Prima della loro affissione, è necessario che copie di queste comunicazioni siano inviate in via preventiva alla Direzione aziendale per informazione.
Art. 7 - Assemblea e Referendum
In aziende con più di 15 dipendenti, i lavoratori hanno il diritto di tenere assemblee nel proprio luogo di lavoro al di fuori dell'orario lavorativo, e durante l'orario lavorativo per un massimo di 10 ore retribuite all'anno.
La programmazione dell'assemblea deve essere comunicata con almeno 48 ore di preavviso.
Il contingente orario assegnato per l'assemblea deve essere utilizzato entro il 31 dicembre di ogni anno, pena la perdita del diritto a queste ore, che non sono convertibili in indennità.
Le assemblee devono svolgersi in maniera compatibile con le necessità operative dell'azienda.
Art. 8 - Rappresentanza dei Lavoratori
I sindacati che hanno sottoscritto il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) esercitano la loro capacità contrattuale in conformità con le rispettive competenze e diritti.
Rimane essenziale confermare il consenso dei lavoratori coinvolti in ogni negoziazione contrattuale specifica con le controparti.
Parallelamente, la Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA) conduce le negoziazioni per tematiche di livello aziendale seguendo le linee guida stabilite in questo contratto e in linea con le direttive generali dei sindacati firmatari.
Titolo III - Livelli di contrattazione
Art. 10 - Livelli di Contrattazione
Le Parti si accordano per regolamentare il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) al fine di promuovere la creazione di posti di lavoro e di stimolare la crescita economica attraverso il miglioramento dell'efficienza e, dove possibile, l'incremento delle retribuzioni.
La contrattazione collettiva si articola su due livelli:
- Il primo livello concerne il Contratto Collettivo Nazionale specifico per il settore di riferimento.
- Il secondo livello riguarda il Contratto Integrativo, che può essere sia Territoriale che Aziendale, sempre riferito al settore specifico.
Art. 11 - Contrattazione Collettiva
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti da aziende esercenti attività del Commercio, Turismo e Servizi, è valido in tutto il territorio nazionale.
Orario di lavoro, Ferie e Permessi
Nel CCNL sono previste 40 ore settimanali di lavoro, ovvero 39 o 38 con assorbimento di permessi per riduzione annua dell'orario di lavoro ed ex festività. Possono essere previsti regimi di orario particolari per specifici tipi di attività.
Ferie: 26 giorni lavorativi (da lunedì al sabato); Riduzione annua: 56 ore (72 per le aziende con più di 15 dipendenti). Per gli iscritti nel libro unico dopo il 1° marzo 2011, 50% del monte permessi decorsi 2 anni dall'assunzione e 100% del monte permessi decorsi 4 anni dall'assunzione.
Ex festività: 4 giornate annue.
Retribuzione
A decorrere dalle scadenze di seguito indicate verranno erogati i seguenti aumenti tabellari:
Liv. | 01/04/23 | 01/04/24 | 01/03/25 | 01/11/25 | 01/11/26 | 01/02/27 | Totale |
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Q | € 52,08 | € 121,53 | € 52,08 | € 60,76 | € 60,76 | € 69,44 | € 416,65 |
I | € 46,92 | € 109,47 | € 46,92 | € 54,74 | € 54,74 | € 62,56 | € 375,35 |
II | € 40,58 | € 94,69 | € 40,58 | € 47,35 | € 47,35 | € 54,11 | € 324,66 |
III | € 34,69 | € 80,94 | € 34,69 | € 40,47 | € 40,47 | € 46,25 | € 277,51 |
IV | € 30,00 | € 70,00 | € 30,00 | € 35,00 | € 35,00 | € 40,00 | € 240,00 |
V | € 27,10 | € 63,24 | € 27,10 | € 31,62 | € 31,62 | € 36,14 | € 216,82 |
VI | € 24,33 | € 56,78 | € 24,33 | € 28,39 | € 28,39 | € 32,44 | € 194,66 |
VII | € 20,83 | € 48,61 | € 20,83 | € 24,31 | € 24,31 | € 27,78 | € 166,67 |
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