Il Contratto Part-Time nel Settore Turistico in Italia
Il panorama del lavoro nel settore turistico italiano è in continua evoluzione, e una delle tendenze più marcate degli ultimi anni è la crescente diffusione del contratto di lavoro a tempo parziale. Comprendere appieno la normativa vigente, le specificità del CCNL Turismo e le tutele previste per i lavoratori è fondamentale per una gestione del personale efficace e nel rispetto dei diritti di tutti.
CCNL Turismo: Un Quadro Generale
Approfondimento dedicato al Contratto Collettivo Nazionale per i lavoratori dei pubblici esercizi, della ristorazione e del turismo, aggiornato con tutte le novità per i lavoratori del settore. Il Contratto collettivo nazionale per i dipendenti dei settori dei Pubblici Esercizi, della Ristorazione Collettiva e Commerciale e del Turismo firmato l'8 febbraio 2018 e scaduto il 31 dicembre 2021, è stato rinnovato il 5 giugno 2024 con scadenza il 31 dicembre del 2027.
È stato sottoscritto per la parte datoriale da FIPE - Confcommercio, Angem e Legacoop Produzione e Servizi, e per la parte sindacale da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. Il CCNL, indipendente e svincolato rispetto ai contratti precedenti, interessa oltre un milione di lavoratori e coinvolge più di 300mila imprese del settore, per un fatturato complessivo di oltre 80 miliardi di euro.
Si applica a realtà come bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, mense scolastiche ospedaliere e aziendali, grandi aziende della ristorazione commerciale multi localizzata, imprese della ristorazione collettiva, cooperative della ristorazione, stabilimenti balneari, discoteche, sale giochi.
"Grazie all'impegno e al senso di responsabilità di tutti i firmatari - ha commentato Lino Enrico Stoppani presidente Fipe - è stato possibile dare un contratto di riferimento per uno dei settori strategici e di punta del Made in Italy".
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Struttura del CCNL
Il CCNL è organizzato nel seguente modo:
- Parte generale:
- Titolo I - validità e sfera di applicazione
- Titolo II - relazioni sindacali
- Titolo III - classificazione del personale
- Titolo IV - mercato del lavoro
- Titolo V - rapporto di lavoro
- Titolo VI - trattamento economico
- Titolo VII - sospensione del rapporto di lavoro
- Titolo VIII - risoluzione del rapporto di lavoro
- Titolo IX - vigenza contrattuale
- Parte speciale:
- Titolo X - settore ristorazione collettiva
- Titolo XI - settore ristorazione commerciale
- Titolo XII - stabilimenti balneari
- Titolo XIII - alberghi diurni
- Titolo XIV - locali notturni e sale giochi autorizzate
Tendenze del Lavoro Part-Time nel Settore Turistico
Sebbene i dati definitivi per il biennio 2025-2026 non siano ancora consolidati, le proiezioni basate sui trend degli ultimi anni suggeriscono che la percentuale di dipendenti con contratto part-time nel settore turistico potrebbe aver superato la soglia del 55%.
Per quanto riguarda la distribuzione geografica, le tendenze del 2016 potrebbero aver subito lievi variazioni, ma si prevede che il Nord-Ovest e il Nord-Est continueranno a concentrare la maggior parte dei contratti part-time, con percentuali che potrebbero attestarsi rispettivamente intorno al 28-30% e al 22-24%. Il Centro Italia dovrebbe mantenere una quota simile al passato (intorno al 21-23%), mentre il Sud e le Isole potrebbero registrare un leggero aumento, attestandosi rispettivamente intorno al 19-21% e all’8-10%.
Definizione e Normativa del Lavoro Part-Time
Il lavoro a tempo parziale è un contratto di lavoro subordinato caratterizzato da un orario di lavoro inferiore rispetto alle 40 ore settimanali stabilite dalla legge. La sua prima disciplina organica risale alla legge n. 863 del 1984. Un’importante evoluzione normativa si è avuta con il decreto legislativo n. È interessante notare come il decreto del 2015 non faccia più esplicito riferimento alle diverse tipologie di part-time (orizzontale, verticale, misto), categorie che rimangono invece centrali nel vigente CCNL Turismo.
Flessibilità e Clausole nel CCNL Turismo
Il datore di lavoro nel settore turistico ha la facoltà di richiedere prestazioni supplementari ai dipendenti part-time, ovvero ore lavorate oltre l’orario concordato. L’articolo 70 del CCNL Turismo rimanda alla contrattazione integrativa la definizione del numero massimo di ore supplementari annue. In assenza di accordi territoriali o aziendali, e in presenza di specifiche esigenze organizzative, è consentito il ricorso al lavoro supplementare fino a un limite di 180 ore annue.
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Il decreto legislativo n. 81/2015 introduce la possibilità di pattuire per iscritto clausole elastiche, relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione o all’aumento della sua durata, e clausole flessibili, concernenti la sola variazione della collocazione temporale. In particolare, per le clausole flessibili, il CCNL prevede una maggiorazione retributiva non inferiore all’1,5% per le sole ore in cui avviene la variazione. In alternativa alle maggiorazioni orarie, le parti possono concordare un’indennità annua di almeno 120 euro, non cumulabile e da corrispondere mensilmente.
È fondamentale sottolineare che il rifiuto del lavoratore di sottoscrivere clausole flessibili o elastiche non costituisce giustificato motivo di licenziamento o provvedimento disciplinare.
Diritti e Tutele del Lavoratore Part-Time
Il lavoratore a tempo parziale nel settore turistico gode degli stessi diritti di un lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento, con un trattamento economico e normativo riproporzionato in base alla ridotta prestazione lavorativa. La normativa prevede specifiche tutele, come la possibilità per il lavoratore con figli di età inferiore a tredici anni o con figli disabili conviventi di richiedere la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale con priorità. Anche i lavoratori affetti da gravi patologie o che assistono familiari con disabilità hanno diritto alla trasformazione del contratto.
Aspetti Chiave del CCNL Turismo
Orario di Lavoro
La normale durata di lavoro è di 40 ore settimanali, salvo quanto stabilito nella parte speciale del presente Contratto per gli stabilimenti balneari. La distribuzione dell'orario settimanale è fissata in cinque giornate e mezza. Diversi criteri di ripartizione potranno essere però contrattati a livello aziendale. Per gli stabilimenti balneari la distribuzione dell'orario settimanale è fissata nella parte speciale del Contratto. I limiti settimanali del normale orario di lavoro previsti dal presente Contratto sono fissati solo ai fini contrattuali.
Nei casi di lavoro organizzati con turni settimanali o plurisettimanali, ogni volta che il lavoratore cambia squadra e non può usufruire del periodo di riposo giornaliero, tra la fine servizio di una squadra e l'inizio di quella successiva, potrà goderlo in forma frazionata, fermo restando che i due turni di lavoro non potranno in alcun caso essere consecutivi. L'orario di lavoro per minori di età compresa fra i 15 e i 18 anni compiuti non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali. Deve inoltre essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica.
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Lavoro Straordinario e Notturno
Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata:
- del 30% se diurno;
- del 60% se notturno, che non è però cumulabile con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno, inoltre la maggiore assorbe la minore;
Per il lavoro straordinario la percentuale è stessa e dalle maggiorazioni sopra indicate calcolate sulla quota oraria della retribuzione stabilita ai sensi dell’articolo 179.
Ferie e Permessi
Il personale ha diritto a 26 giorni di ferie. Per questo, la settimana lavorativa viene considerata di sei giornate, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro.
Tra i premessi e i congedi troviamo:
- Congedo per matrimonio - 15 giorni, da avanzare con almeno dieci giorni di anticipo;
- Congedo per motivi familiari - limite massimo di 5 giorni che può essere prolungato di altri tre a seconda della distanza del luogo da raggiungere;
- Permessi per elezioni;
- Permessi e congedi individuali - liquidato sulla base della retribuzione calcolata ai sensi dell'articolo 179;
- Permessi per lavoratori studenti (diritto allo studio) - per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio
- Congedo di maternità - 2 mesi precedenti al parto e i 3 successivi, oppure un mese prima della data presunta del parto e i 4 mesi successivi ( a condizione che nel settimo mese il medico competente attestino che questa opzione non pregiudica la salute della gestante e del nascituro);
- Congedo di paternità;
- Congedo parentale - l'astensione volontaria nei primi 12 mesi di vita del bambino, con un limite massimo di 6 mesi per la madre e di 7 per il padre. Il limite complessivo tra i genitori è di 11 mesi;
- Congedo per la malattia del figlio.
Periodo di Prova
La durata del periodo di prova deve risultare all'interno della lettera di assunzione. Salvo quanto previsto per i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all’articolo 85 comma 3 la durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono:
- Livelli A e B - 6 mesi;
- Livello I - 150 giorni;
- Livello 2 - 75 giorni;
- Livello 3 - 45 giorni;
- Livelli 4 e 5 - 30 giorni;
- Livello 6S - 20 giorni;
- Livelli 6 e 7 - 15 giorni.
Dimissioni/Licenziamento
Le dimissioni del dipendente devono essere presentate per iscritto e con i termini di preavviso stabiliti dall'articolo 208. Il datore di lavoro può comunque decidere di rinunciare al preavviso se richiesto dal dimissionario.
I licenziamenti individuali per "giusta causa" possono essere effettuati senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato o prima della scadenza del termine in caso di contratto a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non permette la prosecuzione del rapporto.
I licenziamenti per "giustificato motivo con preavviso" sono determinati da un inadempimento degli obblighi contrattuali, quindi sono inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento. Il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore il licenziamento per iscritto, attraverso lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro 15 giorni dalla comunicazione, il lavoratore potrà chiedere i motivi che lo hanno determinato e il datore è tenuto a inviarli per iscritto entro sette giorni dalla richiesta.
Sia nei casi di dimissioni che di licenziamento, i termini di preavviso sono i seguenti:
Fino a 5 anni di servizio compiuti:
- Livello A e B - 4 mesi;
- Livello I - 2 mesi;
- Livelli 2 e 3- un mese;
- Livelli 4 e 5 - 20 giorni;
- Livelli 6S, 6 e 7 - 15 giorni.
Oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti:
- Livello A e B - 5 mesi;
- Livello I - 3 mesi;
- Livelli 2 e 3- 45 giorni;
- Livelli 4 e 5 - 30 giorni;
- Livelli 6S, 6 e 7 - 20 giorni.
Oltre i 10 anni di servizio compiuti:
- Livello A e B - 6 mesi;
- Livello I - 4 mesi;
- Livelli 2 e 3- 2 mesi;
- Livelli 4 e 5 - 45 giorni;
- Livelli 6S, 6 e 7 - 20 giorni.
Tredicesima e Quattordicesima
- Tredicesima mensilità: Pari ad una mensilità di retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.
- Quattordicesima mensilità: Pari ad una mensilità di retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno, esclusi gli assegni familiari e gli scatti di anzianità maturati.
Malattia e Infortunio
Solitamente la certificazione medica è inviata per via telematica direttamente all'Inps dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia. Nei casi di certificazione medica cartacea il lavoratore ha l'obbligo di recapitare entro 2 giorni dal rilascio l'attestazione dell'inizio e della presunta durata della malattia.
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare all’INAIL il personale soggetto all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro. Per il restante che non è soggetto per legge dovranno comunque essere presenti altre forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che prevedano indennità nelle seguenti modalità:
- invalidità temporanea;
- invalidità permanente: 7.746,85 euro;
- morte: 5.164,57 euro
Maternità
Durante il congedo di maternità la lavoratrice ha diritto, per 5 mesi, ad un'integrazione dell'indennità a carico dell'INPS del 100% della retribuzione giornaliera netta, compresa la tredicesima mensilità.
Retribuzione
Di seguito le tabelle retributive del CCNL Fipe 2024:
Livello | Paga base | Giu-24 | Giu-25 | Giu-26 | Giu-27 | Dic-27 | Aumento totale | Paga base dic 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qa | 1.706,48 € | 82,22 € | 65,78 € | 65,78 € | 49,33 € | 65,78 € | 328,88 € | 2.035,36 € |
Qb | 1.540,98 € | 74,52 € | 59,00 € | 59,00 € | 44,55 € | 59,00 € | 296,99 € | 1.837,97 € |
1 | 1.396,07 € | 67,66 € | 53,81 € | 53,81 € | 40,36 € | 53,81 € | 269,06 € | 1.665,13 € |
2 | 1.230,58 € | 59,42 € | 47,43 € | 47,43 € | 35,57 € | 47,43 € | 237,16 € | 1.467,75 € |
3 | 1.130,82 € | 54,88 € | 43,95 € | 43,95 € | 32,96 € | 43,95 € | 217,94 € | 1.348,75 € |
4 | 1.037,75 € | 50,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 30,00 € | 40,00 € | 200,00 € | 1.237,75 € |
5 | 939,96 € | 45,26 € | 36,20 € | 36,20 € | 27,15 € | 36,20 € | 181,15 € | 1.121,11 € |
6s | 883,51 € | 42,57 € | 34,06 € | 34,06 € | 25,54 € | 34,06 € | 170,27 € | 1.053,78 € |
6 | 862,97 € | 41,52 € | 33,22 € | 33,22 € | 24,93 € | 33,22 € | 166,32 € | 1.029,28 € |
7 | 774,70 € | 37,33 € | 29,86 € | 29,86 € | 22,40 € | 29,86 € | 149,30 € | 924,01 € |
Altre Disposizioni
A seguito del rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro dei SETTORI DEL TURISMO (sottoscritto da Confesercenti, Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL il 18/07/2018) parlando di lavoro a tempo parziale, l'art. Per quanto riguarda il lavoro part-time nel week end l'art. 77 prevede contratti di durata anche di almeno 8 ore settimanali ma solo per studenti, percettori di sostegno/integrazione al reddito e ulteriori casistiche con accordi aziendali o territoriali. Codice identificativo CNEL per flusso Uniemens: Cod.
Resta salva la facoltà di assumere con contratto a tempo determinato n. 4 dipendenti nelle singole unità produttive con in forza fino a 4 dipendenti, n. 6 dipendenti nelle unità produttive con in forza da 5 a 9 dipendenti e n.
Attraverso gli avvisi pubblicati le imprese possono ottenere gratuitamente i servizi pubblicati nel catalogo ABILA e i lavoratori possono fare richiesta dei contributi a fondo perduto di matrice assistenziale e di sostegno al reddito, rientranti in sfere di interesse diversificate quali lo sport, il tempo libero, l’assistenza agli anziani, il sostegno alle spese sostenute per i figli o per l’acquisto di occhiali da vista ed apparecchi acustici.
Fondosani è il fondo sanitario integrativo che garantisce ai lavoratori iscritti prestazioni sanitarie integrative al Sistema Sanitario Nazionale.
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