Come Funzionano i Contributi Versati in Italia da Stranieri
I cittadini che hanno regolarmente lavorato in Italia o all’estero e versato i contributi, hanno diritto alla pensione internazionale, al pari di qualsiasi cittadino italiano.
Pensione Internazionale e Totalizzazione dei Contributi
Per chi ha lavorato all’estero e deve ottenere la pensione, è possibile sommare i contributi maturati nei vari Paesi in cui si è lavorato, per ottenere il diritto alla pensione, attraverso la procedura della totalizzazione. Se i periodi assicurativi non sono abbastanza lunghi per avere diritto alla pensione, vengono presi in considerazione i periodi di contribuzione superiori a 1 anno o di residenza maturati in altri Paesi Ue o in Paesi convenzionati.
All’interno degli accordi dell’Unione Europea è possibile ricongiungere con procedure i contributi versati in tutti i paesi facente parte dell’EU. L’Italia come tutti gli altri paesi dell’Unione Europea ha accordi contributivi bilaterali anche con paesi Extracomunitari. Ogni volta quindi lo specialista incaricato dovrà verificare la possibilità del recupero dei contributi versati in un paese extracee.
La totalizzazione internazionale è ammessa a condizione che il lavoratore possa far valere un periodo minimo di assicurazione e contribuzione nel Paese che deve effettuare il cumulo dei contributi per concedere la pensione. In base ai Regolamenti UE il periodo minimo richiesto ai fini della totalizzazione è pari ad un anno (52 settimane), mentre nelle Convenzioni bilaterali questo periodo è stabilito da ogni singola Convenzione.
I periodi assicurativi esteri da prendere in considerazione ai fini della totalizzazione non devono essere sovrapposti temporalmente ai periodi accreditati in Italia.
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Per poter accedere alla pensione liquidata in Convenzione Internazionale, occorre cessare l’attività lavorativa dipendente svolta sia in Italia che all’estero. Le pensioni in convenzione internazionale vengono pagate all’Estero ogni mese, con le stesse modalità delle pensioni nazionali.
Alcune Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale stipulate dall’Italia prevedono la possibilità di estendere la totalizzazione internazionale anche a periodi di assicurazione maturati nel territorio di Stati terzi, alle condizioni e nei limiti previsti dalle singole Convenzioni.
La Convenzione italo-argentina, diversamente da tutte le altre, prevede che la totalizzazione internazionale possa essere estesa ai Paesi terzi legati da Convenzioni bilaterali solo all’Italia o solo all’Argentina. Infatti, in base a tale Convenzione anche se uno solo dei due Stati contraenti è legato a uno Stato terzo da una Convenzione di sicurezza sociale che prevede la totalizzazione internazionale dei periodi di assicurazione, tale Stato prende in considerazione anche i periodi compiuti nel terzo Stato.
Dal 1° giugno 2002, le disposizioni dei Regolamenti UE di sicurezza sociale sono applicabili anche nei rapporti con la Svizzera.
Le disposizioni delle previgenti Convenzioni bilaterali italo-spagnole e italo-svedese sulla totalizzazione multipla dei periodi assicurativi sono rimaste in vigore anche dopo l’assoggettamento di questi Stati alla normativa comunitaria di sicurezza sociale.
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Nel Regno Unito, in applicazione dell’Accordo di recesso (WA) entrato in vigore il 1º febbraio 2020 (vedi circolare INPS 4 febbraio 2020, n. 16 e circolare INPS 6 aprile 2021, n. 58).
Paesi con cui l'Italia ha accordi contributivi bilaterali: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Isole del Canale, Isole di Man, Israele, Paesi ex Jugoslavia, Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di S.
Aspetti Fiscali delle Pensioni per Residenti all'Estero
La Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali stipulata fra Italia e Francia (legge 7 gennaio 1992, n. 73 del 29 aprile 2004 e n. 987 del 16 settembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che consentono la totalizzazione internazionale dei contributi maturati in tutti i 27 paesi dell'unione in cui l'interessato ha lavorato.Inps ha fornito le istruzioni complete nella circolare 88 2010.
Il 20 dicembre del 2000 le amministrazioni finanziarie italiane e francesi hanno stipulato un Accordo amichevole, disponibile sul sito del Consolato Generale d'Italia a Parigi alla voce "Pensioni - convenzione italo-francese". Quindi, l'INPS deve applicare la ritenuta d'imposta alle pensioni di vecchiaia, anzianità, invalidità e reversibilità corrisposte ai beneficiari residenti in Francia, con le modalità previste dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
La Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con il Brasile (legge 29 novembre 1980, n. 844), per le pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati, prevede, all’art. 18, l’imponibilità esclusiva in Brasile, se l’ammontare lordo annuo non supera l’importo di 10.000 dollari USA.
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La Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con il Canada (legge 24 marzo 2011, n. 42), per le pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati, prevede, all’art. 18, una soglia di esenzione corrispondente alla somma equivalente di 12.000 dollari canadesi, pari a 8.093,88 euro per l’anno d’imposta 2021, e l’applicazione sull’eccedenza dell’aliquota più favorevole tra il 15% e quella prevista dalla legislazione fiscale italiana.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 383 del 15 luglio 2021, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile in Italia ad un soggetto fiscalmente residente in Bulgaria.
L’Agenzia, in particolare, ha evidenziato quanto segue. “Dall'esame delle disposizioni contenute nella Convenzione Italia-Bulgaria, si evidenzia, che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, tale Trattato internazionale si applica alle persone che sono residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti.
Il paragrafo 2 dello stesso articolo prevede poi che l'espressione “residente di uno Stato contraente” designa, per quanto riguarda l'Italia, qualsiasi persona fisica che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposta nel nostro Paese a motivo del suo domicilio e della sua residenza e, per quel che concerne la Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara.
Con il messaggio del 3 aprile 2023, n. 1274, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla tassazione delle prestazioni pensionistiche derivanti dal cumulo dei periodi assicurativi in base alla Legge n. 228/2012 e successive modifiche.
In relazione al regime fiscale applicabile al trattamento pensionistico risultante dal “cumulo dei periodi assicurativi”, introdotto dalla legge n. 228 del 2012 - art. 1 commi da 239 a 246 - e potenziato dalla legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) - art. 1, comma 164.
Assegno Sociale per Cittadini Stranieri
Nei giorni scorsi l’INPS ha fornito una serie di chiarimenti per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale, un aiuto dello Stato riservato agli anziani poveri. Ai requisiti di età (almeno 67 anni), di reddito (deve essere inferiore all’importo dell’assegno) e di residenza in Italia, si aggiungono quelli di cittadinanza e anzianità di residenza.
L’assegno sociale può essere chiesto dai cittadini italiani, dai cittadini Ue e dai loro familiari extraUe, e ai cittadini extraUe e apolidi titolari di protezione internazionale o di un permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo. Inoltre, bisogna aver soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.
Tra le altre cose, la circolare n.13 del 12 dicembre 2022 contiene precisazioni sul requisito dei 10 anni di soggiorno continuativo (che non si considerano interrotti da assenze inferiori a sei mesi consecutivi e non superiori a complessivamente dieci mesi per quinquennio) e su come le strutture territoriali dell’INPS possono verificarli. Inoltre, dà indicazioni relative alla Dichiarazioni dei redditi esteri da parte di cittadini extraUe, analoghe a quelle per l’access al Reddito di Cittadinanza.
INPS. Circolare n° 131 del 12-12-2022. Requisiti per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale.
Assegno di Inclusione (AdI)
L’Assegno di Inclusione è una nuova misura di sostegno economico e di inclusione socio-lavorativa riconosciuta a partire dal 1 gennaio 2024. I cittadini stranieri possono accedere all’AdI solo in presenza di alcune condizioni:
- cittadino europeo o un suo familiare, che deve essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- ovvero essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- ovvero titolare dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria), di cui al D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251;
- residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.
Pensione Italia Romania: Nuove Procedure Digitali
Diventano operative le modalità telematiche di gestione della pensioni con regime condiviso Italia Romania Rappresentanti dei due paesi hanno definito gli ultimi dettagli delle nuove procedure in un incontro tra funzionari dell'ambasciata italiana in Romania e dell'ente previdenziale Romeno (Casa Nationala de Pensii Publice). Ne da notizia INPS nel messaggio 2277 del 19 giugno 2023.
Si ricorda che c'è la possibilità di maturare il diritto alla pensione con il calcolo dei periodi di lavoro svolto in entrambi i paesi. grazie alla convenzione firmata il 23 gennaio 1968 e ai regolamenti UE, n. 88 2010.
La novità di questi giorni riguarda la messa a punto di un nuovo sistema che grazie al sistema digitale europeo EESSI consente una velocizzazione delle procedure di riconoscimento delle pensioni e il superamento della gestione dei documenti cartacei .
Nel proprio messaggio 2277 indirizzato alle strutture territoriali INPS precisa che gli uffici sono tenuti a trasmettere tramite il sistema europeo EESSI copia del libretto di lavoro romeno "Carnet de munca" che il cittadino romeno residente in Italia deve consegnare per la domanda di pensione a carico della Cassa romena.
Inoltre si specifica che i dati trasmessi dalle Casse romene, ai fini dell'istruttoria da parte delle sedi Inps, devono contenere tutti i dati necessari alla definizione delle pratiche,ovvero:data di cessazione dell'attività lavorativa, dati anagrafici del coniuge, redditi coordinate bancarie.
Tabella riassuntiva dei requisiti per l'Assegno Sociale
Requisito | Dettagli |
---|---|
Età | Almeno 67 anni |
Reddito | Inferiore all'importo dell'assegno sociale |
Residenza | Residenza in Italia |
Cittadinanza | Italiana, UE, familiare extra UE, extra UE con protezione internazionale o permesso UE per soggiornanti di lungo periodo |
Anzianità di Residenza | Soggiorno legale e continuativo per almeno 10 anni in Italia |