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Curarsi in Italia: Diritti e Doveri degli Stranieri

La salute è un diritto fondamentale tutelato dall’articolo 32 della Costituzione italiana. Esso non può subire limitazioni fondate sulla cittadinanza in quanto costituisce il presupposto per il godimento di tutti i diritti e per la piena realizzazione della persona umana. In tal senso l’integrità fisica deve essere garantita ed intesa quale nucleo inviolabile della dignità umana. La salute infatti rappresenta non solo un diritto individuale, ma anche un interesse della collettività.

L’assistenza sanitaria è assicurata in Italia a tutti, sia cittadini sia stranieri, anche quando questi non dispongano delle risorse economiche necessarie. I cittadini stranieri che risiedano nel territorio italiano e che esercitano un’attività lavorativa hanno diritto all’iscrizione al servizio sanitario nazionale (S.S.N.) indipendentemente dalla cittadinanza.

Per i cittadini stranieri, pur regolarmente soggiornanti che, tuttavia, non rientrino nelle categorie sopra individuate, la legge non prevede l’iscrizione obbligatoria al SSN ma gli stessi sono comunque tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortuni e maternità. A tal fine, potranno stipulare un’apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale. In alternativa dovranno effettuare l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

Con l’iscrizione al SSN il cittadino riceverà la tessera sanitaria, cioè il documento attestante l’effettiva iscrizione. L’iscrizione al SSN per i cittadini stranieri può essere: 1) obbligatoria o 2) volontaria e la relativa disciplina è sancita dall’art. 34 del decreto legislativo n.

Iscrizione Obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale (SSN)

L’iscrizione obbligatoria al SSR è prevista per:

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  • Lavoratori subordinati, o autonomi nello Stato.
  • Familiari, anche non cittadini dell’Unione, di lavoratori subordinati o autonomi dello Stato.
  • Disoccupati se lo stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un’attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed iscritti presso il Centro per l’impiego e che abbiano reso la dichiarazione che attesti l’immediata disponibilità allo svolgimento dell’attività lavorativa.
  • Disoccupati se in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata sopraggiunta durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, iscritti presso il Centro per l’impiego e che abbiano reso la dichiarazione che attesti l’immediata disponibilità allo svolgimento dell’attività lavorativa.
  • Seguono un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l’attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.
  • Vittime di tratta o riduzione in schiavitù, ammesse a programmi di protezione speciale.
  • Già lavoratore subordinato o autonomo, temporaneamente inabile a seguito di malattia o infortunio.
  • Iscritto alle liste di mobilità.
  • Detenuti negli istituti penitenziari per adulti e minori e internati negli ospedali psichiatrici giudiziari; in semilibertà, sottoposti a misure alternative alla pena.
  • Genitori dell’UE di minori italiani, in ottemperanza alla Legge 176 del 27 maggio 1991 “Ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989.

Iscrizione Volontaria al Servizio Sanitario Nazionale (SSN)

L’iscrizione volontaria al S.S.N. è possibile per lo straniero che viene iscritto nell’azienda sanitaria locale (ASL) del comune in cui dimora.

Sebbene la novella legislativa di cui si è detto sopra sia intervenuta esclusivamente sul Testo unico dell’immigrazione, tuttavia, con una nota il Ministero della salute ha chiarito che “Tenuto conto che l’iscrizione volontaria, prevista per i cittadini stranieri, viene consentita, di prassi e in via residuale, anche ai cittadini comunitari che non abbiano copertura dallo Stato di provenienza né una propria polizza sanitaria, per non costituire un onere sociale per lo Stato ospitante come previsto dal D. lgs n.

La legge di Bilancio entrata in vigore il 1° gennaio 2024 ha reso problematico l’accesso alle cure mediche per una parte della popolazione straniera regolarmente soggiornante sul territorio italiano. Tale disposizione, infatti, ha introdotto una modifica dell’art. 34 del Testo unico sull’immigrazione, intervenendo dunque, nello specifico, sulla disciplina relativa all’iscrizione volontaria al SSN: è stato mutato l’importo del contributo di iscrizione da circa 380 euro per anno solare a 2.000 per anno solare (art. 1 co. 240).

Assistenza Sanitaria per Stranieri Non Iscritti al SSN

Nei casi in cui lo straniero non sia iscritto al S.S.N. il trattamento sanitario viene comunque garantito a pagamento.

Nei confronti di cittadini stranieri provenienti da determinati Paesi con cui l’Italia ha stipulato accordi internazionali bilaterali o multilaterali, l’assistenza sanitaria è prevista secondo le modalità disciplinate dall’accordo stesso e a condizione di reciprocità. La disposizione contenuta nell’articolo 35, comma 2, del Testo Unico sull’Immigrazione lascia così impregiudicati eventuali regimi di maggior favore in tema di assistenza sanitaria per gli stranieri in Italia provenienti dai Paesi con i quali esistono accordi in materia vigenti.

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I cittadini stranieri che si trovano sul territorio nazionale in condizione irregolare, cioè con permesso di soggiorno scaduto o che abbiano fatto ingresso sul territorio nazionale ma non abbiano seguito le vie e le procedure legali e non abbiano quindi titolo per restare in Italia, hanno comunque diritto a ricevere nei presidi pubblici ed accreditati ogni cura medica urgente o comunque essenziale, ancorché in via continuativa, per malattie ed infortuni e hanno diritto altresì che siano estesi i programmi di medicina preventiva al fine di tutelare la salute individuale e collettiva. In questo modo si vuole assicurare all’infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completo per una possibile guarigione.

Per comprendere quali casi debbano essere intesi come “cure urgenti” ed “essenziali” la circolare del Ministero della Salute del 24 marzo 2000, n. Anche quando si tratta di stranieri non regolarmente soggiornanti, nel caso in cui i richiedenti non dispongano di risorse economiche sufficienti, le prestazioni sono erogate gratuitamente, previa presentazione di una dichiarazione di indigenza (da compilare nell’apposito modulo del Ministero della Salute).

La tutela della salute dello straniero non regolarmente soggiornante è considerata prioritaria rispetto all’interesse dello stesso a regolarizzare la propria permanenza in Italia. È previsto infatti un divieto di segnalazione alle autorità da parte dei sanitari che abbiano in cura lo straniero irregolare, in modo tale che sia garantita una protezione effettiva della persona e della sua integrità.

Ai sensi dell’art. 35, comma 5, del Testo Unico sull’Immigrazione, infatti, l’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non deve comportare alcun tipo di segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto a parità di condizioni con il cittadino italiano.

Ai sensi dell’art. 365 del codice penale, la persona che nell’esercizio di una professione sanitaria ha prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d’ufficio, deve informare l’autorità. Il Ministero dell’Interno con la Circolare del 27 novembre 2009, n. 12 ha precisato che il divieto di segnalazione trova applicazione anche dopo l’entrata in vigore del reato di ingresso e soggiorno irregolare sul territorio nazionale (art. 10-bis del Testo Unico sull’Immigrazione) specificando che l’obbligo di referto non si applica tutte le volte in cui quest’ultimo può esporre lo straniero a procedimento penale e che, in ogni caso, non si applica in riferimento al reato di ingresso e soggiorno irregolare sul territorio dal momento che si tratta di una contravvenzione e non di delitto (carattere richiesto dall’art. 365 del codice penale).

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A tale divieto previsto per legge si aggiunge altresì il divieto di espulsione, affermato in via giurisprudenziale, per lo straniero irregolarmente presente in Italia che abbia bisogno di cure urgenti e indifferibili. Resta quindi al prudente apprezzamento del giudice di convalida dell’espulsione la valutazione della situazione personale relativamente alle condizioni di salute dell’interessato (vedi Corte Costituzionale, Sentenza 17 luglio 2001, n.

Codice STP (Straniero Temporaneamente Presente)

Tra i meccanismi di tutela della riservatezza degli assistiti e in particolare degli stranieri in condizione irregolare, oltre alla garanzia di non segnalazione, è previsto altresì il “codice regionale STP” (Straniero Temporaneamente Presente) ovvero una sorta di tessera sanitaria per lo straniero irregolare.

Lo straniero non deve esibire alcun documento di soggiorno quando si reca presso le strutture sanitarie. L’art. 6, comma 2, del Testo Unico sull’Immigrazione prevede infatti che, fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione solo ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.

Ciò non esclude comunque che quando il cittadino straniero accede alle strutture sanitarie debba procedere alla registrazione sia pure, in mancanza di documento d’identità, sulla base delle generalità fornite dell’interessato. Il beneficiario delle prestazioni non può infatti rimanere anonimo sia ai fini dell’accertamento di eventuali responsabilità degli operatori sanitari, ma anche per poter riferire all’autorità consolare dello Stato di appartenenza eventuali segnalazioni di malattie infettive e diffusive soggette a notifica obbligatoria (articolo 43, comma 3, del Regolamento di attuazione del Testo Unico sull’Immigrazione).

È stato così predisposto il sistema del codice STP il quale assicura l’anonimato allo straniero attribuendogli un codice identificativo, riconosciuto sul territorio nazionale, valido per la prescrizione e la registrazione di tutte le prestazioni sanitarie erogate.

Il codice, costituito da sedici caratteri, si compone di tre elementi: la sigla STP, i 6 caratteri del codice ISTAT della struttura sanitaria pubblica che lo rilascia e i 7 caratteri del numero progressivo assegnato al momento del rilascio. Questo codice ha validità di sei mesi ed è rinnovabile in caso di permanenza dello straniero sul territorio nazionale. È valido altresì per le prescrizioni su ricettario regionale di prodotti farmaceutici.

Il codice viene inoltre utilizzato per la rendicontazione delle prestazioni effettuate da parte delle strutture pubbliche e private accreditate ai fini del rimborso di spese sostenute dalle strutture per l’erogazione di prestazioni sanitarie urgenti o comunque essenziali, poste a carico dello straniero ma rimasti insolute. Quando il rimborso o il finanziamento devono essere richiesti al Ministero dell’Interno, l’utilizzo del codice STP consente di effettuare la comunicazione in forma anonima tutelando quindi la riservatezza dello straniero in condizione irregolare.

Per ovviare alle difformità di applicazione delle norme a livello locale, che può variare a seconda della Regione o della realtà locale interessata, è stato concluso un accordo Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, contenente le indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome Italiane.

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