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Decreto Ristori 5: Requisiti per i Lavoratori Stagionali del Turismo

Il decreto Ristori n. 137/2020 ha introdotto una nuova indennità di mille euro per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, e per altre categorie di lavoratori autonomi. Con questo decreto, il Governo ha stabilito le prime misure economiche di sostegno ai settori più colpiti dalle nuove restrizioni anti Covid, allargando la platea dei destinatari già indicati nel precedente decreto di agosto.

Categorie di Lavoratori Interessati

Ripercorriamo le categorie dei lavoratori interessati con il dettaglio dei requisiti previsti per ricevere il bonus COVID di Dicembre 2020:

  1. Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, anche in somministrazione:
    • che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 30 novembre 2020
    • che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 30.11.2020
  2. Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30.11.2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  3. Lavoratori intermittenti (artt. da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)
    • che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30.11.2020
    • non titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ne di pensione
  4. Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che tra il 1° gennaio 2019 e il 30.11.2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data del 30.11.2020 già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata INPScon accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  5. Incaricati alle vendite a domicilio (articolo19 del d.lgs 31 marzo 1998, n. 114)
    • con reddito annuo 2019 e dalle medesime attività superiore ad euro 5.000
    • titolari di partita IVA attiva eiscritti SOLO alla Gestione separata INPS alla data del 30.11.2020
  6. Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in titolari tra il 1° gennaio 2019 e il 30.11.2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
    • titolari nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, pari ad almeno trenta giornate;
    • non titolari di pensione e di altro rapporto di lavoro dipendente.

Modalità di Domanda e Scadenze

Per il riconoscimento dell'indennità, l'interessato deve presentare domanda all'Inps tramite modello che verrà predisposto dall’istituto di previdenza. La domanda per i lavoratori che non hanno mai fatto richiesta o ricevuto precedenti bonus per mancanza dei requisiti, va presentata all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) tramite modello di domanda predisposto dall'Istituto e presentato secondo le modalità già stabilite. Si può accedere alla piattaforma telematica con PIN INPS (per chi ne è già in possesso) SPID, CIE e CNS oppure rivolgersi ai patronati o al CONTACT CENTER telefonico dell'INPS.

Dopo le prime indicazioni contenute nel messaggio INPS n. 4589 del 4 dicembre 2020 l'Istituto ha comunicato il 14 dicembre con circolare n. 146 / 2020 che la procedura telematica è disponibile. Inoltre la scadenza è stata prorogata al 15 al 31 dicembre 2020.

Riepilogando le scadenze per la presentazione delle domande:

Leggi anche: Turismo e Decreto Rilancio: un'analisi completa

  • Indennità Decreto Agosto n. 104/2020: 15 dicembre 2020
  • Indennità Decreto Ristori n. 137/2020: 18 dicembre 2020
  • Indennità Decreto Ristori Quater n.: (Data non specificata)

Cumulabilità e Trattamento Fiscale

Le indennità non sono tra loro cumulabili e non concorrono alla formazione del reddito. Il contributo una tantum corrisposto dall’INPS ai lavoratori del turismo e stabilimenti termali non è soggetto alle trattenute per contributi previdenziali e tassazione IRPEF.

Precisazioni Importanti

Da segnalare che il Ministero del lavoro ha precisato in un parere inviato all'INPS dall'Ufficio legislativo che le indennità percepite da parlamentari, consiglieri regionali e soggetti con mandati elettorali o incarichi politici sono incompatibili con le indennità-Covid di 600/1.000 euro, introdotte dal Decreto Cura Italia come sostegno economico ai soggetti danneggiati dalle sospensioni delle attività lavorative imposte dalle autorità per il contrasto all'emergenza COVID 19 (in particolare si fa riferimento alle indennità di cui agli articoli 27,28,29,30 e 38 del DL n. 18/2020).

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