Decreto Ristori Turismo: Requisiti e Beneficiari
Il Ministero del Turismo ha pubblicato un Avviso pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto, destinati alle attività turistiche operanti nei comprensori e nelle aree sciistiche della dorsale appenninica, colpite dalla scarsa affluenza registrata durante l’inverno 2023/2024.
L’iniziativa, finanziata con una dotazione complessiva di 13 milioni di euro, punta a compensare le perdite economiche subite da imprese e operatori del settore a causa della ridotta presenza di neve e del conseguente calo della domanda turistica.
Beneficiari del Contributo
Possono accedere al contributo i soggetti che:
- Svolgono la propria attività o dispongono di una sede operativa in comuni ubicati all’interno dei comprensori sciistici delle Regioni della dorsale appenninica, come individuati da ciascuna Regione.
- Hanno subito, nel periodo 1° novembre 2023 - 31 marzo 2024, una riduzione dei ricavi pari ad almeno il 30% rispetto al medesimo periodo 1° novembre 2021 - 31 marzo 2022, calcolata ai sensi dell’art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR (DPR 917/1986).
- Esercitano in via prevalente un’attività economica classificata con uno dei codici ATECO 2025 di seguito elencati.
Attività economiche ammissibili (codici ATECO 2025)
- 49.12.00 - Altri trasporti ferroviari di passeggeri
- 49.34.00 - Trasporto di passeggeri mediante funivie e sciovie
- 55.10.00 - Servizi di alloggio di alberghi e simili
- 55.20.10 - Ostelli
- 55.20.20 - Rifugi e baite di montagna
- 55.20.31 - Case religiose di ospitalità
- 55.20.32 - Altre case sociali di ospitalità
- 55.20.41 - Bed and breakfast
- 55.20.42 - Servizi di alloggio in camere, case e appartamenti per vacanze
- 55.30.01 - Campeggi
- 55.30.02 - Villaggi turistici e alloggi glamping
- 55.30.03 - Aree attrezzate per veicoli ricreazionali
- 55.90.00 - Altri servizi di alloggio
- 56.11.11 - Attività di ristoranti con servizio al tavolo, escluse gelaterie e pasticcerie
- 56.12.01 - Attività di servizi di ristorazione mobile di ristoranti e altri esercizi di ristorazione simili
- 56.12.02 - Attività di servizi di ristorazione mobile di gelaterie
- 56.12.03 - Attività di servizi di ristorazione mobile di pasticcerie
- 56.22.02 - Altri servizi di ristorazione
- 77.21.09 - Noleggio e leasing operativo di altre attrezzature e articoli sportivi e ricreativi
- 79.1 - Attività di agenzie di viaggio e tour operator
- 79.11 - Attività di agenzie di viaggio
- 79.12 - Attività di tour operator
- 85.51 - Formazione sportiva e ricreativa
- 96.23.10 - Servizi di centri termali
Anche i maestri di sci possono accedere al contributo, se in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale.
I soggetti beneficiari, al momento della presentazione della domanda, devono attestare di aver subito una riduzione dei ricavi o redditi pari almeno al 30% rispetto al periodo di confronto.
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Per dimostrare tale perdita, è obbligatorio comunicare al Ministero del Turismo:
- l’importo dei ricavi/redditi realizzati dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022;
- l’importo dei ricavi/redditi realizzati dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024;
- la percentuale di riduzione registrata nel secondo periodo rispetto al primo (minimo 30%).
Tali valori dovranno essere indicati sia in termini assoluti che percentuali nella domanda di contributo.
Contributi a Fondo Perduto
Il contributo a fondo perduto sarà assegnato in proporzione alla perdita economica effettivamente subita da ciascun soggetto ammesso.
L’art 5, comma 2 del Decreto Ristori aumenta la capienza del fondo dedicato al sostegno degli operatori del settore turistico, mettendo a disposizione altri 400 milioni di euro, che vanno ad aggiungersi ai 265 milioni già stanziati dal Dl 34/2020 (decreto Rilancio) e dalla relativa legge di conversione 77/2020.
Il decreto 12 agosto 2020 ha fissato le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del fondo alle agenzie e ai tour operator, i due decreti adottati il 5 ottobre 2020, viste le modifiche intervenute con il d.l. 104 del 2020, hanno interessato:gli accompagnatori e le guide turistiche per 20 milioni di euro e, per 220 milioni di euro, le agenzie e i tour operator, categoria già destinataria dei 25 milioni di euro previsti quale dotazione originaria del fondo.
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Secondo quanto disposto dai suddetti decreti ministeriali, la Direzione generale del turismo ha pubblicato sul proprio sito istituzionale appositi bandi rivolti alle agenzie di viaggio e ai tour operator che esercitano attività di impresa primaria o prevalente identificata dai seguenti codici ATECO:
- 79.1 - Attività agenzie di viaggio e tour operator
- 79.11 - Attvità delle Agenzie di viaggio
- 79.12 - Attività dei tour operator
nonché agli accompagnatori e alle guide titolari di partita IVA che esercitano attività prevalente identificata dal codice 79.90.20.
Calcolo del Contributo per Agenzie di Viaggio e Tour Operator
Le agenzie e i tour operator presenti sul territorio nazionale sono in numero di circa 10.000. L’intero comparto ha subito una perdita di fatturato in media pari al 90%.
Ai fini del calcolo del contributo, secondo quanto indicato dall’articolo 3 del d.m. 12 agosto, la Direzione generale Turismo tiene conto:
- della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019;
- dei ricavi riferiti al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto;
- dell’importo del contributo a fondo perduto eventualmente percepito ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.
L'ammontare del contributo è poi determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 1 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019 come segue:
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- 20% per i soggetti con ricavi non superiori a 400 mila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto;
- 15% per i soggetti con ricavi superiori a 400 mila euro e fino a un 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto;
- 10% per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto;
- 5% per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto.
Il 9 ottobre 2020 è scaduto il termine per la presentazione delle istanze.
Per frenare l’aumento dei contagi causato dalla seconda ondata dell’epidemia da Covid-19 che ha colpito tutta l’Europa, il Governo ha messo in atto nuove azioni di contenimento sanitario.
Allo stesso tempo, sono stati adottati interventi volti ad assicurare un tempestivo sostegno economico in favore delle categorie più colpite dalle più recenti restrizioni, adottando ampi provvedimenti, per una portata complessiva di oltre 18 miliardi di euro, che prevedono un insieme di misure caratterizzate da modalità di utilizzo ed erogazione semplici, immediate ed il più possibile automatiche.
Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019. Con il successivo decreto legge n.149, successivo al Dpcm del 3 novembre 2020, questa platea viene ulteriormente ampliata con l’aggiunta di ulteriori 75.000 soggetti, fra cui ad esempio, operatori di bus turistici, fotoreporter, attività di musei, biblioteche e archivi.
Allo stesso tempo, è stata disposta una nuova tranche di contributi a fondo perduto, garantendo il 200% del contributo già ricevuto sulla base del decreto Rilancio a tutti gli esercizi commerciali e le attività chiuse nelle zone rosse e arancioni del paese.
È stata inoltre prevista un'ulteriore tranche di contributi a fondo perduto automatici, per complessivi 645 milioni di euro, di cui 455 milioni già nel 2020, per le attività maggiormente interessate dalle misure restrittive messe in campo durante le festività di Natale e di fine anno.
Fondo Automatico fra Regioni e Ampliamento Platea Attività
Con il Decreto Ristori Bis viene istituito un fondo da 340 milioni di euro per il 2020 e 70 milioni per il 2021 per estendere le misure di ristoro previste alle attività che potrebbero rientrare nelle Regioni Rosse o Arancioni a seguito di successivi provvedimenti.
Allo stesso tempo, vengono stanziati 50 milioni di euro per individuare ulteriori attività che abbiano diritto alle misure di sostegno.
È previsto, per questi ulteriori trattamenti, il versamento di un contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
I datori di lavoro che non hanno integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza Covid-19 o dell’esonero dei contributi previdenziali resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento individuali e restano sospese quelle avviate dopo il 23 febbraio 2020.
Restano comunque sospese le procedure di licenziamento collettivo.
Con il Dl Ristori sono stanziati 45,5 milioni di euro per estendere le modalità con cui i genitori lavoratori dipendenti possono accedere al lavoro agile o al congedo straordinario retribuito al 50%.
In particolare, viene estesa tale possibilità, già prevista per la quarantena dei figli conviventi, anche al caso in cui venga disposta la sospensione dell’attività scolastica in presenza e per figli di età inferiore ai 16 anni, rispetto ai 14 anni previsti in precedenza.
In caso di impossibilità di ricorrere allo smart working e con figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Con uno stanziamento complessivo di circa 550 milioni di euro, nel primo decreto Ristori viene erogata una nuova indennità una tantum di 1.000 euro per categorie di lavoratori che avevano percepito la stessa indennità con il Decreto Agosto, tra cui in particolare gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e ad altre categorie di lavoratori, tra i quali gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, i dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro involontariamente, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio.
Si tratta dei lavoratori del mondo dello sport titolari di rapporti di collaborazione con il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciuti dal Coni e dal Comitato Paralimpico.
Tale proroga si applica, altresì, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, ai soggetti Isa e ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che operano nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge 9 novembre 2020, n.
Per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 è prevista la sospensione dei contributi previdenziali, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell’Iva che scadono nel mese di dicembre.
La sospensione dei contributi previdenziali a novembre viene applicata alle attività interessate dal Dpcm del 25 ottobre.
In seguito al Dpcm del 3 novembre 2020, la sospensione del versamento dei contributi viene applicata anche alle nuove attività destinatarie dei contributi e ai datori di lavoro che operano nelle Regioni rosse la cui attività è stata limitata o sospesa dalle misure restrittive.
Viene istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per sostenere le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura interessate dalle misure restrittive per fronteggiare l’epidemia.
La dotazione del fondo per il trasporto pubblico locale è incrementata di 300 milioni di euro per il 2021, 100 dei quali possono essere utilizzati anche per servizi aggiuntivi destinati anche agli studenti.
Il credito d’imposta sugli affitti, già previsto dal Dl Rilancio, viene esteso per le categorie interessate dalle restrizioni del Dpcm del 25 ottobre, relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre ed allargato alle imprese con ricavi superiori ai 5 milioni di euro.
Il Dl Ristori bis ha esteso il credito d’imposta alle imprese destinatarie dei nuovi contributi a fondo perduto, comprese le agenzie di viaggio e i tour operator che operano nelle zone rosse.
Vengono stanziati 350 milioni di euro per il 2020 per i ristori delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi, tramite l’incremento del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali con il Decreto Rilancio.
Istituzione, presso il Ministero della Salute, del Servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria e le attività di contact tracing.
Il servizio di supporto telefonico e telematico è rivolto alle persone risultate positive al virus SARS-Cov-2, che hanno avuto contatti stretti o casuali con soggetti risultati positivi o che hanno ricevuto una notifica di allerta attraverso l’applicazione “Immuni”, i cui dati sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività.
I dati relativi ai casi diagnosticati di positività sono resi disponibili al servizio nazionale, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria ovvero tramite sistemi di interoperabilità.
Viene istituito un fondo, alimentato con parte delle maggiori entrate fiscali e contributive attese nel 2021 a seguito della proroga dei relativi versamenti, finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro che sono state concesse con i diversi decreti legge emanati nel 2020 a favore dei soggetti destinatari di sospensioni fiscali e contributive che hanno registrato una significativa perdita di fatturato.
Viene disposta la proroga al primo marzo 2021 dei pagamenti legati alla rottamazione-ter e al saldo e stralcio relativi alle rate scadute nel 2020 e necessari per non perdere i benefici della definizione agevolata.
Il Decreto Cura Italia aveva fissato il termine al 10 dicembre; ora viene portato al prossimo anno con un’estensione di oltre tre mesi.
Viene effettuata una razionalizzazione della disciplina dell’istituto della rateizzazione concessa dall’agente della riscossione, per renderla più organica e funzionale.
In particolare, si prevede che alla presentazione della richiesta di dilazione consegua la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche o di avviare nuove procedure esecutive.
Per le rateizzazioni richieste entro la fine del 2021, viene alzata a 100.000 euro la necessità di dimostrare la “difficoltà economica” per accedere alla rateizzazione e sale da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione.
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