Dichiarazione di Oospitalità per Stranieri: Procedura e Obblighi
La dichiarazione di ospitalità è un obbligo previsto dall’art. 7 del Decreto Legislativo 286/1998, noto come Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Chi è Obbligato a Presentare la Dichiarazione?
Chiunque, a qualsiasi titolo, dia alloggio ovvero ospiti uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta entro 48 ore all'autorità locale di Pubblica Sicurezza.
La norma impone l’obbligo al cittadino che, a qualsiasi titolo, dia alloggio ovvero ospiti uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, di darne comunicazione scritta mediante la dichiarazione di ospitalità, entro quarantotto ore dal momento della disponibilità di fatto dell'immobile da parte dello straniero e, indipendentemente dalla registrazione del contratto e durata della locazione.
Come Presentare la Dichiarazione di Ospitalità
La comunicazione deve avvenire in forma scritta entro 48 ore, anche tramite lettera raccomandata con avviso di ricevuta alle autorità di Pubblica Sicurezza competenti. La dichiarazione di ospitalità deve essere fatta tutte le volte che si ospita un cittadino extracomunitario presso il proprio immobile.
E’ obbligatorio presentarla: sia per soggiorni di breve durata (inferiori ai 90 giorni) per motivi di visite, affari, turismo e studio.
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Contenuto della Comunicazione
La comunicazione scritta comprende, oltre alle generalità del denunciante quelle dello straniero, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione e l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona straniera è alloggiata od ospitata.
- Generalità del denunciante
- Generalità dello straniero
- Estremi del passaporto o documento di identificazione dello straniero
- Ubicazione esatta dell'immobile
A Chi Inviare la Dichiarazione
La dichiarazione di ospitalità deve essere trasmessa all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, della provincia dove si trova l'immobile: Questura del comune capoluogo di provincia o Commissariato di P.S.
- Alla Questura nei comuni capoluogo di provincia.
- Al Commissariato di Pubblica Sicurezza o Al Comune, nei comuni che non sono capoluogo.
- Al Centro per l’Impiego competente per zona, contestualmente all’invio della comunicazione obbligatoria, nel caso in cui l’alloggio venga messo a disposizione dal datore di lavoro.
Esempio di Dove Presentare la Dichiarazione
Dove presentare la dichiarazione di ospitalità per immobili ubicati in Catanzaro e provincia:
- Se l’immobile si trova nel comune di Catanzaro la dichiarazione di ospitalità deve essere consegnata all’Ufficio Immigrazione della Questura di Catanzaro
- Se l’immobile si trova nel comune di Lamezia Terme la dichiarazione di ospitalità deve essere consegnata all’Ufficio Immigrazione Commissariato di P.S. di Lamezia Terme - Sportello Ufficio Immigrazione - Via Perugini - 88046 Lamezia Terme - (CZ) - direttamente allo sportello dell’Ufficio Immigrazione del Commissariato di P.S. nei giorni da lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00, nel rispetto della fila con altri utenti.
Eccezioni e Comunicazioni Speciali
Si precisa:
- Che per gli alloggi offerti dai gestori di strutture ricettive (compreso B&B, affittacamere anche non professionali, case vacanze, ecc.) la comunicazione degli ospiti deve essere effettuata esclusivamente online attraverso il servizio “Alloggiati Web”.
- Che restano confermate le competenze di ricezione, da parte della Divisione Anticrimine, della dichiarazione di cessione di fabbricato ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legge n. 59/1978, per tutte i casi diversi dalla ospitalità di cittadini stranieri, previsti dalla vigente normativa.
La comunicazione delle cosiddette “Schedine alloggiati” è obbligatoria anche se gli ospiti alloggiano per meno di 24 ore. I gestori delle strutture ricettive possono richiedere le credenziali di accesso alla Questura locale.
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Obblighi del Cittadino Straniero
Lo straniero per soggiornare in Italia necessita della garanzia di un alloggio. L’alloggio può essere ottenuto grazie all’ospitalità di qualcuno oppure affittando o acquistando una casa. In casi di difficoltà si può usufruire dell’alloggio presso un Centro di Accoglienza.
In caso di soggiorni di breve durata (inferiori ai 90 giorni) per motivi di visite, affari, turismo e studio non va richiesto il permesso di soggiorno, ma lo straniero dovrà semplicemente dichiarare, entro otto giorni dall’ingresso, la sua presenza in Italia all’autorità di frontiera al momento dell'ingresso, se questo è effettuato da un paese non appartenente all'Area Schengen, o al questore della provincia in cui si trova.
La dichiarazione di presenza è effettuata su apposito modulo o, se lo straniero è alloggiato, in struttura alberghiera o analoga, mediante la dichiarazione cui è tenuta la struttura. L'adempimento è attestato con rilascio di copia della dichiarazione, da esibirsi a richiesta di ufficiali ed agenti della P.S.
Sanzioni per Inosservanza
Per inosservanza degli obblighi di comunicazione dell’ospitante sono previste delle sanzioni (pagamento di una multa da 160 € a 1.100 €, art. 7 D. Lgs. 286/98).
Cosa Serve per Accedere al Servizio
Per accedere al servizio, assicurati di avere:
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- SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
- Tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica
- Copia di un documento d’identità dei viaggiatori, ad esempio copia del permesso di soggiorno valido o copia del passaporto.
Esempio Pratico
“Sono una cittadina tedesca che si trasferisce in Italia con mio marito brasiliano e la sua famiglia brasiliana verrà in visita di tanto in tanto. Ho firmato un contratto di locazione per un appartamento: devo fornire la dichiarazione di ospitalità per lui dopo il trasferimento nel nostro appartamento in affitto?
Gli ospitanti privati devono inviare la dichiarazione entro 48 ore dal momento in cui il cittadino extracomunitario o l’apolide prende possesso dell’unità abitativa, indipendentemente dalla data di inizio dell’accordo o del contratto. Pertanto, se il contratto di ospitalità viene rinnovato, non è necessaria una seconda dichiarazione.
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