Dichiarazione di Disponibilità Alloggio per Stranieri: Requisiti e Obblighi
Lo straniero per soggiornare in Italia necessita della garanzia di un alloggio. L’alloggio può essere ottenuto grazie all’ospitalità di qualcuno oppure affittando o acquistando una casa. In casi di difficoltà si può usufruire dell’alloggio presso un Centro di Accoglienza.
Obblighi di chi offre ospitalità a un cittadino straniero
Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio o ospita stranieri a casa propria, è obbligato a comunicarlo alle autorità di pubblica sicurezza con una dichiarazione di ospitalità. La comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata dell’ospitalità o dal fatto che si tratti di ospitalità a parenti o affini.
La L. 99/2013 ha previsto che la comunicazione cui è tenuto chi dia alloggio o ospiti uno straniero va effettuata, nel caso in cui lo straniero sia un lavoratore alle dipendenze di chi dispone dell'alloggio, mediante la comunicazione obbligatoria di assunzione.
Modalità di comunicazione
La comunicazione deve avvenire in forma scritta entro 48 ore, anche tramite lettera raccomandata con avviso di ricevuta alle autorità di Pubblica Sicurezza competenti.
La comunicazione scritta comprende, oltre alle generalità del denunciante quelle dello straniero, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione e l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona straniera è alloggiata od ospitata.
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Per inosservanza degli obblighi di comunicazione dell’ospitante sono previste delle sanzioni (pagamento di una multa da 160 € a 1.100 €, art. 7 D. Lgs. 286/98).
Per gli alloggi offerti dai gestori di strutture ricettive (compreso B&B, affittacamere anche non professionali, case vacanze, ecc.) la comunicazione degli ospiti deve essere effettuata esclusivamente online attraverso il servizio "Alloggiati Web".
A chi va inviata la comunicazione?
- Alla Questura nei comuni capoluogo di provincia;
- al Commissariato di Pubblica Sicurezza o Al Comune, nei comuni che non sono capoluogo;
- al Centro per l’Impiego competente per zona, contestualmente all’invio della comunicazione obbligatoria, nel caso in cui l’alloggio venga messo a disposizione dal datore di lavoro.
Obblighi del cittadino straniero per soggiorni brevi
In caso di soggiorni di breve durata (inferiori ai 90 giorni) per motivi di visite, affari, turismo e studio non va richiesto il permesso di soggiorno, ma lo straniero dovrà semplicemente dichiarare, entro otto giorni dall’ingresso, la sua presenza in Italia all’autorità di frontiera al momento dell'ingresso, se questo è effettuato da un paese non appartenente all'Area Schengen, o al questore della provincia in cui si trova.
La dichiarazione di presenza è effettuata su apposito modulo o, se lo straniero è alloggiato, in struttura alberghiera o analoga, mediante la dichiarazione cui è tenuta la struttura. L'adempimento è attestato con rilascio di copia della dichiarazione, da esibirsi a richiesta di ufficiali ed agenti della P.S.
La disponibilità di un alloggio da parte dello straniero costituisce uno dei presupposti essenziali richiesti ai fini dell'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale. L'alloggio può essere ottenuto grazie all'ospitalità di qualcuno oppure affittando o acquistando una casa.
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Idoneità dell'alloggio
Con l’espressione “idoneità alloggiativa” si intende la conformità di un alloggio alle norme e ai requisiti stabiliti dalle autorità locali o nazionali per garantire la sicurezza e la salute degli occupanti. L’alloggio che deve essere indicato ai fini del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno deve essere fornito di requisiti di abitabilità e idoneità igienico sanitaria e rispettare i parametri minimi previsti dalle singole leggi regionali per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Caratteristiche di un alloggio idoneo
In linea generale i requisiti relativi all’idoneità abitativa sono quelli contenuti nel Decreto del 5 luglio 1975 del Ministero della Sanità, che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti.
La normativa stabilisce dei valori minimi per la dimensione dell’alloggio in funzione delle persone che lo devono abitare:
- altezza minima 2,70 metri
- 1 abitante - 14 mq;
- 2 abitanti - 28 mq;
- 3 abitanti - 42 mq;
- 4 abitanti - 56 mq;
- Per ogni abitante successivo + 10 mq
Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone.
Alloggio adeguato e permesso di soggiorno per lavoro
In caso di primo ingresso dall’estero per motivi di lavoro, al momento della compilazione della domanda di nulla osta al lavoro, il datore di lavoro si impegna ad indicare una sistemazione alloggiativa idonea per il lavoratore.
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Per l'assunzione di cittadino straniero già in possesso di permesso di soggiorno, il datore di lavoro deve comunque accertarsi della disponibilità di un alloggio idoneo tramite la richiesta del certificato di idoneità alloggiativa, oppure tale ultimo certificato non è necessario?
I datori di lavoro che intendono assumere lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia ed in possesso di un permesso unico lavoro devono solo compilare il modello “UNILAV” con il quale si assolvono contemporaneamente tutti gli obblighi di comunicazione: all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), all’Istituto Nazionale per le Assicurazioni e Infortuni sul Lavoro (INAIL), e alle altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché alla Prefettura. Il modello contiene, infatti, anche gli impegni cui il datore di lavoro è tenuto ai sensi del Testo Unico sull’immigrazione, ovvero al pagamento delle spese per l’eventuale ritorno in patria dello straniero nel caso di un rimpatrio forzato e all’indicazione della sistemazione alloggiativa dello straniero, con indicazione della sua esatta ubicazione.
Per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, lo straniero deve produrre insieme alla domanda, tra le altre cose, la copia dell’UNILAV e la certificazione attestante l’attuale dimora.
Successivamente al primo ingresso, quindi, l’impegno del datore di lavoro a garantire la disponibilità di un alloggio idoneo per il lavoratore si configura solo come una garanzia sussidiaria, ai sensi dell'articolo 30-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che interviene solo nell'ipotesi in cui il lavoratore straniero non disponga di un alloggio.
Responsabilità della verifica delle condizioni di alloggio
La certificazione attestante l’idoneità dell’alloggio, deve essere richiesta all’Ufficio Tecnico del Comune o, in via alternativa, all’Ufficio di Igiene Pubblica dell’A.S.L.
Validità del certificato di idoneità alloggiativa
La circolare ministeriale 17/04/2012 n. 3 ha chiarito che l’attestato di idoneità alloggiativa non è un certificato, ma rappresenta un attestato di conformità tecnica reso dagli uffici tecnici comunali. Tale attestato quindi non può essere sostituito da un’autodichiarazione.
In base a quanto stabilito dall’articolo 41 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000: “i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestati stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di 6 mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore”
In linea generale quindi tali attestati non dovrebbero avere scadenza, ma dovrebbero essere rinnovati ogni volta cambino le caratteristiche di abitabilità o le condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio.
Dichiarazione di ospitalità: obblighi e modalità
La dichiarazione di ospitalità è un obbligo previsto dall’art. La dichiarazione di ospitalità deve essere fatta tutte le volte che si ospita un cittadino extracomunitario presso il proprio immobile.
N.B. La dichiarazione deve essere sempre fatta anche se si ospita un amico e anche se è solo per un giorno!
E’ obbligatorio presentarla: sia per soggiorni di breve durata (inferiori ai 90 giorni) per motivi di visite, affari, turismo e studio.
La dichiarazione di ospitalità per stranieri in Italia è richiesta a chiunque ospiti o fornisca alloggio a un cittadino extracomunitario o a un apolide o ceda loro beni immobili. L’articolo 7 del Decreto Legislativo del 25 luglio 1998 n.
La norma impone l’obbligo al cittadino che, a qualsiasi titolo, dia alloggio ovvero ospiti uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, di darne comunicazione scritta mediante la dichiarazione di ospitalità, entro quarantotto ore dal momento della disponibilità di fatto dell'immobile da parte dello straniero, indipendentemente dalla registrazione del contratto e durata della locazione.
Gli ospitanti privati devono inviare la dichiarazione entro 48 ore dal momento in cui il cittadino extracomunitario o l’apolide prende possesso dell’unità abitativa, indipendentemente dalla data di inizio dell’accordo o del contratto. Pertanto, se il contratto di ospitalità viene rinnovato, non è necessaria una seconda dichiarazione.
La comunicazione delle cosiddette “Schedine alloggiati” è obbligatoria anche se gli ospiti alloggiano per meno di 24 ore. I gestori delle strutture ricettive possono richiedere le credenziali di accesso alla Questura locale.
Documentazione da allegare
Modello di dichiarazione di ospitalità e documentazione da allegare per la comunicazione della dichiarazione di ospitalità utilizzare il modello presente in questa pagina, al quale allegare:
- copia di un documento di identità del dichiarante;
- copia di un documento di identità dell’ospite straniero (copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia del passaporto (in caso di ingresso per turismo copia delle pagine del passaporto contenenti i dati anagrafici e visto di ingresso, qualora previsto, o del timbro di frontiera);
- copia della documentazione comprovante la proprietà o il titolo di godimento dell’immobile (atto di proprietà), contratto di locazione regolarmente registrato preso l’Agenzia delle Entrate, comodato d’uso gratuito regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate, ecc.
NON SARANNO RITENUTE VALIDE LE COMUNICAZIONI EFFETTUATE CON MODALITA’ DIFFERENTI DA QUELLE SU DESCRITTE.
Si precisa che: per gli alloggi offerti dai gestori di strutture ricettive (compreso B&B, affittacamere anche non professionali, case vacanze, ecc.) la comunicazione degli ospiti deve essere effettuata esclusivamente online attraverso il servizio “Alloggiati Web”.
che restano confermate le competenze di ricezione, da parte della Divisione Anticrimine, della dichiarazione di cessione di fabbricato ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legge n. 59/1978, per tutte i casi diversi dalla ospitalità di cittadini stranieri, previsti dalla vigente normativa.
Esempio pratico: A - “Sono una cittadina tedesca che si trasferisce in Italia con mio marito brasiliano e la sua famiglia brasiliana verrà in visita di tanto in tanto. Ho firmato un contratto di locazione per un appartamento: devo fornire la dichiarazione di ospitalità per lui dopo il trasferimento nel nostro appartamento in affitto? L’ospitante privato può fornire la dichiarazione direttamente o tramite terzi.
E’ obbligatorio presentarla:sia per soggiorni di breve durata (inferiori ai 90 giorni) per motivi di visite, affari, turismo e studio.
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