Diritti del Passeggero Aereo: Risarcimenti e Tutele
Dal 2004, l’Unione Europea ha stabilito linee guida chiare e concise tramite il Regolamento (CE) n. 261/2004 per garantire che i passeggeri aerei non vengano lasciati a piedi in caso di ritardi o cancellazioni. Il Regolamento UE sui Diritti dei Passeggeri Aerei (CE) n. 261/2004 si applica a tutti i voli in partenza o in arrivo da un aeroporto situato nell’Unione Europea.
Il Regolamento UE (CE) n. 261/2004 è un insieme di norme che tutela i diritti dei passeggeri in casi di cancellazioni, ritardi e overbooking dei voli. Questo regolamento garantisce che i passeggeri abbiano diritto a un compenso che va da €250 a €600 se i loro voli subiscono un ritardo superiore a tre ore. Inoltre, i viaggiatori hanno diritto a cure e assistenza se devono aspettare anche solo due ore.
Diritti Fondamentali dei Passeggeri Aerei
In caso di cancellazioni, ritardi, overbooking e coincidenze perse, i passeggeri hanno diritti in base al Regolamento sui Diritti dei Passeggeri dell’UE. I diritti dei passeggeri aerei dell’UE regolano le richieste dei passeggeri in caso di cancellazioni di voli, ritardi significativi o negato imbarco a causa di overbooking.
In caso di ritardi, cancellazioni e overbooking, i passeggeri possono avere diritto a un risarcimento o al rimborso del biglietto.
I passeggeri hanno vari diritti in caso di cancellazione di un volo. Se ai passeggeri non viene offerta una scelta, hanno comunque diritto a una compensazione per la differenza tra i prezzi dei biglietti.
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Le compagnie aeree devono informare i passeggeri in dettaglio sui loro diritti. Ottieni una conferma: Richiedi una conferma scritta del ritardo dalla compagnia aerea. Informati: Prima di volare, familiarizzati con i diritti dei passeggeri. Conserva tutte le Ricevute: Conserva tutte le ricevute e le fatture se si verificano spese aggiuntive a causa di ritardi o cancellazioni.
Tipologie di Diritti
- Compensazione Finanziaria: Questo si riferisce ai compensi finanziari per i passeggeri in caso di cancellazioni di voli o ritardi significativi. L’importo della compensazione è suddiviso in fasce e varia da €250 a €600, a seconda della distanza del volo. L’importo della compensazione varia in base alla lunghezza del volo ed è delineato nel Regolamento sui Diritti dei Passeggeri Aerei dell’UE.
- Servizi di Assistenza: Questi includono le misure di supporto che le compagnie aeree devono fornire durante l’attesa per un volo sostitutivo. L’entità di questi servizi di assistenza deve essere proporzionata al tempo di attesa. Se la compagnia aerea non fornisce questi servizi, i passeggeri possono organizzare autonomamente i loro pasti e alloggi e successivamente richiedere il rimborso dei costi alla compagnia aerea.
- Uso Indipendente dei Diritti: Le richieste di compensazione, servizi di assistenza e rimborso del biglietto sono indipendenti l’una dall’altra.
Importi della Compensazione
L’importo della compensazione dipende dalla rotta del volo. I passeggeri hanno anche il diritto di annullare il loro viaggio se il volo è ritardato di oltre cinque ore. In tal caso, possono richiedere il rimborso del costo del biglietto.
Ecco una panoramica degli importi della compensazione in base alla distanza:
- Breve distanza fino a 1500 km: es. Roma - Milano
- Media distanza fino a 3500 km: es. Roma - Londra
- Lunga distanza oltre 3500 km
Quando si utilizzano i Diritti dei Passeggeri Aerei dell’UE, il principio delle richieste senza costi si applica fondamentalmente. I passeggeri hanno diritto a richiedere un’indennità per ritardi fino a 2 anni dall’incidente. La compagnia aerea deve essere responsabile del disguido (es.
Esempi Pratici
Ritardo del Volo
Il Signor Rossi ha prenotato un volo da Manchester a Roma.
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- Compensazione: Poiché il volo era operato all’interno dell’UE da una compagnia aerea UE, il Signor Rossi ha diritto a una compensazione di €400.
- Servizi di assistenza: Durante l’attesa, il Signor Rossi ha diritto a servizi di assistenza, come pasti e bevande gratuiti, oltre a opzioni di comunicazione (es.
Cancellazione del Volo
La famiglia Rossi - composta da genitori e due figli - ha prenotato un volo da Manchester ad Atene per le vacanze estive. Il volo era programmato per partire alle 10:00 del 15 luglio 2024.
- Compensazione: Poiché la cancellazione è stata notificata meno di 14 giorni prima della partenza e la distanza del volo è tra 1.500 e 3.500 km, ogni membro della famiglia ha diritto a €400 di compensazione.
Vale la pena notare che la famiglia Rossi dovrebbe conservare tutte le ricevute e la documentazione relativa a eventuali spese aggiuntive sostenute a causa della cancellazione del volo.
Negato Imbarco
La signora Rossi ha prenotato un volo da Manchester a Parigi e si è presentata puntuale al banco del check-in.
- Risarcimento: Ha diritto a un risarcimento.
Circostanze Straordinarie
Le compagnie aeree non sono tenute a pagare un risarcimento se ritardi o cancellazioni sono causati da circostanze straordinarie (es.
I ritardi normali risultano da circostanze considerate parte delle operazioni di volo regolari e sono spesso sotto il controllo delle compagnie aeree. Le circostanze straordinarie sono eventi che sono al di fuori del controllo della compagnia aerea e non potrebbero essere evitati nonostante tutte le misure ragionevoli.
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Gli scioperi all’interno di una compagnia aerea, effettuati dal proprio personale, non rientrano nel concetto di circostanze straordinarie. Questo significa che i passeggeri hanno diritto a un risarcimento in caso di ritardi o cancellazioni causate da tali scioperi.
Gli scioperi dei controllori del traffico aereo o del personale aeroportuale sono eventi esterni e le compagnie aeree non possono esserne ritenute responsabili.
La compagnia aerea non può semplicemente invocare “circostanze straordinarie” per respingere tutte le richieste di risarcimento. In termini concreti, questo significa che la compagnia aerea deve dimostrare di aver esaminato tutte le opzioni disponibili - sia che si tratti di una riprenotazione sul proprio volo o su un altro, o di mezzi di trasporto alternativi come autobus, treni o taxi.
Negato Imbarco e Overbooking
Nella maggior parte dei casi, il negato imbarco per overbooking costituisce una pratica illecita posta in essere da alcune Compagnie aeree che, in talune circostanze (per esempio in prossimità delle festività estive, natalizie o pasquali), accettano più prenotazioni e vendono più biglietti dei posti disponibili negli aeromobili, nella previsione che alcuni passeggeri rinuncino al volo per ragioni del tutto personali. Così facendo le Compagnie aeree si assicurano un maggior profitto, riducendo il rischio di viaggiare con i posti vuoti e, sostanzialmente, vendendo due volte uno stesso biglietto.
Le Compagnie aeree possono negare l’imbarco solo nei rari casi in cui ci siano ragionevoli motivi, quali ad esempio motivi di salute (perché il passeggero risulta in condizioni di salute non idonee a consentirgli il volo), per ragioni di sicurezza o nei casi in cui la documentazione presentata dal passeggero non sia idonea/regolare.
Diritti in caso di negato imbarco per overbooking
Il passeggero vittima di negato imbarco per overbooking ha diritto - oltre che alle tutele di cui agli artt. 8 e 9 del Regolamento UE 261/2004 (rimborso del prezzo del biglietto, volo alternativo, somministrazione di pasti e bevande, sistemazione in albergo, etc.) - ad un risarcimento forfetario, calcolato in Euro, che varia in considerazione dei parametri 1) della distanza chilometrica di percorrenza e 2) del tempo intercorrente tra l’orario di partenza del volo prenotato e l’orario di partenza del volo a cui il passeggero lasciato a terra, verrà effettivamente reimbarcato.
In caso di negato imbarco per overbooking del volo il viaggiatore ha diritto a ricevere dalla Compagnia aerea una compensazione pecuniaria che va da 250 EUR a 600 EUR, in base alla distanza chilometrica di percorrenza del volo, come di seguito indicato:
Ritardo (alla destinazione finale) | Distanza | <2 Ore | >2 Ore | >3 Ore | >4 Ore |
---|---|---|---|---|---|
<1500 km | € 0 | € 0 | € 250 | € 250 | |
Da 1500 Km a 3500 Km | € 0 | € 0 | € 400 | € 400 | |
>3500 km | € 0 | € 0 | € 300 | € 600 |
Problemi con i Bagagli
Definizioni
Bagaglio: si intende la valigia, la borsa e articoli simili opportunamente registrati. Si tratta, in buona sostanza, degli articoli che il passeggero consegna alla Compagnia aerea per il trasporto nella stiva dell’aeromobile, e che, pertanto, non sono nella disponibilità del passeggero durante il viaggio. Detti bagagli sono pesati, etichettati e registrati a cura della Compagnia aerea e identificati da uno scontrino in possesso del viaggiatore generalmente apposto sulla carta d’imbarco e sul bagaglio.
Danneggiamento, Smarrimento e Ritardata Consegna del Bagaglio:
- Danneggiamento: si intende l’avaria del bagaglio imputabile a fatto e colpa della Compagnia aerea.
- Smarrimento: si parla di smarrimento del bagaglio quando il bagaglio non viene ritrovato (e consegnato al viaggiatore) entro 21 giorni dall’apertura del Rapporto di smarrimento o danneggiamento bagaglio (denominato P.I.R. - Property Irregularity Report) presso l’Ufficio Lost and Found (Ufficio oggetti smarriti), presente in ogni aeroporto.
- Tardiva Consegna: si parla invece di tardiva consegna del bagaglio quando il bagaglio viene ritrovato (e consegnato al viaggiatore) entro 21 giorni dall’apertura del Rapporto di smarrimento o danneggiamento bagaglio (denominato P.I.R. - Property Irregularity Report).
Diritti in caso di problemi con i bagagli
Il viaggiatore ha diritto al risarcimento del danno. Per determinare l’entità del risarcimento, occorre distinguere tra le Compagnie aeree comunitarie che aderiscono alla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e le Compagnie aeree che invece non vi aderiscono. Nella prima ipotesi, il passeggero ha diritto ad un risarcimento fino 1.000 DSP (Diritti Speciali di Prelievo), pari a circa € 1.164,00, per ciascun bagaglio registrato e in relazione al danno effettivamente subito. Nella seconda ipotesi, il passeggero ha diritto ad un risarcimento di 17 DSP (Diritti Speciali di Prelievo), pari a circa € 19,00 per ogni kg. di bagaglio trasportato, fino al raggiungimento dell’importo massimo di € 388,00.
In ogni caso, sia per i voli nazionali che internazionali, il passeggero può rendere alla Compagnia aerea, al momento del check-in, la cosiddetta “dichiarazione di valore” che consente di elevare il limite di responsabilità del vettore previo pagamento di una tariffa aggiuntiva.
Come Far Valere i Tuoi Diritti
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Ecco alcuni consigli utili:
- Verifica la tua idoneità: Utilizza un calcolatore di compensazione per determinare se hai diritto a un risarcimento.
- Presenta un reclamo: Se hai diritto a un risarcimento, presenta un reclamo alla compagnia aerea.
- Richiedi assistenza: Se hai bisogno di aiuto per il tuo reclamo, puoi rivolgerti a società specializzate come Flightright.
Normativa di Riferimento
Le normative a cui fare riferimento per i casi di disservizio causati dalle compagnie aeree sono:
- Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e di negato imbarco e che abroga il Regolamento (CEE) n. 295/91.
- Decreto legislativo del 27 gennaio 2006, n. 69 recante “Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato”.
Quando si Applicano le Tutele
Le tutele ai diritti del passeggero si applicano per:
- voli di linea, charter, low cost in partenza da un aeroporto comunitario;
- voli di linea, charter, low cost in partenza da un aeroporto situato in un Paese non comunitario, che hanno come destinazione un aeroporto comunitario, solo qualora la compagnia aerea sia comunitaria e salvo cha non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale.
Le tutele non vengono applicate per:
- voli in partenza da un Paese non comunitario operati da compagnie aeree non comunitarie con destinazione un Paese dell’UE. In questo caso le tutele sono però quelle assicurate dalle convenzioni internazionali (quali la Conversione di Montreal del 1999 o la Convenzione di Varsavia del 1929), ove ratificate, dalla legislazione locale e dalle norme che regolano il contratto di trasporto.
Quando il Passeggero ha Diritto alle Tutele
Il passeggero, per poter usufruire di queste tutele, deve:
- possedere un biglietto aereo (compresi quelli emessi nell’ambito di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali delle compagnie aeree o degli operatori turistici)
- avere una prenotazione confermata;
- presentarsi all’accettazione nei modi e nei tempi indicati per iscritto dalla compagnia aerea, dall’operatore turistico o da un agente di viaggio autorizzato oppure, in assenza di indicazioni, non oltre 45 minuti prima dell’ora di partenza pubblicata.
Le tutele sono previste anche nel caso in cui la compagnia aerea trasferisca il passeggero dal volo prenotato ad un altro volo, indipendentemente dal motivo.
Quando il Passeggero Non ha Diritto alle Tutele
Il passeggero non ha diritto alle tutele quando:
- viaggia gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico (ad esempio i dipendenti delle compagnie aeree, delle agenzie di viaggio o dei tour operator);
- gli viene negato l’imbarco per motivi di salute, di sicurezza o in caso di documenti di viaggio non validi.
Tutele per Imbarco Negato
Nel caso si verifichi un caso di overbooking, per prima cosa la compagnia aerea deve verificare se ci sono tra i passeggeri dei volontari che vogliono cedere il loro posto in cambio di benefici che verranno poi concordati.
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