Diritto alla Cittadinanza Italiana per Stranieri: Requisiti e Modalità
Il termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare uno status, denominato civitatis, al quale l’ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici. In Italia il moderno concetto di cittadinanza nasce al momento della costituzione dello Stato unitario ed è attualmente disciplinato dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modificazioni e integrazioni.
La disciplina in materia di cittadinanza fa capo principalmente alla legge n. 91/1992. La cittadinanza italiana in alcuni casi la si può ottenere automaticamente, in altri invece va richiesta. Quali sono i requisiti necessari per ottenerla? Quando uno straniero può chiedere la cittadinanza italiana? Dipende, la cittadinanza può essere riconosciuta in più modi.
Modalità di Acquisizione della Cittadinanza Italiana
- Riconoscimento automatico
- Riconoscimento per naturalizzazione
Esistono differenti vie per acquisire la cittadinanza italiana, che possono essere riassunte nei seguenti requisiti previsti dalla legislazione.
Acquisto Automatico della Cittadinanza
Ai sensi di tale legge, acquistano di diritto alla nascita la cittadinanza italiana coloro i cui genitori (anche soltanto il padre o la madre) siano cittadini italiani (L. 91/1992, articolo 1, co. 1, lett. a)): si tratta della così detta modalità di acquisizione della cittadinanza jure sanguinis.
La cittadinanza italiana si acquista iure sanguinis, cioè se si nasce o si è adottati da cittadini italiani. Ius Sanguinis (per nascita): il figlio di un genitore italiano nasce cittadino italiano.
Leggi anche: Diritti e tutele degli stranieri
Esiste una possibilità residuale di acquisto iure soli, se si nasce sul territorio italiano da genitori apolidi o se i genitori sono ignoti o non possono trasmettere la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di provenienza. coloro che nascono nel territorio italiano e i cui genitori siano da considerarsi o ignoti (dal punto di vista giuridico) o apolidi (cioè privi di qualsiasi cittadinanza) (art. 1, co. 1, lett. b)).
Chi nasce sul territorio italiano e dimostra di aver risieduto continuativamente sul territorio, potrà acquisire automaticamente la cittadinanza italiana al compimento del 18esimo anno di età. È possibile ottenere il riconoscimento automatico entro il compimento del 19esimo anno.
La cittadinanza italiana è acquisita anche per riconoscimento della filiazione (da parte del padre o della madre che siano cittadini italiani), oppure a seguito dell'accertamento giudiziale della sussistenza della filiazione. L'acquisto della cittadinanza nelle due ipotesi illustrate è automatico per i figli minorenni (art. 2, co. 1); i figli maggiorenni invece conservano la propria cittadinanza, ma possono eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione con un'apposita dichiarazione da rendere entro un anno dal riconoscimento, o dalla dichiarazione giudiziale di filiazione, o dalla dichiarazione di efficacia in Italia del provvedimento straniero nel caso in cui l'accertamento della filiazione sia avvenuto all'estero (art. 2, co. 2).
- coloro che nascono nel territorio italiano e che non possono acquistare la cittadinanza dei genitori in quanto la legge dello Stato di origine dei genitori esclude che il figlio nato all'estero possa acquisire la loro cittadinanza (art. 1, co. 1, lett. a));
- i figli di ignoti che vengono trovati (a seguito di abbandono) nel territorio italiano e per i quali non può essere dimostrato, da parte di qualunque soggetto interessato, il possesso di un'altra cittadinanza (art. 1, co. 2).
Acquisto della Cittadinanza per Residenza (Naturalizzazione)
La cittadinanza può essere richiesta anche dagli stranieri che risiedono in Italia da almeno dieci anni e sono in possesso di determinati requisiti. L'acquisto della cittadinanza può avvenire, infine, per concessione (L. 91/1992, art. 9): in questo caso, a differenza dei procedimenti finora illustrati, che riservano all'autorità margini di intervento molto ristretti, l'emanazione del provvedimento di concessione della cittadinanza è soggetto ad una valutazione discrezionale di opportunità da parte della pubblica amministrazione, pur attenuata dall'obbligo del parere preventivo del Consiglio di Stato.
In particolare il richiedente deve dimostrare di avere redditi sufficienti al sostentamento, di non avere precedenti penali, di non essere in possesso di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.
Leggi anche: Scopri i cantanti italiani e internazionali più famosi
Il periodo di residenza legale in Italia, graduato in funzione dello status degli stranieri richiedenti, che costituisce il requisito fondamentale per conseguire la cittadinanza secondo tale modalità, deve essere ininterrotto e attuale al momento della presentazione dell'istanza per la concessione della cittadinanza.
Requisiti per la cittadinanza italiana per residenza (Art. 9 L. n. 91/1992)
- residente in Italia da almeno dieci anni, se cittadino non appartenente all'Unione europea, o da almeno quattro anni, se cittadino comunitario (art. 9, co. 1, lett. f) e d)): ai fini della concessione della cittadinanza italiana allo straniero va valutato il periodo di soggiorno in Italia assistito da regolare permesso, per cui va esclusa la rilevanza del periodo in cui lo straniero medesimo sia risultato anagraficamente residente nel paese (C. Stato, sez. IV, 07-05-1999, n. 630);
- apolide residente in Italia da almeno cinque anni (art. 9, co. 1, lett. e));
- il cui padre o la cui madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato in Italia e, in entrambi i casi, vi risiede da almeno tre anni (L. 91/1992, art. 9, co. 1, lett. a));
- maggiorenne adottato da cittadino italiano e residente in Italia da almeno cinque anni (art. 9, co. 1, lett. b));
- abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano, anche all'estero, per almeno cinque anni (L. 91/1992, art. 9, co. 1, lett. c)). Salvi i casi previsti dall'art. 4 della legge, nel quale si richiede specificamente l'esistenza di un rapporto di pubblico impiego, si considera che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato chi sia stato parte di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione a carico del bilancio dello Stato (D.P.R. 572/1993, art. 1, co. 2, lett. c)).
L'art. 10 subordina l'efficacia del decreto di concessione della cittadinanza alla prestazione da parte dell'interessato (entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo) del giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.
La giurisprudenza amministrativa ha indicato alcuni ulteriori requisiti per l'ottenimento della cittadinanza e ha precisato i confini della discrezionalità della pubblica amministrazione con riferimento ai provvedimenti di concessione della cittadinanza, stabilendo inoltre quali siano gli obblighi di motivazione delle decisioni concernenti tali procedimenti.
Il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana è adottato sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali circa l'esistenza di un'avvenuta integrazione dello straniero in Italia, tale da poterne affermare la compiuta appartenenza alla comunità nazionale; pertanto, ai fini della concessione del beneficio de quo ben possono avere rilievo considerazioni anche di carattere economico-patrimoniale relative al possesso di adeguate fonti di sussistenza (Consiglio di Stato, sez. IV, 16-09-1999, n. 1474).
L'amministrazione chiamata a decidere sulla domanda di concessione di cittadinanza italiana è tenuta a verificare la serietà sia dell'intento ad ottenere la cittadinanza italiana, sia delle ragioni che inducono ad abbandonare la comunità di origine. È inoltre necessario accertare il grado di conoscenza della lingua italiana, l'idoneità professionale, l'ottemperanza agli obblighi tributari e contributivi. Non può essere trascurata l'esigenza di ricomposizione di gruppi familiari, parte dei quali già residenti nel territorio italiano. (Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 1423 del 26 ottobre 1988).
Leggi anche: "Il Viaggio Dalla Terra Alla Luna": approfondimenti
(Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 9374, del 20 ottobre 2004,). Per quanto riguarda il diniego della concessione della cittadinanza italiana, l'amministrazione competente, anche laddove disponga di un'ampia discrezionalità, deve indicare sia pure sinteticamente le ragioni poste a base delle proprie determinazioni (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 366 del 24 maggio 1995).
La cittadinanza può essere concessa, in casi eccezionali, per merito allo straniero che abbia reso notevoli servigi all'Italia, per elevate necessità di ordine politico connesse all'interesse dello Stato (L. 91/1992, art. 9, co. 2).
Il termine per la definizione del procedimento amministrativo per la concessione della cittadinanza per naturalizzazione era di quarantotto mesi (quattro anni) (art. 9-ter L. n. 91/1992, introdotto dal D.L. 113/2018) dalla data di presentazione della domanda (art. 3, DPR 18 aprile 1994, n. 362). Il successivo D.L. n. 130/2020 (art. 4, co. 5) ha ridotto questo temine a ventiquattro mesi (due anni) prorogabili al massimo a trentasei mesi (tre anni), ma solo per le domande di cittadinanza che sono state presentate a partire dal 19 dicembre 2020 data di entrata in vigore della legge di conversione di tale decreto.
Cittadinanza Italiana per Matrimonio o Unione Civile
Si può diventare cittadini italiani anche per matrimonio. La 'cittadinanza per matrimonio' è riconosciuta dal prefetto della provincia di residenza del richiedente.
L’art. 5 della Legge n. 91/92 prevede che il cittadino, straniero o apolide, coniugato con cittadino/a italiano/a può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio o unione civile, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero qualora, al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
I requisiti per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio sono stati modificati, nell'ambito del "pacchetto sicurezza", dalla legge n. 94/2009 (art. 1, comma 11). La disciplina introdotta nel 2009 è più rigorosa sotto due profili: la residenza nel territorio della Repubblica deve essere biennale, e non semestrale, come previsto nel testo previgente; viene specificato che detta residenza biennale deve essere successiva al matrimonio.
Un elemento di novità è stato rappresentato anche dalla previsione di una riduzione della metà dei termini in presenza di figli nati dai coniugi. Si segnala, inoltre, che la direttiva del Ministro dell'interno 7 marzo 2012 ha trasferito ai prefetti la competenza ad adottare provvedimenti in materia di concessione o diniego della cittadinanza nei confronti di cittadini stranieri coniugi di cittadini italiani.
La competenza sarà, invece, del capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all'estero, e del ministro dell'Interno nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.
Il termine per la definizione del procedimento amministrativo per la concessione della cittadinanza per matrimonio era di quarantotto mesi (quattro anni) (art. 9-ter L. n. 91/1992, introdotto dal D.L. 113/2018) dalla data di presentazione della domanda (art. 3, DPR 18 aprile 1994, n. 362). Il successivo D.L. n. 130/2020 (art. 4, co. 5) ha ridotto questo temine a ventiquattro mesi (due anni) prorogabili al massimo a trentasei mesi (tre anni), ma solo per le domande di cittadinanza che sono state presentate a partire dal 19 dicembre 2020 data di entrata in vigore della legge di conversione di tale decreto.
Requisiti per la cittadinanza italiana per matrimonio (Art. 5 L. n. 91/1992)
- Matrimonio legalmente riconosciuto: Il matrimonio deve essere valido secondo la legge italiana e deve essere registrato presso l'autorità competente.
- Durata del matrimonio: È richiesto che il matrimonio sia durato almeno 2 anni prima di presentare la domanda di cittadinanza.
- Residenza in Italia: Il coniuge straniero deve dimostrare di aver risieduto legalmente in Italia per almeno 2 anni dal momento del matrimonio o di aver viaggiato regolarmente in Italia durante tale periodo.
- Conoscenza della lingua italiana: È richiesto superare un esame di lingua italiana a un livello minimo di competenza determinato dal Ministero dell'Interno La legge di conversione 1° dicembre 2018 n. 132 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, prevede il requisito della conoscenza della lingua italiana per i richiedenti la cittadinanza italiana per matrimonio.
- Integrazione sociale: Il coniuge straniero deve dimostrare di essere integrato nella società italiana attraverso l'assolvimento dei doveri civici e il rispetto delle leggi italiane.
- Assenza di condanne penali: Non devono esserci condanne penali o procedimenti penali in corso in Italia o all'estero nei confronti del coniuge straniero per reati gravi.
Requisiti Comuni per la Richiesta di Cittadinanza Italiana
Per tutti i cittadini stranieri che presentano domanda di cittadinanza per residenza, oltre alla certificazione della conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1, è richiesto il possesso di un altro requisito, quello del reddito personale o familiare (in quest’ultimo caso si intende il reddito di tutti i componenti registrati nello stesso stato di famiglia del richiedente).
Si ricorda infine che il D.L. n. 113 del 2018 ha introdotto alla legge sulla cittadinanza l'articolo 9.1, che subordina l'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio (art. 5) e per concessione di legge (art. 9) al possesso da parte dell'interessato di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER). ovvero a produrre apposita certificazione della lingua, rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'istruzione (MIUR) e dal Ministero degli affari esteri (MAECI) o dal Ministero dell'istruzione.
Da tale specifico onere di attestazione sono esclusi coloro che hanno sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'art. 4-bis del TU in materia di immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998) e i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, trattandosi di situazioni per le quali la legge già presuppone una valutazione di conoscenza della lingua italiana.
A tal fine, i richiedenti, esclusi quelli che hanno sottoscritto l’accordo di integrazione (art. 4-bis del D.lgs. n. 286/98) o che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9, D.lgs. n. 286/1998), sono tenuti, all’atto della presentazione dell’istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o dal Ministero dell’Istruzione.
Cittadinanza Italiana e Reddito
È possibile richiedere la cittadinanza italiana senza reddito in alcune circostanze specifiche, come nel caso di matrimonio con un cittadino italiano o discendenza italiana. Tuttavia, in generale, l'assenza di un reddito può influire sulle possibilità di ottenere la cittadinanza.
Revoca della Cittadinanza
Il Decreto introduce poi la possibilità di revocare la cittadinanza a chi l’ha acquisita, nel caso abbia commesso alcuni reati connessi al terrorismo.
Inoltre, l'articolo 10-bis della L. n. 91 del 1992, introdotto dal decreto-legge n. delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a 5 anni o nel massimo a 10 anni (art. 407, comma 2, lett. a), n. ricostituzione, anche sotto falso nome o in forma simulata, di associazioni sovversive delle quali sia stato ordinato lo scioglimento (art. 407, co. 1, lett. a) n. 4, che rinvia all'art. partecipazione a banda armata (art. 407, co. 1, lett. a) n. 4, che rinvia all'art. assistenza agli appartenenti ad associazioni s...
Conservazione, Rinuncia e Riacquisto della Cittadinanza Italiana
La legge ammette espressamente la possibilità di conservare la cittadinanza italiana pur essendo già in possesso di una cittadinanza straniera ovvero dopo averla acquistata o riacquistata. Chi risiede o stabilisce la residenza all'estero può tuttavia rinunciare alla cittadinanza italiana (L. 91/1992, art. 11).
La disposizione consente, in particolare, il mantenimento della cittadinanza italiana agli italiani emigrati all'estero che acquistano volontariamente la cittadinanza dello Stato in cui risiedono per potersi inserire pienamente nel contesto sociale ed economico del Paese e usufruire del trattamento favorevole riservato ai cittadini.
Non è consentito il possesso di una doppia (o plurima) cittadinanza se vi sono norme internazionali pattizie o norme statali straniere che lo vietino (v. paragrafo successivo). La legge n. la revoca dell'adozione per colpa dell'adottato ha come conseguenza la perdita automatica della cittadinanza acquistata da quest'ultimo in virtù dell'adozione, purché egli abbia un'altra cittadinanza o la riacquisti (art. 3, co. la mancata ottemperanza all'intimazione del Governo italiano di lasciare un impiego pubblico o una carica pubblica che il cittadino abbia accettato da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, o la mancata ottemperanza all'invito di abbandonare il servizio militare che il cittadino presti per uno Stato estero (art. 12, co. l'assunzione di una carica pubblica o la prestazione del servizio militare per uno Stato estero, o l'acquisto volontario della cittadinanza dello Stato considerato, quando tali circostanze si verifichino durante lo stato di guerra con esso (art. 12, co. 2).
Per quanto riguarda gli effetti delle norme internazionali pattizie sull'ordinamento italiano, l'art. 26, co. 3, della L. 91/1992 fa salve, in via generale, le disposizioni previste dagli accordi internazionali, affermandone pertanto la prevalenza sulla disciplina interna. Inoltre, i cittadini italiani possono rinunciare volontariamente alla cittadinanza italiana purché si trasferiscano, o abbiano trasferito, la propria residenza all'estero e siano titolari di un'altra o di altre cittadinanze (L. 91/1992, art. 11).
La facoltà di rinuncia alla cittadinanza italiana in questo caso può essere esercitata soltanto dai cittadini maggiorenni. Coloro che hanno ottenuto la cittadinanza italiana durante la minore età, in quanto figli conviventi con il genitore che ha acquistato o riacquistato la cittadinanza, hanno la facoltà di rinunciare ad essa (senza limiti di tempo), una volta divenuti maggiorenni, sempre che siano in possesso di un'altra cittadinanza (art. 14).
Può inoltre rinunciare alla cittadinanza italiana il soggetto maggiorenne in possesso di un'altra cittadinanza - anche se risiede in Italia - a seguito di revoca dell'adozione per fatti imputabili all'adottante. La rinuncia deve essere resa entro un anno dalla revoca (art. 3, co. 4).
Tabella Riepilogativa dei Requisiti di Residenza
Status | Residenza Legale Richiesta |
---|---|
Cittadino non UE | 10 anni |
Cittadino UE | 4 anni |
Apolide | 5 anni |
Figlio o Ascendente di cittadino italiano per nascita | 3 anni |
Adottato maggiorenne da cittadino italiano | 5 anni |
Servizio alle dipendenze dello Stato italiano | 5 anni |