Documenti Necessari Dopo il Matrimonio con Straniero in Italia
Per contrarre matrimonio in Italia, il cittadino straniero deve produrre i seguenti documenti:
- Passaporto valido.
- Nulla Osta al matrimonio di cui all'articolo 116 del Codice Civile italiano.
Rilascio del Nulla Osta
Quest'ultimo documento può essere rilasciato:
- dall'Autorità dell'Ambasciata o del Consolato dello Stato di appartenenza in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura per gli Stati che non hanno aderito alle Convenzioni che ne prevedono l'esenzione.
- dall'Autorità competente dello Stato di appartenenza, nel caso che la normativa dello Stato estero lo permetta (accertarsi della competenza contattando il Consolato o l'Ambasciata in Italia).
Stati Esenti dalla Legalizzazione
Sono esenti dalla legalizzazione i seguenti Stati: Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Romania, Serbia-Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.
I documenti rilasciati all'estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall'Autorità italiana nello stesso Stato estero (Consolato o cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia) o mediante apostille dagli organi preposti dai paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5/10/1961, a meno che non ci siano disposizioni diverse. Se la traduzione viene fatta all'estero anche la firma del traduttore va legalizzata nelle forme descritte. Paesi che prevedono questa casistica sono: Finlandia, Lituania, Norvegia, Polonia, Svezia e Regno Unito.
Dati Contenuti nel Nulla Osta
Il Nulla-osta deve contenere i seguenti dati:
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- indicazione che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza;
- cognome e nome;
- luogo e data di nascita;
- generalità del padre;
- generalità della madre;
- cittadinanza;
- residenza (se il cittadino è iscritto all'Anagrafe di un Comune italiano va indicato detto Comune come residenza; se invece il cittadino non è iscritto in alcuna Anagrafe italiana va indicato il Comune estero di residenza);
- stato civile (celibe, vedovo o divorziato): per la donna divorziata occorre la data di scioglimento del matrimonio, per la donna vedova occorre la data di morte del precedente marito. Per entrambe, se di stato libero (divorziata o vedova) da meno di 300 giorni, occorre L'AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE (art.116 c.2 e 89 Codice Civile).
Presentando al Comune in cui si intende contrarre matrimonio il passaporto in corso di validità e il nulla osta al matrimonio di cui all'articolo 116 del Codice Civile italiano che si ottiene con le modalità indicate nella descrizione del servizio.
Se lo straniero è residente o domiciliato in Italia, sono necessarie le Pubblicazioni di matrimonio.
Se i nubendi sono entrambi stranieri, non residenti né domiciliati in Italia, anziche' richiedere le Pubblicazioni di matrimonio, dovranno sottoscrivere un verbale nel quale dichiarano che non esistono fra di loro impedimenti di parentela, affinita', adozione o affiliazione, ne' altri impedimenti ai sensi degli artt. 85, 86, 87 e 88 del Codice Civile.
Disposizioni Particolari per Alcuni Paesi
Per alcuni paesi esistono disposizioni particolari relative al rilascio del nulla-osta.
Aderenti alla Convenzione di Monaco del 05/09/1980, devono produrre il "Certificato di capacità matrimoniale" rilasciato dall'ufficio dello Stato Civile del Comune di Residenza (appartenenza) nello Stato di origine (esente da legalizzazione). Tale certificato, come specificato nella circolare del Ministero dell'Interno del 21/01/2005 n. 4, non è soggetto ad alcuna legalizzazione ed è certificazione sufficiente per procedere alle pubblicazioni ed al successivo matrimonio di uno straniero, cittadino di uno dei Paesi aderenti alla Convenzione.
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Cittadini Statunitensi
Il cittadino di nazionalità STATUNITENSE deve produrre:
- dichiarazione giurata resa davanti al Console degli Stati Uniti d'America in Italia, dalla quale risulti che, giusta le leggi alle quali è soggetto negli Stati Uniti, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura;
- atto di notorietà (che deve indicare ancora che il cittadino può contrarre matrimonio in base alla Legge dello Stato di appartenenza) redatto davanti all'Autorità italiana competente: Console italiano all'estero, Tribunale di Firenze, Notaio.
Cittadini Australiani
Il cittadino di nazionalità AUSTRALIANA deve produrre:
- dichiarazione giurata resa davanti al Console dell'Australia in Italia, dalla quale risulti che, giusta le leggi alle quali è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura;
- atto di notorietà (che deve indicare ancora che il cittadino può contrarre matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza) redatto davanti all'Autorità italiana competente (all'estero Console italiano), con quattro testimoni.
Cittadini Britannici
Il cittadino BRITANNICO ha la facoltà di scegliere:
- fare le pubblicazioni nel Regno Unito secondo la procedura prevista dalla circolare ministeriale 6/2013 (allegata) e ottenere un "Certificato di non impedimento", rilasciato dall'autorita' locale del paese di provenienza, e una "Dichiarazione giurata bilingue" resa dall'/gli interessato/i presso un avvocato o un notaio britannici.
Acquisto della Cittadinanza Italiana
L’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano è disciplinato dagli artt. in Italia: due anni di residenza legale dopo il matrimonio/unione civile o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge; all’estero: tre anni dopo il matrimonio/unione civile o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge.
L’utente deve compilare tutti i campi previsti dal modulo ed inserire i seguenti documenti obbligatori indicati dal Ministero dell’Interno per effettuare la richiesta di cittadinanza (si ricorda che il regolamento U.E n.
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Gli stranieri (anche se residenti all’estero) che abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del d.lgs. n.
Non sono, altresì, tenuti alla presentazione del predetto certificato di conoscenza della lingua italiana i soggetti affetti da «gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica», per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale n.
Dopo la presentazione della domanda per via telematica l’utente verrà convocato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare che ha ricevuto l’istanza per l’identificazione e gli altri adempimenti necessari al perfezionamento della domanda, compresa l’acquisizione in originale della documentazione allegata all’istanza presentata on-line e di ogni altro documento utile per l’istruttoria della stessa. A tal proposito si precisa che l’estratto dell’atto di matrimonio, il certificato di stato di famiglia, e il certificato di cittadinanza italiana del coniuge sono sostituiti, qualora il richiedente sia cittadino UE, da autocertificazione ai sensi del D.P.R.
In base all’art. 4, comma 5 del D.P.R. n.
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