Documenti Necessari per il Matrimonio Civile in Italia per Cittadini Stranieri
Per contrarre matrimonio in Italia, un cittadino straniero deve presentare una serie di documenti specifici che attestino la sua identità, il suo stato civile e la sua capacità di sposarsi secondo le leggi del suo paese d'origine. Ecco una guida dettagliata:
Documentazione da Presentare
- Passaporto o documento di identità personale: Deve essere valido.
- Nulla-Osta al matrimonio: Questo documento è fondamentale ed è previsto dall'articolo 116 del Codice Civile italiano.
Nulla-Osta: Dettagli e Modalità di Rilascio
Il Nulla-Osta può essere rilasciato:
- Dall'Autorità dell'Ambasciata o del Consolato dello Stato di appartenenza in Italia. In questo caso, la firma deve essere legalizzata in Prefettura per gli Stati che non hanno aderito alle convenzioni che ne prevedono l'esenzione.
- Dall'Autorità competente dello Stato di appartenenza, qualora la normativa dello Stato estero lo permetta. È importante accertarsi della competenza contattando il Consolato o l'Ambasciata in Italia.
I documenti rilasciati all'estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall'Autorità italiana nello stesso Stato estero (Consolato o cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia) o mediante apostille dagli organi preposti dai paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5/10/1961, a meno che non ci siano disposizioni diverse.
Il Nulla-Osta deve contenere le seguenti informazioni:
- Indicazione che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza
- Cognome e nome
- Luogo e data di nascita
- Generalità del padre
- Generalità della madre
- Cittadinanza
- Residenza (se il cittadino è iscritto all'Anagrafe di un Comune italiano va indicato detto Comune come residenza; se invece il cittadino non è iscritto in alcuna Anagrafe italiana va indicato il Comune estero di residenza)
- Stato civile (celibe, vedovo o divorziato): per la donna divorziata occorre la data di scioglimento del matrimonio, per la donna vedova occorre la data di morte del precedente marito. Per entrambe, se di stato libero (divorziata o vedova) da meno di 300 giorni, occorre L'AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE (art.116 c.2 e 89 Codice Civile).
N.B. Occorre anche l’atto di nascita rilasciato dal Paese d’origine, tradotto e legalizzato, nel caso in cui il Nulla-Osta di cui al punto 2 non contenga i dati relativi alla nascita, alla paternità e maternità.
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Paesi con Disposizioni Particolari
Per alcuni paesi, esistono disposizioni particolari relative al rilascio del nulla-osta:
- Paesi aderenti alla Convenzione di Monaco del 05/09/1980: devono produrre il "Certificato di capacità matrimoniale" rilasciato dall'ufficio dello Stato Civile del Comune di Residenza (appartenenza) nello Stato di origine (esente da legalizzazione).
- Cittadino di nazionalità STATUNITENSE: deve produrre una dichiarazione giurata resa davanti al Console degli Stati Uniti d'America in Italia e un atto di notorietà.
- Cittadino di nazionalità AUSTRALIANA: deve produrre una dichiarazione giurata resa davanti al Console dell'Australia in Italia e un atto di notorietà.
- Cittadino BRITANNICO: ha la facoltà di scegliere se fare le pubblicazioni nel Regno Unito e ottenere un "Certificato di non impedimento" e una "Dichiarazione giurata bilingue".
Modalità di Presentazione della Documentazione
Se entrambi gli sposi sono cittadini stranieri e non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete sia al momento della presentazione dei documenti sia all’atto dell’eventuale richiesta di pubblicazioni e della celebrazione del matrimonio.
Pubblicazioni di Matrimonio
Se lo straniero è residente o domiciliato in Italia, sono necessarie le Pubblicazioni di matrimonio.
Se i nubendi sono entrambi stranieri, non residenti né domiciliati in Italia, anziché richiedere le Pubblicazioni di matrimonio, dovranno sottoscrivere un verbale nel quale dichiarano che non esistono fra di loro impedimenti di parentela, affinità, adozione o affiliazione, né altri impedimenti ai sensi degli artt. 85, 86, 87 e 88 del Codice Civile.
Costo
L’atto di pubblicazione è soggetto all’imposta di bollo pari a € 16,00.
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Tempi
È indispensabile che gli interessati contattino l'Ufficio di Stato Civile con congruo anticipo rispetto alla data prevista per il matrimonio. Completata l’acquisizione della necessaria documentazione, verrà fissato un appuntamento per l’eventuale richiesta di pubblicazione e per la celebrazione del matrimonio.
Normativa di Riferimento
- Codice civile art. 116
- Legge 30 maggio 1995, n. 218 - ” Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato” art. 27
- Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127
- Legge 19 novembre 1984, n. 950 - “Convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale adottata a Monaco il 5 settembre 1980”
- Legge 13 ottobre 1965, n. 1195 - “Scambio di note tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America relativo ai matrimoni celebrati in Italia da cittadini degli Stati Uniti d’ America”
Altre Informazioni Utili
- La capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascuno sposo (articolo 27 legge 218/1995).
- Il matrimonio celebrato in Italia deve essere preceduto dalla pubblicazione nei comuni di residenza degli sposi e non può essere celebrato prima del quarto giorno successivo alla pubblicazione (articolo 99 del codice civile), che deve restare affissa presso il Comune per almeno otto giorni (articolo 55 comma tre D.P.R. n. 396 del 2000).
- Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale e dinanzi all’ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione (articolo 107 del codice civile).
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