Documenti Necessari per il Matrimonio Civile di uno Straniero in Italia
Per sposarsi in Italia con un cittadino italiano o con un cittadino extracomunitario, non è necessario avere il permesso di soggiorno, ma è sufficiente un documento di identità in corso di validità come il passaporto.
Documentazione Richiesta
Per contrarre matrimonio in Italia, il cittadino straniero deve presentare i seguenti documenti:
- Passaporto valido o documento di identità personale.
- Nulla Osta al matrimonio, come previsto dall'articolo 116 del Codice Civile italiano.
Il Nulla Osta
Il Nulla Osta è un documento fondamentale che attesta l'assenza di impedimenti al matrimonio secondo le leggi del paese di appartenenza del cittadino straniero. Questo documento può essere rilasciato:
- Dall'Autorità dell'Ambasciata o del Consolato dello Stato di appartenenza in Italia. La firma deve essere legalizzata in Prefettura, a meno che lo Stato non abbia aderito alle Convenzioni che prevedono l'esenzione dalla legalizzazione.
- Dall'Autorità competente dello Stato di appartenenza, qualora la normativa dello Stato estero lo permetta. È importante accertarsi della competenza contattando il Consolato o l'Ambasciata in Italia.
I documenti rilasciati all'estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall'Autorità italiana nello stesso Stato estero (Consolato o cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia) o mediante apostille dagli organi preposti dai paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5/10/1961, a meno che non ci siano disposizioni diverse. Se la traduzione viene fatta all'estero anche la firma del traduttore va legalizzata nelle forme descritte.
Dati Necessari nel Nulla Osta
Il Nulla Osta deve contenere le seguenti informazioni:
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- Indicazione che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza.
- Cognome e nome.
- Luogo e data di nascita.
- Generalità del padre.
- Generalità della madre.
- Cittadinanza.
- Residenza (se il cittadino è iscritto all'Anagrafe di un Comune italiano, va indicato detto Comune; altrimenti, il Comune estero di residenza).
- Stato civile (celibe, vedovo o divorziato).
Per la donna divorziata o vedova da meno di 300 giorni, è necessaria l'autorizzazione del Tribunale (art. 116 c.2 e 89 Codice Civile).
Occorre anche l’atto di nascita rilasciato dal Paese d’origine, tradotto e legalizzato, nel caso in cui il Nulla-Osta non contenga i dati relativi alla nascita, alla paternità e maternità.
Pubblicazioni di Matrimonio
Se lo straniero è residente o domiciliato in Italia, sono necessarie le Pubblicazioni di matrimonio. Se i nubendi sono entrambi stranieri, non residenti né domiciliati in Italia, dovranno sottoscrivere un verbale nel quale dichiarano che non esistono fra di loro impedimenti di parentela, affinità, adozione o affiliazione, né altri impedimenti ai sensi degli artt. 85, 86, 87 e 88 del Codice Civile.
Se entrambi gli sposi sono cittadini stranieri, e non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete sia al momento della presentazione dei documenti sia all’atto dell’eventuale richiesta di pubblicazioni e della celebrazione del matrimonio.
Paesi con Disposizioni Particolari
Per alcuni paesi, esistono disposizioni particolari relative al rilascio del nulla-osta:
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- Paesi aderenti alla Convenzione di Monaco del 05/09/1980: devono produrre il "Certificato di capacità matrimoniale" rilasciato dall'ufficio dello Stato Civile del Comune di Residenza (appartenenza) nello Stato di origine (esente da legalizzazione).
- Cittadino di nazionalità STATUNITENSE: deve produrre una dichiarazione giurata resa davanti al Console degli Stati Uniti d'America in Italia e un atto di notorietà.
- Cittadino di nazionalità AUSTRALIANA: deve produrre una dichiarazione giurata resa davanti al Console dell'Australia in Italia e un atto di notorietà.
- Cittadino BRITANNICO: ha la facoltà di fare le pubblicazioni nel Regno Unito e ottenere un "Certificato di non impedimento" e una "Dichiarazione giurata bilingue".
Procedura e Tempi
È indispensabile che gli interessati contattino l'Ufficio di Stato Civile con congruo anticipo rispetto alla data prevista per il matrimonio. Una volta acquisita la documentazione necessaria, verrà fissato un appuntamento per la richiesta di pubblicazione e per la celebrazione del matrimonio.
L’Ufficiale dello Stato civile fisserà, l’appuntamento per il giuramento. Nel giorno fissato ci si scambierà pubblicamente la promessa di matrimonio dinanzi all’Ufficiale dello Stato civile. Al giuramento devono essere presenti due testimoni per ciascun coniuge.
L’Ufficio provvederà poi alla pubblicazione nell’Albo pretorio del Comune dei nomi dei futuri sposi e il luogo in cui si sposeranno. Trascorsi 8 giorni (comprendenti almeno 2 domeniche) dalla pubblicazione, l’Ufficio Matrimoni rilascerà il certificato di avvenuta pubblicazione.
Costi
L’atto di pubblicazione è soggetto all’imposta di bollo pari a € 16,00.
Riferimenti Normativi
- Codice civile art. 116
- Legge 30 maggio 1995, n. 218- ” Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato” art. 27
- Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396- Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127
- Legge 19 novembre 1984, n. 950- “Convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale adottata a Monaco il 5 settembre 1980”
- Legge 13 ottobre 1965, n. 1195- “Scambio di note tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America relativo ai matrimoni celebrati in Italia da cittadini degli Stati Uniti d’ America”
- Sentenza Corte Costituzionale nr.
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