Documenti Necessari per l'Ospitalità di Stranieri in Italia
La dichiarazione di ospitalità per stranieri in Italia è richiesta a chiunque ospiti o fornisca alloggio a un cittadino extracomunitario o a un apolide o ceda loro beni immobili. La Comunicazione di Ospitalità serve a segnalare l'arrivo del cittadino extracomunitario, a certificare la sua presenza presso il domicilio dell'ospitante e a garantire che l'ospite abbia un luogo di alloggio idoneo durante il periodo di permanenza in Italia.
Normativa di Riferimento
La dichiarazione di ospitalità è disciplinata dall’art. 7 del Decreto Legislativo 286/1998 -Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. L’articolo 7 del Decreto Legislativo del 25 luglio 1998 n. 286 disciplina l'obbligo di comunicazione.
La Comunicazione di Ospitalità è obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo 286/1998, che disciplina l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione dei cittadini stranieri in Italia.
La normativa di riferimento in Italia per la Comunicazione di Ospitalità in favore di cittadino extracomunitario è il Testo Unico sull'Immigrazione, approvato con il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e il successivo Regolamento di attuazione, approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
In particolare, l'articolo 109 del Testo Unico sull'Immigrazione prevede l'obbligo per l'ospitante di comunicare l'arrivo di un cittadino extracomunitario alle autorità competenti, tramite la presentazione della Comunicazione di Ospitalità entro 48 ore dalla data di arrivo dell'ospite.
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L'articolo 114 del medesimo Testo Unico prevede le sanzioni amministrative e penali per il mancato rispetto di questo obbligo. Il Regolamento di attuazione, invece, stabilisce le modalità e i termini per la presentazione della Comunicazione di Ospitalità e le informazioni e i documenti da allegare.
Chi è Obbligato a Presentare la Dichiarazione?
Ai sensi dell’art. 7 c. 1 d.lgs. 286/1998, chiunque (sia cittadino italiano che straniero), a qualsiasi titolo (proprietario, locatore, conduttore, comodante, comodatario ecc…), ospiti o ceda la disponibilità di un’abitazione (vendita, locazione, comodato, ecc…) ad uno straniero od apolide, anche se parente od affine o minorenne, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza.
La norma impone l’obbligo al cittadino che, a qualsiasi titolo, dia alloggio ovvero ospiti uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, di darne comunicazione scritta mediante la dichiarazione di ospitalità, entro quarantotto ore dal momento della disponibilità di fatto dell'immobile da parte dello straniero e, indipendentemente dalla registrazione del contratto e durata della locazione.
La dichiarazione di ospitalità deve essere fatta tutte le volte che si ospita un cittadino extracomunitario presso il proprio immobile. N.B. La dichiarazione deve essere sempre fatta anche se si ospita un amico e anche se è solo per un giorno!
È obbligatorio presentarla sia per soggiorni di breve durata (inferiori ai 90 giorni) per motivi di visite, affari, turismo e studio.
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Eccezioni
Si fa eccezione nel caso della dichiarazione di ospitalità, nei confronti di uno straniero o apolide. In questo caso, le dichiarazioni di ospitalità, locazione, cessione in comodato gratuito di immobili a cittadini stranieri dovranno comunque essere presentate alla Questura (se l'immobile si trova nella città di Como) o al sindaco nel caso di comuni della provincia.
Si precisa che per gli alloggi offerti dai gestori di strutture ricettive (compreso B&B, affittacamere anche non professionali, case vacanze, ecc.) la comunicazione degli ospiti deve essere effettuata esclusivamente online attraverso il servizio “Alloggiati Web”.
A seguito di alcune modifiche normative, permane l‘obbligo di comunicazione di “cessione di fabbricato“, solo nei casi riguardanti comodati d’uso gratuito per più di 30 giorni e locazioni destinate ad attività di impresa, artigianale e professionale (garage, negozi, magazzini ecc…) non soggetti a registrazione.
Dove Presentare la Dichiarazione
La dichiarazione di ospitalità deve essere trasmessa all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, della provincia dove si trova l'immobile: Questura del comune capoluogo di provincia o Commissariato di P.S.
Nei comuni ove non è presente un Commissariato la dichiarazione deve essere consegnata, all’Ufficio Comunale.
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Esempi:
- Se l’immobile si trova nel comune di Catanzaro la dichiarazione di ospitalità deve essere consegnata all’Ufficio Immigrazione della Questura di Catanzaro.
- Se l’immobile si trova nel comune di Lamezia Terme la dichiarazione di ospitalità deve essere consegnata all’Ufficio Immigrazione Commissariato di P.S. di Lamezia Terme - Sportello Ufficio Immigrazione - Via Perugini - 88046 Lamezia Terme - (CZ) - direttamente allo sportello dell’Ufficio Immigrazione del Commissariato di P.S. nei giorni da lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00, nel rispetto della fila con altri utenti.
Documenti Necessari
- Modulo di Comunicazione di Ospitalità compilato in tutte le sue parti.
- Documento di identità valido dell'ospitante, come la carta d'identità o il passaporto.
- Permesso di soggiorno dell'ospitante (se disponibile).
- Documento di viaggio dell'ospite straniero, come il passaporto o la carta d'identità.
- Prova dell'alloggio idoneo per l'ospite straniero durante il periodo di permanenza in Italia, come una bolletta della luce o del gas.
- Copia di un documento d’identità dei viaggiatori, ad esempio copia del permesso di soggiorno valido o copia del passaporto.
- Eventuali tasse o contributi richiesti per la presentazione della Comunicazione di Ospitalità.
Sanzioni
L’omessa o tardiva comunicazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di € 320,00, come stabilito dall’art. 7 c. 2-bis d.lgs. 286/1998, elevata ad € 1.000,00 in riferimento alle violazioni commesse con decorrenza 15/11/2023, come stabilito ai sensi dell’art. 1 c. 1 l. 159/2023 a conversione con modificazioni del d.l. 123/2023. La mancata presentazione della Comunicazione di Ospitalità può comportare sanzioni pecuniarie e, in alcuni casi, l'espulsione dell'ospite straniero dal territorio italiano.
Per inosservanza degli obblighi di comunicazione dell’ospitante sono previste delle sanzioni (pagamento di una multa da 160 € a 1.100 €, art. 7 D. Lgs. 286/98).
Tempistiche
Gli ospitanti privati devono inviare la dichiarazione entro 48 ore dal momento in cui il cittadino extracomunitario o l’apolide prende possesso dell’unità abitativa, indipendentemente dalla data di inizio dell’accordo o del contratto.
In Italia, le autorità competenti devono fornire una risposta alla Comunicazione di Ospitalità in favore di cittadino extracomunitario entro 10 giorni dalla presentazione della comunicazione stessa.
Se entro i 10 giorni non si riceve alcuna risposta, la Comunicazione di Ospitalità si considera accettata e l'ospite può rimanere nel territorio italiano per il periodo dichiarato.
Costi
In Italia, il costo per presentare la Comunicazione di Ospitalità in favore di cittadino extracomunitario può variare a seconda della Questura e della regione in cui ci si trova. In genere, la tariffa è compresa tra i 30 e i 50 euro.
Altre Informazioni Utili
La comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata dell’ospitalità o dal fatto che si tratti di ospitalità a parenti o affini.
La comunicazione è un atto di autodichiarazione ed è pertanto soggetta al d.P.R. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, motivo per cui eventuali dichiarazioni che dovessero rilevarsi in tutto od in parte mendaci saranno perseguibili penalmente ai sensi dell’art. 76 d.P.R.
L’iscrizione della compravendita nel Registro Immobiliare, la registrazione dei contratti di locazione presso l’Agenzia delle Entrate o la richiesta di residenza presso l’Ufficio Demografico non assolvono l’obbligo di comunicazione in oggetto.
La comunicazione scritta comprende, oltre alle generalità del denunciante quelle dello straniero, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione e l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona straniera è alloggiata od ospitata.
La L. 99/2013 ha previsto che la comunicazione cui è tenuto chi dia alloggio o ospiti uno straniero va effettuata, nel caso in cui lo straniero sia un lavoratore alle dipendenze di chi dispone dell'alloggio, mediante la comunicazione obbligatoria di assunzione.
La comunicazione deve avvenire in forma scritta entro 48 ore, anche tramite lettera raccomandata con avviso di ricevuta alle autorità di Pubblica Sicurezza competenti.
La Comunicazione di Ospitalità non costituisce un permesso di soggiorno o un'autorizzazione all'ingresso in Italia, ma è comunque un documento importante per monitorare e regolarizzare la presenza di cittadini extracomunitari sul territorio italiano.
Secondo l’art. Lo straniero per soggiornare in Italia necessita della garanzia di un alloggio. L’alloggio può essere ottenuto grazie all’ospitalità di qualcuno oppure affittando o acquistando una casa. In casi di difficoltà si può usufruire dell’alloggio presso un Centro di Accoglienza.
Pertanto, se il contratto di ospitalità viene rinnovato, non è necessaria una seconda dichiarazione.
La comunicazione delle cosiddette “Schedine alloggiati” è obbligatoria anche se gli ospiti alloggiano per meno di 24 ore.
I gestori delle strutture ricettive possono richiedere le credenziali di accesso alla Questura locale.
In caso di sanzione, entro 30 giorni dalla notificazione del verbale, gli interessati possono presentare un ricorso al Sindaco.
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