Albergo Atene Riccione

 

Cosa sono gli Enti Bilaterali nel Turismo e come influiscono sulla Busta Paga

Gli enti bilaterali affondano le loro origini nella storia del diritto del lavoro e del diritto sindacale. Dunque, la bilateralità rappresenta un contributo efficace ed una risposta adeguata al bisogno di consolidare una democrazia pluralista in cui l’espletamento delle funzioni sociali non può essere riservato all’apparato pubblico e alla mera amministrazione, ma deve coinvolgere direttamente le rappresentanze sociali che nelle società avanzate sono costituite innanzitutto dalle grandi organizzazioni sindacali.

Questo naturalmente è tanto più vero per le materie economico-sociali riguardanti il lavoro, i diritti sociali e le condizioni di vita dei lavoratori, e soprattutto non significa certamente che si riduca lo spazio della libera negoziazione, che anzi così si accresce, dal momento che gli enti bilaterali e le loro stesse competenze traggono radici e sostentamento dall’azione contrattuale tra le parti.

L’esperienza della bilateralità ha riguardato alcuni settori, vale a dire quello dell’edilizia, del commercio, dell’artigianato e del turismo.

Natura Giuridica degli Enti Bilaterali

Gli enti bilaterali vengono considerati associazioni non riconosciute e, quindi, disciplinate dagli artt. 36 ss. c.c. Tale associazione si configura come un ente collettivo costituente un centro autonomo di interessi fornito di un patrimonio distinto da quello dei singoli soci e, se pur priva di personalità giuridica, rappresenta comunque un soggetto di diritto.

Essa ha un proprio patrimonio, costituito dal fondo comune, una propria capacità sostanziale e processuale, che esplica attraverso persone fisiche legate da rapporto organico e non di mera rappresentanza volontaria degli associati, una propria organizzazione, interna ed esterna, regolata dai patti dell’accordo associativo o, in difetto, ove non incompatibili, dalle norme disciplinanti le associazioni riconosciute e le società, quali elementi integrativi di quei patti.

Leggi anche: Esplorare Milano: Consigli

La giurisprudenza di legittimità considera associazioni non riconosciute le organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro, in base alla loro natura di gruppi - di lavoratori o datori di lavoro - organizzati in modo stabile e provvisti di strumenti finanziari e organizzativi adeguati per lo svolgimento di una attività comune di autotutela.

In assenza di una legislazione di attuazione dell’art. 39, parte II, Cost. per la relativa disciplina occorre far riferimento alla normativa dettata dagli artt. 36, 37 e 38 c.c. Ne consegue che le suddette associazioni, in base all’art. 36, 2° co., c.c., possono stare in giudizio nelle persone alle quali dal rispettivo statuto è attribuita, secondo l’usuale terminologia, la presidenza o la direzione, salvi restando i principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di elementi rilevanti ai fini dell’esistenza di una associazione non riconosciuta con riguardo agli organismi interni (sezioni, rappresentanze sindacali aziendali ecc.) delle associazioni stesse ai quali, com’è noto, può essere riconosciuta la possibilità di stare in giudizio autonomamente, sempre per mezzo delle persone indicate nell’art.

Ritornando alla natura giuridica degli enti bilaterali, la giurisprudenza di legittimità, con una sentenza non recente, ha ribadito che gli enti bilaterali possono essere configurati come enti di fatto, dotati di autonomia ed idonei ad essere titolari di rapporti giuridici propri, distinti dai soggetti che ad essa hanno dato vita e da coloro (datori di lavoro e lavoratori) ai quali sono destinati i servizi e le prestazioni che ne costituiscono gli scopi; pertanto essi hanno la capacità processuale di stare in giudizio in persona dell’organo (presidente) che ne ha per statuto la rappresentanza legale”. In tal modo, la giurisprudenza, li ha assimilati alle associazioni non riconosciute; ma non ha mancato di sottolineare come l’assimilazione non equivale a identità.

Ruolo e Valorizzazione degli Enti Bilaterali

Il ruolo degli enti bilaterali, per coniugare esigenze di giustizia sociale ed esigenze di competitività delle imprese, risulta assai valorizzato nella l. 14.2.2003, n. 30 e nel suo decreto attuativo (d.lgs. 10.9.2003, n. 276). In effetti, il fenomeno del bilateralismo nelle relazioni industriali costituisce una delle caratteristiche più interessanti e del sistema italiano, i cui aspetti innovativi vanno adeguatamente colti valorizzati.

Il Governo, attraverso le misure contenute nella l. n. 30/2003 si propone di incentivare lo sviluppo di altre competenze e funzioni, affinché tali enti bilaterali possano definire la sperimentazione di nuove tecniche regolatorie, diverse non solo dalla legge, ma anche rispetto alla stessa contrattazione collettiva.

Leggi anche: Islanda: informazioni utili per i turisti

In particolare, nella l. n. 30/2003 è previsto che le associazioni non riconosciute ovvero a enti organismi bilaterali costituiti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale o territoriale, ai consulenti del lavoro, nonché alle università ed agli istituti di scuola secondaria di secondo grado, prevedendo, altresì, che non vi siano oneri o spese a carico dei lavoratori, fatto salvo quanto previsto dall’art. 7 della Convenzione Oil del 19 giugno 1997, n. 150.

La l. n. 30/2003 è stata attuata dal d.lg. n. 276/2003, che quest’ultimo, a sua volta, è stato modificato ed integrato dal d.lg. 6.10.2004, n. 251.

Infine la sentenza della Corte Costituzionale n. 176 del 2010, identifica gli Enti Bilaterali quali “organismi privati istituiti dalla contrattazione collettiva” che ne disciplina anche il funzionamento e la relativa quota di adesione così come l’ultimo comma dell’art. 2 comma 1, lett. ee) del D.Lgs. n. 81/2008.

EBITEN: Un Esempio di Ente Bilaterale

E’ un organismo bilaterale (ente bilaterale ed organismo paritetico) ovvero un’associazione no profit costituito tra le organizzazioni imprenditoriali Sistema Impresa, AiFOS e i sindacati dei lavoratori Confsal e Fesica-Confsal che copre tutto l’arco produttivo delle aziende ad esclusione del settore edile.

L’iscrizione del datore di lavoro a un Ente Bilaterale ed il pagamento della relativa contribuzione sono obbligatorie solo se l’azienda è associata a una delle organizzazioni che hanno stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.

Leggi anche: Val d'Ossola e San Bernardino: cosa non perdere

In buona sostanza, se, secondo il contratto collettivo nazionale, sono previsti, per i lavoratori, benefici aggiuntivi di carattere economico /assistenziale, il datore di lavoro ha tre strade:

  • corrispondere ai dipendenti un elemento ulteriore della retribuzione, equivalente ai benefici spettanti,
  • corrispondere direttamente dei benefici equivalenti a quelli spettanti,
  • oppure aderire all’Ente Bilaterale e pagare la relativa contribuzione.

Contribuzione e Salario Differito

Per “salario differito” si intende la corresponsione al lavoratore di un beneficio tramite l’erogazione di un servizio complementare e sostitutivo alla retribuzione tabellare pattuita. Dal punto di vista strettamente pratico le Parti in fase di stesura del CCNL individuano una quota parte che, invece di essere retribuita come paga base conglobata, viene utilizzata per l’erogazione di un servizio usufruito dal lavoratore. Tutti gli enti bilaterali/fondi assistenziali integrativi hanno questa natura.

La contribuzione a EBITEN è dovuta per tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, anche in caso di assunzioni e cessazioni in corso di mese. Il contributo mensile dovuto dalle imprese e dai lavoratori dipendenti è stabilito nella misura dell’1% dell’ammontare della retribuzione lorda salvo eventuale deroga in capo alla contrattazione collettiva di categoria ammessa dalle Confederazioni che può prevedere quote differenti.

L’obbligo di contribuzione decorre dal mese in corso se l’assunzione avviene il primo giorno del mese, se invece l’assunzione avviene nel corso del mese l’obbligo decorre dal primo giorno del mese successivo.

Alternative all'Adesione all'Ente Bilaterale

In primis pare opportuno richiamare la definizione di “ente bilaterale” così come definito dall’art. 2 comma 1, lett. h), del D.lgs. n. 81/2008.

Con riferimento al quesito in oggetto, appare fondamentale chiarire come la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 43 del 15 dicembre 2010 (c.d. “Circolare Sacconi”) fornendo un’interpretazione autentica della disciplina, inserisca la clausola inerente la contribuzione agli enti bilaterali. Tale tesi è stata confermata non solo da alcune pronunzie della Suprema Corte di Cassazione.

L’obbligazione pertanto può essere adempiuta in diversi modalità fra loro equivalenti e che spaziano dall’adesione all’ente bilaterale contrattualmente individuato, fino al pagamento di un importo corrispondente previsto dal CCNL in favore del lavoratore o all’utilizzo di altro strumento che garantisca al dipendente di usufruire del beneficio.

Anche rispetto alle prestazioni sanitarie si ribadisce che la circolare stessa evidenzia come la tutela possa essere garantita al prestatore anche tramite la corresponsione di una entità monetaria congrua o l’erogazione di prestazioni equivalenti.

Inoltre, a chiosa di tutto quanto sopra, per quanto concerne possibili contestazioni da parte degli enti preposti ai controlli in materia, con particolare riferimento all’accesso ai “benefici contributivi”, alleghiamo circolare INPS n. 51 del 18 aprile 2008; di particolare rilevanza il punto 4) della circolare summenzionata dove viene chiarito per l’appunto che l’accesso ai benefici normativi e contributivi è subordinato all’applicazione della sola parte economica e normativa e non a quella obbligatoria giacché ciò risulterebbe in contrasto con i principi di libertà sindacale di cui all’art. 39 della Cost.

L’azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, determinato nella misura di cui al presente articolo, rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione delle prestazioni assicurate dall’Ente bilaterale competente.

Il Ministero del Lavoro si è espresso in modo inequivocabile circa la natura della contribuzione agli Enti Bilaterali, in particolare con la Circolare n. “una volta riconosciuto da parte del contratto collettivo di riferimento che una determinata prestazione rappresenta un diritto contrattuale del singolo lavoratore, l’iscrizione all’ente bilaterale rappresenta niente altro che una modalità per adempiere al corrispondente obbligo del datore di lavoro.

Quindi se non è obbligatoria l'adesione, e il conseguente versamento, ad un ente bilaterale, non viene considerata obbligatoria l'adesione ad un ente specifico anche se di riferimento al contratto applicato.

Coerentemente con le forme di tutela per i lavoratori, previste nel CCNL nella parte economico-normativa, il datore può scegliere tra: riconoscere al dipendente retribuzioni o prestazioni equivalenti (anche attraverso altro ente).

Infine, in risposta ad ulteriori quesiti in merito all’accesso ai “benefici contributivi” cioè nell’applicazione del CCNL per la fruizione delle agevolazioni (così come previsto dall’art. 10 della L. 30/2003) citiamo parte della circolare INPS n. “Al riguardo, come richiamato nella stessa circolare ministeriale, la condizione va intesa nel senso che i benefici sono subordinati all’applicazione della sola parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi, e non anche della parte obbligatoria di questi ultimi”.

Viene chiarito, per l’appunto, che l’accesso ai benefici normativi e contributivi è subordinato all’applicazione della sola parte economica e normativa e non a quella obbligatoria giacché ciò risulterebbe in contrasto con i principi di libertà sindacale di cui all’art. 39 della Cost.

Contributi, Formazione e Prestazioni Sanitarie

Saper leggere la busta paga è fondamentale per gestire meglio il tuo lavoro. Perché è importante? E non si tratta solo dei contributi destinati all’INPS: tra le voci presenti in busta paga ci sono anche i contributi per gli enti bilaterali.

Sono associazioni private tra sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro di un determinato settore, con varie funzioni (es. conciliazione nelle liti di lavoro, sostegno al reddito dei lavoratori, formazione professionale). Ma cosa sono esattamente questi enti e a cosa servono?

Gli enti bilaterali sono delle associazioni, senza scopo di lucro, che offrono servizi a favore dei propri iscritti. Perché sono detti “bilaterali” o “paritetici”? Per capire ancora meglio, infine, chi sono gli enti bilaterali devi sapere che sono istituiti e disciplinati dai singoli CCNL di settore. Molteplici.

Esempi di Enti Bilaterali

  • E.B.M.
  • EBFVG: ente del commercio specifico del Friuli Venezia Giulia.
  • EBIT: questo ente offre servizi di bilateralità a diversi settori tra cui commercio, turismo, colf, vigilanza e terziario.

Tra gli enti bilaterali metalmeccanici, oltre all’EBM che abbiamo già menzionato, c’è l’ENBIMS e cioè l’Ente Bilaterale Metalmeccanici e Servizi. Nella maggior parte dei casi, non devi fare nulla: la tua iscrizione al fondo in quanto dipendente è fatta direttamente dall’azienda.

Sostegno al Reddito e Interventi del Fondo

Gli Enti Bilaterali Territoriali iscrivono le suddette somme in uno specifico capitolo di bilancio.

Possono beneficiare degli interventi del Fondo i lavoratori dipendenti da aziende che applichino il CCNL Turismo e siano in regola con i versamenti al sistema degli enti bilaterali.

La misura degli importi erogabili ai singoli lavoratori dipendenti sarà pari al 60% della retribuzione mensile lorda (paga base e contingenza) per un massimo di tre mesi, salvo situazioni particolari specificamente motivate e approvate dal Comitato Direttivo dell’EBNT. Tali importi potranno integrare quanto spettante ad altro titolo, in quanto compatibili ai sensi della normativa vigente.

Quando il sostegno al reddito erogato dall'Ente Bilaterale integra l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS, esso è determinato in misura pari ad almeno il 20% dell'indennità di disoccupazione.

L’Ente Bilaterale Nazionale comunica l’esito delle domande ai richiedenti entro novanta giorni dalla presentazione delle stesse, previo espletamento della relativa istruttoria, tenuto conto degli importi disponibili e dei limiti indicati ai precedenti punti 7 e 8. L’azienda potrà chiedere di procedere direttamente al versamento ai lavoratori, compensando gli importi versati ai lavoratori stessi con i futuri versamenti al fondo.

Non sono a carico dell’EBT eventuali oneri (contributi previdenziali e assistenziali, imposte, etc.) dovuti in conseguenza dell’erogazione dell’indennità al lavoratore.

Trattamento Fiscale dei Contributi Erogati

Con la risposta n° 24 del 2018 l’agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale delle somme erogate dall’Ente Bilaterale ai lavoratori dipendenti che vi aderiscono in base alle condizioni contrattuali del CCNL di riferimento. Il contributo erogato viene solitamente versato direttamente dal datore di lavoro, per conto dell’ente bilaterale, nella busta paga del dipendente.

Il datore di lavoro ha chiesto quindi un parere in merito al corretto inquadramento fiscale dei contributi erogati ritenendo di doverli sottoporre a tassazione in base a quanto disciplinato dal comma 1 dell’art. 51 del TUIR.

L’Agenzia delle Entrate però, dopo aver specificato che la norma in esame non consente di escludere dalla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi aventi finalità assistenziale non obbligatori per legge, quali sono quelli versati agli enti bilaterali sulla base di accordi contrattuali, ha chiarito che la loro tassazione deriva dai principi generali in materia di tassazione dei redditi.

Devono essere assoggettate a tassazione le sole prestazioni inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall’art. 6 del TUIR. Invece le somme erogate a titolo di iscrizione alla scuola secondaria di primo grado, sono da ricomprendere tra le somme, gli assegni, i premi corrisposti per fini di studio, formazione o di addestramento professionale e in quanto tali, secondo l’art 51 comma 2 del TUIR sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Unico limite posto dalla normativa, a tal riguardo, è che le somme in oggetto non vengano erogate dallo stesso ente per cui il dipendente lavora.

TAG: #Turismo

Più utile per te: