Esame di Terza Media per Alunni Stranieri: Requisiti e Modalità
Una particolare attenzione merita la situazione di molti alunni con cittadinanza non italiana la cui preparazione scolastica può essere spesso compromessa da un percorso di studi non regolare e dalla scarsa conoscenza della lingua italiana.
Anche per l’accesso alla scuola secondaria di secondo grado è rilevante la distinzione sopra compiuta tra gli alunni già inseriti nel sistema scolastico italiano e quelli neo-entranti.
Per i primi, infatti, l’accesso alla scuola secondaria di secondo grado è sempre subordinata all’aver conseguito la licenza media (art. 191 d.lgs. 297/1994).
Diversamente, invece, il minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, proveniente da un sistema scolastico estero o che, in ogni caso, si inserisce per la prima volta in quello italiano, ha diritto ad essere ammesso a scuola anche se sprovvisto di licenza media[1].
La possibilità di frequentare la scuola secondaria superiore senza aver conseguito la licenza media non poteva che comportare il riconoscimento della possibilità per tali alunni di essere ammessi, una volta giunti all’ultimo anno del corso di studi, all’esame di Stato pur in assenza del suddetto titolo.
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[1] La nota del Miur n.465/2012 ha precisato che il precetto secondo il quale “al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si accede a seguito del superamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione” enunciato dall’art. 1 co.
L’USR Piemonte ricorda le indicazioni fornite dalla nota ministeriale n.
La nota rileva la prassi di far sostenere a tali alunni, presso i Centri provinciali di Istruzione per gli adulti (CPIA), l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, ritenendo ciò condizione necessaria per la regolarizzazione del percorso di studi e per l’ammissione all’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo.
Le prassi descritte si basano su un’interpretazione decontestualizzata dell’art. 1, comma 12, del D.Lgs. 17/10/2005, n.
Si tratta - specifica l’USR Piemonte - di norma di carattere generale che trova applicazione a tutti gli studenti che frequentino classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.
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Essi, per accedere regolarmente ai percorsi del secondo ciclo di istruzione, devono sostenere l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo.
Pertanto, anche gli studenti con cittadinanza non italiana che, ai sensi dell’art. 45 del D.P.R.
Il D.Lgs. 62/2017 (art. 1, comma 8) intende riferire il diritto all’istruzione, riconosciuto ai minori stranieri presenti sul territorio nazionale nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (art. 45, comma 1, D.P.R.
Per questi studenti, si deve ritenere, infatti, che la valutazione e validazione della classe di inserimento, all’atto dell’iscrizione, soddisfi i requisiti necessari ad accertare e a certificare attraverso un atto formale le competenze possedute, anche in riferimento alle competenze attese al termine del primo ciclo di istruzione, ai sensi del D.M. n.
D le “linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”, prot. nr.
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D la circolare ministeriale nr. 28 prot.
D l’integrazione del 31/05/2007 alla circolare nr. 28 prot.
D La circolare ministeriale nr. 32 prot.
Nelle linee guida predisposte da questo Ministero e trasmesse con circolare n. ...fermo restando l’obbligo per tutti gli alunni di essere sottoposti alle prove di esame anche per la seconda lingua comunitaria nelle forme deliberate dal collegio dei docenti, si conferma l’opportunità che le sottocommissioni esaminatrici adottino particolari misure di valutazione, soprattutto in sede di colloquio pluridisciplinare, nei confronti di quegli alunni con cittadinanza non italiana di recente scolarizzazione che non hanno potuto conseguire le competenze linguistiche attese.
9 Circolare ministeriale nr. 28 prot.
10 Integrazione del 31/05/2007 alla circolare nr. 28 prot.
2613 del 15/03/2007.
Sono previste due prove scritte, una di Italiano e una sulle competenze logico-matematiche.
Segue un colloquio volto a verificare anche le competenze per la lingua inglese, per la seconda lingua comunitaria e l’Educazione civica.
L’esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.
In tale nota si precisa che per gli alunni in età di obbligo di istruzione (ad esempio quelli che chiedono l'iscrizione alla classe prima della secondaria superiore) trova applicazione l’art. 45, comma 2, del D.P.R. 31/08/1999, n.
Invece, per gli studenti con cittadinanza non italiana che chiedono l’iscrizione a classi dell’istruzione secondaria di secondo grado che non siano più soggetti, secondo il nostro ordinamento scolastico, all’obbligo di istruzione continua ad applicarsi l’art. 192, comma 3, del d. lgs. 16/04/1994, n.
In sintesi, mentre per gli studenti in età di obbligo di istruzione l’iscrizione avviene di regola alla classe corrispondente all’età anagrafica, salva diversa valutazione del collegio dei docenti sulla base degli elementi di conoscenza di cui al punto a), b), c) e d) dell’art. 45, comma 2, del D.P.R. adeguata preparazione sull’intero programma prescritto per l’idoneità alla classe cui aspirano” secondo le modalità previste dall’art. 192, comma 3, del D.Lgs.
L’art. 192 co. 3 d.lgs.
Anche in questo caso, quindi, l’iscrizione è sempre ammessa ma la determinazione della classe di inserimento è demandata ad un organo interno dell’istituto scolastico.
Questo, peraltro, cambia a seconda che il minore abbia un’età inferiore o superiore a sedici anni.
Al minore infrasedicenne, infatti, ancora sottoposto all’obbligo scolastico, si applicherà quanto disposto dall’art. 45 co.2 D.P.R. 394/1999 e pertanto la valutazione in merito alla sua iscrizione a scuola spetterà al collegio dei docenti; invece, il minore che abbia superato i sedici anni, e quindi non più soggetto all’obbligo scolastico, sarà sottoposto alla valutazione del consiglio di classe, come prescritto dall’art. 192 co.3 d.lgs.
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