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Fac Simile Contratto Vendita Auto Tra Privati Visto e Piaciuto

Dopo aver cercato l’automobile adatta alle proprie esigenze, verificato che sia nelle condizioni ottimali per la propria ricerca e aver concordato il prezzo di vendita, l’ultimo passo per potere mettere la vettura nel proprio garage è stilare il contratto di vendita auto e concludere anche dal punto di vista ufficiale e legale la cessione del veicolo.

Stai per acquistare un’auto nuova o usata? Ecco alcuni consigli e aspetti su cui fare attenzione riguardanti il contratto di vendita auto per evitare fregature e fare un acquisto consapevole e sicuro.

Vediamo come funziona il modello contratto vendita visto e piaciuto. Si tratta, in verità, di una normalissima vendita ove viene inserita una particolare clausola: in forza di quest’ultima l’acquirente dichiara espressamente di aver visto il bene oggetto di vendita prima della stipula del contratto e di accettarlo nelle condizioni in cui esso si trova, ritenendolo di proprio gradimento.

Cos’è la vendita visto e piaciuto?

Non sempre, nel momento in cui si firma il contratto, l’oggetto della compravendita è materialmente presente insieme ai contraenti. Spesso infatti gli accordi commerciali avvengono a distanza, oggi soprattutto grazie a internet. Così, ben può essere che l’acquirente non sia in grado di visionare con attenzione l’oggetto che compra, per poi osservarlo con attenzione solo dopo la stipula dell’accordo.

In quel momento, potrebbe accorgersi di problemi di tipo funzionale o estetico che non aveva valutato e che potrebbero pregiudicare il suo interesse.

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Per evitare quindi successive contestazioni, viene inserita nel contratto la clausola «visto e piaciuto». Con essa il compratore si dichiara consapevole dei pregi e dei difetti eventuali del bene.

Quando si ricorre alla vendita visto e piaciuto?

Di solito, si opta per la vendita “visto e piaciuto” tutte le volte in cui il contratto concerne un oggetto usato, le cui condizioni quindi non sono ottimali e potrebbero presentare vizi o difetti di sorta, anche solo di tipo estetico. Si pensi, ad esempio, ad un’automobile con alcuni graffi o con delle macchie sui sedili. In questo modo, l’accettazione preventiva da parte dell’acquirente serve ad evitare successive contestazioni.

Attenzione però: la clausola “visto e piaciuto” può escludere solo le eccezioni su vizi visibili o conoscibili al momento della conclusione del contratto. Invece, resta sempre la possibilità di contestare i difetti occultati dal venditore (con dolo) o quelli non conoscibili con l’ordinaria diligenza. Per ritornare all’esempio dell’automobile di seconda mano, può considerarsi un vizio occulto non già il rumore al motore (che, con una semplice prova su strada, può essere rilevato), ma un difetto di funzionamento del tettuccio apribile, dal quale cade l’acqua piovana.

Che succede se non c’è la clausola visto e piaciuto?

A ben vedere, la clausola visto e piaciuto non fa che rafforzare le tutele già previste dal Codice civile in base al quale l’acquirente può sollevare le contestazioni per difetti di funzionamento entro 8 giorni dall’acquisto (60 giorni se si tratta di una vendita tra un consumatore e un’azienda o un professionista). Il termine in questione non opera se il difetto è stato occultato dolosamente dal venditore.

Clausola visto e piaciuto: i chiarimenti della giurisprudenza

Il consumatore che acquista un oggetto usato è protetto dai vizi occulti anche se ha sottoscritto la clausola “nello stato come vista e piaciuta”. Tale clausola, infatti, si intende riferita allo stato apparente del bene, percettibile e manifesto; non va intesa quindi come l’accettazione senza alcuna riserva del bene allo stato in cui appare con rinuncia alla garanzia per i vizi anche occulti.

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La Cassazione, valorizzando i principi contrattuali dell’equità e della buona fede contrattuale, ha accolto così il ricorso presentato dall’acquirente la cui vettura dopo l’acquisto, nonostante le rassicurazioni del venditore sul perfetto stato di funzionamento della stessa, presentava danni non riconducibili a urti o collisioni.

In caso di vendita di bene usato, la clausola “visto e piaciuto”, non avendo carattere di clausola di stile, ed essendo inserita in una contrattazione “elementare”, determina una limitazione della garanzia per vizi della cosa purché la clausola stessa sia espressa in maniera chiara [2].

Come Stilare un Contratto di Vendita Auto

Il contratto di vendita di un’auto usata tra privati non è obbligatorio, in quanto fa fede il passaggio di proprietà, un vero e proprio atto di vendita. Per un passaggio di proprietà, sono necessari i dati anagrafici di venditore e acquirente: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza, oltre ad una copia di un documento di identità.

Non può mancare poi il certificato di proprietà e la Carta di Circolazione, da cui poi l’addetto andrà a riprendere tutti i dati tecnici della vettura, dal numero di telaio a quello della targa alle caratteristiche tecniche necessarie per la registrazione del passaggio (potenza in kW e CV, numero di porte, alimentazione, e così via).

Una volta, poi, inserito il prezzo di vendita e pagato il passaggio di proprietà, la vendita è avvenuta in maniera del tutto legale.

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Per avere una sicurezza in più, è possibile stilare una scrittura privata, un contratto di vendita auto tra due privati che tutela sia l’acquirente che il venditore. Per una scrittura privata completa, è necessario segnare, anche in questo caso, tutti i dati personali di entrambi i soggetti coinvolti con nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale sia del vecchio proprietario che del nuovo acquirente.

Non devono poi mancare tutti i dati della vettura: marca, modello, numero di targa e di telaio, potenza (in kW e in CV) e, soprattutto, i km al momento della vendita. In questo caso, quindi, è bene fare molta attenzione al chilometraggio, andando ad indagare con la visione delle precedenti revisioni o con un controllo in un’officina ufficiale o tramite applicazioni dedicate il chilometraggio reale della vettura.

Fate attenzione anche alla revisione e alla presenza di eventuali ipoteche, vincoli o fermi amministrativi. Sebbene, come per quanto riguarda gli atti di vendita degli immobili, è spesso utilizzata una formula che esplicita l’assenza di ipoteche o vincoli, è fondamentale scoprire prima della stipula di un contratto di vendita auto che la vettura sia priva di questi vincoli.

Bisogna stare attenti perché spesso c’è una dilatazione dei tempi tecnici tra la notifica di un eventuale vincolo amministrativo o fiscale e la sua successiva attivazione, che permetterebbe ad un venditore “furbo” di liberarsi dell’auto prima che questa sia ipotecata o fermata. In questo caso, poi, a rimetterci sarebbe il nuovo proprietario, che diventerebbe “ereditario” di tutti i vincoli e le ipoteche legate alla vettura.

Non bisogna poi dimenticare di specificare in un contratto di vendita auto tutte le date e gli estremi dei pagamenti scelti, in modo da non lasciare nulla al caso. Inserire data e luogo della stipula del contratto, gli estremi e le modalità di pagamento e l’eventuale rilascio di una caparra o di un pagamento rateizzato è un ulteriore elemento di sicurezza per tutti coloro che sono coinvolti nel contratto di vendita auto.

Nel contratto di vendita dovrebbero essere menzionati difetti noti o visibili, nonché riparazioni importanti, quali sostituzione del motore, danni da incidenti o eventuali altre grandi riparazioni. In linea di massima, nel contratto dovrebbero essere elencati tutti i difetti noti, in modo da risparmiarsi reclami successivi. Non tacere in nessun caso la presenza di danni da incidente.

Se la vostra vettura ha avuto un incidente, descrivi il danno dettagliatamente e consegna la relativa perizia e le fatture riconducibili alle riparazioni. Qualora la vettura abbia avuto anche altri proprietari precedenti, limita l’assenza di incidenti alla tua esperienza con la vettura. In caso di dubbio, potresti anche chiedere consiglio a un perito.

Specificare l'uso commerciale se la vettura è stata impiegata per motivi professionali, ad esempio come taxi o come auto a noleggio o per una scuola guida. Qualora questo venga taciuto, il contratto di acquisto potrebbe in seguito essere dichiarato nullo. In linea di massima, si consiglia di essere sinceri.

Perché in caso di false indicazioni fornite in maniera intenzionale, sotto determinate circostanze tutto il contratto di acquisto è successivamente impugnabile!

Effetti Della Formula "Visto e Piaciuto"

Ma quali effetti ha nel concreto l'utilizzo della formula "visto e piaciuto"? In realtà le cose non stanno esattamente così. La formula non opera neppure quando il vizio è da ricollegarsi all'invecchiamento del mezzo. Se si acquista un'auto vecchia di 15 anni con 300.000 km, non ci si può lamentare se dopo qualche tempo la cinghia di trasmissione si rompe.

Viceversa la formula "visto e piaciuto" non si applica nel caso in cui i vizi non siano riscontrabili con l’ordinaria diligenza, o peggio, quando siano stati celati dal venditore in maniera dolosa. Su questo aspetto è molto chiaro l'art.

In casi del genere il comportamento del venditore potrebbe palesarsi come una vera e propria truffa. In virtù di questo l'acquirente potrebbe chiedere, ai sensi dell'art. 1943 C.C., la risoluzione del contratto e il rimborso del prezzo oltre che delle spese sostenute per la vendita.

Come detto se i vizi non erano conoscibili con l’ordinaria diligenza o se i difetti del veicolo erano stati celati in maniera dolosa dal venditore, l'acquirente può chiedere la riparazione o la sostituzione dell'auto oppure la parziale restituzione di quanto pagato. da inviare al privato venditore nel termine di 8 giorni (60 giorni se si tratta di un concessionario) dalla scoperta del difetto.

Se i vizi sono tali da non rendere possibile la riparazione o sostituzione del veicolo, l'acquirente può optare per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto con riconsegna del veicolo al privato (o al concessionario) e restituzione da parte di quest'ultimo del prezzo incassato.

Esempio di Clausola "Visto e Piaciuto"

Io sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (. . . ) il . . /. . /. . . . . . residente a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Al Sig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .nat_ a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (. . . ) il . . /. . /. . . . . . residente a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

alle condizioni d’uso in cui si trova il veicolo qui descritto:marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . modello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .targa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . telaio n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .potenza HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . portata ql. . . . . . . . . . . . . . . . . . . KW. . . . . . . . . . . . . . . . .chilometri percorsi ...........

Il prezzo pattuito è di EURO . . . . . . . . . . , . . . . (in lettere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .),da corrispondersi al momento della consegna con ......... che il veicolo è libero da ipoteche, vincoli o privilegi di sorta e consegno al Sig. ..... Le spese di passaggio di proprietà sono a carico del Sig. ..... (acquirente).

Al presente contratto l'acquirente rinuncia ad applicare le norme sulla garanzia per vizi previsti dall’art.

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