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Gestione del Porto Turistico: Definizione e Normativa in Italia

La gestione di un porto turistico in Italia è un tema complesso, regolato da una serie di normative che definiscono le concessioni, le attività e le responsabilità degli operatori. Questo articolo si propone di fare chiarezza su questo argomento, analizzando le principali leggi e regolamenti che disciplinano la materia.

Definizione di Porto Turistico

Per l'art. 2, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 509 del 1997, il porto turistico è il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare.

Tale Decreto definisce il "porto turistico" come quel "complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l’apprestamento di servizi complementari".

È ragionevole ritenere che le opere a terra, così inscindibilmente previste, non siano soltanto quelle indispensabili per mero e necessario completamento tecnico-costruttivo sulla terraferma delle strutture a mare, essendo il porto una struttura complessa, in cui il servizio non può essere svolto senza alcuna opera a terra idonea a garantire le diverse prestazioni a tal fine necessarie.

I porti turistici presentano caratteristiche diverse rispetto a quelle dei porti commerciali, giacché mentre in questi le navi sostano per il compimento delle sole operazioni di carico e scarico, in quello turistico le imbarcazioni possono stazionare fino a quando vuole l’utente, il quale ha anche la possibilità di usufruire delle strutture turistiche annesse.

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L'indice presuntivo di tale qualificazione sarà dato, non dalla amovibilità o meno degli impianti, bensì dalla presenza di servizi complementari alla nautica da diporto, quali assistenza tecnica, riparazione, esercizi commerciali al servizio di qualunque categoria di unità da diporto.

I porti turistici dedicati alla nautica da diporto (cfr. l’art. 2 lett. a del D.P.R. 2.12.1997, n. 509) costituiscono attività di rilevante interesse pubblico, e tale natura si estende anche alle opere accessorie, in quanto funzionali all’apprestamento di servizi complementari alla nautica da diporto (cfr. l’art. 2 lett. a del D.P.R. 2.12.1997, n. 509), quale una darsena destinata all’attività cantieristica.

La realizzazione di un porto turistico comporta la realizzazione di opere non soltanto a mare ma anche a terra.

Normativa di Riferimento

La complessa procedura per la concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto di cui al DPR 02/12/1997 n. 509 (recepito in Sicilia con l’art. 75 della l.r. 4/2003) prevede due fasi distinte: la prima, regolata dall’art. 5, nella quale un’apposita conferenza di servizi è chiamata a valutare l’ammissibilità dell’istanza; la seconda, normata dal successivo art. 6, prevede l'approvazione del progetto definitivo.

La L. n. 84 del 28.01.1994 ha integrato la normativa del codice della navigazione con la tipizzazione delle concessioni demaniali di aree portuali sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, individuando all’art. 18 quale soggetto destinatario delle concessioni di aree portuali l’impresa portuale come configurata dall’art. 16 della legge stessa, e quale oggetto della concessione, l’esercizio delle operazioni portuali.

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La disciplina di cui al regolamento approvato con D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 (operante anche in Sicilia, per effetto delle modifiche intervenute) disciplina il procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, in quanto ritenute rispondenti all'interesse pubblico turistico ricreativo.

L'art. 31 D. Lgs. 79/2011 non definisce le concessioni demaniali marittime, né disciplina il regime di affidamento delle stesse, ma si limita a semplificare il regime autorizzatorio della realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto, in quanto ritenute rispondenti all’interesse pubblico turistico-ricreativo.

La procedura di cui al D.P.R. 509/1997 sulle domande di concessione di costruzione e gestione di porti turistici deve essere necessariamente preceduta dall’espletamento della procedura di V.A.S. che deve precedere il piano della costa.

Nell'ambito della nautica da diporto, l'individuazione dell'istanza di concessione ammessa alle successive fasi della procedura va motivata con riferimento alla maggiore idoneità dell'iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica della regione, alla tutela del paesaggio e dell'ambiente e alla sicurezza della navigazione.

In caso di istanza di concessione demaniale, l’Autorità competente deve valutare la compatibilità dell’opera con la destinazione dell’area demaniale alla finalità prospettata dal privato, legittimamente l’Autorità competente può negare motivatamente la concessione, senza essere vincolata a dare inizio al procedimento ex D.P.R. n. 509/1997.

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Proroga delle Concessioni

L’art. 10, comma 3, d.p.r. n. 509 del 1997 prevede la possibilità di proroga degli atti di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto presuppone l’esercizio da parte dell’Amministrazione di un potere discrezionale non tanto e non solo di carattere tecnico, ma anche di natura amministrativa: il fatto che la P.A. “possa” e non “debba” prorogare la concessione pur a fronte della mancata realizzazione delle opere previste o della necessità realizzare i nuovi interventi necessari per la funzionalità delle strutture portuali, sta a significare che l’istituto della proroga costituisce eccezione alla regola che vuole, alla scadenza della concessione, la cessazione del relativo rapporto.

Dal tenore letterale dell'art. 10, comma 3, d.p.r. n. 509 del 1997, e in applicazione di un criterio ermeneutico teleologico, l’ipotesi di proroga delle concessioni di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto non è tanto prevista a tutela, quantomeno in via principale, degli interessi della concessionaria, ma di quelli al cui soddisfacimento sono finalizzati l’attività esercitata e, conseguentemente, i poteri attribuiti all’Amministrazione competente.

Infatti, la proroga non è intesa come strumento per “l’ammortamento” dei costi per manutenzioni e innovazioni, ancorché di ingente entità economica, sostenuti dalla concessionaria (e rispetto ai quali, peraltro, la concessionaria non può pretendere alcunché), ma è funzionale a soddisfare l’interesse dell’Amministrazione a far sì che la concessionaria termini le opere già previste, ma non ancora ultimate, non per responsabilità della stessa, ovvero realizzi nuovi interventi necessari per la funzionalità delle strutture portuali.

Poteri e Vigilanza

I poteri attribuiti al Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo non sono limitati ai porti (e loro pertinenze) e alle rade, ma si estendono a tutte le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale della sua circoscrizione.

Le funzioni di regolamentazione dell'uso del demanio marittimo, previste dall'art. 30 cod. nav. ed affidate alla Capitaneria di porto, attengono essenzialmente ai profili della sicurezza, della vigilanza e della polizia, e non si estendono ai profili concernenti i rapporti, anche di natura economica, fra concessionario ed utenti.

Il concessionario per la costruzione e la gestione di un porto turistico si sostituisce in ciò alla pubblica amministrazione (naturale legittimata), potendo esigere i canoni e gestire i servizi che eroga nei confronti dei soggetti economici che richiedono di accedere al porto: tale situazione, che può essere definita come ad alto rischio sintomatico di eccesso di potere, impone alla Capitaneria di determinare in modo più rigoroso e puntuale i confini del potere di vigilanza e di autorizzazione.

Il potere di vigilanza del concessionario del porto turistico, nello svolgimento dell’attività di gestione e custodia del bene demaniale (con correlata potestas escludendi), deve limitarsi a verificare il rispetto, da parte degli utenti e operatori vari, delle norme di legge, regolamentari e delle ordinanze dell’autorità marittima; in sostanza al concessionario non può riservarsi un potere discrezionale di determinare quali condotte sono lecite e quali ledono invece gli interessi pubblici (inquinamento, ordine pubblico, ecc.), dovendosi limitare a verificare l’esattezza delle identità e la registrazione degli operatori, che i medesimi siano autorizzati dai proprietari a recarsi a bordo delle imbarcazioni, ecc….

La verifica della regolarità contributiva o fiscale degli operatori del porto spetta ad altre autorità e non certo alla concessionaria del porto stesso.

La concessionaria, nell’ambito del regolamento d’uso del bene demaniale approvato dall’autorità marittima, non deve consentire quei comportamenti che siano effettivamente pericolosi o molesti per i beni e gli utenti, senza eccedere, però, a tal fine, dai limiti del principio di proporzionalità e adeguatezza allo scopo, cioè senza arrivare ad abusare del proprio potere di vigilanza e gestione, finendo per vietare comportamenti che non superano la normale tollerabilità, come previsto, anche nel caso in esame.

Operazioni Portuali

La concessione di aree portuali è possibile solo nei confronti delle imprese autorizzate all’esercizio di operazioni portuali ai sensi dell’art. 16, comma 3° della l. 84/1994.

L’attività di cui all’art. 16 L. 84/94 si colloca nell’ambito di attività economiche private, sia pure di interesse generale, per la cui regolamentazione è richiesto all’Autorità pubblica quella forma di controllo preventivo che si esplica nel richiedere taluni requisiti di professionalità e di organizzazione, propedeutici alla autorizzazione dell’attività medesima, e volti a fare in modo, in definitiva, che l’iniziativa privata non si svolga in assenza di forme di regolamentazione e controllo.

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, è necessario l’accertamento del possesso dei requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di capacità finanziaria, di professionalità degli operatori e delle imprese richiedenti, adeguati alle attività da espletare, tra i quali la presentazione di un programma operativo e la determinazione di un organico di lavoratori alle dirette dipendenze: tale regime autorizzatorio è finalizzato ad assicurare un controllo preventivo sulla professionalità e capacità anche finanziaria delle imprese che operano in ambito portuale in modo stabile e non occasionale, a garanzia del migliore espletamento dei servizi.

Elemento imprescindibile ai fini del rilascio dell’autorizzazione alle operazioni portuali, e, dunque, anche al rinnovo, è l’accertamento del possesso dei requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di capacità finanziaria, di professionalità degli operatori.

Ormeggio in Transito

E’ previsto, anche nel caso in esame, che il concessionario che esercita la gestione aziendale, a pagamento, di “riservare tratti di banchina per gli accosti in transito o che approdano per rifugio”; tale obbligo, gratuito, non può superare le 72 ore. Si precisa, inoltre, che tale obbligo è diretto ai concessionari di “Porto turistico” e “Approdo turistico” e non costituisce parametro vincolante per l’Autorità marittima che ha la competenza nel definire ed emanare la specifica disciplina applicabile nell’ambito di un determinato Porto.

La prescrizione che ammette l'ormeggio al transito per 120 ore (durante le quali le imbarcazioni possono lasciare l'ormeggio e farvi ritorno) rientra nella discrezionalità del Comandante del Porto e non risente del vincolo di cui all'art. 49 nonies D.L.

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