Gratuito Patrocinio: Requisiti per Stranieri Irregolari in Italia
Tutti dovrebbero aver diritto ad un avvocato, cioè a una difesa di un professionista per far valere i propri diritti nelle aule dei tribunali. Non tutti però hanno i mezzi economici per poterne pagare uno. Ecco che nasce il Patrocinio a spese dello Stato, anche detto “gratuito patrocinio”.
La nostra Costituzione all’art. 24 ricorda che “sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”. L’obiettivo è quello di consentire a soggetti economicamente deboli di farsi assistere da un avvocato e, all’occorrenza, da un consulente tecnico, senza sostenere i costi relativi allo svolgimento delle attività svolte dai predetti professionisti, pagati dallo Stato.
È possibile richiederlo per i processi penali, civili, amministrativi, tributari e contabili.
Chi può richiedere il gratuito patrocinio?
Possono richiedere l'ammissione al gratuito patrocinio:
- La persona offesa (cioè la presunta vittima) per i reati di:
- Maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583-bis) e reati di violenza sessuale (609-bis, 609-quater, 609-octies) o 612-bis (atti persecutori).
- Se la vittima è un minorenne: riduzione in schiavitù (art. 600), prostituzione e pornografia minorile (600-bis e 600-ter), le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinquies), altri reati connessi alla tratta e schiavitù (Artt. 601-602), oltre a corruzione o adescamento di minorenne (Art.
Chi è escluso dal gratuito patrocinio?
È invece escluso dal patrocinio a spese dello Stato:
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- Chi è indagato, imputato o condannato per reati di evasione fiscale o per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti nei giudizi penali.
- Chi è difeso da più avvocati nei giudizi penali.
- Chi sostiene ragioni manifestamente infondate (nei processi diversi da quelli penali) e chi è parte in causa per cessione di crediti e ragioni altrui, quando la cessione non sia in pagamento di crediti preesistenti, negli altri giudizi.
C’è una presunzione per chi è stato condannato per reati di mafia e sottoposto al regime del 41 bis: la Cassazione ha recentemente ribadito che il mafioso deve provare in concreto di non superare i limiti di reddito (perché appunto si presuppone che l’attività mafiosa garantisca ricchi profitti) e che non è sufficiente un’autodichiarazione (sentenza n.
Come richiedere il gratuito patrocinio
Il difensore deve essere scelto tra quelli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, che possono essere consultati nel sito internet del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo in cui si svolge il processo. Se al momento della domanda non è ancora stato scelto un difensore, questo si può nominare anche più tardi.
Dopo aver compilato il modulo che contiene la richiesta, questo deve essere firmato dall’interessato e dal difensore, se è già stato nominato. se si tratta di un giudizio civile o amministrativo, alla segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo in cui si svolge il processo.
Documenti necessari
Il richiedente deve munirsi dei seguenti documenti:
- certificato cumulativo di stato di famiglia e residenza (da fare presso l’ufficio anagrafe del Comune di residenza);
- copia del tesserino del codice fiscale (o tessera sanitaria se risulta il codice fiscale);
- copia di un documento di identità (carta d’identità, patente di guida) e permesso di soggiorno in caso di stranieri;
- copia dell’ultima dichiarazione dei redditi (CUD, ecc.);
- documenti e prove a sostegno della propria domanda.
Il magistrato o il Consiglio dell’Ordine, nei 10 giorni successivi, decidono sulla richiesta. Se si viene ammessi al patrocinio a spese dello Stato, tutte le spese vengono pagate dallo Stato e, quindi, non si deve pagare né l’avvocato, né il consulente tecnico. Inoltre, a seguito della sentenza n.
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Bisogna sottolineare che le dichiarazioni delle persone ammesse al patrocinio gratuito possono essere oggetto di controlli anche da parte della Guardia di Finanza, quindi è importante non dichiarare il falso: dichiarazioni false o omissive e la mancata comunicazione degli aumenti di reddito sono punite con la pena della reclusione e con la multa da 309,87 a 1.549,37 euro, oltre al pagamento di tutte le somme corrisposte dallo Stato (art.
Non va confuso con l’ISEE, che è un indicatore di ricchezza patrimoniale che considera anche altri elementi (figli a carico, auto ed immobili posseduti…).Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. A tal proposito, peraltro, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 382 del 1995, nell’affrontare la problematica dei limiti di reddito per il patrocinio a spese dello Stato, ha precisato che “nella nozione di reddito, ai fini dell’ammissione del beneficio in questione, devono ritenersi comprese le risorse di qualsiasi natura, di cui il richiedente disponga, anche gli aiuti economici (se significativi e non saltuari) a lui prestati, in qualsiasi forma, da familiari non conviventi o da terzi, - pur non rilevando agli effetti del cumulo - potranno essere computati come redditi direttamente imputabili all’interessato, ove in concreto accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste dall’art. 2729 cod.
Tale indirizzo interpretativo è stato più volte confermato anche dalla Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che “ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la determinazione dei limiti di reddito rilevano anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione: ne consegue che rilevano anche i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali l’imposizione fiscale è stata esclusa” (Cass. pen., sez. IV, sentenza n. 32782 del 2015; Cass. pen., sez. IV, n. 45159 del 2005; Cass. pen. sez. IV, n. 36362 del 2010; Corte Cost., sentenza n.
Analogamente, è stata considerata rilevante ai fini del limite del reddito anche una somma incassata a titolo di risarcimento del danno (v. Cass. pen., sez. III, n.
Sempre seguendo il ragionamento secondo cui qualsiasi entrata che sia fonte di reddito viene a rilevare per il limite all’ammissibilità del patrocinio a spese dello Stato, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che anche il reddito di cittadinanza concorre come reddito (risposta all’interpello 313 del 2021).L’art. 96 del D.P.R. n.
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A tale proposito, tuttavia, la Suprema Corte ha affermato che il giudice può ricostruire la situazione reddituale del soggetto che richiede l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche mediante presunzioni, ma deve individuare ogni elemento rilevante, motivando adeguatamente la propria decisione attraverso il riferimento al tenore di vita e alle condizioni personali o familiari dell’istante (cfr. Cass. pen., sez. IV, sentenza n.
Qualora la situazione reddituale dell’istante muti, la revoca del beneficio non potrà riguardare l’attività difensiva svolta nel periodo in cui esisteva una situazione reddituale utile alla fruizione del patrocinio a spese dello Stato, ma il giudice dovrà individuare il momento in cui si è determinata la nuova situazione che determina l’esclusione dal beneficio e dovrà disporre la revoca a far data da tale momento (v. Cass. pen., sez. IV, sentenza n. 10661 del 2013).
Divieto per l’avvocato di percepire compensi
L’avvocato difensore, scelto all’interno di una lista di procuratori che hanno dato la disponibilità a difendere persone in questo tipo di cause, può essere retribuito solo ed esclusivamente dallo Stato. L’art. 85 del D.P.R. n. 115 del 2002 si intitola “Divieto di percepire compensi o rimborsi” e prevede che il difensore, l’ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte (ed in generale tutte le persone ammesse al patrocinio a spese dello stato, quindi) non possano chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal decreto.
Per escludere qualsiasi forma di responsabilità disciplinare da parte dell’avvocato, comunque, è importante considerare il momento da cui iniziano a decorrere gli effetti del provvedimento di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato. A tal proposito l’art. 109 del D.P.R. n. 115 del 2002, infatti, prevede che: “Gli effetti decorrono dalla data in cui l’istanza è stata presentata o è pervenuta all’ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l’interessato fa riserva di presentare l’istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi”. Quindi, l’avvocato può chiedere di essere retribuito solo per le prestazioni svolte prima dell’ammissione al beneficio. Ogni accordo diverso da queste regole è nullo e l’avvocato incorre in un grave illecito disciplinare professionale (art. 29 co.
Redditi prodotti all’estero e adempimenti necessari
La Suprema Corte con la sentenza n. 21999 del 2009 ha stabilito che l’attestazione consolare dei redditi eventualmente prodotti all’estero prevista dall’art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002 per l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato per i cittadini extracomunitari non è requisito previsto a pena di inammissibilità.L’art. 79, comma 2, D.P.R.
Nemmeno l’art. Peraltro, di recente, il Trib. di Roma, sez. A tali pronunce della giurisprudenza di merito si è aggiunta anche la Corte Costituzionale che in una sentenza n. Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 29925/2023, ha dichiarato, trattando nello specifico dell’attestazione dei redditi prodotti all’estero, che essa può essere sostituita, in caso di impossibilità di produzione della stessa, da un’autocertificazione, corredata dall’istanza per ottenere la documentazione di cui all’art. 79 del d.P.R. n.
Differenze tra difensore d’ufficio e difensore a spese dello stato
Spesso capita che nel linguaggio comune si parli indifferentemente di difensore d’ufficio e di gratuito patrocinio (anche se sarebbe meglio dire difensore iscritto nelle liste del patrocinio a spese dello Stato).Il difensore di ufficio, tuttavia, è un avvocato nominato dallo Stato che difende l’imputato non ancora provvisto di difensore di fiducia, al fine di garantire il diritto di difesa tecnica in ogni processo penale (art. 24 Cost.).
Insomma, un difensore d’ufficio (avvocato d’ufficio) può essere solo penale e viene nominato se un imputato non ne nomina uno suo o finché non ne decide uno (per garantire di essere sempre difeso da qualcuno).
Attività svolta fuori dal processo
Come in precedenza anticipato, la disciplina del patrocinio a spese dello Stato ha prestato il fianco ad alcuni rilievi critici.Un primo profilo di criticità, invero, riguarda l’attività svolta fuori dal processo.Ai sensi dell’art. 124 del DPR n. 115 del 2002, infatti, il patrocinio a spese dello Stato è previsto solo per l’attività giudiziale, non per quella stragiudiziale.
Essendoci posizioni diverse, è intervenuta la Cassazione Civile a Sezioni Unite, con la sentenza n. 9529 del 2013, chiarendo che l’attività stragiudiziale preliminare all’inizio di un contenzioso processuale che poi effettivamente ha inizio ed è assistito con il gratuito patrocinio, non può avere autonomia di parcellazione e deve essere considerata parte di quello che poi verrà liquidato in sede di compensi del gratuito patrocinio. Per l’effetto, l’avvocato non potrà chiederne il compenso direttamente al cliente ammesso al patrocinio gratuito: tale condotta sarebbe sanzionabile in via disciplinare in quanto consentirebbe illecita duplicazione del compenso.
La stessa sentenza precisa, però, che l’attività esplicantesi fuori dal processo e non meramente propedeutica al procedimento da instaurare, può essere richiesta direttamente al cliente (v. anche Cass. civ., sez. II, sentenza n.
Quanto alle spese per l’assistenza in mediazione, inoltre, la giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Firenze sentenza del 13 gennaio 2015) ha richiamato l’orientamento della Suprema Corte per affermare:
- Nessuna indennità è dovuta all’organismo di mediazione per i soggetti in condizione di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato (art. 17 D.Lgs. n. 28 del 2010).
- La mediazione è attività propedeutica al giudizio e, pertanto, può essere chiesta allo Stato.
Infine, con l’ordinanza n. 206 del 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato che il patrocinio a spese dello Stato è assicurato anche in relazione all’attività difensiva svolta nel corso del procedimento di mediazione obbligatoria di cui all’art. 5, comma 1 del d.lgs. n.
Criticità del patrocinio a spese dello Stato
Uno dei profili di criticità del patrocinio a spese dello Stato concerne la molteplicità di documenti richiesti ai fini della comunicazione dei redditi. Spesso, ad esempio, accade che le persone senza fissa dimora, a causa dei loro continui spostamenti e della durezza della vita in strada, dimentichino di avere alcune proprietà (sovente di nessun valore) o conti corrente.In tali ipotesi, dunque, vi è il rischio che le dichiarazioni delle persone ammesse al beneficio risultino false od omissive ovvero che ci si sia dimenticati di comunicare aumenti di reddito, benché non sia ravvisabile alcun intento doloso (e che insomma, la persona che ha fatto richiesta fosse in totale buona fede).
Tuttavia, in questi casi, qualora non si riescano a produrre elementi idonei a proprio favore, si potrebbe essere puniti con la multa già ricordata (che può superare i 1.500€!), a cui si aggiunge il rischio di una pena della reclusione da 1 a 6 anni e 8 mesi.La Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 14723/2020 ha però affermato che in caso di dichiarazioni inesatte o omissive, si mantiene lo stesso il diritto al patrocinio a spese dello Stato se, a seguito della verifica e del ricalcolo del reddito, questo risulti ancora entro i limiti fissati ex lege.
Inoltre, con una importante decisione, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 157/2021 ha dichiarato che, in caso di impossibilità a presentare la documentazione richiesta, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea può produrre una dichiarazione sostitutiva della documentazione. Per la Corte, infatti, l’eventuale inerzia o inadeguata collaborazione delle autorità consolari non può in alcun modo gravare sullo straniero che voglia accedere alla tutela giurisdizionale.
In tema di patrocinio a spese dello Stato è legittimo il provvedimento di rigetto dell’ammissione al beneficio richiesto da chi abbia già riportato condanna irrevocabile per un reato commesso in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
L’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non può rinunciare al mandato.
In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l’impossibilità di produrre l’attestazione relativa ai redditi prodotti all’estero può essere sopperita con la produzione dell’autocertificazione, corredata dall’istanza per ottenere...
Cos'è il Gratuito Patrocinio?
Il patrocinio a spese dello Stato garantisce il diritto costituzionale di difesa. Esso consente a chi è privo di risorse economiche sufficienti di poter nominare un avvocato e farsi assistere a spese dello Stato. L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale sia nel processo penale, che nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti etc.).
Nessuna somma deve, quindi, essere corrisposta all’avvocato, poiché il legale viene retribuito dallo Stato. La violazione, da parte dell'avvocato, del divieto di percepire compensi o rimborsi dal proprio assistito, costituisce illecito disciplinare professionale.
Il patrocinio a spese dello Stato è regolato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (Testo unico in materia di spese di giustizia).
Gli stranieri possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato?
Si, il Testo unico in materia di spese di giustizia (DPR 115/2002) ha previsto sia nel processo penale che nei processi civile, amministrativo, contabile e tributario, una equiparazione al trattamento previsto per il cittadino italiano di quello relativo allo straniero o all’apolide.
Nei procedimenti diversi da quello penale viene richiesto che lo straniero sia “regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare”. Il concetto di "straniero regolarmente soggiornante" secondo la giurisprudenza deve essere interpretato in senso estensivo comprendendovi anche lo straniero che abbia in corso un procedimento amministrativo e/o giurisdizionale dal cui esito possa derivare il rilascio del permesso di soggiorno (vedi Cass. civ. Sez. II Sent., 05/01/2018, n. 164).
Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.
Quali sono le condizioni economiche per poter accedere al gratuito patrocinio?
Condizione per essere ammessi al patrocinio a spese dello stato è quella di essere titolari di un reddito annuo imponibile, secondo l’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a euro 11.746,68 (parametro aggiornato ogni due anni). Nel calcolo del reddito rientrano anche i redditi su cui non viene pagata l’IRPEF, come il reddito di cittadinanza.
Se l'interessato convive con il coniuge, l’unito civilmente o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia (a meno che non si tratta di una causa in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi).
Quali altri requisiti sono richiesti per beneficiare del gratuito patrocinio?
Nei giudizi diversi da quello penale la legge richiede che le ragioni di chi agisce o resiste “risultino non manifestamente infondate”», per evitare che i non abbienti siano indotti «a intentare cause palesemente infondate senza dover tener conto del loro peso economico». Diversamente, nel processo penale viene assicurata una più intensa protezione, sganciando l’ammissione al beneficio da qualsiasi filtro di non manifesta infondatezza delle ragioni del soggetto interessato.
Per i soli cittadini stranieri il testo unico sulle spese di giustizia richiede che i redditi prodotti all’estero siano certificati dalla autorità consolare competente, che attesti la veridicità di quanto in essa indicato. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta, il certificato consolare può essere sostituito con una dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedi Corte Costituzionale sentenza n. 157/2021)
Dove si presenta la domanda di ammissione al gratuito patrocinio?
Occorre distinguere a seconda che si tratti di una controversia civile, amministrativa, tributaria o di un giudizio penale.Nel primo caso (civile, amministrativo, tributario) la domanda deve essere depositata, dal richiedente o dal suo avvocato, presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nella cui circoscrizione ha sede il giudice competente per la causa e va redatta in carta semplice secondo uno schema prestabilito a seconda della materia del contendere.
La Corte di Cassazione, sentenza n. 30047/2024, ha affermato che l’istanza di ammissione al beneficio presentata dal cittadino straniero comunitario, non residente in Italia, non necessita dell’allegazione del codice fiscale italiano.
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