Visto Individuale o Collettivo: Requisiti per Viaggiare e Lavorare
Questa guida fornisce informazioni dettagliate sui requisiti per ottenere un visto, sia individuale che collettivo, per viaggiare negli Stati Uniti e lavorare in Italia. Esploreremo il sistema ESTA per l'ingresso negli Stati Uniti senza visto e le recenti modifiche alle normative italiane sull'immigrazione per motivi di lavoro.
Viaggiare negli Stati Uniti senza Visto: il Sistema ESTA
Se desideri viaggiare negli Stati Uniti senza visto, è necessario fare una richiesta ESTA online prima di partire, anche solo per un transito! ESTA è un sistema elettronico di autorizzazione di viaggio che, dal 2009, autorizza l'ingresso senza visto negli Stati Uniti nell'ambito del Visa Waiver Program (VWP). L'ESTA può essere richiesto solo online. È cittadino di un paese idoneo al Visa Waiver Program.
Il governo degli Stati Uniti prevede un massimo di 72 ore per il trattamento delle richieste ESTA. Tuttavia, le consigliamo di richiedere l'ESTA il prima possibile. Preferibilmente, la richiesta ESTA dovrebbe essere presentata da 6 a 8 settimane prima della partenza. Così, se la sua richiesta viene rifiutata, avrà ancora tempo per richiedere un visto statunitense corrispondente.
Requisiti per l'ESTA
- Essere cittadino di un paese idoneo al Visa Waiver Program.
- Avere un passaporto biometrico ed elettronico (ePass), valido per la durata del soggiorno negli Stati Uniti.
- Compilare il modulo ESTA online.
Tutti i viaggiatori che desiderano entrare negli Stati Uniti senza visto per un periodo massimo di 90 giorni hanno bisogno di un'ESTA - anche i bambini! Si prega di avere a disposizione una foto della pagina dei dati del passaporto da scaricare. Il modulo è costituito quasi esclusivamente da campi obbligatori, ad eccezione dei dati relativi agli account dei social media.
Per i minori di 18 anni, il modulo ESTA deve essere compilato dai genitori o da un'altra persona competente, come un'agenzia di viaggi o un'agenzia ESTA. La richiesta ESTA non può essere presentata con il passaporto o la carta d'identità del bambino, poiché questi non sono leggibili elettronicamente e quindi non possono essere controllati alla frontiera.
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Il costo di una ESTA per i bambini è uguale a quello per gli adulti e la validità è di due anni. Ogni persona di un gruppo di viaggio deve avere la propria autorizzazione ESTA valida per entrare negli Stati Uniti. Non è prevista una registrazione ESTA separata per le famiglie. Nel caso di una richiesta ESTA di gruppo, il referente del gruppo coordina tutte le richieste e organizza l'intero pagamento alla fine.
Si consiglia di richiedere una ESTA completa, inclusa l'autorizzazione all'ingresso, anche per il transito negli Stati Uniti, poiché l'autorizzazione al viaggio sarà valida per due anni. Questo dà la possibilità di entrare negli Stati Uniti per due anni senza dover rifare la richiesta.
Sì, è possibile utilizzare ESTA per i viaggi d'affari, a condizione che questi non superino i 90 giorni e che il viaggiatore non abbia lavorato per un'azienda statunitense a titolo gratuito durante questo periodo.
Anche i viaggiatori del Visa Waiver Program che arrivano negli Stati Uniti via terra devono ottenere l'autorizzazione ESTA dall'ottobre 2022.
Se la sua richiesta ESTA viene rifiutata a causa di un errore involontario o di un refuso, la preghiamo di contattarci immediatamente se ha presentato la domanda presso di noi.
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Modifiche alla Validità dell'ESTA
Il periodo di validità di un'autorizzazione ESTA è stato modificato per alcuni paesi:
- Per i viaggiatori provenienti dal Brunei, è stato ridotto da due anni a un anno con effetto dal 6 luglio 2023.
- Per i viaggiatori ungheresi, è stato ridotto da due anni a un anno a partire dal primo agosto 2023. Inoltre, gli ungheresi potranno entrare negli Stati Uniti una sola volta tramite l'ESTA e dovranno presentare un certificato di nascita ungherese per il processo ESTA.
Nuove Normative Italiane sull'Ingresso per Motivi di Lavoro (DL 145/2024)
Il Capo I del DL 145/2024 contiene una serie di modifiche alla disciplina dell’ingresso in Italia per motivi di lavoro, introdotte dal Governo con l'obiettivo di superare talune irregolarità emerse nell’applicazione dei meccanismi dei flussi di ingresso per lavoro.
Acquisizione delle Impronte Digitali all’Atto della Richiesta del Visto di Lavoro
Si estende ai visti nazionali l’obbligo di acquisizione degli identificatori biometrici (attualmente impronte digitali), attualmente previsto per i soli visti Schengen in base al codice visti.
Semplificazione delle Modalità di Diniego dei Visti di Ingresso
Fino ad ora, in mancanza di una norma espressa di deroga, il diniego del visto doveva essere preceduto da un avviso di rigetto ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 241/1990.
Soppressione del Meccanismo delle Quote Previste dal Decreto Flussi, Riservate alla Conversione di Permessi di Soggiorno in Lavoro Subordinato
Il cd “decreto Cutro” (DL 20/2023 convertito nella Legge 50/2023) aveva soppresso la previsione che subordinava la conversione dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi di studio e formazione alla disponibilità di una quota prevista dal decreto flussi. In tutti questi casi la conversione del permesso di soggiorno, purché ancora in corso di validità, avviene al di fuori del meccanismo delle quote previste dal decreto flussi. Ne consegue che tali permessi possono ora essere convertiti in qualsiasi momento dell’anno e senza limiti numerici.
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In coerenza con tali disposizioni le nuove norme eliminano il limite delle quote per la conversione dei permessi di soggiorno rilasciati per lavoro stagionale (art 24 del D. Lgs.
Obbligo di Elezione di Domicilio Digitale per il Datore di Lavoro e Digitalizzazione della Procedura Relativa alla Sottoscrizione e Invio del Contratto di Soggiorno
Viene introdotto l’obbligo per il datore di lavoro di fornire all’Amministrazione un domicilio digitale (PEC) per consentire l’invio certo di comunicazioni essenziali alla prosecuzione dell’iter della domanda. L’'art. 37 del D.L. n.
Sottoscrizione Digitale del Contratto di Soggiorno
Con le nuove norme vengono digitalizzate le procedure di ingresso: si prevede la sottoscrizione in forma digitale del contratto di soggiorno e dell’accordo di integrazione direttamente tra le parti e non più presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, con successiva trasmissione di tali atti allo Sportello da parte del datore di lavoro.
In particolare, in relazione alla fase iniziale del procedimento di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, è stato modificato l’articolo 22, comma 2, del TUI., prevedendo l’obbligo, per il datore di lavoro, di trasmettere allo Sportello Unico per l’Immigrazione, contestualmente alla domanda, il certificato di idoneità alloggiativa e l’asseverazione in originale digitale, nonché il domicilio digitale (PEC). Tale modifica consentirà all’Amministrazione di ricevere la necessaria documentazione in originale sin dalla fase di avvio del procedimento amministrativo, eliminando, così, la necessità di una successiva convocazione del datore di lavoro presso lo Sportello Unico ai fini dell’acquisizione di tale documentazione in originale cartaceo.
Coerentemente con la digitalizzazione del procedimento, con riferimento alla fase successiva al rilascio del nulla osta lavoro subordinato, viene soppresso l’obbligo, per il datore di lavoro e il lavoratore, entro otto giorni dall’ingresso di quest’ultimo nel territorio nazionale, di recarsi presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
La nuova disciplina di digitalizzazione del procedimento di sottoscrizione del contratto di soggiorno si applica anche nelle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro stagionale, di ingresso per lavoro in casi particolari di cui all’art. 27 T.U.I. e di ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati di cui all’art.
Richiesta di Conferma del Datore di Lavoro Prima del Rilascio del Visto e Sanzione di Irricevibilità della Domanda per Mancata Sottoscrizione del Contratto di Soggiorno in Passato
Sono state, introdotte disposizioni finalizzate a prevenire o far fronte ad alcune condotte di datori di lavoro che, dopo l’inoltro della richiesta del nulla osta, si disinteressano del prosieguo del relativo procedimento amministrativo.
Si introduce, quindi, in capo al datore di lavoro l’obbligo di confermare, l’ interesse ad assumere il lavoratore prima che venga rilasciato il visto. In particolare, il datore di lavoro, dovrà confermare la richiesta di nulla osta entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di tale conferma da parte del datore di lavoro, la richiesta di nulla osta si intende rifiutata e il nulla osta è revocato.
In pratica la nuova procedura, che entrererà in vogore solo da gennaio, prevede che emesso il nulla osta al lavoro il Sistema Informativo dei visti che riceve la domanda di visto dal lavoratore, invierà, prima di lavorarla, una comunicazione al Sistema Informativo del Sportello Unico, il quale a sua volta trasmetterà al datore di lavoro via PEC una richiesta di conferma dell’interesse all’assunzione. Soltanto la conferma positiva, comunicata in ritorno tra i sistemi, farà andare avanti il procedimento di emissione del visto.
Viene, inoltre, prevista l’irricevibilità della richiesta di nulla osta presentata dal datore di lavoro che, nel triennio precedente, non ha sottoscritto il contratto di soggiorno all’esito di precedente, analoga richiesta. Irricevibile anche la domanda presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione risulti emesso decreto che dispone il giudizio o condanna per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo (art.603-bis del codice penale).
Riduzione dei Termini per la Preventiva Verifica di Indisponibilità di Lavoratori Già Presenti sul Territorio Nazionale (CD Labour Market Test)
Dal 2022, il datore di lavoro prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro è tenuto a verificare presso il Centro per l’Impiego competente che non vi siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore che si trova all’estero. Tale verifica va effettuata attraverso l’invio di una richiesta di personale al Centro per l’Impiego, attraverso un modulo predisposto dal Ministero del Lavoro o dalle Regioni.
Alla richiesta di nulla osta, pertanto si può procedere solo se:
- il lavoratore segnalato dal centro per l’impiego non è per il datore di lavoro idoneo al lavoro offerto;
- il lavoratore inviato dal centro per l’impiego non si presenta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta;
- oppure il il Centro per l’impiego non risponde alla richiesta presentata dal datore di lavoro.
Con il nuovo decreto sono stati ridotti da 15 a 8 i giorni di attesa necessari per una risposta. Se il centro per l’impiego quindi non comunica entro 8 giorni dal ricevimento della richiesta di aver individuato uno o più lavoratori disponibili e in linea con il profilo ricercato, il datore di lavoro può legittimamente ritenere che la ricerca abbia avuto esito negativo e procedere con la richiesta di nulla osta al lavoro.
Lavoratori Stagionali, Possibilità di Stipulare, nel Periodo di Validità del Nulla Osta al Lavoro, un Nuovo Contratto Entro 60 Giorni Dalla Scadenza del Precedente
L’attuale disciplina prevede che lo sportello unico per l'immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro stagionale per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto. Fermo restando il limite di nove mesi, il nulla osta al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore è esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto.
Le nuove norme prevedono in primo luogo l’iscrizione obbligatoria dei lavoratori stagionali sulla c.d. piattaforma SIISL (sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, istituito dal DL n. 48/23) a seguito dell’avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno (anche in tal caso digitalizzata). Sebbene la posizione del lavoratore risulterà, in un primo momento, archiviata in virtù del rapporto di lavoro in essere instaurato all’ingresso, la stessa ritornerà ad essere visibile alla scadenza del precedente contratto allo scopo di facilitare il lavoratore nella ricerca di un nuovo impiego.
Le nuove norme fissano, inoltre, un limite temporale, pari a sessanta giorni decorrenti dal termine finale del precedente contratto di lavoro, entro il quale può intervenire la nuova offerta di lavoro stagionale e la conseguente proroga e rinnovo del nulla osta e del permesso di soggiorno.
La Precompilazione delle Domande di Nulla Osta al Lavoro con Chiusura Anticipata Rispetto al Click Day
Viene regolamentata e anticipata di mesi rispetto al cd click day, la fase di precompilazione dei moduli di domanda sul portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell’interno. La procedura che viene sperimentata prevede che le richieste di nulla osta per tale categoria di lavoratori debbano essere presentate allo Sportello Unico per l’immigrazione esclusivamente per il tramite delle agenzie per il lavoro (APL), ovvero delle associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico.
In pratica anche se il rapporto di lavoro verrà effettivamente instaurato nei confronti dell’assistito e non dell’Agenzia, le domande di nulla osta al lavoro potranno essere presentate solo tramite le APL o le le associazioni datoriali. Le richieste di assunzione possono essere presentate per l’assistenza alla persona dell’assistito o del suo coniuge o parente o affine entro, salvo alcune eccezioni, il secondo grado, anche non conviventi, purché residenti in Italia. Anche per la presentazione di tali domande è previsto un click day (7 febbraio 2025) e si applicano tutte le disposizioni previste dall’articolo 22 TUI, con esclusione del silenzio assenso nell’esame delle relative domande di nulla osta al lavoro.
Le nuove norme prevedono anche alcune limitazioni per i lavoratori che utilizzeranno tale canale di ingresso: in particolare nei primi dodici mesi di effettiva occupazione legale sul territorio nazionale, sarà possibile esercitare esclusivamente l’attività lavorativa autorizzata e eventuali cambiamenti di datore di lavoro sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte dei competenti Ispettorati territoriali del lavoro.
Numero Massimo di Domande per Richiedente
Le nuove norme introducono per il 2025 un limite massimo per le richieste di nulla osta al lavoro che possono essere presentate da singoli datori di lavoro che non si affidano all’intermediazione delle organizzazioni datoriali. Tale limite, previsto già in passato, ma eliminato a partire 2007, mira ad impedire la proliferazione di domande di singoli dietro le quali non c’è una reale offerta di lavoro.
I Click Day e le Nuove Quote per il 2025
Le quote di ingresso e le date dei click day per il 2025 sono già stati fissati nel Decreto di programmazione triennale (DPCM 27 settembre 2023).
Eliminazione del Silenzio Assenso per la Fase di Esame delle Domande Relative a Lavoratori di Stati a Rischio (Nel 2025 Si Tratta di Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka)
L’articolo 3 del nuovo decreto,ai fini di prevenire e contrastare fenomeni recentemente riscontrati di irregolarità nella gestione dei flussi di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, prevede che, per lavoratori cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o priva dei requisiti previsti dalle legge, non si applichi la procedura di silenzio assenso prevista per il rilascio del nulla osta al lavoro.
Di regola trascorsi 60 giorni (termine ridotto a 20 giorni per il lavoro stagionale) dalla presentazione delle domande di nulla osta al lavoro senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente ed inviato - in via telematica - alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che, dovranno rilasciare il visto di ingresso. In base alla modifica introdotta, per l’assunzione dei lavoratori di quei Paesi che verranno individuati con un apposito decreto del Ministero degli Esteri, la procedura del rilascio automatico del nulla osta non sarà possibile e il nulla osta al lavoro potrà essere rilasciato solo dopo verifiche effettive da parte della Questura e dell’Ispettorato del lavoro.
Tabella Riepilogativa delle Modifiche per il Lavoro in Italia
Modifica | Descrizione |
---|---|
Acquisizione Impronte Digitali | Estensione dell'obbligo ai visti nazionali. |
Semplificazione Diniego Visti | Eliminazione dell'avviso di rigetto. |
Soppressione Quote Conversione | Conversione permessi studio/formazione senza limiti. |
Domicilio Digitale Datore | Obbligo di PEC per comunicazioni. |
Sottoscrizione Digitale Contratto | Digitalizzazione della firma del contratto di soggiorno. |
Conferma Datore Prima del Visto | Obbligo di conferma dell'interesse ad assumere. |
Riduzione Termini Labour Market Test | Riduzione dei giorni di attesa per la verifica di disponibilità. |
Lavoratori Stagionali | Possibilità di nuovo contratto entro 60 giorni. |
Precompilazione Domande | Anticipazione della fase di precompilazione dei moduli. |
Numero Massimo Domande | Limite massimo per richieste di nulla osta. |
Eliminazione Silenzio Assenso | Verifiche effettive per lavoratori di paesi a rischio. |
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