Albergo Atene Riccione

 

Impresa Turistica Ricettiva: Requisiti e Normative in Italia

L’attività ricettiva è quella diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità esercitata nelle strutture ricettive (art. 8, comma 2, del Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. Le strutture ricettive si suddividono in (art. 8, comma 1 del Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n.:

  • strutture ricettive alberghiere e paralberghiere, cioè gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico alberghiere, gli alberghi diffusi, le residenze d'epoca alberghiere, i bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale, le residenze della salute (beauty farm), ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie (art.
  • strutture ricettive extralberghiere, cioè gli esercizi di affittacamere, le attività ricettive a conduzione familiare (bed and breakfast), le case per ferie, le unità abitative ammobiliate ad uso turistico, le strutture ricettive-residence, gli ostelli per la gioventù, le attività ricettive in esercizi di ristorazione, gli alloggi nell'ambito dell'attività agrituristica, attività ricettive in residenze rurali, le foresterie per turisti, i centri soggiorno studi, le residenze d'epoca extralberghiere, i rifugi escursionistici, i rifugi alpini, ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie (art.
  • strutture ricettive all'aperto, cioè i villaggi turistici, i campeggi, i campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche, i parchi di vacanza (art.
  • strutture ricettive di mero supporto, cioè le strutture ricettive allestite dagli enti locali per coadiuvare il campeggio itinerante, escursionistico e locale (art.

Le imprese turistiche ricettive (ad eccezione delle strutture agrituristiche di cui alla Legge 20 febbraio 2006, n. 96) devono attenersi agli standard minimi qualitativi determinati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, previa consultazione delle associazioni di categoria e dei rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano (art. 10, comma 1). Peraltro, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono introdurre, ove ritenuto opportuno, livelli di standard migliorativi rispetto a quelli minimi definiti in ambito nazionale (art.

Le agenzie di viaggio e turismo sono le imprese turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, sia di accoglienza sia di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico, incluse le attività di assistenza e di accoglienza ai turisti, in conformità al Codice del Consumo (art. 18, comma 1, del Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. Inoltre, ai sensi del Codice del Turismo, sono considerate agenzie di viaggio le imprese esercenti in via principale l'organizzazione dell'attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale quando assumono direttamente l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto e quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio (art.

Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo hanno l’obbligo di stipulare polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento dei propri obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio, in relazione al costo complessivo dei servizi offerti (art. L'apertura, il trasferimento e le modifiche riguardanti l'operatività delle agenzie di viaggi e turismo, sono soggetti alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività “SCIA”, nel rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e finanziari previsti dalle leggi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano (art.

L'attività oggetto della SCIA (secondo i limiti e le condizioni di cui all’art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n.

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Legislazione Regionale

La L.R. 16/2004, modificata dalla L.R. 4/2010, regola l'apertura, la classificazione e gli adempimenti necessari per la gestione delle strutture ricettive nella regione. Il testo della legge è completato da quattro specifiche direttive emanate dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'art.

La L.R. 16/2004, modificata dalla L.R. 4/2010, unitamente all'atto di Giunta regionale n. Per aprire un’attività ricettiva di qualsiasi tipo occorre presentare una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), su modulistica approvata dalla Regione, al Comune in cui è ubicata la struttura.

Delibere di Giunta Regionale

  • Strutture alberghiere: delibera di Giunta regionale n. 916/2007 (pubblicata sul BUR n. 141 del 18/9/2007) modificata dalle delibere di Giunta regionale n.1017/09 e n. 1301/09 (pubblicate sul BUR n. 188 del 6/11/2009 e n.
  • Strutture extralberghiere: delibera di Giunta regionale n. 2186/2005 (pubblicata sul BUR n. 32 del 2/03/2006), modificata dalla delibera n. 802/2007 (pubblicata sul BUR n.
  • Strutture all'aria aperta: delibera di Giunta regionale n. 2150/2004 (pubblicata sul BUR n.168 del 14/12/2004), modificata dalla delibera n. 803/2007 (pubblicata sul BUR n.
  • Bed and breakfast: delibera di Giunta regionale n.

Gli agriturismi non sono disciplinati dalla L.R. 16/04 ma dalla L.R. 4/2009.

Classificazione delle Strutture Ricettive

Le strutture ricettive si suddividono in:

  • Strutture ricettive alberghiere: alberghi e residenze turistico-alberghiere (RTA o residence).
  • Strutture ricettive extralberghiere: case per ferie, ostelli, rifugi alpini, rifugi escursionistici, affittacamere (con la specifica aggiuntiva di room and breakfast e di locanda) e case e appartamenti per vacanza gestiti in forma di impresa.

Le strutture alberghiere sono classificate, secondo i parametri stabiliti dalla delibera di Giunta regionale n. 916/2007 modificata dalle delibere di Giunta regionale n. 1017/09 e n. Le strutture all’aria aperta sono classificate, secondo i parametri stabiliti dalla delibera di Giunta regionale n. 2150/2004, modificata dalla delibera n. Le strutture extralberghiere sono classificate, secondo i parametri stabiliti dalla delibera di Giunta regionale n.

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Marchi Identificativi

Con determina n. 15528/07 è stato approvato il marchio relativo alla specificazione tipologica aggiuntiva di Residenza d'epoca per le strutture extralberghiere. Bed and Breakfast: i gestori di Bed and Breakfast possono esporre la targa con il marchio approvato con deliberazione della Giunta regionale n.

Strutture alberghiere e all’aria aperta: con determinazione del Responsabile del Servizio n. 14994 del 14 novembre 2007, pubblicata nel B.U.R. n. Strutture extralberghiere: con determinazione del Responsabile del Servizio Turismo e Qualità Aree turistiche n. 6008/2006, rettificato con determina n. 7953/2006, sono stati approvati i marchi identificativi delle strutture ricettive extralberghiere.

Funzioni Amministrative e di Controllo

Il Comune esercita tutte le funzioni amministrative relative all'apertura, all'esercizio e alla classificazione delle strutture ricettive dirette all'ospitalità. Si ricorda che tutta la modulistica necessaria alla presentazione delle domande, deve essere richiesta al Comune nel quale è ubicata la struttura turistica. La Regione, con il coinvolgimento degli enti locali, esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo e realizza la banca dati regionale sulle strutture ricettive.

La Giunta regionale, definisce le caratteristiche, i requisiti minimi e le modalità di esercizio che devono possedere le strutture ricettive ai fini della loro apertura, autorizzazione e classificazione, nonché le modalità e gli standard dei controlli.

Reclami

Gli ospiti delle strutture ricettive possono presentare reclamo in caso di:

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  • per carenza di servizi: gli ospiti delle strutture ricettive che abbiano accertato delle carenze nella gestione e nei servizi, rispetto a quanto dichiarato, possono presentare reclamo, debitamente sottoscritto, al Comune di competenza.
  • per irregolare applicazione dei prezzi: gli ospiti delle strutture ricettive che ritengono di aver pagato prezzi superiori a quelli indicati nella prescritta tabella o superiori a quanto dichiarato, possono presentare reclamo alla Provincia in cui la struttura è ubicata.

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