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Riconoscimento del Diploma Straniero in Italia: Una Guida Dettagliata

I titoli di studio o professionali conseguiti all’estero non hanno valore legale in Italia, salvo nei casi previsti dalla legge.

Per chi intende lavorare in Italia, chiedere il riconoscimento del proprio titolo è possibile, ma i percorsi appaiono spesso confusi o troppo complessi per chi desidera intraprenderli.

Quadro Normativo

Una panoramica sulla normativa sovranazionale e nazionale di riferimento è disponibile sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Per quanto riguarda i titolari di protezione internazionale, l’art. 27 della Direttiva europea 2004/83/CE stabilisce che gli Stati membri devono garantire la parità di trattamento tra i beneficiari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ed i loro cittadini nel quadro delle vigenti procedure di riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri.

Tale previsione è stata confermata dalla successiva Direttiva 2011/95/Ue all’art. 28.

Leggi anche: Guida al Riconoscimento Titoli

Per la normativa nazionale di recepimento, l’art. 26 del decreto legislativo 251/2007, così come modificato dal decreto legislativo 18/2014, prevede che “ai titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria si applicano le disposizioni concernenti il riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri per i cittadini italiani” (comma 3).

Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all'estero dai titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, si prevede che “le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui e' stato ottenuto il titolo, ove l'interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione” (comma 3-bis).

In attuazione di tale disposizione, la Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore del MUR, all’interno delle "Procedure Per l'ingresso, Il Soggiorno, l'immatricolazione Degli Studenti Internazionali E Il Relativo Riconoscimento Dei Titoli, Per I Corsi Della Formazione Superiore In Italia”, ha invitato le istituzioni di formazione superiore italiane a «svolgere riconoscimenti dei cicli e dei periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell’accesso all’istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani (art. 2 Legge 148/2002)» e «a porre in essere tutti gli sforzi necessari al fine di predisporre procedure e meccanismi interni per valutare le qualifiche dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria, anche nei casi in cui non siano presenti tutti o parte dei relativi documenti comprovanti i titoli di studio».

Per saperne di più visita la pagina dedicata sito del CIMEA.

Cosa si intende per riconoscimento?

Se sono in possesso di un titolo conseguito all'estero possono attivare a questo fine un percorso di riconoscimento formale.

Leggi anche: La nostra guida sul riconoscimento dei titoli

I cittadini stranieri che vogliono esercitare in Italia una professione regolamentata, proseguire gli studi o partecipare a concorsi pubblici devono possedere un titolo di studio o professionale che abbia valore legale in Italia.

Non sempre per lavorare nel proprio settore di competenza è necessario attivare un percorso di riconoscimento formale.

Nelle professioni non regolamentate, quelle che non hanno requisiti specifici di accesso definiti per legge, ciò che conta sono le esperienze e le competenze possedute (per saperne di più sul riconoscimento delle competenze non formali e informali vai al focus dedicato) Ciò non toglie che anche in tali casi potrebbere essere comunque utile ottenere il riconoscimento del proprio titolo.

Per esercitare una professione regolamentata, invece, - es. professioni mediche, docenti, avvocati, commercialisti, psicologi ecc. - occorre necessariamente possedere un titolo formalmente riconosciuto.

Il riconoscimento formale si basa su una logica comparativa: il percorso di studi o professionale compiuto all'estero viene comparato con un analogo italiano e gli enti competenti stabiliscono analogie e differenze.

Leggi anche: Come far valere il tuo titolo in Italia

In alcuni casi il riconoscimento è totale, in altri vengono assegnate delle misure compensative per colmare eventuali differenze tra i due percorsi.

In altri ancora, il titolo o la qualifica non vengono riconosciuti.

I percorsi di riconoscimento

Le macro tipologie di percorso di riconoscimento sono:

  1. il riconoscimento di un titolo o qualifica professionale
  2. il riconoscimento formale dei titoli di studio (accademici e di scuola superiore)
  3. il riconoscimento a fini di iscrizione a un percorso formativo
  4. lo scopo specifico che si intende perseguire (es.

Cambiano nei diversi casi anche gli enti competenti a cui rivolgersi a seconda del titolo e della finalità del riconoscimento (Le professioni regolamentate e i Ministeri competenti).

Per i titolari di protezione internazionale è prevista in tutti i percorsi la possibilità di avvalersi dei servizi del Ministero degli Affari Esteri, che riceve la documentazione dal candidato e la invia alla Rappresentanza Diplomatica italiana competente (quella del Paese in cui e` stato rilasciato il titolo) la quale rilascia la Dichiarazione di Valore in loco.

Per un approfondimento vai alla sezione dedicata al riconoscimento dei titoli di studio per i titolari di protezione internazionale sul sito del CIMEALa dichiarzione di valore è un documento ufficiale, scritto in lingua italiana, che descrive sinteticamente un titolo di studio conferito ad una persona da un’istituzione appartenente ad un sistema educativo diverso da quello italiano.

È un documento di natura esclusivamente informativa e quindi non costituisce di per se´ alcuna forma di riconoscimento del titolo in questione.

Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, e` opportuno che la Dichiarazione di Valore contenga informazioni sul tipo di abilitazione professionale garantito dal titolo che si sta facendo riconoscere nel Paese in cui e`stato conseguito.

Riconoscimento Accademico di un Dottorato Conseguito all’Estero

Il riconoscimento accademico di un dottorato conseguito all’estero è una procedura di valutazione mirata all’ottenimento del corrispettivo titolo finale di terzo ciclo in Italia.

La procedura di riconoscimento, che ha una durata massima di 90 giorni, prevede la verifica analitica del titolo di dottorato estero.

Non è previsto il riconoscimento accademico condizionato, cioè il riconoscimento con ulteriori adempimenti formativi e di ricerca.

Se hai conseguito un dottorato di ricerca all’estero e vuoi partecipare a un concorso per ricercatore/ricercatrice in università o enti di ricerca pubblici in Italia per cui sia richiesto il titolo di dottorato, dovrai chiederne il riconoscimento al Ministero dell’Università e della Ricerca.

Documenti necessari per il riconoscimento del dottorato

  • copia o scansione del titolo di dottorato ufficiale estero corrispondente al terzo ciclo di studi, secondo il quadro dei titoli del Processo di Bologna e di livello 8 secondo il Quadro Europeo delle Qualificazioni (European Qualifications Framework - EQF), conseguito presso una istituzione della formazione superiore ufficiale estera e sua traduzione certificata in italiano o in inglese.
  • attestazione o certificazione rilasciata dalla competente istituzione della formazione superiore estera attestante l’indicazione del numero di anni di corso.
  • titolo di studio con il quale si è avuto accesso al corso di dottorato estero, recante traduzione ufficiale in italiano o inglese; se il titolo è in inglese, non è necessaria la traduzione.

Riconoscimento dei Titoli di Studio di Scuola Secondaria

Con questo percorso di riconoscimento il titolo estero acquisisce in Italia lo stesso valore legale dell'analogo titolo rilasciato da una scuola secondaria italiana.

Attualmente in Italia il riconoscimento dei titoli di studio di scuola secondaria è accessibile solo ai cittadini dell’Unione Europea e ai titolari di protezione internazionale.

I cittadini extra Ue che necessitino di un titolo di scuola secondaria di I grado o di II grado che abbia valore legale in Italia devono iscriversi presso un Centro Provinciale per l'istruzione degli adulti (CPIA).

Tali centri, sono stati istituiti proprio allo scopo di soddisfare le esigenze d’istruzione e di formazione di giovani e adulti con età superiore al 16° anno - sia italiani che stranieri.

Equivalenza ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. 165/2001

L’equivalenza del proprio titolo è spendibile sempre e comunque.

Chi può presentare domanda di equivalenza ai sensi dell’art.38 del D.lg.165/2001?

Modalità di presentazione della domanda (art.38 del D.lg.165/2001).

L’ente responsabile della procedura di equivalenza art. 38 è il Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per l’Organizzazione ed il Lavoro Pubblico - Servizio per le Assunzioni e la Mobilità,che procede alla relativa determina, sentito il parere che viene formulato dal Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e formazione - D.G.

La valutazione dei titoli di studio esteri ai fini della loro corrispondenza con il titolo italiano, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 29 del 25 gennaio 2006 e dell’art. 48 DPR 394/1999, viene effettuata dal Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e formazione -D.G.

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