Riconoscimento del Diploma Straniero in Italia: Una Guida Dettagliata
L'Italia, con i suoi 2,3 milioni di lavoratori stranieri, pari al 10% della forza lavoro occupata, rappresenta un contesto multiculturale in cui l'inserimento professionale dei cittadini non comunitari è una realtà consolidata. Tuttavia, l'occupazione è spesso concentrata in posizioni di basso livello, con un elevato tasso di sovra-qualificazione tra i lavoratori stranieri. Uno degli ostacoli principali all'accesso a posizioni qualificate è la difficoltà nel far valere i titoli di studio e le qualifiche professionali acquisite all'estero. Questa guida fornisce informazioni dettagliate sui percorsi di riconoscimento dei titoli esteri in Italia.
Quadro Normativo di Riferimento
I titoli di studio o professionali conseguiti all’estero non hanno valore legale in Italia, salvo nei casi previsti dalla legge. Una panoramica sulla normativa sovranazionale e nazionale di riferimento è disponibile sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca.
Per i titolari di protezione internazionale, l’art. 27 della Direttiva europea 2004/83/CE stabilisce che gli Stati membri devono garantire la parità di trattamento tra i beneficiari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ed i loro cittadini nel quadro delle vigenti procedure di riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri. Tale previsione è stata confermata dalla successiva Direttiva 2011/95/Ue all’art. 28.
Per la normativa nazionale di recepimento, l’art. 26 del decreto legislativo 251/2007, così come modificato dal decreto legislativo 18/2014, prevede che “ai titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria si applicano le disposizioni concernenti il riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri per i cittadini italiani” (comma 3). Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all'estero dai titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, si prevede che “le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui e' stato ottenuto il titolo, ove l'interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione” (comma 3-bis).
In attuazione di tale disposizione, la Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore del MUR, all’interno delle "Procedure Per l'ingresso, Il Soggiorno, l'immatricolazione Degli Studenti Internazionali E Il Relativo Riconoscimento Dei Titoli, Per I Corsi Della Formazione Superiore In Italia”, ha invitato le istituzioni di formazione superiore italiane a «svolgere riconoscimenti dei cicli e dei periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell’accesso all’istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani (art. 2 Legge 148/2002)» e «a porre in essere tutti gli sforzi necessari al fine di predisporre procedure e meccanismi interni per valutare le qualifiche dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria, anche nei casi in cui non siano presenti tutti o parte dei relativi documenti comprovanti i titoli di studio».
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Per saperne di più visita la pagina dedicata sito del CIMEA.
Cosa si Intende per Riconoscimento?
I cittadini stranieri che vogliono esercitare in Italia una professione regolamentata, proseguire gli studi o partecipare a concorsi pubblici devono possedere un titolo di studio o professionale che abbia valore legale in Italia. Se sono in possesso di un titolo conseguito all'estero possono attivare a questo fine un percorso di riconoscimento formale. Non sempre per lavorare nel proprio settore di competenza è necessario attivare un percorso di riconoscimento formale.
Nelle professioni non regolamentate, quelle che non hanno requisiti specifici di accesso definiti per legge, ciò che conta sono le esperienze e le competenze possedute. Ciò non toglie che anche in tali casi potrebbere essere comunque utile ottenere il riconoscimento del proprio titolo. Per esercitare una professione regolamentata, invece, - es. professioni mediche, docenti, avvocati, commercialisti, psicologi ecc. - occorre necessariamente possedere un titolo formalmente riconosciuto.
Il riconoscimento formale si basa su una logica comparativa: il percorso di studi o professionale compiuto all'estero viene comparato con un analogo italiano e gli enti competenti stabiliscono analogie e differenze. In alcuni casi il riconoscimento è totale, in altri vengono assegnate delle misure compensative per colmare eventuali differenze tra i due percorsi. In altri ancora, il titolo o la qualifica non vengono riconosciuti.
I Percorsi di Riconoscimento
Le macro tipologie di percorso di riconoscimento sono:
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- il riconoscimento di un titolo o qualifica professionale
- il riconoscimento formale dei titoli di studio (accademici e di scuola superiore)
- il riconoscimento a fini di iscrizione a un percorso formativo
Cambiano nei diversi casi anche gli enti competenti a cui rivolgersi a seconda del titolo e della finalità del riconoscimento. Per i titolari di protezione internazionale è prevista in tutti i percorsi la possibilità di avvalersi dei servizi del Ministero degli Affari Esteri, che riceve la documentazione dal candidato e la invia alla Rappresentanza Diplomatica italiana competente (quella del Paese in cui e` stato rilasciato il titolo) la quale rilascia la Dichiarazione di Valore in loco. Per un approfondimento vai alla sezione dedicata al riconoscimento dei titoli di studio per i titolari di protezione internazionale sul sito del CIMEA
La Dichiarazione di Valore
La dichiarazione di valore è un documento ufficiale, scritto in lingua italiana, che descrive sinteticamente un titolo di studio conferito ad una persona da un’istituzione appartenente ad un sistema educativo diverso da quello italiano. È un documento di natura esclusivamente informativa e quindi non costituisce di per se´ alcuna forma di riconoscimento del titolo in questione.
Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, e` opportuno che la Dichiarazione di Valore contenga informazioni sul tipo di abilitazione professionale garantito dal titolo che si sta facendo riconoscere nel Paese in cui e`stato conseguito. Nel caso in cui l’albo professionale in Italia sia suddiviso in sezioni e/o settori (per es. Professioni regolamentate: ai sensi dell’art. Esiste inoltre la possibilità che uno Stato membro non regolamenti una determinata professione, ma che preveda una “formazione regolamentata” ai sensi dell’art. alle qualifiche di provenienza non-UE, il DPR 394/99, Artt.
Al Ministero della giustizia compete il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all’estero per le professioni su cui esercita anche la vigilanza. Con d.m. del 27 febbraio 2020 n.60 (GU n. sull'ordine degli psicologi in seguito all'entrata in vigore del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31. La competenza per il riconoscimento dei titoli di psicologo e di psicoterapeuta è del ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. sulle professioni di biologo e chimico la cui vigilanza è stata attribuita al Ministero della salute a decorrere dal 15 febbraio 2018, come indicato all'art. 9 della legge 11 gennaio 2018, n.
Ai sensi dell’art. È sufficiente essere in possesso dei requisiti per l’accesso alla professione (per es. laurea e tirocinio e/o esame di stato se richiesti nello Stato di interesse), mentre non è necessario essere in possesso dei requisiti per l’esercizio della professione stessa (per es. Ad esempio, se esiste un ordine professionale, è sufficiente essere in possesso di tutti i requisiti per iscriversi all’ordine stesso, mentre non è necessario essere iscritti. Se si vuole chiedere la restituzione di documentazione allegata (in originale o copia autentica) la documentazione verrà inviata all’indirizzo indicato al termine del procedimento. I decreti di riconoscimento sono pubblicati sul sito www.giustizia.it restano in linea 90 giorni. 1" BIC: BITAITRRENT - IBAN: IT 07Y 01000 03245 348 008 1205 01.
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Al fine della determinazione della misura compensativa, vengono valutati anche studi ed esperienze professionali (ovunque svolti), se adeguatamente documentati ed esplicativi del tipo di attività svolta, con documenti e/o attestazioni del datore di lavoro che descrivano le attività svolte, il luogo e il relativo periodo. la Direttiva 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, recepita in Italia con il d.lgs. 2 febbraio 2001 n. la Direttiva 249/1977/CE, recepita in Italia con la l.
In caso di dubbi circa la possibilità di effettuare una attività lavorativa specifica (ad es. Per la professione di ingegnere, in funzione della sezione/i e del settore/i dell’albo degli ingegneri (civile-ambientale, industriale, dell’informazione) scelto ai fini del riconoscimento, al fine di confrontare il percorso formativo con quello richiesto per l'omologo italiano, al fine di una eventuale applicazione di misure compensative ai sensi dell’art.
L'albo dei giornalisti, istituito presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale, è ripartito in due elenchi, uno dei professionisti e l'altro dei pubblicisti (art. 26 l. All'albo dei giornalisti è annesso l'elenco dei giornalisti di nazionalità straniera (art. 28 l. l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti di nazionalità straniera (art. 28 e 36 della legge n. 69/1963). “I giornalisti stranieri residenti in Italia possono ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 28 sempre che lo Stato di cui sono cittadini pratichi il trattamento di reciprocità". La condizione di reciprocità richiesta dall'art. 36 l. Il giornalista straniero iscritto nell'elenco speciale non può diventare direttore o vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa, poiché l'art. 46 l. 69/1963, in combinato con la sentenza della Corte costituzionale italiana 10 luglio 1968 n. 98, richiede l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti o nell'elenco dei pubblicisti.
Chi Può Fare Domanda
Possono fare domanda:
- cittadini italiani per matrimonio (art. 381 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n.
- cittadini italiani per naturalizzazione (art. 381 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n.
- i titolari di status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 383 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n.
Come Fare
Documenti necessari (art. 381 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n.
- Titolo di studio rilasciato dalla scuola straniera (vedi allegato 1 nota MIUR 20 aprile 2011, prot. n.
- Certificato di cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione Europea (art.1 Legge 7 febbraio 1990, n.
Se la cittadinanza è stata acquisita per matrimonio (art.1 Legge 7 febbraio 1990, n.
Se la cittadinanza è stata acquisita per naturalizzazione (art.1 Legge 7 febbraio 1990, n.
- (vedi allegato 1 nota MIUR 20 aprile 2011, prot. n.
- Atti e documenti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana ai fini dell’esenzione dalla prova integrativa di Italiano (vedi allegato 1 nota MIUR 20 aprile 2011, prot. n.
Per i titoli di istruzione secondaria di II grado occorre anche (vedi allegato 1 nota MIUR 20 aprile 2011, prot. n.
- (vedi allegato 1 nota MIUR 20 aprile 2011, prot. n.
L’equipollenza con un diploma italiano di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria Superiore può essere disposta soltanto nei riguardi di corrispondenti titoli finali di studi stranieri dell’istruzione secondaria superiore. Il dirigente dell’Ufficio V può sottoporre il candidato a delle prove integrative (prova di italiano, di cultura o tecnico/professionale), secondo i programmi e le modalità previste dalla tabella allegato C. al D.M. Le prove integrative previste dall’art. 5 della Legge 153/71 possono essere sostenute dai soggetti di cui al comma 3 art. 1 Legge 7 febbraio 1990, n. I termini del procedimento per il riconoscimento dell’equipollenza sono fissati dal D.M. Legge n. Nota prot. n. Nota prot. n.
L’equipollenza del proprio titolo è spendibile sempre e comunque. L’equivalenza ai sensi dell’art. Chi può presentare domanda di equivalenza ai sensi dell’art.38 del D.lg. Modalità di presentazione della domanda (art. L’ente responsabile della procedura di equivalenza art. 38 è il Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per l’Organizzazione ed il Lavoro Pubblico - Servizio per le Assunzioni e la Mobilità,che procede alla relativa determina, sentito il parere che viene formulato dal Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e formazione - D.G. Partecipazione a procedure di reclutamento indetti da Enti con natura giuridica privatistica (art.12- Legge 29/2006 e art. La valutazione dei titoli di studio esteri ai fini della loro corrispondenza con il titolo italiano, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 29 del 25 gennaio 2006 e dell’art. 48 DPR 394/1999, viene effettuata dal Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e formazione -D.G.
Tabella: Tassi di Sovra-Qualificazione
Gruppo | Tasso di Sovra-Qualificazione |
---|---|
Lavoratori non comunitari | 73,6% |
Italiani | 17,5% |