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Inserimento Scolastico degli Alunni Stranieri: Quadro Normativo in Italia

La presenza di alunne/i straniere/i è cresciuta costantemente dagli anni Novanta del secolo scorso fino alla prima decade del nuovo secolo. Il problema della presenza degli studenti stranieri viene affrontato dal Ministero della Pubblica Istruzione alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso con due importanti circolari:

  • CM n. 301/1989 in cui si affermano le condizioni del diritto allo studio per gli alunni non italofoni nella fascia d’età 3-14 anni
  • CM n. 2 dell'8 gennaio 2010 "Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana"

Significativa è, anche, la C.M. Educare all’interculturalità significa costruire la disponibilità a conoscere e a farsi conoscere nel rispetto dell’identità di ciascuno in un clima di dialogo e di solidarietà”. Sempre nella stessa C.M.

Il 20 novembre dello stesso anno, l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ha approvato la Convenzione sui diritti dei bambini che verrà recepita dal nostro Parlamento con la legge 27 maggio 1991, n. 176.

In questo documento, si afferma il principio della prospettiva interculturale «valida allo stesso tempo per gli alunni italiani e per quelli stranieri».

Nell’articolo 1 della legge si afferma che è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini italiani.

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Il Decreto si occupa di tutti gli aspetti riguardanti la condizione delle persone con background migratorio (disposizioni relative all’ingresso, al soggiorno, all’assistenza sanitaria, al lavoro stagionale, al ricongiungimento familiare, ecc.). In particolare, nell’art.

Per quanto concerne il diritto allo studio e all’apprendimento, un posto di particolare rilievo è occupato dal DPR n. 394/1999. Nell’art. 45 del Decreto si afferma che i minori stranieri sono soggetti all’obbligo scolastico alla stregua dei coetanei italiani, «indipendentemente dalla regolarità in ordine al soggiorno».

Nel 2006, pochi mesi prima della scadenza naturale della legislatura, la ministra Letizia Moratti del governo di centro-destra presieduto da Silvio Berlusconi, ha emanato un importante documento. Si tratta delle prime Linee guida riguardanti gli alunni stranieri. Nel Documento predisposto dall’Osservatorio per conto del Ministero dell’istruzione si sintetizzano le peculiarità dell’approccio educativo della scuola italiana verso gli alunni stranieri.

Nell’art. 1 del DPR si afferma che «i minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d’istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.

Nel 2014, sulla scorta del testo del 2006, le Linee guida saranno aggiornate. Il documento rappresenta uno strumento per i dirigenti scolastici, i docenti, i genitori, gli operatori delle associazioni, cui spetta il compito di rinnovare l’azione educativa e didattica a vantaggio di tutti. L’articolazione del documento richiama in parte le Linee guida del 2006. Il filo conduttore di queste Linee guida è l’educazione interculturale che rifiuta «sia la logica dell’assimilazione, sia quella della convivenza tra comunità etniche chiuse».

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Nel 2017, il Parlamento approva la legge n. La legge n. Stabilisce, inoltre, che debba essere nominato un tutore per ogni minore presente sul territorio italiano privo di genitori che possano esercitare la responsabilità genitoriale. Il tutore ha la rappresentanza legale del minore; agisce, pertanto, in nome e per conto del tutelato, compiendo atti giuridici e curando gli interessi della persona. In particolare, l’art. 14 si occupa dell’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo. Dal momento dell’accoglienza del MSNA nelle strutture scolastiche, si afferma nell’art.

Nel marzo del 2022, l’allora ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, trasmette alle istituzioni scolastiche gli Orientamenti Interculturali. Costituiscono un aggiornamento delle Linee guida del 2014; si pongono dunque in continuità con i documenti precedenti attualizzando specifiche problematiche, a seguito della crisi pandemica.

Un importante provvedimento legislativo è rappresentato, infine, dalla legge 29 luglio 2024 n. All’art. 11 della legge (Misure per l’integrazione scolastica degli alunni stranieri), stabilisce dall’anno scolastico 2025/2026, il Ministro dell’istruzione e del merito potrà procedere all’assegnazione di un docente destinato all’insegnamento dell’italiano per stranieri per le classi con un numero di studenti stranieri (che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze di base della lingua italiana) pari o superiore al 20% degli studenti della classe.

Nel decreto ministeriale n. 183/2924, si afferma che l’educazione civica contribuisce a una formazione volta a favorire l’inclusione degli alunni con cittadinanza non italiana nella scuola italiana. Una delle finalità di questo insegnamento, introdotto con la legge n.

Protocollo di Accoglienza e Inserimento

Il Protocollo di Accoglienza (P.d.A.) intende presentare procedure per promuovere l’inserimento degli alunni di madrelingua diversa da quella italiana al fine di rispondere ai loro bisogni formativi e rafforzare le attività di sostegno linguistico e culturale a essi rivolte. Il P.d.A. contiene indicazioni, criteri e principi riguardanti le diverse fasi dell’accoglienza, dall’attività di facilitazione e di apprendimento della lingua italiana come L2 all’elaborazione di piani di studio personalizzati, secondo quanto previsto dall’art. 45 del DPR 31/08/1999 n° 394, dalla C.M. 24/2006 (Linee Guida sull’integrazione degli alunni stranieri), dalle Indicazioni Nazionali (2007) e dalla C.M. n. 1. 2. Nell'ambito dei compiti attribuiti dal DPR 31/08/99 all'art.

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La C.d.A. a) Dirigente scolastico: presiede la Commissione e controlla che i Consigli di Classe in cui sono inseriti gli studenti da alfabetizzare adottino percorsi educativi personalizzati. b) Docente referente per il settore intercultura: stabilisce contatti con Enti Locali, Servizi e altre Istituzioni scolastiche per elaborare proposte, progetti e corsi di formazione.

Obbligo Scolastico e Iscrizioni

L'obbligo scolastico, integrato nel più ampio concetto di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione (art. 68 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, ripreso nell'art. 2 della Legge n. 53/2003 e nell'art.I del Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 relativi al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione) concerne evidentemente anche i minori stranieri che abbiano tra i 15 e i 18 anni indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al soggiorno in Italia (art. 38 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286; art. 45 del D.P.R. n.394/99).

Le iscrizioni, pertanto, possono essere richieste in qualsiasi momento dell'anno scolastico (D.P.R. n. 394/99, art. 45; C.M. del 23 marzo 2000, n. 87; C.M. del 5 gennaio 2001, n. 3; C.M. del 28 marzo 2002, n. 87; C.M. del 23 dicembre 2005, n. 93). Gli alunni privi di documentazione anagrafica o in posizione di irregolarità, vengono iscritti con riserva in attesa della regolarizzazione. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado (art. 45 del D.P.R. n. 394/99). L'iscrizione scolastica con riserva non costituisce un requisito per la regolarizzazione della presenza sul territorio italiano, né per il minore, né per i genitori.

Documenti Richiesti all'Iscrizione

All'atto dell'iscrizione devono essere richiesti documenti appresso elencati e compilata la domanda di iscrizione predisposta dall’istituto:

  1. Permesso di soggiorno e documenti anagrafici: Il permesso di soggiorno viene rilasciato direttamente all'alunno straniero che abbia compiuto il 14° anno d'età, in caso contrario ad uno dei due genitori. Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il dirigente scolastico accetterà la ricevuta della Questura attestante la richiesta. Per i documenti anagrafici (carta di identità, codice fiscale, certificato di nascita, atto di cittadinanza) la recente normativa estende ai cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti, il diritto all'autocertificazione (Leggi n. 15/68 e n. 127/97, D.P.R. n. 403/98), fermo restando il dovere di esibire il documento di riferimento, se richiesto e se reperibile agli atti di uffici italiani. In caso di eventuale discrepanza tra le informazioni contenute nell'autocertificazione e documenti di riferimento, oppure tra i dati di due documentazioni distinte - di per sé valide - (ad es. per quanto concerne i dati anagrafici), potranno essere ritenuti validi i dati del permesso di soggiorno. In mancanza dei documenti, la scuola iscrive comunque il minore straniero, poiché la posizione di irregolarità non influisce sull'esercizio di un diritto-dovere riconosciuto. Il contenuto delle norme citate nel precedente paragrafo esclude che vi sia un obbligo da parte degli operatori scolastici di denunciare la condizione di soggiorno irregolare degli alunni che stanno frequentando la scuola. Qualora la scuola riscontri il caso di minori stranieri "non accompagnati" (ossia che risultino abbandonati o privi di genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro tutela) deve darne subito segnalazione all'autorità pubblica competente per le procedure di accoglienza e affido, ovvero di rimpatrio assistito (art. 32 del D.L.vo. n. 286/98). Per quanto concerne l'accertamento della cittadinanza dell'alunno, si ricorda che, secondo la normativa in vigore nel nostro Paese, chi nasce in Italia da genitori stranieri acquisisce la cittadinanza dei genitori. Si segnala, altresì, che i figli di coppie miste possono avere doppia cittadinanza.
  2. Documenti sanitari: Il documento attestante le vaccinazioni obbligatorie effettuate deve essere tradotto in italiano. Di recente è stato chiarito che i dirigenti degli istituti di istruzione statale, o non statali, sono tenuti ad accertare se sono state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione della relativa certificazione. Se il minore ne è privo, la famiglia può rivolgersi ai servizi sanitari perché rilevino la situazione vaccinale ed eseguano l'intervento sanitario eventualmente necessario. In ogni caso, la mancanza di vaccinazioni non può precludere l'ingresso a scuola, né la regolare frequenza. Se il minore non è vaccinato e la famiglia dichiara di non volerlo vaccinare, il Capo d'istituto comunica la circostanza alla ASL di competenza (Circolare Ministero della Sanità e della Pubblica Istruzione del 23 settembre 1998).
  3. Documenti scolastici: E' richiesto il certificato attestante gli studi compiuti nel paese d'origine, o la dichiarazione del genitore dell'alunno o di chi ha la responsabilità del minore, attestante la classe e il tipo d'istituto frequentato. Il dirigente scolastico, per le informazioni e le conferme del caso, può prendere contatto con l'autorità diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell'alunno.

Valutazione e Supporto Linguistico

I risultati del test d’ingresso relativo alla conoscenza dell’italiano, valutata sulla base dei livelli individuati dal Quadro Comune di Riferimento Europeo, serviranno per organizzare corsi di italiano L2 di livello adeguato alle competenze degli alunni. Il corso destinato agli eventuali alunni non italofoni con una scarsa (livello A1) o nulla conoscenza dell’italiano si svolgerà fin dai primi giorni di scuola in orario curricolare. I corsi di approfondimento (Italiano per studiare), destinati a quegli alunni non italofoni con una conoscenza dell’italiano corrispondente ai livelli A2, B1 e B2, si svolgeranno dal mese di ottobre in orario extra-curricolare.

Gli alunni stranieri, al momento del loro arrivo, si devono confrontare con due diverse strumentalità linguistiche: la lingua italiana del contesto concreto, indispensabile per comunicare nella vita quotidiana (“la lingua per comunicare”) e la lingua italiana specifica, necessaria per comprendere ed esprimere concetti, sviluppare l'apprendimento delle diverse discipline e una riflessione sulla lingua stessa (“la lingua dello studio”). La lingua per comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può oscillare da un mese a un anno, in relazione all'età, alla lingua d'origine, all'utilizzo in ambiente extrascolastico. Per apprendere la lingua dello studio, invece, possono essere necessari alcuni anni, considerato che si tratta di competenze specifiche.

Lo studio della lingua italiana deve essere inserito nella quotidianità dell'apprendimento e della vita scolastica degli alunni stranieri, con attività di laboratorio linguistico e con percorsi e strumenti per l'insegnamento intensivo dell'italiano. L'apprendimento e lo sviluppo della lingua italiana come seconda lingua deve essere al centro dell'azione didattica.

Gli studenti che si iscrivono entro settembre/ottobre, alla fine del primo quadrimestre verranno valutati solo nelle discipline che non hanno l’italiano come lingua veicolare, negli altri casi si rimanderà la valutazione a un momento successivo. Alla fine dell’anno gli alunni dovranno essere, comunque, valutati in tutte le discipline.

Integrazione e Risorse Territoriali

Per promuovere la piena integrazione degli alunni di nazionalità non italiana nel più vasto contesto sociale e per realizzare un progetto educativo che coniughi le pari opportunità con il rispetto delle differenze, la scuola ha bisogno delle risorse del territorio, della collaborazione con servizi, associazioni, luoghi d'aggregazione, biblioteche e, in primo luogo, con le Amministrazioni locali, per costruire una rete d'intervento che rimuova eventuali ostacoli e favorisca una cultura dell'accoglienza e dello scambio culturale. Al riguardo, la Commissione Accoglienza ha il compito di: contattare le associazioni di volontariato che operano nel territorio; stabilire periodiche occasioni d'incontro per favorire lo scambio di conoscenze e per affrontare tematiche concrete; attivare la collaborazione con le Amministrazioni locali per costruire percorsi comuni di formazione e per proporre servizi ed esperienze comuni.

Ieri il Senato ha approvato definitivamente il ddl di conversione, con modificazioni, del “DL 71/2024 - Sport, sostegno agli alunni con disabilità, avvio a.s. 2024/2025 e norme su università e ricerca”. A partire dall’anno scolastico 2025/2026, il Ministero dell’istruzione potrà assegnare docenti dedicati all’insegnamento della lingua italiana alle classi con almeno il 20% di studenti stranieri appena arrivati in Italia (“che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione”) o che comunque non raggiungono un livello A2 di conoscenza dell’Italiano.

La nuova legge prevede anche accordi tra le scuole e i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) per verificare il livello di ingresso di conoscenza della lingua italiana e per predisporre i Piani didattici personalizzati degli studenti stranieri neoarrivati.

A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le istituzioni scolastiche promuovono attività di potenziamento didattico in orario extracurricolare a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027», in attuazione del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma.

Normative di Riferimento

  • “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” 19/02/2014
  • C.M. n. 2 dell'8 gennaio 2010 "Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana"
  • Documento di indirizzo - Ottobre 2007 "La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri"

I minori stranieri comunque presenti sul territorio italiano hanno il diritto e il dovere all’istruzione; per essi valgono i principi di vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico. Le scuole pubbliche sono tenute ad accoglierli.

Nel tempo, sono state emanate norme che rappresentano per noi una preziosa risorsa per far fronte all’emergere del fenomeno migratorio, la C.M. Per quanto attiene alla Legge 40 del 6 Marzo 1998, occorre far riferimento all’art. 36 “Istruzione e gli stranieri. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.

Art. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all’obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico.

L’iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull’identità dichiarata dell’alunno, il titolo viene rilasciato all’interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell’iscrizione. a. b. c. d. Il Collegio dei Docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri.

Articolo 34 della Costituzione Italiana"La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso".Ad oggi in Italia l'istruzione è obbligatoria per almeno 10 anni e riguarda la fascia di eta compresa tra i 6 e i 16 anni. L'adempimento dell'obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età.

Articolo 38 del Testo Unico sull'Immigrazione (D.lgs. n. 286/1998)"I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi e di partecipazione alla vita della comunità scolastica". I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. L’obbligo di iscrizione scolastica non viene meno quindi se i genitori del minore siano irregolarmente presenti sul territorio italiano.

L’articolo 6, comma 2, del Testo Unico specifica che l’esibizione del permesso di soggiorno è esclusa in caso di provvedimenti attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, tra le quali vi è l’iscrizione scolastica. La posizione del minore risulta dunque autonoma rispetto a quella dei suoi familiari irregolarmente presenti in Italia ed essa non impedisce comunque l’esercizio del diritto di accesso all’istruzione di ogni ordine e grado, anche nel caso di scuola dell’infanzia.

L' articolo 45 del Regolamento di attuazione delle norme del Testo Unico (DPR n. 394/99 e successive modifiche) prevede che iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane possa essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. Se i genitori presentano, ai fini dell’iscrizione nelle scuole italiane, la documentazione anagrafica del minore in forma incompleta il minore viene iscritto con riserva. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado.

In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno; c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza; d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

L’inosservanza dell'obbligo di istruzione elementare da parte dei genitori o dei responsabili del minore è sanzionata penalmente (articolo 731 del codice penale). Inoltre, l’inadempimento all’obbligo di istruzione dei figli minori determina la perdita integrale dei crediti assegnati all’atto della sottoscrizione dell’accordo di integrazione e di quelli successivamente conseguiti e la risoluzione dell’accordo per inadempimento.

Al fine di garantire uno sviluppo positivo del processo di apprendimento per tutti e per un’efficace inclusione sociale la ripartizione degli studenti stranieri nelle classi avviene evitando la presenza predominante di studenti stranieri, che può rappresentare al massimo il 30% del totale degli studenti della classe. Per approfondire: ISMU: Alunni con background migratorio in Italia.

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