Invito per Stranieri Ucraini in Italia: Requisiti e Procedure
La normativa italiana in tema di comunicazione, ingresso e soggiorno dello straniero nel territorio nazionale, di cui all’art. 2, comma 6 e 9, art. 4 e 5 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ai sensi dell’articolo 5 comma 8-bis del DPR 394 del 1999 , e, ai fini dell’ingresso e circolazione nell’area Schengen, ai sensi dell’art.47 comma 1 lettera i) del Regolamento CE n. 810/2009 (Codice dei Visti) definisce le regole per l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri.
Cliccando sulla domanda “Lei ha bisogno del visto?” e compilando i dati di Nazionalità, Residenza, Durata soggiorno e Motivo visto, il cittadino straniero può sapere se deve munirsi di visto per fare ingresso in Italia e ottenere informazioni di carattere puramente indicativo (e non esaustivo) sui requisiti generali per richiederlo.
Come invitare una persona in Italia per turismo
La lettera di invito è un documento tramite il quale un cittadino straniero regolarmente soggiornante o un cittadino italiano, può invitare in Italia - per turismo - un cittadino straniero. Lo straniero residente in Italia, o il cittadino italiano, che intende ospitare un parente o un amico, deve compilare un’apposita dichiarazione - chiamata appunto lettera d’invito - indicando il vitto, l’alloggio ed eventuali cure mediche della persona da invitare. E’ necessario altresì assicurare il rientro in patria della persona ospitata.
Chi deve fare la lettera di invito
La lettera deve essere quindi compilata dal soggetto che vive in Italia, dovrà poi essere inviata al soggetto che si intende ospitare. Quest’ultimo dovrà presentare la lettera d’invito all’Ambasciata o Consolato italiani del Paese di origine, al fine di ottenere il visto d’ingresso per turismo. Per alcune Ambasciate è sufficiente la lettera d’invito senza firma autenticata, basta allegare solo la fotocopia del documento di identità del dichiarante. Per altre Ambasciate invece, è necessaria la firma autenticata.
Come fare una lettera di invito
Nella lettera di invito, sarà necessario indicare:
Leggi anche: Requisiti e procedura per la Lettera di Invito
- i dati della persona da ospitare;
- la durata e il motivo del soggiorno;
- i dati sulla posizione lavorativa della persona da ospitare, se questa svolge attività lavorativa o meno nel proprio paese;
- eventuali legami di parentela con il soggetto ospitato;
- l’indicazione dell’alloggio presso cui verrà ospitato il familiare o l’amico una volta che avrà ottenuto il visto di ingresso;
- assicurazione sanitaria avente una copertura minima di €30.000 per le spese di ricovero ospedaliero d’urgenza e le spese di rimpatrio.
Documenti per lettera di invito per stranieri
I documenti necessari includono:
- copia del documento di identità e codice fiscale di colui che invita;
- permesso di soggiorno per chi non è cittadino italiano;
- documentazione relativa al possesso di un alloggio disponibile;
- assicurazione sanitaria;
- prenotazione del volo di andata e di ritorno;
- documentazione relativa la possesso di risorse economiche;
- passaporto di colui che vuole venire in Italia con validità di almeno 6 mesi dal momento della richiesta.
Dove si fa la lettera di invito
La lettera di invito per ottenere l’ingresso va presentata al Consolato o all’Ambasciata italiana del Paese di residenza dello straniero che vuole venire in Italia. Quindi lo straniero che intende richiedere un visto di ingresso per turismo in Italia deve presentare all’Ambasciata o Consolati italiani nel Paese di origine una lettera di invito da parte di un cittadino italiano o straniero residente in Italia nel rispetto di tutti i requisiti sopra riportati.
Requisiti per l'ingresso e il soggiorno
L’Autorità di polizia è titolata a precludere l’ingresso dello straniero nel Territorio dello Stato, anche se in possesso di un regolare visto, qualora non riscontri le condizioni d’ingresso ed i requisiti di ammissione nel territorio dello Stato stabilite dell’art. 5 del Regolamento CE 562/2006 (Codice Frontiere Schengen) relativo al regime di attraversamento delle frontiere, la cui competenza spetta alle Autorità di polizia preposte.
Per l'ingresso è necessario disporre di:
- adeguati mezzi finanziari di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n.
- la disponibilità di un alloggio: prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalità, prestata da cittadino italiano o straniero regolarmente residente in Italia.
In presenza di richiesta di visto avanzata dal cittadino italiano o di un altro Paese dell'Unione Europea residente in Italia, in favore di parenti entro il II grado, in possesso dei requisiti previsti, il visto per turismo è rilasciato prescindendo dalla valutazione di cui all'art.
Leggi anche: "Invito al Viaggio": significati e interpretazioni
Mezzi di sussistenza
L’articolo 4, comma 3, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero n. 286 del 25 luglio 1998, dispone che «[…] l’Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l’adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l’ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno.
Lo straniero che intende entrare in Italia dovrà dimostrare la disponibilità di mezzi di sussistenza mediante esibizione di valuta, fideiussioni bancarie, polizze fideiussorie assicurative, titoli di credito equivalenti o con atti comprovanti la disponibilità di fondi di reddito nel territorio nazionale. Le risorse economiche da dimostrare dipendono dalla durata del viaggio e dal paese che rilascia il visto.
Ad eccezione degli ingressi per soggiorni nazionali riconducibili ad attività retribuita e remunerata o di quelli che hanno un’autonoma disciplina di riferimento relativa ai mezzi economici richiesti, con la Direttiva del Ministero dell’Interno del 01.03.2000 sono stabiliti i criteri di definizione dei mezzi economici richiesti e sono quantificati i mezzi di sussistenza da dimostrare, nell'ambito delle condizioni per l'ingresso nel territorio italiano e per il rilascio del visto. La tabella è esposta al pubblico nei locali dell’Ambasciata/Consolato o consultabile al seguente link (vedi tabella).
Lo straniero dovrà inoltre indicare la disponibilità di idoneo alloggio nel territorio nazionale ed il possesso della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile anche con l’esibizione del biglietto di ritorno.
Fideiussione bancaria
Infatti, nell’eventualità in cui il soggetto ospitato non abbia le risorse economiche necessarie per il soggiorno in Italia, l’ospitante potrà mettere a disposizione in favore del richiedente - a titolo di garanzia economica sotto forma di “fideiussione bancaria” - una specifica somma di denaro.
Leggi anche: Requisiti per il Documento di Invito
La fideiussione per visto turistico o di studio costituisce una garanzia per ogni soggetto straniero che voglia ottenere un visto per l’ingresso in Italia o in uno dei Paesi compresi nell’area di Schengen. Serve a garantire allo straniero che intende venire in Italia, che colui che lo ospita saprà provvedere economicamente alle sue esigenze.
Come funziona la fideiussione bancaria
Con la fideiussione verrà chiamato in causa un soggetto terzo che farà da garante tra il cittadino extracomunitario e il soggetto che lo ospita. Il soggetto terzo, che di solito è una banca o una compagnia assicurativa, garantirà di provvedere alle finanze necessarie per il sostentamento di colui che intende venire in Italia. In questo modo, qualora lo straniero si trovi nelle condizioni di non disporre delle finanze per il proprio soggiorno in Italia, interverrà il fideiussore.
Per ottenere dunque la fideiussione bancaria per visto turistico, il soggetto che vive in Italia dovrà quindi depositare uno specifico importo sufficiente a tutelare il soggiorno della persona in Italia. Tale importo rimarrà bloccato nel conto del contraente per un tempo massimo al doppio del tempo della fideiussione. Quindi per un soggiorno di 90 giorni per esempio, la fideiussione si sbloccherà dopo 180 giorni. Allo scadere del termine, se la somma non sia stata richiesta dallo Stato italiano, l’importo depositato tornerà nella disponibilità del contraente.
La fideiussione bancaria può essere richiesta per ospitare:
- uno studente straniero;
- una persona straniera per motivi di turismo;
- una persona straniera per affari;
- ottenere il ricongiungimento familiare;
- una persona straniera per eventi sportivi;
- una persona straniera per motivi religiosi;
- una persona straniera per motivi familiari.
Tabella per la determinazione dei mezzi di sussistenza richiesti per l’ingresso nel territorio nazionale per turismo
Dopo l'arrivo in Italia
Il cittadino straniero entro 8 (otto) giorni lavorativi, dall’ingresso in Italia per un soggiorno di lunga durata, deve adempiere agli obblighi derivanti dalle norme relative al soggiorno sul territorio dello Stato, avanzando istanza di richiesta di Permesso di Soggiorno nei modi indicati in questa pagina web cliccando il link di seguito relativamente alla finalità di soggiorno indicata nella rispettiva tipologia di visto di cui si è in possesso.
Se la persona è ospitata in una casa privata, entro 48 ore dall’ingresso in Italia, il proprietario di casa o il locatario deve essere darne comunicazione alla Polizia locale tramite dichiarazione di ospitalità.
Importante: Ai sensi della normativa italiana, un provvedimento di espulsione può essere adottato nei confronti dello straniero che è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera o si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza delle previste comunicazioni, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto (salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore), ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato, oppure è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo.
Sui siti istituzionali del Ministero dell’Interno, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, della Polizia di Stato, sul Portale Immigrazione e delle Poste Italiane, possono essere consultate maggiori dettagliate informazioni correlate alle norme, procedure e disciplina sull’immigrazione, attinenti ai visti di ingresso e ai permessi di soggiorno. Ogni ulteriore informazione non espressamente contemplata nel presente avviso o nei siti istituzionali sopra citati, potrà essere richiesta, sul territorio nazionale direttamente al Ministero dell’Interno o alle questure dipendenti per territorio, competenti per l’Italia in materia migratoria e di soggiorno.
TAG: #Stranieri