Turismo Sessuale con Animali: Definizione, Implicazioni e Aspetti Legali
Il turismo con animali può sembrare un'esperienza unica e positiva, ma purtroppo non sempre è così. Molte strutture, spacciate per santuari, in realtà allevano e maltrattano gli animali per sfruttarli a fini turistici. È fondamentale saper distinguere le realtà etiche per evitare di alimentare abusi e truffe.
Dal punto di vista strettamente forense, l'incesto viene definito come la «congiunzione carnale tra persone di sesso diverso, legate da vincoli di parentela, o di affinità, tali da costituire impedimento al matrimonio come fratello e sorella, genitori e figli, nonni e nipoti» ed è rigorosamente condannato con la pena della reclusione.
Il Complesso di Edipo: Un'Analisi Psicologica
È grazie a Freud che Edipo esce dalla sua tragedia greca per entrare a far parte della realtà psichica. Edipo, figlio di Laio, ancor prima di nascere aveva il destino segnato da una tremenda profezia: avrebbe portato la distruzione della sua famiglia, assassinando il padre e sposando la madre.
Per tale motivo Laio decise di abbandonare Edipo sulla cima del monte Citerone. Un pastore di Corinto, che udì i vagiti del piccolo, lo portò ai propri sovrani Polibo e Merope, che non potevano avere figli. Polibo chiamò il bambino Edipo, che significa “piede gonfio” e lo allevò con cura, proprio come se fosse stato suo figlio.
Per sfuggire al tremendo fato, Edipo fuggì da Corinto; durante la fuga uccise alcuni uomini, tra i quali vi era anche il suo vero padre, Laio. Giunto a Tebe, sposò Giocasta, senza sapere che ella fosse sua madre. L'incesto fu per i due, un tragico destino al quale non potevano sfuggire.
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Ma Edipo è un bambino abbandonato, un bambino per il quale i genitori non sono stati capaci di rischiare a causa di ciò che l'oracolo aveva predetto loro. L’“esterno”, la voce di altrui, aveva avuto più forza del loro amore per il bambino; questi genitori non hanno tentato di trovare un destino diverso per il loro figlio e per stessi.
Esistono però pareri discordanti: alcuni autori ritengono che Freud sbagliava quando pensava che il complesso di Edipo fosse una forma di conflitto comune a tutte le società in qualsiasi momento storico. In realtà, la nascita dell'idea di paternità si collega al passaggio dalla condizione nomade a quella stanziale e all'introduzione dell'allevamento degli animali.
La Famiglia Incestuosa: Un "Blocco Monolitico"
Oggi è condivisa l'idea che l'incesto sia un «evento familiare, il sintomo, il punto di arrivo, di un complesso groviglio di relazioni patologiche interne alla famiglia». Quindi un insieme di complesse e profonde relazioni disfunzionali che si sviluppano nel tempo come seguendo una sorta di “copione” collettivo che in varia misura coinvolge tutti e dove l'incesto agisce come “stabilizzatore” di conflitti e problemi che riguarda più aree funzionali e più soggetti del sistema familiare in cui si esprime.
La definizione più incisiva e sintetica della famiglia incestuosa è quella di Racamier che la definisce un “blocco monolitico” in cui si azzerano le distinzioni generazionali, i ruoli e la struttura tanto cari a Freud perché le parti si scambiano e si invertono in modo dinamico.
Un aspetto importante si riferisce alla capacità, da parte della figura genitoriale non abusante (quasi sempre la madre) di accogliere i segnali o le rilevazioni del figlio (o della figlia), di credergli, di schierarsi dalla sua parte e di assumere dunque, un ruolo di genitore protettivo. La letteratura mette in luce che solo il 40% delle vittime però, vede la famiglia al suo fianco dopo la rivelazione, e dai dati del CBM per i casi trattati tra il 1990 e il 1995, emerge, ancor più drammaticamente, che solo nel 27% il bambino riceve protezione dalla sua famiglia nei casi di incesto.
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Il Tabù dell'Incesto: Proibizione Universale
Molti antropologi sono inclini a considerare la proibizione dell'incesto come uno dei pochi divieti universali, comuni a tutte le culture conosciute e studiate. Un'esplicita proibizione delle unioni incestuoso si trova già nell'antico testamento. Tuttavia è il tabù stesso, indipendentemente dalle regole che lo sostengono, a dimostrare che esiste una tendenza all'incesto e che senza di esso non sarebbe inibita.
In Totem e Tabù, Freud riporta e commenta l'incesto come è vissuto da alcuni popoli primitivi della Melanesia, della Polinesia e della Malesia. È facilmente intuibile come, in questo caso, la prevenzione dell'incesto renda impossibile al giovane il ritorno all'oggetto amato, in cui ha investito non solo le sue esigenze di amore e di essere amato, ma anche le proprie possibilità di sopravvivenza.
Se socialmente l'incesto è un divieto permanente, insormontabile e perseguibile, lo stesso rigore non è applicato per quelle relazioni sessuali che tutto hanno dell'incesto tranne la consanguineità. In particolare è la spiegazione sociologica quella che oggi è ritenuta dalla maggior parte degli antropologi la più convincente. Ed essa si correla con il binomio esogamia/endogamia, ovvero con la tendenza riscontrabile in ogni società, a contrarre matrimoni ed unioni sessuali con appartenenti ad uno stesso gruppo (endogamia) o ad un gruppo diverso dal proprio (esogamia).
In Totem e tabù, Freud muove dalla nozione antropologica di totem, l'oggetto sacro, per lo più un animale, che viene considerato simbolo della tribù e contraddistingue l'appartenenza alla tribù stessa e una specie di legame di parentela fra tutti i membri della stessa. In generale la tensione verso l'esogamia, corrisponde al fortificarsi del gruppo, non solo in termini biologici e genetici ma anche in termini culturali e sociali.
Alla base della proibizione dell'incesto vi è dunque innanzitutto lo “scambio” come prima condizione di esistenza della società. Applicare simili caratteristiche alla società in cui viviamo e ai casi di abuso in famiglia, potrebbe rilevare degli aspetti interessanti. Anche la pedofilia potrebbe, in via del tutto ipotetica, essere letta come un incesto simbolico, quindi come rifiuto endogamico a “scambiare”, esogamicamente il proprio patrimonio (genetico, culturale, sociale) con un partner appartenente ad un gruppo diverso.
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Violenza e Abuso: Un Problema Sociale
Oggi come oggi, numerose legislazioni riconoscono ad entrambi i genitori gli stessi diritti e doveri nei confronti dei figli, il ruolo sociale della donna è cresciuto. L'adulto, non ancora compiuto, incapace di relazionarsi all'universo degli adulti che lo fa sentire frustrato e inadeguato, può rivolgersi verso soggetti più deboli e inventarsi rapporti con minori, sicuramente molto più facili e che gli permettono di soddisfare la sua autorità.
Ad una donna attiva e dominante, corrisponde quasi sempre un padre-introverso, mentre ad una madre debole e sottomessa, corrisponde un padre-padrone, entrambi possono essere padri incestuosi. Senza dubbio infatti, qualsiasi sia il tipo di padre, la sua personalità ha come assunto il diritto di esercitare il dominio assoluto sui figli.
Legislazione Italiana contro lo Sfruttamento e l'Abuso Sessuale Minorile
Il Parlamento ha approvato la legge 1 ottobre 2012, n. 172, di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (Convenzione di Lanzarote). Il provvedimento detta alcune norme di adeguamento dell'ordinamento interno volte a modificare il codice penale (introducendo i nuovi reati di adescamento di minorenni, anche attraverso Internet, e di istigazione e apologia di pratiche di pedofilia e di pedopornografia), il codice di procedura penale e l’ordinamento penitenziario.
La Convenzione di Lanzarote, entrata in vigore il 1° luglio 2010, è il primo strumento internazionale con il quale si prevede che gli abusi sessuali contro i bambini siano considerati reati. Oltre alle fattispecie di reato più diffuse in questo campo (abuso sessuale, prostituzione infantile, pedopornografia, partecipazione coatta di bambini a spettacoli pornografici), la Convenzione disciplina anche i casi di grooming (adescamento attraverso internet) e di turismo sessuale.
La Convenzione delinea misure preventive che comprendono lo screening, il reclutamento e l’addestramento di personale che possa lavorare con i bambini al fine di renderli consapevoli dei rischi che possono correre e di insegnare loro a proteggersi, stabilisce inoltre programmi di supporto alle vittime, incoraggia la denuncia di presunti abusi e di episodi di sfruttamento e prevede l’istituzione di centri di aiuto via telefono o via internet.
La lettera a) dell'articolo 4 interviene sulla disciplina della prescrizione del reato (art. 157 c.p.) prevedendo che per alcune ipotesi di reato - ulteriori rispetto a quelle già previste dal codice - i termini di prescrizione siano raddoppiati. Aggiungendo un periodo nel sesto comma dell’art. 157 la legge prevede il raddoppio dei termini necessari a prescrivere il reato per le seguenti fattispecie:
- maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli;
- riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600), prostituzione minorile (art. 600-bis), pornografia minorile anche “virtuale” (art. 600-ter e art. 600-quater.1), detenzione di materiale pornografico (600-quater), turismo sessuale (600-quinquies), impiego di minori nell’accattonaggio (art. 600-octies), tratta di persone (601), acquisto e alienazione di schiavi (602), intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis);
- violenza sessuale semplice e di gruppo (609-bis e 609-octies), atti sessuali con minorenne (609-quater), corruzione di minorenne (art. 609-quinquies) a meno che non si tratti di fattispecie la cui gravità è ridotta (cfr. le attenuanti di cui agli articoli 609-bis, terzo comma e 609-quater, quarto comma).
La lettera b) introduce, dopo l’articolo 414 del codice penale (Istigazione a delinquere) - e dunque tra i delitti contro l’ordine pubblico di cui al Titolo V - l’articolo 414-bis contenente una nuova fattispecie di reato denominata “Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia”.
La nuova fattispecie punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minori, uno o più dei seguenti delitti (primo comma):
- prostituzione minorile (art. 600-bis);
- pornografia minorile e detenzione di materia pedopornografico anche in riferimento a immagini virtuali (artt. 600-ter, 600-quater, 600-quater.1);
- turismo sessuale (art. 600-quinquies);
- violenza sessuale semplice e di gruppo in danno di minorenne (artt. 609-bis e 609-octies);
- atti sessuali con minorenne (art. 609-quater);
- corruzione di minorenne (art. 609-quinquies).
La lettera c) novella la fattispecie di associazione a delinquere, prevista dall’art. 416 del codice penale, aggiungendovi un comma affinché in relazione ai seguenti delitti:
- prostituzione minorile (art. 600-bis, c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter, c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater, c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1, c.p.);
- turismo sessuale (art. 600-quinquies, c.p.);
- violenza sessuale (art. 609-bis, c.p.) in danno di minorenne;
- atti sessuali con minorenne (art. 609-quater, c.p.);
- corruzione di minorenne (art. 609-quinquies, c.p.);
- violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies, c.p.) in danno di minorenne;
- adescamento di minorenne (art. 609-undecies )
i partecipanti all’associazione a delinquere siano soggetti alla reclusione da 2 a 6 anni mentre i capi, gli organizzatori, i promotori e i costitutori dell’associazione siano soggetti alla reclusione da 4 a 8 anni.
La successiva lettera d) riscrive la fattispecie di maltrattamenti in famiglia, di cui all’art. 572 del codice penale.
La lettera e) modifica l’art. 576 del codice penale, relativo alle circostanze aggravanti dell’omicidio che comportano l’applicazione della pena dell’ergastolo. A tali fattispecie la legge 172/2012 aggiunge le seguenti:
- maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572);
- prostituzione minorile (art. 600-bis);
- pornografia minorile (art. 600-ter, c.p.).
Le lettere da g) a q) dell'articolo 4, comma 1, della legge 172/2012 apportano modifiche alla sezione I (Dei delitti contro la personalità individuale) del capo terzo (Dei delitti contro la libertà individuale) del libro secondo del codice penale (articoli da 600 a 604). In particolare, la legge riscrive il delitto di prostituzione minorile previsto dall’art. 600-bis del codice penale.
In sintesi, la legge:
- in relazione al delitto di prostituzione minorile, previsto dal primo comma, amplia le condotte che integrano il delitto, aggiungendo il reclutamento per la prostituzione, la gestione, l’organizzazione e il controllo della prostituzione, nonché qualsiasi ulteriore attività dalla quale derivi per il soggetto la possibilità di trarre profitto dalla prostituzione minorile;
- in relazione al delitto di colui che fruisce della prostituzione minorile, previsto dal secondo comma, aumenta la pena detentiva per colui che compie atti sessuali con un minorenne in cambio di denaro (reclusione da uno a sei anni in luogo della reclusione da sei mesi a tre anni), contestualmente riducendo la pena pecuniaria (multa da 1.500 a 6.000 euro);
- stabilisce che l’utilità che viene scambiata con l’atto sessuale (la disposizione introduce ora il concetto di corrispettivo) non necessariamente debba essere economica e non necessariamente debba essere concretamente corrisposta (può essere anche solo promessa);
- elimina dall’art. 600-bi...
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