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Gratuito Patrocinio Penale per Stranieri in Italia: Requisiti e Documenti Necessari

Lo Stato italiano assicura il patrocinio gratuito nel processo penale, civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione per la difesa del cittadino non abbiente (D.P.R. n. 115/2002). Questo diritto, sancito dall'art. 24 comma 3 della Costituzione, permette anche a chi non ha le risorse economiche di accedere alla giustizia.

Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto che consiste nel riconoscimento dell'assistenza legale gratuita, ovvero a carico dello Stato, ai non abbienti che intendano promuovere un giudizio o che debbano difendersi davanti al giudice. Nel nostro ordinamento, il diritto al patrocinio gratuito viene riconosciuto tanto come diritto fondamentale della persona quanto come diritto sociale il cui esercizio garantisce la partecipazione effettiva all’organizzazione politica, economica e sociale dello Stato, in osservanza dell’art. 3, comma 2, della Costituzione.

Si tratta di un diritto fondamentale dell’individuo, riconosciuto ed affermato da numerose norme internazionali: l’art. 6, comma 3, lett. c) della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Roma, 4 novembre 1950), il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici di New York del 19 dicembre 1966, art. 14, 3 comma, lett. 1.

Chi può accedere al Gratuito Patrocinio?

Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 13.659,64 (adeguamento pubblicato nella G.U.). Per essere ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad €. 13.659,64 (G.U. N.

Se l’interessato vive con il coniuge, o con altri famigliari, il reddito da considerare è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. Ai fini della valutazione della soglia di reddito, occorre tenere conto di ogni componente di reddito, imponibile o meno, in quanto espressivo di capacità economica e indicativo della reale necessità di farsi assistere in giudizio a spese dello Stato.

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A titolo esemplificativo e non esaustivo, oltre al reddito di cittadinanza - assegno di inclusione, rientrano nel calcolo tutte le pensioni che abbiano natura sostitutiva della retribuzione (APE sociale, pensione di vecchiaia o di anzianità); viceversa, sono escluse le indennità di accompagnamento o la pensione di invalidità destinate alla sola funzione assistenziale. Rientrano nella soglia di reddito anche l’assegno di separazione o divorzio erogato in favore del coniuge e quello in favore dei figli.

Tuttavia, nel solo ambito dei procedimenti penali, la regola che impone la somma di tutti i redditi prodotti dai componenti della famiglia è contemperata dalla previsione di un aumento del limite di reddito che, a norma dell'art.

Stranieri e Gratuito Patrocinio

Si, il Testo unico in materia di spese di giustizia (DPR 115/2002) ha previsto sia nel processo penale che nei processi civile, amministrativo, contabile e tributario, una equiparazione al trattamento previsto per il cittadino italiano di quello relativo allo straniero o all’apolide. Al patrocinio gratuito possono accedere solo i cittadini italiani? No, la legge afferma che lo stesso diritto è assicurato agli stranieri regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare, quindi fondamentalmente quelli dotati di permesso di soggiorno valido e agli apolidi, purché abbiano la residenza in Italia.

Si ha in questo modo un’equiparazione con il cittadino italiano, valendo anche per lo straniero e l’apolide il limite reddituale annuo che non deve superare la soglia degli 12.838,01€ (limite aggiornato con decreto del ministero della giustizia del 10 maggio 2023, stabilito con cadenza biennale). In detta somma rientrano oltre all’assegno unico ed universale percepito per i figli, tutte le pensioni che abbiano natura sostitutiva della retribuzione: APE sociale, pensione di vecchiaia o di anzianità. Viceversa, sono escluse l’indennità di accompagnamento o la pensione di invalidità, destinate alla sola funzione assistenziale.

Rientra nella soglia di reddito anche l’assegno di separazione o divorzio erogato in favore del coniuge, adesclusione dell’assegno a favore dei figli che, appunto, è destinato unicamente alla cura della prole.È opportuno inoltre ricordare che eventuali variazioni di reddito dovranno essere prontamente comunicate.

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Nei procedimenti diversi da quello penale viene richiesto che lo straniero sia “regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare”. Il concetto di "straniero regolarmente soggiornante" secondo la giurisprudenza deve essere interpretato in senso estensivo comprendendovi anche lo straniero che abbia in corso un procedimento amministrativo e/o giurisdizionale dal cui esito possa derivare il rilascio del permesso di soggiorno (vedi Cass. civ. Sez. II Sent., 05/01/2018, n. 164).

Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.

Documenti Necessari

Qualche differenza può esserci a livello pratico stante spesso le maggiori difficoltà in cui lo straniero, in particolare extracomunitario, può incorrere nel fornire la documentazione reddituale da allegare all’ istanza per poter accedere all’istituto. Infatti, per quanto riguarda i redditi prodotti all’estero, ai sensi dell’art. 79 del D.P.R. n. 115/2002: “il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione Europea correda l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato”.

Se il richiedente è straniero (extracomunitario) la domanda deve essere accompagnata da una certificazione (per i redditi prodotti all'estero) dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda. Per i soli cittadini stranieri il testo unico sulle spese di giustizia richiede che i redditi prodotti all’estero siano certificati dalla autorità consolare competente, che attesti la veridicità di quanto in essa indicato. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta, il certificato consolare può essere sostituito con una dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedi Corte Costituzionale sentenza n. 157/2021)

“In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell’art.79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione Europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione”, ciò oltre ad essere affermato dall’art. 94 comma 2 del D.P.R. 115/2002 trova conferma anche nella giurisprudenza, infatti la corte di Cassazione con sent. 8617/2018 ha affermato che laddove la mancata allegazione non sia riconducibile alla negligenza dell’istante ma all’autorità consolare, basta l’autocertificazione dei redditi.

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A tale conclusione era già pervenuta la Cassazione penale con sent. 53557/2017: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, l’imputato straniero non appartenente all’Unione Europea, ammesso al beneficio in base alla autocertificazione prodotta unitamente alla istanza, ai sensi dell’art. 94, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, in conseguenza di un’allegata impossibilità di produrre la certificazione consolare prevista dall’art. 79, comma 2, dello stesso decreto, non è tenuto ad una ulteriore produzione documentale.”

Giova tuttavia ricordare che nel caso in cui siano fornite documentazioni incomplete o mendaci si incorre nella pena della reclusione da 1 a 5 anni e nella multa da 309,87€ a 1.549,37€. In caso di condanna oltre alla revoca il soggetto sarà tenuto a restituire allo Stato le somme di cui ha illegittimamente beneficiato.

Modalità di Presentazione della Domanda

L’istanza è sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all’art. 38 D.P.R. 28.12.2000 n. l’impegno a comunicare, fino alla conclusione del processo, le variazioni rilevanti dei limiti del reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro 30 gg.

La domanda deve essere presentata personalmente e sottoscritta dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido oppure può essere presentata dal difensore nominato che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può, inoltre, essere presentata dal difensore direttamente in udienza. Se il richiedente è detenuto, la domanda può essere presentata al direttore dell'istituto carcerario; se è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza ad un ufficiale di polizia giudiziaria.

Nel primo caso (civile, amministrativo, tributario) la domanda deve essere depositata, dal richiedente o dal suo avvocato, presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nella cui circoscrizione ha sede il giudice competente per la causa e va redatta in carta semplice secondo uno schema prestabilito a seconda della materia del contendere.

E’ COMUNQUE SEMPRE OPPORTUNO SPECIFICARE NELL’ISTANZA nome e cognome della CONTROPARTE (non è necessario specificare il legale di controparte).

  • a) di avere/non aver prodotto reddito nell'anno.XXXX (anno precedente alla presentazione dell'istanza).
  • - l’istanza va presentata al Consiglio dell’Ordine del luogo di competenza della causa secondo il codice di procedura civile.

Contenuto dell'Istanza

- come prevede l’art. 76, comma 2, e 79 del D.P.R. - il richiedente deve indicare espressamente le enunciazioni, in fatto e in diritto, le fonti di prova di cui intende chiedere l’ammisisone (testimoni, lettere, documenti, copia atti avversari ecc..) e quanto altro utile al Consiglio per valutare che l’istante non intenda promuovere cause temerarie e del tutto destituite di fondamento logico e giuridico.

AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA AI REDDITI PERCEPITI E ALTRE DICHIARAZIONI.

  • - si, indipendentemente dall’obbligo di presentazione delle dichiarazione dei redditi il soggetto richiedente deve comunque autocertificare i redditi rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e così devono fare anche i soggetti maggiorenni che convivono con lo stesso.
  • - si, ai fini dell’ammissione al Patrocinio, il reddito rilevante è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso il richiedente.
  • - oltre a quelli rilevanti sul suolo nazionale, concorrono a determinare il reddito anche quelli eventualmente prodotti all’estero, da dichiarare nelle forme di cui alla dichiarazione sostitutiva. Oltre alla dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 79 del D.P.R.

Decisione sulla Domanda e Ricorsi

Sulla domanda il Giudice decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria. Del deposito viene dato avviso all'interessato. Se detenuto, il decreto gli viene notificato.

L'interessato può proporre la richiesta di ammissione al Giudice competente per il giudizio, che decide con decreto. Contro il provvedimento di rigetto, l'interessato può presentare ricorso al presidente del tribunale o della corte di appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Il ricorso è notificato all'Ufficio delle Entrate.

L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all'interessato e all'Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione.

Avvocati e Gratuito Patrocinio

L’elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli Avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei seguenti requisiti: attitudini ed esperienza professionale; assenza di sanzioni disciplinari, anzianità professionale non inferiore a due anni.

L’avvocato, nominato difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, non deve chiedere nè percepire dalla parte assistita o da terzi, a qualunque titolo, compensi o rimborsi diversi da quelli previsti dalla Legge (art. 29, comma 8, CDF - art. 85 D.P.R. n.

NOME DELL’AVVOCATO NELL’ISTANZA DI GRATUITO PATROCINIO: Il Consiglio con delibera in data 22 novembre 2010 ha chiarito ogni dubbio in merito, dichiarando che nulla osta all’ammissione del gratuito patrocinio all’avente diritto (cioè il privato in possesso di tutti requisiti previsti dalla legge), anche in assenza di un avvocato già individuato.

Il Consiglio dell’ Ordine, ammette solo in via provvisoria ed anticipata il richiedente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato: la conferma definitiva o la revoca verranno definite dal giudice dopo le verifiche presso la competente Agenzia delle Entrate in merito a quanto dichiarato e autocertficato.

Sanzioni

Si ricorda che le sanzioni per false od omissive informazioni e per la mancata comunicazione della variazione delle condizioni di reddito sono punite con la pena della reclusione da 1 a 6 anni e 8 mesi e con la multa da €. 309,87 a €. 1.549,37.

Normativa di Riferimento

  • Legge 29 marzo 2001 n. 134
  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
  • Legge 24 febbraio 2005, n. 25
  • Legge 24 luglio 2008, n. 125
  • Articoli 38 e 46, lett. o) DPR 28 dicembre 2000, n. 445

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