Bonus per Lavoratori Stagionali del Turismo: Requisiti e Modalità di Domanda
Il governo italiano ha introdotto diverse misure di sostegno economico per i lavoratori stagionali del turismo e di altri settori, particolarmente colpiti dalle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19. Questi bonus rappresentano un aiuto concreto per affrontare le difficoltà economiche. Vediamo nel dettaglio i bonus disponibili, i requisiti necessari e le modalità per fare domanda.
Bonus Mille Euro per i Professionisti
Innanzitutto, il bonus di maggio, pari a 1.000 euro, spetta ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Il requisito fondamentale per ricevere i mille euro è aver registrato una riduzione di almeno il 33% del reddito (individuato secondo il principio di cassa) nel periodo marzo-aprile 2020 rispetto a marzo-aprile 2019. Il rispetto di questa condizione deve essere infatti autocertificato dal richiedente all’INPS che, tramite i controlli dell’Agenzia delle Entrate, saprà se i dati sono riscontrati.
L’INPS ha inoltre chiarito che per i professionisti il bonus di maggio non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR e che, per il periodo di fruizione dell’indennità in questione, non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare. Tutti questi lavoratori dovranno fare domanda online del bonus di maggio.
Bonus per i Co.Co.Co.
Anche ai Co.Co.Co. iscritti alla Gestione separata INPS spettano 1.000 euro, a condizione che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto, non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, e che abbiano cessato il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel periodo ricompreso tra il 24 febbraio e il 19 maggio 2020, come risultante dalle comunicazioni obbligatorie (UNILAV). Anche in questo caso il bonus non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR e, per il periodo di fruizione dell’indennità in questione, non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
I Co.Co.Co. che hanno già fruito del bonus di marzo e aprile non devono presentare una nuova domanda per il bonus di maggio: se ne avranno diritto in base ai nuovi requisiti, lo riceveranno automaticamente secondo le modalità di pagamento già indicate dal beneficiario nella domanda presentata per la fruizione della prestazione per il mese di marzo 2020. Chi invece non ha fatto domanda per i bonus di marzo e aprile, dovrà richiedere il bonus di maggio tramite la procedura online.
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Lavoratori in Somministrazione e Stagionali di Turismo e Terme
Ai lavoratori in somministrazione del turismo e degli stabilimenti termali, il decreto Rilancio ha stabilito un bonus da 600 euro per aprile e uno da 1.000 euro per maggio. La condizione è che abbiano cessato involontariamente un rapporto di lavoro in somministrazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. L’INPS chiarisce il lavoratore ha diritto al bonus anche se, dopo aver cessato il lavoro in somministrazione, ha iniziato e concluso un altro rapporto di lavoro subordinato entro il 19 maggio 2020.
Non solo: sempre al 19 maggio il lavoratore, per beneficiare dei due bonus, non deve essere titolare di trattamento pensionistico diretto, rapporto di lavoro dipendente, né ricevere la Naspi. I bonus non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del TUIR e, per il periodo di fruizione dell’indennità in questione, non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Dato che queste due indennità si riferiscono a lavoratori di precise attività economiche, l’INPS ha circoscritto i codici Ateco dei settori produttivi entro i quali è possibile ricevere il bonus per i lavoratori in somministrazione. Essi sono:
55.10.00; 55.20.10; 55.20.20; 55.20.30; 55.20.40; 55.20.51; 55.20.52; 55.30.00; 55.90.10; 55.90.20; 56.10.11; 56.10.12; 56.10.42; 56.10.50; 56.30.00; 93.29.20; 56.10.30; 56.10.41; 79.11.00; 79.12.00; 79.90.20; 93.19.92; 56.10.20; 79.90.19; 96.04.20.
Questi codici sono legati allo specifico Codice Statistico Contributivo attraverso cui l’INPS identifica il settore di riferimento. Per una completa consultazione di questi dati si invita a consultare la tabella contenuta nella circolare. L’INPS controlla in automatico l’appartenenza del lavoratore a questi settori ma, se l’esito non è positivo, si darà la possibilità a quest’ultimo di allegare documenti utili alla revisione, come il contratto o la lettera di assegnazione all’azienda utilizzatrice da cui si evinca lo svolgimento delle attività di lavoro in argomento, oppure l’eventuale certificazione da parte del datore di lavoro/società di somministrazione, dello svolgimento di questa attività con la specifica del periodo e della ragione sociale dell’azienda utilizzatrice, nonché della matricola aziendale.
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I lavoratori in somministrazione, per ricevere i bonus di aprile e maggio, dovranno farne domanda online.
Un bonus da mille euro per maggio spetta anche ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, se hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. Non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto, rapporto di lavoro dipendente, e non devono ricevere la Naspi.
Gli stagionali che hanno già fruito del bonus di marzo e aprile non devono presentare una nuova domanda per il bonus di maggio: se ne avranno diritto in base ai nuovi requisiti, lo riceveranno automaticamente secondo le modalità di pagamento già indicate dal beneficiario nella domanda presentata per la fruizione della prestazione per il mese di marzo 2020. Chi invece non ha fatto domanda per i bonus di marzo e aprile, dovrà richiedere il bonus di maggio tramite la procedura online.
Bonus COVID-19: Indennità di 1600 Euro
L’articolo 42, comma 1, del decreto Sostegni bis prevede l’erogazione di una indennità una tantum di 1.600 euro a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41-2021 (Decreto sostegni). Inoltre hanno diritto anche i lavoratori delle stesse categorie, che abbiano maturato i requisiti specifici alla data del 26 maggio 2021.
In particolare, tale prestazione sarà erogata alle seguenti tipologie di lavoratori, già beneficiari della precedente tutela:
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- Lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- Lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- Lavoratori intermittenti;
- Lavoratori autonomi occasionali;
- Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- Lavoratori dello spettacolo.
L'INPS conferma che i lavoratori che hanno già fruito delle indennità del Sostegni 1 non devono presentare una nuova domanda e il bonus sarà erogato dall’Istituto ai beneficiari con le modalità gia utilizzate in precedenza.
Tabella Requisiti per i Nuovi Bonus INPS da 1600 Euro
Categoria | Requisiti | Note |
---|---|---|
Lavoratori stagionali del turismo e terme, anche in somministrazione | Cessazione lavoro tra il 1 gennaio 2019 e 26 maggio 2021; 30 giornate di lavoro; non titolari di pensione né Naspi né lavoro dipendente alla data del 26 maggio 2021 | Ammessi anche coloro che nel periodo abbiano avuto sia rapporti di lavoro stagionale che altri rapporti di lavoro dipendente, poi cessati. |
Lavoratori stagionali e somministrati di altri settori tranne agricoltura | Cessazione lavoro tra il 1 gennaio 2019 e 26 maggio 2021; 30 giornate di lavoro; non titolari di pensione né Naspi né lavoro dipendente alla data della domanda | L'istruttoria sarà centralizzata ma l'eventuale riesame spetta alle sedi INPS. Utile avere il contratto o la lettera di assegnazione alla azienda utilizzatrice. Sono esclusi gli operai del settore agricolo beneficiari dell'indennità agricola. |
Lavoratori intermittenti | Cessazione lavoro tra il 1 gennaio 2019 e 26 maggio 2021; 30 giornate di lavoro; non titolari di pensione né lavoro dipendente alla data della presentazione della domanda, tranne lavoro intermittente senza obbligo di risposta | Sono ammessi sia i lavoratori con contratto a chiamata non obbligo di risposta che senza obbligo di risposta. |
Lavoratori occasionali | Titolari di contratti occasionali art 2222 c.c. tra il 1 gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 senza contratto alla data del 26 maggio 2021; già iscritti alla Gestione separata alla data del 26 maggio e con almeno 1 contributo mensile versato | |
Lavoratori a termine del turismo e terme | Titolari di contratti a termine tra il 1 .1.2019 e il 26.5.2021 per almeno 30 giorni; titolari di contratti a termine tra il 1.1.2018 e il 31.12.2018 senza contratto alla data del 26.5. 2021 | Hanno diritto i dipendenti delle aziende comprese nella tabella codici Ateco (v. Circolare). |
Incaricati vendite a domicilio | Reddito annuo 2019 superiore a 5000 euro; titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata INPS alla data del 26.5.2021; non titolari di altro rapporto di lavoro subordinato tranne quello intermitTente senza indennità di disponibilità | |
Lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo | Almeno 30 contributi giornalieri versati tra il 1.1.2019 e il 26.5.2021 da cui derivi reddito non superiore a 75mila euro IN ALTERNATIVA almeno 7 contributi giornalieri nello stesso periodo, da cui derivi un reddito non superore a 35mila euro | Non titolari di pensione ne lavoro dipendente alla data del 26.5.2021 della domanda, tranne lavoro intermittente senza obbligo di risposta. |
Bonus INPS per Lavoratori del Settore Agricolo e della Pesca
L'indennità per gli operai agricoli a tempo determinato istituita dal Sostegni bis è pari a 800 euro e va ai lavoratori che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo. Non è cumulabile con le indennità del Sostegni 1 né con le relative proroghe del decreto Sostegni bis. E' cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222/1984.
Una indennità una tantum pari a 950 euro va invece ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari.
Entrambi i bonus sono esenti IRPEF e per il periodo di fruizione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Come Richiedere il Riesame delle Domande Respinte
Nel caso di domande respinte, l'INPS precisa che il termine, non perentorio, per proporre il riesame è di 20 giorni dalla data del messaggio oppure a partire dalla data di comunicazione della reiezione. L’utente deve inviare la documentazione per contestare il respingimento attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità COVID-19 (Decreto Sostegni Bis 2021)”.
Il messaggio precisa che per le domande respinte viene visualizzato il messaggio: “NOTA. Se l’utente ritiene di aver selezionato su tale domanda la errata categoria di appartenenza potrà, in caso di eventuale reiezione, presentare da questo stesso applicativo una richiesta di riesame”.
Bonus Anti-Inflazione da 200 Euro (Decreto Aiuti)
Il Decreto aiuti del maggio 2022 ha deciso la distribuzione di un Bonus da 200 euro una tantum, che cioè verrà erogato una volta sola. Il Decreto aiuti dunque ha destinato anche ai lavoratori stagionali e gli intermittenti il Bonus da 200 euro. Bisogna sottolineare che si tratta di un Bonus che non è soggetto a tassazione, perché non partecipa alla formazione del reddito imponibile.
Se un lavoratore era stagionale nel 2021 e nel 2022 invece è titolare di un contratto di tipo diverso, per esempio non è più precario o è stato assunto con un impiego annuale a tempo determinato, il Bonus 200 euro spetta una volta sola, secondo le modalità previste dalla condizione attuale del lavoratore.
Devono invece fare domanda, con modalità da definire, i lavoratori stagionali, a termine e intermittenti che hanno lavorato per almeno 50 giornate nel 2021, oltre che gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che hanno versato almeno 50 giornate di contributi, sempre nell’anno 2021.
Bonus 150 Euro (Decreto Aiuti Ter)
Nel decreto aiuti ter il governo ha previsto per il mese di novembre un nuovo bonus "una tantum" da 150 euro per quasi 22 milioni di italiani, dai dipendenti ai pensionati, dai co.co.co a colf e badanti, con reddito fino a 20mila euro (e non 35mila come per il precedente).
Le domande, per la fruizione dell’indennità in parola, potranno essere inoltrate entro il 31 gennaio 2023 attraverso i seguenti canali:
- Servizio online Indennità una tantum 150 euro - Domanda, accessibile anche tramite il Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche;
- Contact center, telefonando al numero verde 803.164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06.164164 da rete mobile;
- Patronati.
Nella circolare n. 127 del 16 novembre 2022, l'Inps ha fornito le indicazioni operative per la fruizione dell'indennità una tantum pari a 150 euro, per i pensionati, di altre categorie di soggetti titolari di uno più trattamenti pensionistici, lavoratori domestici, percettori di disoccupazione agricola, venditori a domicilio, lavoratori stagionali e gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
In particolare l'Inps ha chiarito le modalità di erogazione, distinguendo i casi in cui il bonus è riconosciuto d'ufficio per il mese di novembre 2022 oppure quando è necessario presentare domanda all'Inps. In questo caso sarà necessario presentare domanda all'Inps entro il 31 gennaio 2023, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” oppure tramite il servizio di Contact center multicanale o attraverso gli Istituti di patronato.
Tabella: Obbligo di Domanda INPS per Bonus 150 Euro
Tipologia di lavoratore | Obbligo domanda Inps |
---|---|
Pensioni | No |
Co.co.co | Sì |
Lavoratori domestici | No |
Stagionali | Sì |
Beneficiari Reddito di cittadinanza | No |
Percettori disoccupazione agricola | No |
Percettori Naspi e Discoll | No |
Occasionali e vendite a domicilio | No |
Lavoratori a tempo determinato | Sì (se non riconosciuta dal datore di lavoro) |
Intermittenti | Sì (se non riconosciuta dal datore di lavoro) |
Lavoratori dello spettacolo | Sì (se non riconosciuta dal datore di lavoro) |
Modalità di Domanda
La procedura per fare domanda del bonus di maggio è esclusivamente telematica o telefonica.
Con il messaggio 2309 del 16.6.2021 l'INPS aveva comunicato l'istituzione delle nuove indennità per i lavoratori danneggiati dal COVID 19 da parte del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, (decreto Sostegni bis). Il 29 giugno è stata pubblicata la circolare completa di istruzioni (circolare 90 del 29.6.2021) che riepiloga quanto già anticipato.
Il SERVIZIO INPS online per la presentazione della domanda di indennità Covid-19 è stato attivato il 25 giugno scorso.
Va sottolineato che:
- I lavoratori già beneficiari dell’indennità prevista dal decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) stanno ricevendo il pagamento senza dover presentare una nuova domanda.
- I lavoratori che, viceversa, non hanno beneficiato dell’indennità del decreto Sostegni possono presentare la domanda per il bonus INPS dal 25 giugno al 30 settembre 2021.
Per l'invio saranno utilizzati i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS: accedendo con PIN INPS, SPID, CIE o CNS.
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