Incentivi Fiscali per Lavoratori Impatriati in Italia: Requisiti e Benefici
Per sostenere lo sviluppo economico, scientifico e culturale dell’Italia, il sistema fiscale italiano prevede numerose agevolazioni per chi trasferisce la propria residenza in Italia per lavorarci o viverci. Alcune misure sono in vigore da diversi anni, altre sono di recente emanazione. Tutte hanno uno scopo comune: attrarre risorse umane in Italia.
La Legge di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha potenziato l’efficacia dei regimi esistenti e introdotto nuove misure di favore, al fine di disporre di un insieme diversificato di incentivi. Con l’obiettivo di favorire gli investimenti e i consumi l’Italia ha introdotto incentivi anche per chi si trasferisce in Italia indipendentemente dallo svolgimento di una specifica attività lavorativa.
In particolare, questi soggetti sono soggetti a un’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero. Inoltre, questo incentivo può essere esteso ai familiari. Gli incentivi non sono cumulabili tra loro per lo stesso periodo d’imposta.
Il Nuovo Regime per Lavoratori Impatriati
L’articolo 5 del decreto sulla fiscalità internazionale approvato a fine 2024 (D.lgs. 27 dicembre 2023 n. 209) ha infatti abrogato il precedente regime stabilito dall’art. 16 del D.Lgs. 14/9/2015 n. 147.
Nel corso dei primi mesi del 2025, l’ Agenzia delle Entrate è tornata più volte a fornire chiarimenti in merito al nuovo regime fiscale per i lavoratori impatrati.
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I trasferimenti di residenza effettuati a partire dal 2024 comportano l’applicazione del nuovo regime dei lavoratori impatriati (art. 5 del D.lgs n. 209/2023). Il vecchio regime (art. 16 del D.lgs. 147/015) è applicabile per i trasferimenti fino al 2023 compreso, in quanto è stato abrogato dall’art. 5 del D.lgs n. 209/2023.
Il regime per i lavoratori impatriati si applica a partire dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro periodi d'imposta successivi.
Il nuovo regime per i lavoratori impatriati è compatibile con gli altri regimi di favore previsti per i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. Pertanto, nello stesso periodo d’imposta, è possibile fruire contemporaneamente di diversi regimi agevolativi, purché siano rispettati tutti i requisiti previsti dalle relative disposizioni. Ad esempio, un contribuente che al rientro in Italia svolge un’attività di ricerca ed esercita anche un’attività di lavoro autonomo può applicare l’articolo 44 del Dl 78/2010 ai redditi derivanti dall’attività di ricerca e l’articolo 5 del Dlgs 209/2023 al reddito di lavoro autonomo.
Chi Può Usufruire del Regime Impatriati?
Possono accedere al nuovo regime, a norma dell'art. 5 co. 1 lett. b) del D Lgs. 209/2023:
- Coloro che non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento.
- I lavoratori in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal D Lgs. 28.6.2012 n. 108 e dal D Lgs.
Viene richiesto infine un impegno per il lavoratore nel risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni e la prestazione dell’attività lavorativa per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio italiano.
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Vista l’ assenza di specifiche preclusioni, il trattamento fiscale agevolato per i lavoratori impatriati riguarda sia lavoratori italiani che stranieri. La nuova disciplina non è subordinata a una precedente residenza del beneficiario nel territorio nazionale.
La conferma è stata data anche con la risposta n. 70/2025 dove l’ Agenzia ha convalidato l’accesso al regime agevolativo di un cittadino estero che vuole trasferirsi in Italia senza mai essere stato residente nel nostro paese.
Ai fini dell’applicazione del nuovo regime, non è più necessario verificare la sussistenza di un collegamento ''funzionale'' tra il trasferimento della residenza fiscale in Italia e l'inizio di un'attività lavorativa dalla quale derivi un reddito agevolabile, prodotto in Italia, diversamente da quanto chiarito con riferimento al previgente ”regime speciale per lavoratori impatriati”. Non è necessario, dunque, che al rientro in Italia sussistano i requisiti previsti dalla norma, potendo gli stessi maturare anche successivamente.
Requisiti di Elevata Qualificazione o Specializzazione
L'art. 5 del D Lgs. 209/2023 dispone che possono accedere all'agevolazione i lavoratori in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal D Lgs. 28.6.2012 n. 108 e dal D Lgs.
La normativa di riferimento è contenuta nel D.Lgs. 28 giugno 2012 n. 108 e nel D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206 e riepilogata nella seconda parte del paragrafo 3.3 della circ. n. 17/2017.
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In base a quanto precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 17/2017, Parte II, § 3.3, in vigenza dell'art. 16 del D Lgs. 147/2015 ante DL 34/2019 che recava al co. 1 lett. possesso dei requisiti previsti dal D Lgs. 6.11.2007, n.
Riepilogo brevemente i casi (alternativi) per essere considerati in possesso di elevata qualifica o specializzazione:
- titolo di studio universitario almeno triennale;
- esercizio di una professione regolamentata (es. infermiere);
- qualifica professionale superiore attestata da almeno 5 anni di esperienza, paragonabile al titolo universitario e pertinente alla professione o al settore di cui al contratto di lavoro di rientro;
- qualifica professionale superiore attestata da almeno 3 anni di esperienza negli ultimi 7, per dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie e dell’informazione.
Come Funziona il Regime Impatriati?
Il regime dei lavoratori impatriati prevede che i redditi da lavoro dipendente (e assimilati) e da lavoratore autonomo (derivanti dall’esercizio di arti e professioni) concorrono alla formazione del reddito limitatamente al 50% (o al 40% nel rispetto di alcune condizioni) nel limite massimo di 600.000 euro.
Questo comporta l’esclusione dalla tassazione della metà o del 60% del proprio reddito. Sui restanti 40.000 euro si applicheranno gli scaglioni IRPEF.
Ai sensi dell'art. 5 co. 3 del D Lgs. 209/2023, l'abbattimento dell'imponibile, in forza delle nuove disposizioni agevolative, è pari al 50%, in luogo della misura del 70% prevista dall'art. 16 del DLgs.
L’ agevolazione viene ulteriormente incrementata in presenza di figlio minore, o in caso di nascita di un figlio o di adozione di minore durante il periodo di fruizione del regime agevolato con decorrenza dal periodo d’imposta in corso al momento della nascita o adozione. In tal caso il reddito di lavoro dipendente concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40 % a condizione che, durante il periodo di fruizione del regime agevolato, il figlio minore o il minore adottato, sia residente in Italia.
Nel caso di soggetti che trasferiscono la propria residenza anagrafica nell'anno 2024, il regime agevolato per i lavoratori impatriati si applica per ulteriori tre periodi di imposta nel caso in cui il contribuente è divenuto proprietario di un'unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia.
Durata dell'Agevolazione
L’agevolazione per i lavoratori impatriati è applicabile dal periodo di imposta del trasferimento e per i successivi quattro. La nuova disposizione conferma la durata pari a 5 periodi di imposta, non prevedendo però la possibilità di rinnovo. Dopo 5 anni si perderanno i benefici fiscali.
Ai sensi dell'art. 5 co. 4 del D Lgs. 209/2023, il regime per i lavoratori impatriati si applica a partire dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro periodi d'imposta successivi.
Permanenza all’Estero e Trasferimenti Infragruppo
Con la risposta n. 22/2025 l’ Agenzia delle Entrate si è concentrata sulle condizioni per accedere alla tassazione agevolata per i soggetti che rientrano in Italia dopo un periodo di residenza all’estero e sulla rilevanza del rapporto contrattuale col precedente datore di lavoro estero.
L’ Agenzia ha espresso parere favorevole per l’accesso all’agevolazione vedendo soddisfatto il requisito di cui al primo punto ( vedi sotto ) e ha ricordato che, nel caso in cui il lavoratore rientri in Italia in società facenti parte del medesimo gruppo di imprese, il requisito minimo di permanenza all’estero pari a 3 anni è innalzato per disposizioni di legge a :
- di 6 periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, non è stato impiegato in Italia presso lo stesso datore di lavoro (ovvero un soggetto appartenente allo stesso gruppo);
- di 7 periodi di imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è già stato impiegato in Italia presso lo stesso datore di lavoro (ovvero un soggetto appartenente allo stesso gruppo).
Smart Working e Permanenza all’Estero
Interessante invece il caso esaminato dall’ Amministrazione in occasione della risposta n. 66/2025. Nel caso di specie l’ istante, un cittadino italiano che rientra in Italia dopo quattro anni di soggiorno all’estero, ha sottoscritto una proposta di lavoro vincolante con contratto a tempo indeterminato a partire da aprile 2025 alle dipendenze di un nuovo datore di lavoro.
Il vecchio datore di lavoro estero gli permetterebbe di lavorare da frontaliere in smart working per i mesi di gennaio ; febbraio e marzo 2025. L’ Istante chiede se sono agevolabili anche i primi 3 mesi dell’ anno ma l’ Agenzia ritiene tali redditi non agevolabili in quanto, con lo stesso datore di lavoro, il requisito di permanenza all’estero sale da 3 a 6 o 7 anni.
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